Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONEINTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Dott.ssaIn composizione monocratica in persona del G.O.P. Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 918 dicembre 2024, iscritta al n.rg 20132-2023, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA
nata a [...], nello stato del New Parte 1
Jersey negli Stati Uniti d'America il 2 marzo 1953, e residente al 221 E Tall Oaks Cir, Palm Beach Gardens, Florida Stati Uniti
d'America ed il Sig. Controparte 1 nato a [...]
City nello Stato del New Jersey negli Stati Uniti d'America il 15 luglio 1954 e residente al 1527 S Flagler Dr, West Palm Beach, Florida Stati Uniti d'America.
Tutti rappresentati e difesi come da mandato in calce al ricorso. dall'Avv. Biancogiglio Roberto giusta procura in atti allegata
RICORRENTI in persona del Ministro in carica dom. ex Controparte_2 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_2 , per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato
Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono quanto segue:
. discendenti di Persona 1 nato a [...] il 01
Febbraio 1901, la quale risulta essersi coniugata con Per 2
[...] in data
10 Settembre 1921 nel Comune di West New York nella Contea di Hudson nello Stato di New Jersey (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 1-2)
è venuta alla dal matrimonio tra e Persona 2 Persona 1
luce la figlia nata in [...] 22 Maggio Persona 3
,
1923 nel Comune di West New York nella Contea di Hudson nello
Stato di New Jersey (U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 15 Settembre 1951 nel ComuneControparte_1 di West New York nella Contea di Hudson nello Stato di New Jersey
(U.S.A.); (cfr. CertificatiAllegato n. 3-4)
. dal matrimonio tra Persona 3 Controparte_1
[...] sono venuti alla luce gli odierni ricorrenti: [...] nato in data [...] nella Controparte_1
Contea di Hudson nella città di Jersey City nello Stato di New Jersey
(U.S.A.) e nata in data [...]Parte 1 nella Contea di Hudson nella città di Jersey City nello Stato di New
Jersey (U.S.A.); (cfr. Allegati nn. 5-6) l'ava italiana Persona 1 (in Per 2 risulta essersi naturalizzata cittadina statunitense in data 3 Maggio 1944, come si evince dal certificato di naturalizzazione emesso dalla Corte di Common Ples della conte di Hudson in New Jersey, tramandando cosi la cittadinanza italiana per sangue alla figlia (nata nel 1923), ed Essa a suaPersona 3 volta l'ha tramandata ai suoi figli odierni ricorrenti, trattasi quindi di una "giudiziale '48" essendo l'ava italiana una donna che ha avuto una figlia prima del 1948".
Come da albero genealogico in atti.
,Ciò posto, ne consegue che Persona 1 cittadina italiana, in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza al tempo vigente, perdeva involontariamente la cittadinanza italiana in seguito alla naturalizzazione statunitense del marito. Ciò in quanto all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, "The Naturalization Act of February 10 1855" che statuiva : ..... Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense".
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Controparte_2 non si è costituito.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - "le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione".Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato "citazione", diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al in persona del Controparte_2
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di
Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3
D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al [...] CP 2 degli atti concernenti la cittadinanza italiana,
,
senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1
e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L.
555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'ipotesi di discendenza materna: sulla base della legge al tempo vigente, vi era l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della 1. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del
1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1
L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis,
e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della
Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come sopra generalizzati sono cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da Persona_1 cittadina italiana che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
1- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Paolina (AV)
quale Comune di riferimento dell' immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
- per l'effetto ordina al Controparte_2 resistente, o chi per esso,
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 17 gennaio 2025
Il Gop A. De Simone