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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5208/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 25.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Seregno in [...] Parte_1 C.F._1
29.04.1972
e
(C.F. ) nato a San Ferdinando di Puglia in [...] Parte_2 C.F._2
27.08.1966, entrambi rappresentati dall'Avv. Luca Ratti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CONCLUSIONI relative alla separazione personale
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° co. c.c.
2) Ordinare al/ai Comune/i competente/i l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
ED CP_1 le seguenti condizioni di separazione 3) La casa familiare, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Parte_1 abitata e goduta da quest'ultima, unitamente a tutto quanto la arreda. Il sig. dà Parte_2 atto di essersi già trasferito altrove e di aver altresì trasferito la propria residenza.
4) A titolo di contributo al mantenimento di verserà Parte_1 Parte_2 alla stessa la somma di € 200,00 (duecento,00), entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
E PRENDA ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
5) il sig. si impegna all'integrale pagamento delle rate a scadere del mutuo Parte_2 stipulato in data 10 gennaio 2007 da con Deutsche Bank S.p.A. avanti al Parte_1
Notaio (rep. n. 94.936; racc. n. 16.493) per l'importo di Euro 79.650,00 (residuo al Per_1
10.08.2025 Euro 30.813,20) sottoscritto per esigenze di liquidità connesse alla ristrutturazione della casa familiare. In caso di vendita dell'immobile da parte della sig.ra , Parte_1 sarà quest'ultima ad estinguere il mutuo contestualmente alla stipula dell'atto notarile;
il sig.
d'altro canto, si impegna al pagamento in favore di quest'ultima della somma Parte_2 equivalente a quella che avrebbe versato sino all'estinzione del mutuo in forza del piano di ammortamento in essere.
6) il sig. rinuncia irrevocabilmente ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione alle Parte_2 spese sostenute nel corso della relazione e, specialmente, a quelle sostenute in relazione alla casa familiare, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative (i) alle rate di mutuo in precedenza versate, (ii) ad arredi acquistati, (iii) a migliorie apportate, (iv) ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seveso in data
06.07.1996;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seveso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, parte II serie A anno 1996);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
AU GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 25.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Seregno in [...] Parte_1 C.F._1
29.04.1972
e
(C.F. ) nato a San Ferdinando di Puglia in [...] Parte_2 C.F._2
27.08.1966, entrambi rappresentati dall'Avv. Luca Ratti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CONCLUSIONI relative alla separazione personale
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° co. c.c.
2) Ordinare al/ai Comune/i competente/i l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
ED CP_1 le seguenti condizioni di separazione 3) La casa familiare, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Parte_1 abitata e goduta da quest'ultima, unitamente a tutto quanto la arreda. Il sig. dà Parte_2 atto di essersi già trasferito altrove e di aver altresì trasferito la propria residenza.
4) A titolo di contributo al mantenimento di verserà Parte_1 Parte_2 alla stessa la somma di € 200,00 (duecento,00), entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
E PRENDA ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
5) il sig. si impegna all'integrale pagamento delle rate a scadere del mutuo Parte_2 stipulato in data 10 gennaio 2007 da con Deutsche Bank S.p.A. avanti al Parte_1
Notaio (rep. n. 94.936; racc. n. 16.493) per l'importo di Euro 79.650,00 (residuo al Per_1
10.08.2025 Euro 30.813,20) sottoscritto per esigenze di liquidità connesse alla ristrutturazione della casa familiare. In caso di vendita dell'immobile da parte della sig.ra , Parte_1 sarà quest'ultima ad estinguere il mutuo contestualmente alla stipula dell'atto notarile;
il sig.
d'altro canto, si impegna al pagamento in favore di quest'ultima della somma Parte_2 equivalente a quella che avrebbe versato sino all'estinzione del mutuo in forza del piano di ammortamento in essere.
6) il sig. rinuncia irrevocabilmente ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione alle Parte_2 spese sostenute nel corso della relazione e, specialmente, a quelle sostenute in relazione alla casa familiare, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative (i) alle rate di mutuo in precedenza versate, (ii) ad arredi acquistati, (iii) a migliorie apportate, (iv) ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seveso in data
06.07.1996;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seveso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, parte II serie A anno 1996);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
AU GI