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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1130/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
avv. NN RD giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
( ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
Appellato OGGETTO: appello –assegno nucleo familiare in favore del coniuge superstite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 17.7.2020 titolare di Parte_1
pensione di reversibilità categoria SO n°20052698, chiedeva in data 26.3.2018, quale coniuge superstite, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare ex
2, comma 8 della L. 153/88, ingiustamente negato dall'ente previdenziale, allegando di essere in possesso dei requisiti di legge.
Nella resistenza dell'istituto previdenziale, il Tribunale, con sentenza n.
336/2022 del 7 giugno 2022, disposta consulenza medico legale, rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario e dichiarava le spese irripetibili.
Avverso tale pronunzia proponeva appello la soccombente con ricorso depositato il 6 dicembre 2022.
Si costituiva l resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza per contraddittorietà e violazione della normativa sopra richiamata nella parte in cui il primo decidente, per un verso rinvia al d.lgs. n. 509/88 il quale prevede che l'invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni non possa essere valutata in percentuale, e per altro verso, aderendo alle valutazioni medico-legali del CTU, si avvale dei criteri di calcolo riduzionistico di cui al D.M.
5.02.1992 al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo decidente, l'inabilità al lavoro specifico quale requisito utile ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale controversa, non può essere accertata né con i criteri tabellari di cui al D.M. del 05.02.1992 validi per la valutazione dell'invalidità civile, né con quelli statuiti dall'art. 2 L. 222/84
atteso che il giudizio medico-legale deve tener conto non solo delle condizioni biologiche dell'individuo, ma anche di fattori socio economici ed ambientali non di natura strettamente medica. Osserva, a tal proposito, che le patologie delle quali soffre la , per il pregiudizio e le limitazioni funzionali che esse determinano, Pt_1
unitamente all'età avanzata (81 anni al momento della presentazione dell'istanza all' ), causano alla stessa inabilità assoluta e permanente a svolgere un lavoro CP_1
proficuo.
2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento, da parte del giudice,
del requisito sanitario prescritto dalla normativa. Sostiene, anche sulla scorta di giurisprudenza di legittimità, che il giudizio sull'inabilità richieda l'accertamento non solo delle condizioni cliniche del soggetto ma anche della concrete possibilità
di collocamento nel mercato del lavoro del luogo in cui il soggetto vive, in relazione alla cultura e alle esperienze pregresse, ed alla concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa comunque rispettosa della dignità della persona,
utile ed idonea a soddisfare le sue primarie esigenze di vita. Rileva che la , Pt_1
a cagione delle patologie sofferte e dell'età avanzata, non poteva certamente essere ritenuta in grado di dedicarsi ad un “lavoro proficuo” come previsto dalla normativa ed inteso dalla giurisprudenza.
3. L'appello, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente, è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il D.L. n. 69 del 1988, all'art. 2, comma 8 convertito in L. n. 153 del 1988 in tema di assegni familiari prevede che Il nucleo familiare può essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. E
tuttavia, ritiene il collegio, non può farsi esclusiva applicazione della disposizione di cui al dlgs n. 509/1988 secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria
e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati
ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” atteso che la norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e dunque occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente. 4. Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha rilevato che
“… oggi di anni 88, è affetta da: Poliartropatia a discreta Parte_1
incidenza funzionale e declino cognitivo età-relato in soggetto diabetico e con
cardiopatia ipertensiva in apparente buon compenso. Tali patologie - tutte
connotate da cronicità e progressione in peius - e, soprattutto, le loro ricadute
sulle capacità del soggetto, permettono di affermare che la ricorrente è da
considerare soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della sua età. Richiamate le caratteristiche di cronicità e lenta evoluzione
delle patologie su diagnosticate e non disponendo di documentazione sanitaria di
epoca precedente, si ritiene - in termini squisitamente probabilistici - che tale
condizione di difficoltà fosse già sussistente cinque anni prima della
presentazione della domanda (2018) allorquando l'appellante aveva 76 anni.
Riassumendo ed in conclusione, tenuto conto delle premesse esposte, a mente la
cogente normativa in materia ed il quesito formulato, sussistono in capo
all'odierna appellante i requisiti sanitari previsti per riconoscere la Pt_1
soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
sua età e dunque, in analogia per come anticipato, parimenti soggetto
“nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro”.
Le valutazioni del consulente, non oggetto di rilievi delle parti, sono condivise dal collegio.
5. In ordine alla decorrenza della prestazione richiesta si richiama il condiviso orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2,
convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153, sorge per la sola sussistenza dei
requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di
atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale
sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui
effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono
venuti ad esistenza i suddetti requisiti (Cassazione civile, sez. VI 20/11/2012 n.
20405 e Cassazione civile , sez. VI 23/12/2014 n. 27382).
6. In accoglimento dell'appello, l' deve essere condannato a versare CP_1
all'appellante l'assegno per il nucleo familiare nel limite della prescrizione quinquennale rispetto alla domanda presentata il 26.3.2018 e, dunque,
dall'1.4.2013 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al sodisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. NN
RD che ha reso la dichiarazione di cui all'art.93 c.p.c.
Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a versare CP_1
a l'assegno per il nucleo familiare per cui è causa dall'1.4.2013 oltre Parte_1
alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo,
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € CP_1
2.540,00 e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.3.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi