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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei SIg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE ConSIliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.178 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.90/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 10.2.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Dellorusso presso il cui studio in Montalbano Jonico, alla Via Como n. 21, elettivamente domicilia;
APPELLANTE E
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pappalepore presso il cui studio in Bari, al Corso Cavour n.142, elettivamente domicilia;
contumace; Controparte_2
APPELLATI
trattenuta in decisione il 4.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 31.1.2025 e il 3.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2016 la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Matera il SI. e la società in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 17.6.2013 in Marconia di Pisticci alla Via Rosselli n.12.
Esponeva l'attrice che in data 17.6.2013, alle ore 15,30, il SI. alla guida Controparte_2 dell'autovettura di sua proprietà Fiat Stilo, targata CZ468WJ ed assicurata presso la società
[...]
con polizza n.15198109, autovettura a bordo della quale era trasportata la SI.ra Controparte_3 aveva raggiunto l'abitazione dell'attrice in Marconia di Pisticci alla Via Rosselli Parte_1
n.12 ed aveva arrestato il veicolo per consentire alla donna di scendere, ma distrattamente aveva ripreso la marcia senza accorgersi che la SI.ra uscita dall'autovettura, non aveva Parte_1 completato l'operazione di chiusura della portiera, con la conseguenza che a causa della improvvisa ripartenza dell'automobile la mano destra della donna fosse rimasta schiacciata tra la portiera posteriore sinistra ed il piantone dello sportello. Condotta presso l'Ospedale di , alla SI.ra CP_4 era stata diagnosticata la “Lussazione metacarpo – falangea 2° dito mano destra Parte_1 con distacco parcellare M2”, con prognosi di guarigione stimata in giorni ventuno, come da cartella clinica n.2953/2013. Avevano fatto seguito un intervento chirurgico e successivi trattamenti fisioterapici e riabilitativi, sicché una consulenza medico – legale a firma del dott. Persona_1 aveva accertato un grado di invalidità permanente pari all'11%, oltre ad inabilità temporanea totale di giorni trenta ed inabilità temporanea parziale rispettivamente del 75% per giorni sessanta, del
50% per giorni novanta e del 25% per giorni centoventi.
Su tali basi l'attrice chiedeva la condanna in solido delle parti convenute al pagamento della somma complessiva di € 36.925,00, di cui € 29.320,00 per risarcimento di danno biologico e relazionale, €
7.330,00 per risarcimento di danno morale ed € 275,00 per rimborso di spese mediche documentate, oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 9.5.2016 si costituiva in giudizio la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata nella citazione introduttiva, assumendo che l'evento di danno e le relative conseguenze lesive sofferte da
[...]
fossero comunque ascrivibili a responsabilità esclusiva della stessa attrice ed esulassero Pt_1
dalla copertura assicurativa riferita soltanto ai danni cagionati durante la circolazione stradale.
Pertanto, concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio il convenuto . Controparte_2
Esaurita la fase istruttoria, con sentenza n. 90/2021 pronunciata il 10.2.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale di Matera rigettava la domanda proposta dall'attrice sul rilievo della mancata dimostrazione della dinamica del sinistro e compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2021 la SI.ra proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza assumendo l'errata valutazione delle prove testimoniali raccolte in primo grado e il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, così lamentando la lesione del diritto alla prova riconosciuto dalle disposizioni della Costituzione. Pertanto, la SI.ra conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il SI. e la Parte_1 Controparte_2
società in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previo nuovo Controparte_3
esame di tutti i testimoni già escussi in primo grado e previo espletamento della consulenza tecnica pag. 2 d'ufficio di natura medico-legale, in riforma della sentenza impugnata fosse pronunciata la condanna esclusivamente della società al risarcimento dei danni sofferti Controparte_3 dalla donna, da liquidarsi nella somma complessiva di € 36.925,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa depositata il 16.6.2021 si costituiva in giudizio la società , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della decisione adottata dal Tribunale di Matera, e per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese processuali.
Non si costituiva in giudizio l'appellato . Controparte_2
Per effetto di decreto presidenziale reso il 21.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 31.1.2025 ed il
3.2.2025, con provvedimento emesso il 4.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato nei cui confronti il Controparte_2
contraddittorio è stato instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare, con riguardo alla richiesta di parte appellante intesa ad ottenere che nel presente grado di giudizio si proceda alla “rinnovazione” dell'esame di tutti i testimoni già escussi dinanzi al Tribunale di Matera, deve rilevarsi che anche nell'assetto normativo processuale conseguente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (e successive modif.), improntato oltretutto ad un sistema delle preclusioni istruttorie ancor più rigido rispetto al regime processuale precedente, è inammissibile in appello, per il principio dell'infrazionabilità e della contestualità che la caratterizzano, la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta ed assunta in primo grado, cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo. Tanto vale a SInificare che il principio della infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, in quanto finalizzato a garantire l'immediatezza e genuinità della prova, comporti l'inammissibilità
pag. 3 in secondo grado della prova per testi vertente su circostanze già oggetto di quella svoltasi in primo grado ovvero diretta ad integrarle (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n.17567 del 31/08/2005). Pertanto,
l'istanza istruttoria formulata dall'appellante va ritenuta inammissibile.
Con riguardo all'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale
“per la verifica della compatibilità delle lesioni e per la quantificazione dei postumi invalidanti, del danno fisico e biologico sofferti dalla SI.ra ” (v. pag.19 dell'atto di appello), Parte_1 istanza parimenti avanzata dall'appellante, giova rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass.civ. sez.III, 30 luglio
1987, n.6594). Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
Le esposte ragioni in diritto valgono a respingere l'istanza formulata dall'appellante, tenuto conto della motivazione della decisione adottata dal Tribunale di Matera ed impugnata in questa sede, motivazione incentrata sul rilievo della mancata dimostrazione della dinamica del sinistro.
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Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
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1.0 Con un primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Matera non abbia correttamente valutato gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio ed abbia interpretato in modo inesatto le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio Parte_1 formale all'udienza del 13.10.2017.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice,
pag. 4 dall'esame delle deposizioni rese dai testimoni escussi “emerge in maniera incontrovertibile che gli stessi erano genuini, innanzi al Giudice, Dott.ssa , hanno risposto in maniera concisa e Tes_1
rapida, con poca riflessione, senza cadenzare e valutare le parole, dicendo la verità: è verificabile ed innegabile che tutti i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro” (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di impugnazione). Ha poi aggiunto che “il Giudice riporta in maniera frammentata le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'udienza, fa una ricostruzione del tutto distorta di quanto è stato dichiarato in quanto non riporta integralmente le frasi, precisando che dalla lettura delle dichiarazioni rese da tutti i testi emerge chiaramente e senza dubbio alcuno la verità dei fatti e la conferma del verificarsi del sinistro così come da sempre denunciato dalla SI.ra ” (v. pag. Pt_1
11 dell'atto di impugnazione).
Con riguardo agli esiti dell'interrogatorio formale di assunto all'udienza del Parte_1
13.10.2017, l'appellante ha messo in risalto che “la SI.ra , per descrivere cosa le Parte_1
fosse accaduto, in udienza correttamente riferiva “Mi sono schiacciata la mano destra nella portiera”. Questa dichiarazione è stata interpretata in modo del tutto errato, come se la lo Pt_1
avesse fatto intenzionalmente, pertanto la sentenza in ogni sua parte risulta essere chiaramente infondata quanto errata e va modificata essendo del tutto lesiva per la malcapitata appellante.
Probabilmente, la SI.ra utilizza un gergo dialettale, è frequente parlare in prima Parte_1 persona anche quando non è necessario!” (v. pag. 10 dell'atto di impugnazione).
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1.1 La doglianza riferita alla non corretta valutazione degli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado è affidata ad argomentazioni sprovviste di dignità giuridica e non assistite dalle risultanze processuali.
Innanzitutto, l'assunto che tutti i testimoni abbiano “risposto in maniera concisa e rapida, con poca riflessione, senza cadenzare e valutare le parole, dicendo la verità” è frutto di una valutazione personale (e, dunque, del tutto irrilevante sul piano giuridico) del difensore di parte appellante giacchè dai contenuti dei verbali di udienza in primo grado non emerge nessun rassicurante riscontro oggettivo che autorizzi ad inferire che ogni testimone escusso abbia reso dichiarazioni in maniera concisa e rapida, non abbia impegnato troppo tempo in riflessioni, non abbia cadenzato e valutato le parole: insomma, non abbia assunto comportamenti che possano ragionevolmente indurre a dubitare della genuinità e dell'attendibilità della deposizione.
È evidente, infatti, che l'assunzione del mezzo istruttorio sia avvenuta sotto la direzione del giudice e questi abbia poi provveduto a sintetizzare a verbale i contenuti delle dichiarazioni dei testimoni, sicchè soltanto ove le esposte modalità di risposta avessero effettivamente connotato le testimonianze e fossero state debitamente attestate nei verbali, di esse potrebbe valorizzarsi in pag. 5 questa sede l'incidenza in funzione della formulazione di un giudizio di attendibilità.
Né parte appellante si è curata di sottoporre all'attenzione della Corte la sussistenza di circostanze di fatto emergenti dai verbali di udienza in riferimento a ciascuna testimonianza dalle quali dovrebbe evincersi in modo certo ed incontestabile che le risposte dei testi al giudice riversate nei verbali siano state rese “in maniera concisa e rapida, con poca riflessione, senza cadenzare e valutare le parole”. E ciò senza trascurare l'ulteriore decisiva considerazione che la valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
Neppure ha pregio la censura che il Tribunale di Matera abbia riportato in maniera frammentata le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'udienza ed abbia fatto una ricostruzione del tutto distorta delle dichiarazioni medesime in quanto non ha riprodotto in sentenza il loro contenuto integrale.
Nella motivazione del provvedimento decisorio il primo giudice ha rilevato che “rimane ancora poco chiaro come sia avvenuto l'incastro della mano con la portiera. Infatti, l'istruttoria non ha chiarito la posizione della danneggiata al momento del sinistro, se stesse per scendere: SI.ra
“…stava ancora scendendo…”; SI.ra “…mio padre credeva che fossi già scesa”; Per_2 Pt_1 il SI. “La ragazza era scesa dall'auto ed era in piedi rispetto alla portiera”. La stessa CP_5 SI.ra riferisce meglio “non sono in grado di riferire i particolari relativi alla dinamica”” Per_2
(v. pag.3 della sentenza).
Appare evidente che il Tribunale di Matera non abbia messo in discussione l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni (e tanto rende del tutto superflua la considerazione delle modalità delle risposte date dai testimoni, modalità su cui ha voluto indugiare l'appellante nell'articolazione del motivo di gravame in esame), ma abbia valorizzato la mancata univocità ed omogeneità delle testimonianze in riferimento ad un punto decisivo della ricostruzione della dinamica del sinistro: cioè, come sia avvenuto l'incastro della mano con la portiera e, prima ancora, quale fosse la posizione della danneggiata al momento del sinistro.
Orbene, l'appellante non ha eccepito che delle dichiarazioni rese dai testimoni il primo giudice abbia riportato in sentenza alcuni stralci non corrispondenti ai contenuti effettivi delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'assunzione del mezzo istruttorio. Invece, l'appellante ha lamentato che attraverso la riproduzione frammentata (e non integrale) delle dichiarazioni testimoniali il primo giudice abbia operato una ricostruzione del tutto distorta dei contenuti effettivi delle dichiarazioni pag. 6 medesime.
A siffatta censura è agevole obiettare, innanzitutto, che le risultanze processuali confermano quanto dal Tribunale di Matera riportato in sentenza con riferimento alle dichiarazioni valorizzate ai fini della decisione.
Infatti, la testimone ha effettivamente dichiarato, dapprima, che “mio marito ha Testimone_2 ripreso la marcia e non si è accorto che mia LI stava ancora scendendo” e, immediatamente dopo, che “io ricordo solo che mia LI si è schiacciata le dita nella portiera dell'auto ma non sono in grado di riferire i particolari relativi alla dinamica”. Ed è anche SInificativo che, proprio con riguardo alla posizione esatta della SI.ra al momento del sinistro, la testimone Parte_1 abbia riferito: “Non so quale fosse la posizione di mia LI rispetto all'auto (in piedi – piegata), né so se la stessa abbia chiuso lo sportello”.
Il testimone , legato da una relazione sentimentale con al momento Tes_3 Parte_1 dell'assunzione del mezzo istruttorio, ha dichiarato che “La ragazza era scesa dall'auto ed era in piedi rispetto alla portiera”, esattamente come riportato in sentenza dal primo giudice.
La SI.ra in sede di interrogatorio formale, ha effettivamente dichiarato, come Parte_1 emergente dalla motivazione della sentenza impugnata, che “mentre scendevo dalla macchina mio padre credeva che fossi già scesa”.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che delle dichiarazioni dei testimoni e della parte attrice il giudice di prime cure abbia fedelmente riprodotto in sentenza i passaggi che ha inteso valorizzare ai fini della decisione e, segnatamente, a supporto del convincimento in ordine alla mancanza, nelle prove raccolte in giudizio, di univocità ed omogeneità in riferimento ad un punto decisivo della ricostruzione della dinamica del sinistro: cioè, come sia avvenuto l'incastro della mano con la portiera e, prima ancora, quale fosse la posizione della danneggiata al momento del sinistro.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n.4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (v. Cass.n.2995 del 6.2.2009, in motivazione;
Cass. n.17145/2006; Cass. n.7058/2003). Infatti, nel procedimento civile sono riservate al giudice del merito la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute pag. 7 idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia ed alla formazione del proprio convincimento
(cfr. Cass. civ.sez.lav., 10 giugno 2014 n.13054). In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Tribunale di Matera ha operato in osservanza delle predette disposizioni processuali e dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, giacché ha messo in risalto nella motivazione gli elementi probatori acquisiti in sede istruttoria ai quali ha inteso riconoscere pregnanza e rilevanza in funzione della decisione assunta. Dalla sentenza impugnata, quindi, emerge chiaramente il percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Per converso, tradisce insuperabili profili di inammissibilità la censura mossa dall'appellante avverso la valutazione degli esiti delle prove testimoniali operata dal primo giudice.
E' noto che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
Corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuta sufficiente la generica denuncia della mancata corretta valutazione, da parte del giudice a quo, di tutte le risultanze dell'attività istruttoria e degli esiti delle prove testimoniali poiché essa esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri pag. 8 interpretativi adottati.
Pertanto, l'appellante, che deduca la mancata corretta considerazione delle risultanze dei mezzi istruttori assunti in primo grado e, nel caso di specie, lamenti che attraverso la riproduzione frammentata (e non integrale) delle dichiarazioni testimoniali il primo giudice abbia operato una ricostruzione del tutto distorta dei contenuti effettivi delle dichiarazioni medesime, ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto di appello sotto quali profili la menzionata ricostruzione debba considerarsi errata o, addirittura, “distorta” e, in particolare, ha l'onere di identificare quali siano le dichiarazioni testimoniali di cui il primo giudice abbia trascurato di valutare l'efficacia probatoria, precisando in dettaglio i contenuti di siffatte dichiarazioni che, se presi in considerazione e scrutinati dal giudice, avrebbero potuto condurre a decisione diversa da quella fatta oggetto di appello.
Detto onere di specificazione non è stato assolto da in sede di articolazione del Parte_1
motivo di impugnazione in esame. Di conseguenza, è rimasto del tutto oscuro a quali deposizioni testimoniali l'appellante abbia inteso fare riferimento allorquando, stigmatizzando la scelta del primo giudice di riportare soltanto in maniera frammentata le dichiarazioni di alcuni testimoni, ha sostenuto che la considerazione dei contenuti integrali delle “dichiarazioni rese da tutti i testi” sarebbe valsa a far emergere “chiaramente e senza dubbio alcuno la verità dei fatti e la conferma del verificarsi del sinistro così come da sempre denunciato dalla SI.ra ”. In altre parole, Pt_1
l'appellante non ha esplicitato quali passaggi delle deposizioni rese dai testimoni indicati in sentenza dal primo giudice e/o da altri testimoni, passaggi del tutto trascurati dal medesimo giudice, sarebbero utili a riscontrare con certezza la dinamica del sinistro come allegata dalla
[...]
nella citazione introduttiva del giudizio. Pt_1
Né può pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare, all'interno del materiale probatorio raccolto in primo grado, la ricerca di non meglio precisate dichiarazioni testimoniali che varrebbero a vincere il convincimento espresso in sentenza dal giudice ed a supportare senz'altro la ricostruzione del sinistro operata dall'attrice, in tal modo dando consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul pag. 9 quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
In ogni caso, la lettura attenta e puntuale dei contenuti integrali delle deposizioni rese dai testimoni escussi vale a confermare le perplessità manifestate in sentenza dal Tribunale di Matera e ad alimentare i dubbi sulla effettiva dinamica del sinistro.
Come già in precedenza messo in risalto, la testimone , madre di Testimone_2 Parte_1 dapprima ha riferito di avere “sentito urlare mia LI” e di avere “visto che aveva le dita nella portiera” (così lasciando inequivocabilmente intendere di essersi avveduta dell'incidente soltanto dopo avere udito la LI gridare e, quindi, soltanto dopo che il sinistro si era già verificato, senza averne potuto apprezzare la esatta dinamica); poi, nel corso della deposizione, ha dichiarato che
“mio marito ha ripreso la marcia e non si è accorto che mia LI stava ancora scendendo” e, infine, ha ammesso che “io ricordo solo che mia LI si è schiacciata le dita nella portiera dell'auto ma non sono in grado di riferire i particolari relativi alla dinamica”, aggiungendo che
“non so quale fosse la posizione di mia LI rispetto all'auto (in piedi – piegata), né so se la stessa abbia chiuso lo sportello”.
È evidente, dunque, che le dichiarazioni rese da siano lacunose, imprecise e tra loro Testimone_2
non coerenti, sicché deve escludersi che esse possano contribuire ad effettuare una esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il testimone , legato da una relazione sentimentale con al momento Tes_3 Parte_1 dell'assunzione del mezzo istruttorio, ha dichiarato di essersi “trovato a passare per puro caso” sul luogo dell'incidente, proprio nel momento in cui questo si verificava, ed ha riferito di avere visto uscire dall'automobile una SInora ed una ragazza: “ho visto la SInora chiudere la portiera, la ragazza la stava chiudendo, la macchina è ripartita ed ho sentito le urla”. Successivamente, il testimone ha precisato che “La ragazza era scesa dall'auto ed era in piedi rispetto alla portiera”.
Va osservato che nella versione dei fatti offerta dal SI. non figura nessun riferimento Tes_3
alla mano della rimasta lesa e, in particolare, non è descritto nessuno Parte_1 schiacciamento della mano dell'attrice tra la portiera posteriore dell'automobile ed il piantone dello sportello medesimo. In verità, la complessiva descrizione dell'incidente non appare illuminante giacché, come ammesso dallo stesso testimone, questi si trovava ad una decina di metri dall'autovettura ed in una posizione tale da poter vedere la parte anteriore della stessa autovettura.
Pertanto, a quella distanza e da quella posizione il SI. non avrebbe potuto apprezzare Tes_3
le esatte modalità del comportamento serbato dalla (la quale – come desumibile Parte_1 dalla deposizione della testimone che ha riferito di avere occupato sull'automobile Testimone_2
il sedile anteriore accanto al conducente – prendeva posto sul sedile posteriore della vettura e da lì è uscita dall'auto) proprio perchè il punto di discesa della ragazza dall'automobile era più lontano ed pag. 10 il campo visivo del testimone era già impegnato dal fronte della vettura e dalla portiera anteriore lato passeggero da cui stava uscendo la SI.ra , fronte dell'auto e portiera anteriore Testimone_2
che in prospettiva erano più vicini alla vista del testimone rispetto alla portiera posteriore dell'automobile da cui stava uscendo la Parte_1
Anche questa testimonianza, dunque, non ha offerto un contributo decisivo alla puntuale ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini prospettati nella citazione introduttiva del giudizio.
Infine, il testimone , zio di anche lui casualmente presente sul Testimone_4 Parte_1 luogo dell'incidente proprio nel momento in cui questo si verificava, ha reso dichiarazioni poco attendibili.
Innanzitutto, ha dichiarato il testimone: “Preciso che io al verificarsi del sinistro mi trovavo sul marciapiede destro della strada. L'autovettura si era fermata sul margine destro e mia IP era trasportata sul sedile posteriore destro”. La circostanza riferita urta con la descrizione dei fatti operata nella citazione introduttiva, dove è specificato che la mano destra della SI.ra
[...]
“rimaneva schiacciata tra la portiera posteriore sinistra ed il piantone dello sportello Pt_1 della medesima auto”, così lasciandosi inequivocabilmente intendere che l'attrice prendeva posto sul sedile posteriore sinistro dell'automobile e, quindi, per uscire dall'autovettura aveva aperto la portiera posteriore sinistra, non già quella destra come desumibile dalla dichiarazione del testimone.
Il SI. ha poi riferito: “Non ricordo se mia IP fosse in piedi vicino alla Testimone_4 portiera o altro;
quando l'autovettura di mio cognato è ripartita, mia IP era ancora in piedi”.
Eppure poco prima, nel corso dell'assunzione della prova, lo stesso testimone, nel confermare la circostanza dedotta nel capitolo sub D (“vero che il SI. ripartiva negligentemente Controparte_2
e frettolosamente?”), aveva precisato che “il padre non si rese conto che la LI non era scesa dall'autovettura e non aveva chiuso la portiera”. Quindi, nel corso della stessa deposizione il testimone nel riferire della ripartenza dell'autovettura ha collocato la SI.ra Parte_1
dapprima, all'interno dell'autovettura e nell'atto di discenderne e, poi, in piedi al di fuori dell'automobile. Si tratta di un ulteriore rilievo che mina l'attendibilità della deposizione.
Infine, alquanto singolare è la dichiarazione “non ricordo se mia sorella fosse Testimone_2 scesa o meno dall'autovettura”. Ed invero, la testimone , seduta sul sedile anteriore Testimone_2 lato passeggero (quindi, lato destro dell'automobile), ha dichiarato di essere discesa dalla vettura e di avere chiuso la portiera prima di sentire urlare la LI, cioè prima del verificarsi dell'incidente.
Orbene, il SI. , avendo riferito che la IP era trasportata sul sedile posteriore Testimone_4
destro della vettura (sicchè, in coerenza con la ricostruzione dei fatti offerta dal testimone, necessariamente egli ha dovuto vedere uscire la SI.ra dal lato posteriore destro Parte_1
pag. 11 dell'automobile aprendo la corrispondente portiera), non può non essersi avveduto della discesa della sorella, , dall'automobile giacché la sorella per sua stessa ammissione era Testimone_2 uscita dall'automobile prima del verificarsi dell'incidente e nell'aprire la portiera del lato anteriore destro della vettura aveva inevitabilmente impegnato il campo visivo del mentre Testimone_4 questi osservava scendere dall'automobile la SI.ra dopo avere aperto la portiera Parte_1 del lato posteriore destro dell'autovettura.
Le evidenziate incongruenze e imprecisioni minano l'attendibilità della testimonianza resa dal SI.
, al punto da far seriamente dubitare della genuinità delle dichiarazioni. Pertanto, Testimone_4
anche dagli esiti della deposizione di questo testimone non è consentito desumere rassicuranti elementi oggettivi utili alla ricostruzione della esatta dinamica dell'incidente.
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1.2 Come anticipato, l'appellante ha lamentato anche che il Tribunale di Matera abbia interpretato in modo inesatto le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale Parte_1 all'udienza del 13.10.2017, mettendo in risalto che “la SI.ra , per descrivere cosa Parte_1 le fosse accaduto, in udienza correttamente riferiva “Mi sono schiacciata la mano destra nella portiera”. Questa dichiarazione è stata interpretata in modo del tutto errato, come se la lo Pt_1
avesse fatto intenzionalmente, pertanto la sentenza in ogni sua parte risulta essere chiaramente infondata quanto errata e va modificata essendo del tutto lesiva per la malcapitata appellante.
Probabilmente, la SI.ra utilizza un gergo dialettale, è frequente parlare in prima Parte_1 persona anche quando non è necessario!” (v. pag. 10 dell'atto di impugnazione).
Ancora una volta il difensore di parte appellante ha indugiato in considerazioni del tutto personali quanto all'interpretazione delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio Parte_1
formale.
Innanzitutto, nella sentenza impugnata il Tribunale di Matera, con riferimento specifico alle dichiarazioni rese da nel corso della prova, si è limitato a mettere in evidenza Parte_1 come la stessa attrice “ammette di essersi distratta mentre scendeva dall'autovettura”. Nessuna interpretazione della frase “Mi sono schiacciata la mano destra nella portiera” ha operato in sentenza il primo giudice, il quale – nell'indicare, all'esordio della motivazione, che “parte attrice riferisce di essersi schiacciata la mano destra nella portiera posteriore dell'autovettura, condotta da suo padre , mentre scendeva per uscire dall'autovettura stessa” - ha soltanto Controparte_2
riportato quanto dalla stessa attrice allegato nella citazione introduttiva, dove effettivamente si legge, al punto 3 della pagina 2: “A causa della repentina ripartenza dell'auto FIAT STILO targata
CZ468WJ condotta dal proprietario SI. la mano destra della SI.ra Controparte_2 [...]
rimaneva schiacciata tra la portiera posteriore sinistra ed il piantone dello sportello della Pt_1
pag. 12 medesima auto”.
Quindi, ove anche, come opinato dal difensore della parte appellante, l'espressione “Mi sono schiacciata la mano destra nella portiera” utilizzata da nel corso Parte_1 dell'interrogatorio formale vada spiegata con l'abitudine della donna di fare ricorso – anche in un contesto formale ed ufficiale quale l'assunzione di un mezzo istruttorio dinanzi ad un giudice – ad
“un gergo dialettale”, la considerazione operata dal difensore non attinge comunque la valutazione riservata in sentenza alle dichiarazioni della dal primo giudice, il quale ha Parte_1
incentrato detta valutazione non già sull'espressione in commento, quanto invece su un passaggio determinante di quelle dichiarazioni che il difensore ha deliberatamente voluto trascurare.
Si tratta della seguente dichiarazione: “Ammetto anche io di essermi distratta, avendo anche il telefono che mi squillava e, quindi, mentre scendevo dalla macchina, mio padre credeva che io fossi già scesa ed è ripartito”.
Correttamente il primo giudice ha valorizzato l'illustrato passaggio delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, valendo l'ammissione operata dalla parte ad Parte_1 incidere SInificativamente sulla ricostruzione dell'incidente contenuta nella citazione introduttiva, arricchendola di un particolare determinante anche ai fini della individuazione della responsabilità del sinistro.
In ogni caso, giova ribadire che l'argomentazione con la quale l'appellante ha voluto censurare la valutazione data dal primo giudice alle dichiarazioni di in sede di interrogatorio Parte_1 formale all'udienza del 13.10.2017 non è idonea a contrastare e confutare il nucleo essenziale di quella valutazione.
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2.0 Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la lesione del proprio diritto alla prova, riconosciuto dalle disposizioni della Costituzione, lesione che il Tribunale di Matera avrebbe consumato non accogliendo le insistenti richieste di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
La doglianza è frutto di una errata comprensione dell'ordinamento giuridico processuale e dei diritti riconosciuti alle parti nel processo civile.
Preme ribadire quanto già esposto all'esordio della presente motivazione, che cioè la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione.
In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla
Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio pag. 13 da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Nel caso di specie, una volta escluso che il materiale probatorio raccolto in giudizio fosse idoneo a consentire l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e, quindi, a comprovare la sussistenza dell'an debeatur, il Tribunale di Matera non avrebbe avuto nessun valido motivo per disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale giacché, ove anche l'ausiliare in ipotesi avesse confermato che le lesioni alla mano destra riportate di Parte_1 fossero compatibili con uno schiacciamento della mano “tra la portiera posteriore sinistra ed il piantone dello sportello della medesima auto”, tanto non sarebbe comunque valso a consentire la ricostruzione della dinamica dell'incidente, tenuto conto delle lacunose, contraddittorie ed incoerenti deposizioni rese dai testimoni sul punto.
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3.0 Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 16.6.2021 la società , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto pronunciarsi la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Vale osservare che nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr. Cass. sez. 5, Ordinanza 34693, 24.11.2022).
Il principio pare conformarsi al caso di specie, avuto riguardo alla sostanziale inconsistenza o, addirittura, inammissibilità dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame.
Tuttavia, occorre osservare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
pag. 14 In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme rimarcare che la previsione dell'art.96 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi eSIenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I,
30 luglio 2010 n.17902). In altri termini, l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile 2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973).
Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
Nella specie, la società non ha dimostrato la ricorrenza, nel comportamento Controparte_1
processuale di del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza – o Parte_1 dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio. E soprattutto la società non ha dedotto e comprovato la concreta ed effettiva Controparte_1 esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'appellante.
Per gli esposti motivi la domanda ex art.96 c.p.c. va respinta.
***
In conclusione, l'appello proposto da va integralmente rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di al pagamento, in Parte_1
favore della società in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
n.147 in riferimento al valore della causa (valore € 36.925,00; scaglione da € 26.000,01 a €
pag. 15 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 4.2.2025 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 1.4.2021, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
pag. 16 Ne consegue che il cui appello è stato respinto, sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.90/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
10.2.2021 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 24.3.2021 nei confronti di e di in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_2
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
24.3.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.90/2021 emessa dal Tribunale di
Matera in composizione monocratica il 10.2.2021 e pubblicata in pari data;
- Condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., domanda formulata dalla società appellata.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante,
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 17.6.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
pag. 17