TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5543/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 08.05.2025 da
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. NISI GRAZIANA, presso il cui studio, sito in Rozzano (MI), Via Gramsci n. 15, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dell'Avv. NISI GRAZIANA, presso il cui studio, sito in Rozzano (MI), Via Gramsci n. 15, è elettivamente domiciliato;
Genitori di: , nata il [...]. Persona_1
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.05.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c., personalmente sottoscritto depositato in data 07.05.2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2017 (R.G. n. 47721/2016). In particolare, dando atto della rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento disposto in Pt_1 suo favore a carico del marito, in considerazione delle difficoltà economiche di quest'ultimo e dell'imminente percepimento della pensione da parte della stessa, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“omologare in accoglimento della presente istanza di revisione delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 cpc del 07.02.2017 omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 11.04.2017 con cui è stata dichiarata la separazione consensuale del matrimonio celebrato in Milano
Pagina 1 di 2 in data 22.10.1999, attesa la variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, disporre, con effetto dalla presente domanda, la revoca dell'obbligo del IG. al versamento Controparte_1 dell'importo di Euro 150,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno mantenimento della IG.ra . Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2017 (R.G. n. 47721/2016):
1) Provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 08.05.2025 da
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. NISI GRAZIANA, presso il cui studio, sito in Rozzano (MI), Via Gramsci n. 15, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dell'Avv. NISI GRAZIANA, presso il cui studio, sito in Rozzano (MI), Via Gramsci n. 15, è elettivamente domiciliato;
Genitori di: , nata il [...]. Persona_1
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.05.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 ult. c. c.p.c., personalmente sottoscritto depositato in data 07.05.2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2017 (R.G. n. 47721/2016). In particolare, dando atto della rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento disposto in Pt_1 suo favore a carico del marito, in considerazione delle difficoltà economiche di quest'ultimo e dell'imminente percepimento della pensione da parte della stessa, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“omologare in accoglimento della presente istanza di revisione delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 cpc del 07.02.2017 omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 11.04.2017 con cui è stata dichiarata la separazione consensuale del matrimonio celebrato in Milano
Pagina 1 di 2 in data 22.10.1999, attesa la variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, disporre, con effetto dalla presente domanda, la revoca dell'obbligo del IG. al versamento Controparte_1 dell'importo di Euro 150,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno mantenimento della IG.ra . Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2017 (R.G. n. 47721/2016):
1) Provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 di 2