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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6098/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
06/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARINI
GIULIANA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARINI GIULIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
e , il giorno 30 aprile 1994 nel Comune di Villimpenta Parte_1 CP_1
(MN), trascritto nel registro Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al N. 1, Parte II, Serie A, anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 del D.P.R. 03.11.2000 N. 396. 2. La casa di abitazione coniugale, sita in Villimpenta (MN) Via Fossa n. 15/B, di proprietà di entrambi i coniugi pro-indiviso, viene assegnata al sig. Parte_1 che continuerà ad abitarla assieme ai figli maggiorenni. 3. La signora si è trasferita in altra abitazione, ed ha già provveduto al CP_1 ritiro dei beni mobili a lei assegnati e dei propri effetti personali.
4. Il sig. si impegna a versare la metà del canone di locazione della Pt_1 abitazione che la signora ha preso in affitto. CP_1
5. I figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno a vivere nella casa già familiare, mantenendovi la residenza. Rimane ferma la disponibilità della madre di ospitare entrambi i figli quando lo desiderano.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che con le rispettive reddittualità sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente.
7. Spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
VILLIMPENTA il 30/04/1994 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLIMPENTA (MN) di
2 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.3.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6098/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
06/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARINI
GIULIANA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARINI GIULIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
e , il giorno 30 aprile 1994 nel Comune di Villimpenta Parte_1 CP_1
(MN), trascritto nel registro Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al N. 1, Parte II, Serie A, anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 del D.P.R. 03.11.2000 N. 396. 2. La casa di abitazione coniugale, sita in Villimpenta (MN) Via Fossa n. 15/B, di proprietà di entrambi i coniugi pro-indiviso, viene assegnata al sig. Parte_1 che continuerà ad abitarla assieme ai figli maggiorenni. 3. La signora si è trasferita in altra abitazione, ed ha già provveduto al CP_1 ritiro dei beni mobili a lei assegnati e dei propri effetti personali.
4. Il sig. si impegna a versare la metà del canone di locazione della Pt_1 abitazione che la signora ha preso in affitto. CP_1
5. I figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno a vivere nella casa già familiare, mantenendovi la residenza. Rimane ferma la disponibilità della madre di ospitare entrambi i figli quando lo desiderano.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che con le rispettive reddittualità sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente.
7. Spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
VILLIMPENTA il 30/04/1994 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLIMPENTA (MN) di
2 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.3.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3