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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4051/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. IORI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
PAOLO CROSINA, C.F. , con l'Avv. IORI C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Bleggio Superiore (TN), in data 07.12.2009, in costanza del quale sono nati tre figli: il 27.07.2003; , l'01.02.2006, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 06.11.2010. Per_3
Con ricorso congiunto, depositato il 17.09.2024, le parti esponevano la cessazione della comunione spirituale e materiale, senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) I coniugi concordano che l'immobile sito in Bleggio Superiore (TN), Frazione
Marcé n. 8, di proprietà del marito, venga assegnato al medesimo. La moglie ha già provveduto ad asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali mentre i beni mobili che attualmente si trovano all'interno dell'appartamento nonché gli arredi ed i corredi rimarranno assegnati in uso al marito.
3) La moglie ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita con il consenso del marito, in Bleggio Superiore, frazione Balbido n. 74.
4) I coniugi concordano che la IG minore sia affidata ad entrambi i Per_3 genitori, ma che la medesima rimanga collocata presso la residenza del padre il quale avrà pertanto diritto a richiedere ed ottenere l'assegno unico universale dell'INPS al 100%, eventuali altri aiuti pubblici per intero ed effettuerà le detrazioni fiscali di legge al 50%.
5) I coniugi concordano che la IG , stante la vicinanza delle Per_3 abitazioni dei genitori, e tenuto conto che tale scelta è stata concordata anche con la minore, starà una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via, alternandosi fra le abitazioni dei genitori in modo da trascorrere con ciascuno il medesimo tempo. Ugualmente trascorrerà le vacanze Per_3 natalizie, quelle pasquali, le altre festività, i c.d. ponti e le vacanze estive, dividendole equamente fra i genitori.
6) Entrambi i coniugi si impegnano ad incentivare la IG ed i figli Per_3 maggiorenni e a mantenere il legame affettivo con l'altro Per_1 Per_2 genitore e con le rispettive famiglie d'origine; si impegnano altresì a condividere e concordare previamente le scelte educative relative alla IG minore, verificando periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
7) In ragione di quanto sopra i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto della IG per il periodo in cui si troverà presso ciascuno di loro. Per_3
8) Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore nella misura del 50%. Si precisa che per il mantenimento e per le spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF dd. 29.11.2017 che qui si riportano per completezza: SPESE
COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e
Pag. 2 di 6 comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby- sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Pag. 3 di 6 c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
9) e SI LO manterranno aperto il conto corrente Parte_1 bancario comune sul quale viene depositato l'assegno unico e universale dell'INPS nonché l'assegno della PAT per la IG : tali somme Per_3 verranno usate per le necessità della minore (vestiti, scarpe, medicinali, parrucchiere, scuola, ecc.) e prelevate da ciascun genitore previo avviso all'atro genitore della spesa e giustificazione della medesima.
10) e SI LO si dichiarano economicamente Parte_1 autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
11) e SI LO si prestano reciprocamente il consenso al Parte_1 rilascio della carta d'identità e del passaporto per la IG minore nonché al rilascio del passaporto personale per il separato espatrio. Nell'atto introduttivo, la Sig.ra e il Sig. SI LO, Parte_1 dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e chiedevano inoltre, decorso il termine ex art.2, comma 2, lett. b), Legge n.898/1970, al Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, contratto in data 07.12.2009 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bleggio Superiore (TN) dell'anno 2009 al n. 2, Parte 1, alle seguenti condizioni:
a. I coniugi concordano che la IG rimanga affidata ad entrambi i Per_3 genitori, ma che la medesima rimanga collocata presso la residenza del padre il
Pag. 4 di 6 quale avrà pertanto diritto a richiedere ed ottenere l'assegno unico universale dell'INPS al 100%, eventuali altri aiuti pubblici per intero ed effettuerà le detrazioni fiscali di legge al 50%.
b. I coniugi concordano che la IG , stante la vicinanza delle Per_3 abitazioni dei genitori, e tenuto conto che tale scelta è stata concordata anche con la minore, continui a rimanere una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via, alternandosi fra le abitazioni dei genitori in modo da trascorrere con ciascuno il medesimo tempo. Ugualmente continuerà a Per_3 trascorrere le vacanze natalizie, quelle pasquali, le altre festività, i c.d. ponti e le vacanze estive dividendole equamente fra i genitori.
c. Entrambi i coniugi si impegnano ad incentivare la IG ed i figli Per_3 maggiorenni e a mantenere il legame affettivo con l'altro Per_1 Per_2 genitore e con le rispettive famiglie d'origine; si impegnano altresì a condividere e concordare previamente le scelte educative relative alla IG minore, verificando periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
d. In ragione di quanto sopra i genitori continueranno ad essere tenuti al mantenimento diretto della IG per il periodo in cui si troverà presso Per_3 ciascuno di loro.
e. Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore nella misura del 50%. Si precisa che per il mantenimento e per le spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF 29.11.2017 (riportate integralmente nelle condizioni della separazione al punto 8).
f. e SI LO si dichiarano economicamente Parte_1 autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio.
g. e SI LO si prestano reciprocamente il consenso al Parte_1 rilascio della carta d'identità e del passaporto per la IG minore nonché al rilascio del passaporto personale per il separato espatrio.
Con provvedimento del 25.09.2024 il Presidente del Tribunale assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
Con note depositate il 03.05.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle citate note scritte.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non contrastano con l'interesse della IG minore , atteso che non vi è Per_3 motivo di formulare obiezioni sull'affido condiviso con residenza presso il padre, né di censurare il concordato mantenimento diretto fondato sull'equa ripartizione dei tempi di permanenza della IG presso l'abitazione di ciascun genitore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4051/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. IORI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
PAOLO CROSINA, C.F. , con l'Avv. IORI C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Bleggio Superiore (TN), in data 07.12.2009, in costanza del quale sono nati tre figli: il 27.07.2003; , l'01.02.2006, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e il 06.11.2010. Per_3
Con ricorso congiunto, depositato il 17.09.2024, le parti esponevano la cessazione della comunione spirituale e materiale, senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) I coniugi concordano che l'immobile sito in Bleggio Superiore (TN), Frazione
Marcé n. 8, di proprietà del marito, venga assegnato al medesimo. La moglie ha già provveduto ad asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali mentre i beni mobili che attualmente si trovano all'interno dell'appartamento nonché gli arredi ed i corredi rimarranno assegnati in uso al marito.
3) La moglie ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita con il consenso del marito, in Bleggio Superiore, frazione Balbido n. 74.
4) I coniugi concordano che la IG minore sia affidata ad entrambi i Per_3 genitori, ma che la medesima rimanga collocata presso la residenza del padre il quale avrà pertanto diritto a richiedere ed ottenere l'assegno unico universale dell'INPS al 100%, eventuali altri aiuti pubblici per intero ed effettuerà le detrazioni fiscali di legge al 50%.
5) I coniugi concordano che la IG , stante la vicinanza delle Per_3 abitazioni dei genitori, e tenuto conto che tale scelta è stata concordata anche con la minore, starà una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via, alternandosi fra le abitazioni dei genitori in modo da trascorrere con ciascuno il medesimo tempo. Ugualmente trascorrerà le vacanze Per_3 natalizie, quelle pasquali, le altre festività, i c.d. ponti e le vacanze estive, dividendole equamente fra i genitori.
6) Entrambi i coniugi si impegnano ad incentivare la IG ed i figli Per_3 maggiorenni e a mantenere il legame affettivo con l'altro Per_1 Per_2 genitore e con le rispettive famiglie d'origine; si impegnano altresì a condividere e concordare previamente le scelte educative relative alla IG minore, verificando periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
7) In ragione di quanto sopra i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto della IG per il periodo in cui si troverà presso ciascuno di loro. Per_3
8) Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore nella misura del 50%. Si precisa che per il mantenimento e per le spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF dd. 29.11.2017 che qui si riportano per completezza: SPESE
COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e
Pag. 2 di 6 comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby- sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Pag. 3 di 6 c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
9) e SI LO manterranno aperto il conto corrente Parte_1 bancario comune sul quale viene depositato l'assegno unico e universale dell'INPS nonché l'assegno della PAT per la IG : tali somme Per_3 verranno usate per le necessità della minore (vestiti, scarpe, medicinali, parrucchiere, scuola, ecc.) e prelevate da ciascun genitore previo avviso all'atro genitore della spesa e giustificazione della medesima.
10) e SI LO si dichiarano economicamente Parte_1 autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
11) e SI LO si prestano reciprocamente il consenso al Parte_1 rilascio della carta d'identità e del passaporto per la IG minore nonché al rilascio del passaporto personale per il separato espatrio. Nell'atto introduttivo, la Sig.ra e il Sig. SI LO, Parte_1 dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e chiedevano inoltre, decorso il termine ex art.2, comma 2, lett. b), Legge n.898/1970, al Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, contratto in data 07.12.2009 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bleggio Superiore (TN) dell'anno 2009 al n. 2, Parte 1, alle seguenti condizioni:
a. I coniugi concordano che la IG rimanga affidata ad entrambi i Per_3 genitori, ma che la medesima rimanga collocata presso la residenza del padre il
Pag. 4 di 6 quale avrà pertanto diritto a richiedere ed ottenere l'assegno unico universale dell'INPS al 100%, eventuali altri aiuti pubblici per intero ed effettuerà le detrazioni fiscali di legge al 50%.
b. I coniugi concordano che la IG , stante la vicinanza delle Per_3 abitazioni dei genitori, e tenuto conto che tale scelta è stata concordata anche con la minore, continui a rimanere una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via, alternandosi fra le abitazioni dei genitori in modo da trascorrere con ciascuno il medesimo tempo. Ugualmente continuerà a Per_3 trascorrere le vacanze natalizie, quelle pasquali, le altre festività, i c.d. ponti e le vacanze estive dividendole equamente fra i genitori.
c. Entrambi i coniugi si impegnano ad incentivare la IG ed i figli Per_3 maggiorenni e a mantenere il legame affettivo con l'altro Per_1 Per_2 genitore e con le rispettive famiglie d'origine; si impegnano altresì a condividere e concordare previamente le scelte educative relative alla IG minore, verificando periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
d. In ragione di quanto sopra i genitori continueranno ad essere tenuti al mantenimento diretto della IG per il periodo in cui si troverà presso Per_3 ciascuno di loro.
e. Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore nella misura del 50%. Si precisa che per il mantenimento e per le spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF 29.11.2017 (riportate integralmente nelle condizioni della separazione al punto 8).
f. e SI LO si dichiarano economicamente Parte_1 autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio.
g. e SI LO si prestano reciprocamente il consenso al Parte_1 rilascio della carta d'identità e del passaporto per la IG minore nonché al rilascio del passaporto personale per il separato espatrio.
Con provvedimento del 25.09.2024 il Presidente del Tribunale assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
Con note depositate il 03.05.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle citate note scritte.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non contrastano con l'interesse della IG minore , atteso che non vi è Per_3 motivo di formulare obiezioni sull'affido condiviso con residenza presso il padre, né di censurare il concordato mantenimento diretto fondato sull'equa ripartizione dei tempi di permanenza della IG presso l'abitazione di ciascun genitore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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