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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GIGANTE MICHELE
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto –
OGGETTO:“riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Il sig. , con ricorso depositato in data 14.06.2021, agiva nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale della patologia contratta, con ogni conseguenza in materia di
1 assistenza e prestazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs
38/2000 come modificato dal decreto legislativo 202/2021 e D.M. 25/07/2000.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale, la causa, è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da malattia professionale, nella specie
“spondilodiscopatie multiple del rachide con stenosi del canale spinale
a L3-L4 e L4-L5 e radicolopatia L5-S1 di ambo i lati”.
Il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 8% (otto), a decorrere dalla data della domanda.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che la stessa ha esposto l'istante, giornalmente, per anni, a continue vibrazioni a corpo intero, al mantenimento di posture vertebrali fisse ed incongrue: tali situazioni rientrano certamente tra i fattori di rischio lavorativo su esposti per il rachide lombare.
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della
2 escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge (6 %), e dunque del 8%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005
n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta e conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett.
a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 8 (otto)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e conseguente condanna l' al pagamento della CP_1 relativa prestazione, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 120° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412.
3 **************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 8 (otto) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. GIGANTE MICHELE dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già CP_1 liquidate.
Taranto, 16.01.2025
4 Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GIGANTE MICHELE
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto –
OGGETTO:“riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Il sig. , con ricorso depositato in data 14.06.2021, agiva nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale della patologia contratta, con ogni conseguenza in materia di
1 assistenza e prestazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs
38/2000 come modificato dal decreto legislativo 202/2021 e D.M. 25/07/2000.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale, la causa, è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da malattia professionale, nella specie
“spondilodiscopatie multiple del rachide con stenosi del canale spinale
a L3-L4 e L4-L5 e radicolopatia L5-S1 di ambo i lati”.
Il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 8% (otto), a decorrere dalla data della domanda.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che la stessa ha esposto l'istante, giornalmente, per anni, a continue vibrazioni a corpo intero, al mantenimento di posture vertebrali fisse ed incongrue: tali situazioni rientrano certamente tra i fattori di rischio lavorativo su esposti per il rachide lombare.
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della
2 escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge (6 %), e dunque del 8%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005
n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta e conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett.
a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 8 (otto)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e conseguente condanna l' al pagamento della CP_1 relativa prestazione, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 120° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412.
3 **************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 8 (otto) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. GIGANTE MICHELE dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già CP_1 liquidate.
Taranto, 16.01.2025
4 Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
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