Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.7920/2021 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 7/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.7920/2021 R.G.
tra
, C.F.: nato il [...] a [...] e residente a [...]C.F._1
CO (NA) alla Via Ottaviano Augusto n.33, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
QU DI FRANCIA, C.F.: , FAX 081-5267654 PEC: C.F._2
presso lo studio del quale elett.te domicilia in UO (NA) alla Via Email_1
Artiaco n°7 Attore
e
, in persona del l.r.p.t. , con sede in MO Controparte_1 Controparte_1
di CI (NA) alla via Caranfe n. 10, partita IVA: , elett.te domiciliata in UO P.IVA_1
(NA) alla Via Vecchia San Gennaro, 107, presso lo studio dell'Avv. Carmen Sammartino (C.F.:
che la rappresenta e difende in forza di procura allegata C.F._3
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
la , assumendo che in data 16/12/2019, alle ore 10:55 Controparte_1
circa, in MO di CI (NA) all'interno dell'esercizio commerciale della convenuta, dopo aver acquistato un sacco di mangime per conigli, veniva accompagnato alla propria auto da un addetto alle vendite rispondente al nome di “QU”, il quale, su richiesta del titolare, riponeva il sacco all'interno del vano portabagagli dell'automobile dell'attore e chiudeva violentemente il portellone, senza avvedersi del fatto che il non aveva fatto in tempo a spostare la mano Pt_1
destra dal margine sinistro del bagagliaio, sul quale era appoggiata, in tal modo causando lo schiacciamento con frattura composta della falange distale della mano destra;
nel corso del processo si è costituita la società contestando la domanda in fatto e diritto quindi interrogate le parti ed escussi i testi, è stata disposta C.T.U. medica del 26/1/2025 a firma del dott. Per_1
.
[...]
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2049 c.c. che sancisce: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” ; tale norma presuppone che esista un rapporto che attribuisca un potere direzionale e decisionale in capo a padroni e committenti e che lo svolgimento dell'attività costituisca l'occasione che ha originato l'illecito (c.d. nesso di occasionalità necessaria) mentre a sua volta il danneggiato non ha l'onere di provare dolo o colpa del danneggiante ma quello di dimostrare gli altri elementi costitutivi dell'illecito.
In tema anche da ultimo la S.C. ha elaborato in tema i seguenti condivisibili principi: “Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente),
un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo.”(ord Cass n. 28852/2021); “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.” ( ord Cass
n. 29448/2024); “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049
c.c. in capo al padrone o al committente, non è necessario che il datore di lavoro dia incarico al suo dipendente di ledere un interesse altrui, delineando la disposizione un'ipotesi di responsabilità
oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui.” ( ord Cass n. 28988/2024); “Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049
c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.” ( ord Cass n. 21385/2024); “Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti,
sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.” (sent Cass n. 12417/21998).
Ora, se si parte da tali principi e si esaminano le dichiarazioni delle parti e dei testi ammessi “Il 16
dicembre 2019 ero andato di mattina a comprare del mangime per conigli da in Controparte_1
MO di CI via Caranfe Andai con la mia auto Punto che ha 15 anni. Andai con mio fratello e il mio amico Sono entrato nel negozio e ha dato ordine a tale Persona_2 CP_1
QU di prendere il mangime dagli scaffali per metterlo nel mio portabagagli Ho aperto il cofano da dentro l'auto premendo il pulsante apposito per far mettere il mangime nel portabagagli mi sono fermato vicino la mia auto per aspettare mio fratello, ponendo la mano sul faro posteriore sinistro dell'auto e l'indice un po' dentro il bagagliaio Non stavo guardando
QU mentre metteva il mangime nel mio portabagagli e ha chiuso di scatto il portellone;
in tal modo il mio dito indice destro è rimasto chiuso nel bagagliaio Sentii un forte dolore e mio fratello mi ha portato all'ospedale di UO” ( ); “Non è vero quello che ha detto Parte_1
il in quanto quel giorno, come ogni altro giorno avevamo posto il mangime confezionato Pt_1
in pacchi da 20 o 25 kili su carrelli nel negozio . Il è venuto da solo in auto , ha preso il Pt_1
pacco da solo e lo ha portato in auto Dal negozio , distante circa 15 20 metri dall'auto del , Pt_1
ho visto che il portellone del cofano , molto vecchio, non si manteneva ed è sceso in tal modo colpendo il dito del Ho soccorso il e invece di farsi aiutare per il dito, ha preteso lo Pt_1 Pt_1
scontrino fiscale ed è andato via da solo ed era venuto da solo QU è mio zio e non lavora e non aiuta mai i clienti E' invalido e non solleva pesi Il portellone era già aperto quando il è Pt_1
andato a caricare il mangime” ( ); “ Sono amico di e un giorno, di Controparte_1 Parte_1
mattina, nel 2019non ricordo il mese, accompagnai il a MO di CI , zona Cappella, Pt_1
presso un negozio che vende mangime per i polli e conigli perché doveva comprare un Pt_1
sacchetto di mangime per coniglio Il titolare del negozio è tale Siamo andati con l'auto di CP_1
, una Fiat punto e con noi c'era anche il fratello di , Siamo entrati nel negozio Pt_1 Pt_1 Per_3
dopo aver parcheggiato davanti al negozio e dopo aver comprato il mangime e dopo aver pagato,
ha chiamato tale QU per prendere il sacchetto di mangime dallo scaffale e portarlo CP_1
nell'auto di . ha aperto dall'interno dell'auto il cofano e si è avvicinato al cofano Pt_1 Pt_1
per alzarlo e io ero lì vicino. QU aveva il sacchetto in mano e quindi le mani occupate.
QU ha iniziato a mettere il sacchetto nel cofano e una persona , un cliente, nel frattempo ha chiesto un'informazione a QU su alcune piantine. QU ha messo il sacchetto nell'auto e guardando il cliente, ha chiuso il cofano mentre aveva la mano vicino alle luci e Pt_1
chiudendo il cofano, è rimasto il dito indice destro di incastrato nel cofano. ha Pt_1 Pt_1
urlato e ha tirato fuori il dito che si era rotto ed era pieno di sangue. Subito il fratello di ha Pt_1
messo un fazzoletto intorno al dito e abbiamo portato all'ospedale di UO . Ho visto Pt_1
altre volte il sig QU lavorare presso il negozio di ma dopo l'episodio non siamo CP_1
tornati nel negozio è guarito ma ha sofferto molto. Confermo che QU ha chiuso Parte_2
il cofano provocando la lesione a e non è vero che il cofano è sceso da solo Il cofano sul Pt_1
lato destro aveva una piccola ammaccatura ma ribadisco che non è sceso da solo.” ( Persona_2
); “ Conosco che vende polli allo spiedo a CO zona Fusaro e un giorno
[...] Parte_1
andando da lui nel 2019 a fine anno vidi con il dito fasciato e mi disse che si era fatto Pt_1 male mentre prendeva mangime per conigli da che conosco come venditore di frutta e CP_1
altro e precisò che tale QU gli aveva chiuso il dito nrl portellone del portabagagli dell'auto con cui era andato da che di cui non so il nome, ha un negozio alle Pt_1 Testimone_1 CP_1
spalle del famila ex SISA in viale olimpico CO e andavo lì una volta al mese . Nel negozio vi era un giovane alla cassa di cui ignoro il nome e vi erano due uomini credo proprietari e tale QU
che conosco da vari anni che dà una mano a Ho sentito spesso dire a QU cosa CP_1 CP_1
prendere per i clienti tipo la legna, il mangime, la frutta. Non so i rapporti tra QU e CP_1
ma mi sembrava di collaborazione e ogni volta che andavo lì trovavo QU che aiutava LL
e chiedeva al cliente cosa voleva e lo aiutava Quando dovevo pagare mi indicava il ragazzo alla cassa il quale chiedeva a QU cosa avevo preso e poi il ragazzo mi diceva il prezzo. QU
è rappresentato nella foto allegata alla memoria attorea . Ho conosciuto QU venti anni fa perché lo ho visto quale cliente nello studio di un mio collega avvocato ma civilista e non penalista come me ma non so l'oggetto della pratica. QU portava la merce nelle auto dei clienti” (
); “Sono un cliente di da circa 7 o 8 anni perché mi fornisco di Controparte_2 Controparte_1
legna e mangime per animali presso il suo negozio sito in MO di CI dietro ad un supermercato e all'ASL Vado lì una o due volte a settimana e presso l' lavorano lui, il fratello CP_1
e il figlio di , Alla cassa vi è spesso ma qualche volta il padre. Per_4 Per_4 Per_5 Per_5
aiuta i clienti a prendere la merce e vedendo la foto attorea allegata alle memorie Per_4
riconosco QU uno zio invalido di che ha subito delle operazioni alle anche . Ho trovato CP_1
spesso QU presso il negozio ma non sempre e quando l'ho visto sta seduto, chiacchiera anche con me e non lo ho mai visto prendere la merce né aiutare gli . Ero presso il negozio CP_1
una sera sotto natale del 2019 quando venne che ha una polleria e conosco di vista CP_1 Pt_1
e lo sentiti litigare con e dire: “Mi devi fare la lettera di assicurazione con la tua auto CP_1
perché mi sono fatto male il dito vicino alla tua auto o altrimenti vedo lui come fare”. Quando andò via mi avvicinai a e mi disse che voleva farsi qualcosa di soldi Pt_1 CP_1 Pt_1
perché assumeva che si era fatto male il dito vicino alla sua auto, quella di . Pt_1 CP_1
Secondo , aveva subito lesioni al dito da un'altra parte. Non ho mai parlato con CP_1 Pt_1
” ( ), “ Sono il fratello . Conosco da oltre 20 anni ed è Pt_1 Testimone_2 Pt_1 Controparte_1
commerciante di piante , legna, Prima del 2019 e dell'episodio per cui è causa andavo almeno due volte al mese da per acquistare i prodotti e ho visto che lavorano con lui il fratello, il figlio CP_1
e un signore anziano QU che ho sempre visto , per 20 anni, presso l'attività sita in frazione
Cappella di monte di CI . Quando andavo lì vedevo che diceva a QU che ha il CP_1
suo stesso cognome, cosa fare nel negozio. Verso metà dicembre 2019 ero andato con e Pt_1
un amico, presso il negozio di con la Fiat Punto di . Persona_2 CP_1 Pt_1
Dovevamo prendere un sacco di mangime Siamo scesi dall'auto e è andato a pagare poi è Pt_1
arrivato presso l'auto con QU che aveva il sacco di mangime. ha aperto lo sportello, Pt_1
ha aperto il cofano utilizzando la levetta vicino al volante, ha alzato il cofano e si è appoggiato vicino all'auto .: la mano sinistra era sul bagagliaio e la mano destra poggiata sul fanalino della
Punto; QU ha messo il sacco nel bagagliaio e distratto da un'altra comanda proveniente da un altro cliente, ha abbassato lo sportello con forza e ha chiuso la mano destra anzi il dito di nel bagagliaio. ha riportato uno schiacciamento dell'indice della mano destra e si Pt_1 Pt_1
è dovuto assentare per giorni dal lavoro Ora lavora di nuovo Noi abbiamo un girarrosto. Al
momento del sinistro QU voleva mettere acqua sul dito ma noi siamo andati in ospedale senza prima raccontare il fatto ad . Nel pomeriggio ho accompagnato mio fratello da CP_1
ma lui disse che si era chiuso il dito da solo nel bagagliaio e non voleva fare la CP_1 Pt_1
lettera all'assicurazione dell'esercizio commerciale Non ho più visto da allora. Al CP_1
momento del fatto ha estratto la mano dal bagagliaio da solo mentre il bagagliaio era Pt_1
ancora chiuso.”( , emerge quanto segue: 1) sono stati escussi i soli testi capaci ai Tes_3 sensi dell'art 246 cpc , compreso la cui parentela con l'attore può tutt'al più Tes_3
incidere sull'attendibilità intrinseca del teste ma non certo sulla capacità a testimoniare ex art 246
cpc, non essendo portatore di un interesse a partecipare al processo;
2) tutti e tre i testi attorei confermano che aiutava il nipote nella sua attività commerciale Controparte_3 Controparte_1
intestata alla società convenuta ed era presente durante l'orario di apertura dell'esercizio collaborando con l' ; 3) i testi e confermano esattamente la dinamica del CP_1 Per_2 Pt_1
sinistro allegata in citazione e cioè che il sig QU la mattina del 16/12/2019 trasportò vicino all'auto di la merce, del mangime, acquistata dal presso il negozio Parte_1 Pt_1
dell' e chiudendo il portellone del veicolo dopo aver riposto il sacco di mangime, schiacciò CP_1
un dito della mano destra del;
4) il teste non era presente il giorno del sinistro e Pt_1 Tes_2
quindi nulla è stato in grado di riferire in ordine alla dinamica mentre, con riferimento al rapporto tra il sig QU e l' , appaiono più attendibili le dichiarazioni concordi e specifiche dei teti CP_1
attorei, tanto più se si considera che il teste non è legato a nessuna delle parti Controparte_2
da rapporti di parentela o di lavoro.
Tali essendo gli elementi probatori emersi, può concludersi nel senso che ha Parte_1
subito una lesione a causa ed in conseguenza di un atto illecito di Controparte_3
collaboratore di quale legale rappresentate della e quindi Controparte_1 Controparte_1
della società stessa che pertanto ne è responsabile i sensi dell'art 2049 cc.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attore e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Esiti anatomo funzionali di trauma da schiacciamento con FLC del II dito della mano dx e frattura della falange distale del medesimo dito ,con frammenti non rinsaldati, insoggetto destrimano , esitati in subanchilosi dell'articolazione IFP”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività
dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più
rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito . In definitiva va liquidata , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024,
considerando il 4% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita
(9/1/1975) e del tipo di lesioni subite sopra riportate, €5.195,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione €1.654,52 e quale demoltiplicatore attesa l'età,
0,785) , a titolo di invalidità temporanea parziale (25 gg al 75%, 30gg al 50%, 30gg al 25% )
€3.465,00 per una somma complessiva di €8.660,00 senza alcuna personalizzazione, da porre a carico della , oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a Controparte_1
titolo di interessi compensativi, lucro cessante sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore,
il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto,
ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese mediche ricollegabili al sinistro sono state documentalmente comprovate nei limiti di
€219,13 ( oltre interessi legali dalle ricevute al saldo).
Nessuna altra voce di danno, morale o patrimoniale specifico, è stata comprovata né può essere presunta .
Le spese di C.T.U., liquidate come già liquidate, seguono la soccombenza e sono poste a carico della . Controparte_1
Anche le altre spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad €26.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, vanno poste a carico della
[...]
con attribuzione in favore dell'avv.to QU Di Francia . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea condanna la ,al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di €8.660,00 oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2022 al saldo ed €219,13 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come già liquidate, a carico della . Controparte_1
Condanna la , al pagamento delle altre spese processuali che Controparte_1 Controparte_1
si liquidano in complessivi €2.900,00 per compenso ed €300,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv. QU Di Francia.
Napoli 11/4/2025 IL G.U.