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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6452 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1104/2024 promosso con ricorso depositato in data 18.1.2024 da:
, argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. , Persona_1 Per_2 NumeroD_1
N. 27-31627942-8, nata a [...] l'[...], nubile, domiciliata in via 38 N. Per_3
580, Quartiere Moreno della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
, argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. , Persona_4 Per_2 NumeroD_2
N. 27-29529090-6, nata a [...] il [...], nubile, domiciliata in via 38 N. Per_3
580, Quartiere Moreno della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. Persona_5 Per_6
, CUIL N. 27-34045780-9, nata a [...] l'[...], NumeroD_3
, argentino, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. Parte_1 Per_7
, CUIL N. 20-30100742-7, nato a [...] il [...], celibe, entrambi NumeroD_4
domiciliati in via 9 de Julio N. 1635 della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina;
, argentina, di cognome materno C.I. N. , Parte_2 Per_8 NumeroD_5
CUIL N. 27-53778131-4, nata a [...] il [...]
argentino, di cognome materno C.I. N. Parte_3 Per_5
, CUIL N. 20-57206663-1, nato a [...] il [...], entrambi domiciliati in via 9 NumeroD_6
de Julio N. 1635, Quartiere San Martin della città di Reconquista, Circondario General Obligado in
1 provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( ), ed elettivamente C.F._1
domiciliati in Monza, alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dello stesso, giusta procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone all'esito dell'udienza del 17.6.2025(svolta a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_9
nato in [...], VI QU (NA), il 1.2.1862, successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegati 1B in atti).
Il sebbene regolarmente citato risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l' avo era nato a
VI QU (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi
2 regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo Persona_9 mai si naturalizzava cittadino argentino, avendo quindi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc. 6 in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura consente la compensazione delle spese CP_1 di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Napoli, 25.6.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1104/2024 promosso con ricorso depositato in data 18.1.2024 da:
, argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. , Persona_1 Per_2 NumeroD_1
N. 27-31627942-8, nata a [...] l'[...], nubile, domiciliata in via 38 N. Per_3
580, Quartiere Moreno della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
, argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. , Persona_4 Per_2 NumeroD_2
N. 27-29529090-6, nata a [...] il [...], nubile, domiciliata in via 38 N. Per_3
580, Quartiere Moreno della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
argentina, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. Persona_5 Per_6
, CUIL N. 27-34045780-9, nata a [...] l'[...], NumeroD_3
, argentino, maggiorenne, di cognome materno , C.I. N. Parte_1 Per_7
, CUIL N. 20-30100742-7, nato a [...] il [...], celibe, entrambi NumeroD_4
domiciliati in via 9 de Julio N. 1635 della città di Reconquista, Circondario General Obligado in provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina;
, argentina, di cognome materno C.I. N. , Parte_2 Per_8 NumeroD_5
CUIL N. 27-53778131-4, nata a [...] il [...]
argentino, di cognome materno C.I. N. Parte_3 Per_5
, CUIL N. 20-57206663-1, nato a [...] il [...], entrambi domiciliati in via 9 NumeroD_6
de Julio N. 1635, Quartiere San Martin della città di Reconquista, Circondario General Obligado in
1 provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( ), ed elettivamente C.F._1
domiciliati in Monza, alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dello stesso, giusta procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone all'esito dell'udienza del 17.6.2025(svolta a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_9
nato in [...], VI QU (NA), il 1.2.1862, successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegati 1B in atti).
Il sebbene regolarmente citato risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l' avo era nato a
VI QU (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi
2 regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo Persona_9 mai si naturalizzava cittadino argentino, avendo quindi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc. 6 in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura consente la compensazione delle spese CP_1 di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Napoli, 25.6.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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