CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1713 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli con cui domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
Appellante/appellato incidentale
E
CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, tutti
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Bovio n. 22 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sellitto che li rappresenta e difende
Appellati/appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.06.2024, il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
emessa in data 22.12.2023 n. 957/2023 con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellati indicati in epigrafe, ha così statuito: “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'attuale anzianità di servizio, dell'attività CP_ lavorativa prestata da ciascuno di essi presso l' convenuto, in forza dei contratti a tempo determinato e anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente alla ricostruzione delle relative carriere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado. Ha così concluso:
“esaminare l'eccezione di prescrizione dedotta in primo grado da questa Difesa dello Stato – e, indebitamente, non esaminata dal giudice di prime cure – e, per
l'effetto, pronunciarsi espressamente sulla sollevata eccezione con conseguente rigetto delle pretese di controparte prescritte”.
CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 regolarmente costituitisi, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, hanno contestato la fondatezza dello stesso chiedendone il rigetto;
hanno contestualmente proposto appello incidentale con riferimento al regime delle spese.
All'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Passando al merito, l'appello principale è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente deve darsi atto che parte appellante non censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto degli odierni appellati/appellanti incidentali
(originari ricorrenti). Pertanto, sul punto è caduto il giudicato.
L'unica doglianza attiene alla omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione.
La censura è destituita di fondamento.
Ed invero, a parte la considerazione che il giudice ha espressamente affermato in sentenza che “Preliminarmente, va chiarito che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità (cfr. sul punto Cass. 2232 del 2020)” (punto 16 pag. 4 della sentenza), in ogni caso la decisione è corretta anche sotto tale profilo. Questa stessa Corte – nel precedente richiamato ed allegato da parte appellata (sent.
n. 95/2022) – aveva già rimarcato (richiamando la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale) che : “Gli hanno anche affrontato la Parte_2
questione della prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera: in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, è stato rimarcato che l'anzianità di servizio non è uno status nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto;
che essa rappresenta “la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti”; che, di conseguenza, “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020)”.
Il medesimo principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav., n.29225/2022): “è stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che
l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di tatto di specifici diritti”.
Alla luce di tali considerazioni l'appello principale va rigettato.
È, viceversa, fondato l'appello incidentale relativamente al regime delle spese di lite che il Tribunale ha compensato così motivando: “...in punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, l'oggetto della controversia e la complessità delle questioni trattate ne giustificano la compensazione integrale fra le parti”.
Ed infatti, parte appellante censura la sentenza impugnata rilevando che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto – totalmente soccombente – doveva essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite, non essendo giustificata la compensazione.
La censura è fondata.
A parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame. In particolare, richiamando il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la giurisprudenza della Suprema Corte in materia, va rimarcato che la compensazione delle spese è consentita solo nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto va innanzitutto rilevato che l'art. 92 comma 2 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale. La Suprema Corte ha allora statuito che “Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, - la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi” (Cass. n. 4360/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha anche statuito che “in tema di spese processuali, l'art.
92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n.
2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n.
19907/2019).
Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Occorre, allora, verificare se possa ritenersi giustificata la compensazione delle spese di lite sulla base della motivazione addotta dal giudice di primo grado.
Orbene, al riguardo, va rilevato che, nel caso di specie, vi è certamente la soccombenza solo del C.N.R. essendo stata totalmente accolta la domanda dei ricorrenti, né sussistono effettivi contrasti od oscillazioni giurisprudenziali.
Sul punto correttamente gli appellanti incidentali rimarcano che “Quanto all'oggetto della controversia e alla complessità delle questioni trattate è appena il caso di rilevare che la costante ed univoca applicazione - da anni - dei principi di diritto richiamati dai ricorrenti consente di definire più che pacifiche le questioni trattate, e ciò quantomeno a far data dal 2020 (ovvero dalla sentenza Cass., Sez.
Lav., 30 gennaio 2020, n. 2232)”.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, il va condannato al CP_9
pagamento delle spese di lite del primo grado.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte Contr conferma, condanna il al pagamento delle spese di lite del primo grado che si liquidano in € 7.300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Condanna Contr il al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in €
7.600,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro