TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1229/2020 vertente
TRA
C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale “ , e C.F. Parte_2 Parte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Paola (CS), via S. Rocco C.F._2
n. 2, presso lo studio dell'avv. Guido Cammarella, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Zumbini n. 46, presso lo studio dell'avv. Francesco Noto, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione.
pagina 1 di 6 L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Gli odierni opponenti, infatti, chiedono che venga accertata e dichiarata l'integrazione della fattispecie dell' usura nel contratto di mutuo ipotecario dagli stessi stipulato in data
9.8.2006 con il Banco di Napoli S.p.A., e posto a fondamento della procedura di esecuzione immobiliare n. 43/2019 R.E.I. Tribunale di Paola intrapresa in loro danno da quale cessionaria del relativo credito vantato dal predetto istituito Controparte_1 bancario;
per l'effetto, chiedono che venga dichiarato dovuto il solo capitale mutuato, che venga accertato il reale rapporto di dare/avere tra le parti, e che venga condannata la creditrice alla eventuale restituzione delle somme dagli stessi pagate a titolo di interessi non dovuti, con contestuale declaratoria di inefficacia e nullità dell'esecuzione intrapresa nei loro confronti per inesistenza ab origine del diritto della creditrice procedente ad agire esecutivamente.
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non sussiste nel contratto de quo alcuna violazione della legge n. 108 del 1996, atteso che, nella specie, i tassi di interesse applicati non risultano superiori al tasso soglia di usurarietà di riferimento in considerazione dell'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo.
Ed invero, il nominato consulente tecnico d'ufficio nel suo elaborato, le cui conclusioni il Tribunale condivide pienamente in quanto pertinenti ed adeguatamente motivate, immuni da vizi logici o di ragionamento, nonché suffragate dalla documentazione versata negli atti del giudizio, ha evidenziato che, a fronte di un tasso soglia di usura del
6,63%, determinato alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo de quo, nella fattispecie in esame è stato applicato un TAEG/ISC pari al 5,92077% (v. pag. 7 chiarimenti CTU).
Detto tasso soglia di usura è stato correttamente individuato dal consulente d'ufficio in quanto calcolato, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, aumentando della metà il tasso medio (TEGM) pari al 4,42%, determinato dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, contenuto nel Decreto Ministeriale di rifermento e risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (mutui con garanzia reale a tasso variabile), per come disposto dall'art. 2 comma 4 L. n. 108/1996.
In merito, è opportuno precisare che la L. n. 108/1996, all'art. 2, comma 4, prevede che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è fissato nel tasso medio pagina 2 di 6 risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Dal 2011, con l'entrata in vigore del D. L. n.
70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, è stata introdotta una modifica nel metodo di calcolo del tasso soglia di usura. L'art. 8, comma d, del predetto decreto, infatti, dispone che la soglia di usura deve essere calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali.
Orbene, in virtù del fatto che il contratto di mutuo di cui trattasi è stato stipulato in data
9.8.2006, nella specie il metodo di calcolo da utilizzare per la individuazione del tasso soglia usura deve, necessariamente, essere il primo su indicato.
Parimenti corretto risulta, inoltre, il non aver conteggiato nel TAEG/ISC la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, trattandosi, per come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, di un costo eventuale non avente natura e funzione di remunerazione collegata alla erogazione del credito, bensì di costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito.
Per la Suprema Corte, infatti, la commissione di estinzione anticipata configura una multa penitenziale, la cui funzione non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito (non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello) bensì la sua funzione precipua è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche, per sé negative, derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto;
non si è, dunque, di fronte a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. Conseguentemente, la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 7352 del 7 marzo 2022).
In relazione, poi, ai tassi di interessi di mora applicati nel contratto di mutuo di cui trattasi, il consulente d'ufficio ha precisato che, a fronte di un tasso soglia usura per gli interessi moratori pari al 9,78%, il tasso di mora pattuito contrattualmente nel caso di specie risulta pari al 6%; pertanto anche il tasso di interesse di mora è inferiore al tasso soglia di usurarietà del periodo (v. pag. 11 CTU).
pagina 3 di 6 Il calcolo del tasso soglia di usurarietà del periodo di riferimento in relazione ai tassi di interesse di mora effettuato dal consulente d'ufficio, ed individuato nel 9,78%, risulta metodologicamente immune da vizi in quanto effettuato secondo i criteri in merito dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020. Detto tasso soglia del 9,78%, infatti, è stato dal consulente determinato sommando al TEGM del periodo pari al 4,42% la maggiorazione del 2,1% per un totale di 6,52%, ed aumentando, poi, la percentuale così ottenuta del suo 50% pari a 3,26%.
Ed invero, con detta sentenza le Sezioni Unite hanno statuito che “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Dunque, per le Sezioni Unite la valutazione sugli interessi moratori non può essere effettuata con il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi, ma deve invece essere utilizzato un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 suddetto.
Orbene, il DM del 21 giugno 2006, pubblicato in G.U. n. 147 in data 27 giugno 2006, all'art. 3, punto 4, espressamente prevedeva che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica
pagina 4 di 6 condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Inoltre, con la sentenza n. 31615 del 4 novembre 2021 la Cassazione ha ulteriormente precisato che ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
Ne consegue che l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo “sostitutivo” del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati.
Pertanto, il metodo di calcolo seguito dal consulente risulta corretto e rispettoso dei principi fissati in subiecta materia dai giudici di legittimità.
Detti principi sono stati, poi, da ultimo ribaditi dalla Cassazione con l'ordinanza n.
15505 del 16 maggio 2022, con la quale la Suprema Corte, in piena continuità con la predetta pronuncia delle Sezioni Unite, ha confermato la soluzione adottata da queste ultime in ordine alle questioni di diritto sottese.
Dunque, atteso che nessun tasso tra quelli rinvenuti nel contratto di mutuo di cui trattasi supera la soglia di usura individuata per il periodo in cui il contratto è stato stipulato tra le parti, le doglianze degli attori vanno disattese.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna degli attori alla loro rifusione in favore della convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55
(come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), per i giudizi ordinari, ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria/trattazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00,
pagina 5 di 6 trattandosi di causa di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.M. n.
55/14.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione spiegata da , in proprio e quale Parte_1 titolare della omonima ditta individuale “ , e Parte_2 Pt_3
[...]
2. condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 2.202,50, di cui € 2.202,50 per compensi e 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente.
Così deciso in Paola, 13.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
pagina 6 di 6