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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1222/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
P.I. ), in persona del suo procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
assistita e difesa dall'Avv. Ruggero Petrelli, elettivamente domiciliata presso il
[...]
suo studio in Genova, Via San Lorenzo, 15/15 appellante contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del liquidatore pro tempore, assistita e
[...] P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Penna Francesco e dall'Avv. Noli
Danilo, elettivamente domiciliata in Genova, Via G. T. Invrea n° 20/16 A appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza n. 2753/2022 resa inter partes dal Tribunale di Genova, in data 4.12.2022, pubblicata il successivo 5.12.2022,
a definizione del giudizio n. 12934/2019 R.G., non notificata, e in accoglimento del
1 presente appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso, (i) accertare e dichiarare la parziale nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione quanto alla ammissibilità della domanda di ripetizione su conto corrente ancora attivo;
(ii) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito svolta su conto corrente affidato ancora attivo;
(iii) in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita accertasse e confermasse la ammissibilità della domanda di ripetizione su conto corrente acceso, rigettare la stessa per carenza di prova;
(iv) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ex art.
210 c.p.c. laddove non preceduta da istanza di richiesta stragiudiziale ex art. 119 Tub,
e conseguentemente dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti in esecuzione di detto ordine di esibizione e segnatamente: Estratto scalare relativo al primo, secondo e quarto trimestre 2011;Estratto scalare relativo al primo e quarto trimestre
2012;Estratto scalare relativo al quarto trimestre 2013; Estratto scalare relativo al secondo e quarto trimestre 2014; Estratto conto ed estratto scalare relativo al quarto trimestre 2018; (v) riformare la sentenza nel capo in cui accerta la nullità del tasso di interesse extrafido e l'illegittimità delle modifiche peggiorative delle condizioni economiche applicate al rapporto, stante l'assenza di domanda sul punto e il conseguente vizio di extrapetizione;
(vi) in via di subordine, per il caso denegato di rigetto della domanda sub (v) rigettare la domanda di nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse extrafido, in quanto infondata in fatto e in diritto;
(vii) conseguentemente rideterminare, ove ritenuta ammissibile e provata la domanda,
l'importo in ripetizione, previa se del caso rinnovazione di CTU, in conformità ai principi dedotti nell'atto di appello;
(viii) In ogni caso riformare la statuizione della sentenza gravata in punto spese, nei modi e termini indicati in narrativa. (ix) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per la parte appellata:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Genova, per le ragioni di fatto e diritto sopra esposte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: 1.
pag. 2/11 rigettare tutti. Motivi di appello dedotti da Controparte in quanto infondati.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2753/22 del 4/12/22 il Tribunale di Genova il Tribunale di Genova ha dichiarato tenuta e condannato TE
(oggi ) a restituire alla società
[...] Pt_1 [...] la somma di € 60.757,00, oltre al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, rigettando altresì la domanda svolta ex art.96 cpc dalla banca. Con la sentenza di primo grado – ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in corso di rapporto
(Cass.Sez.6, 5 settembre 2018, n.21646, conforme a Cass.Sez.Un., 2 dicembre 2010,
n.24418), e ritenuta infondata la domanda di nullità di parte attrice in ordine al difetto di sottoscrizione dei contratti di apertura di conto corrente ed estensione della linea di credito – erano riconosciute le ragioni di parte attrice in Controparte_1 ordine all'assenza di specifica pattuizione del tasso debitore applicabile in caso di sconfinamento del fido pattuito (ritenuta in sentenza oggetto di domanda di parte attrice). Con la pronuncia appellata è stato determinato quindi – all'esito di CTU contabile – l'importo di € 60.757,00 a credito del correntista quale saldo del rapporto di conto corrente n.2472520 (indicato nella CTU di primo grado come conto 2520). Tale saldo veniva determinato escludendo le rimesse solutorie nel periodo antecedente il decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione (seguendo anche il principio di cui Cass. 19 maggio 2020, n.9141), escludendo gli importi addebitati a titolo di commissione di utilizzo per l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, escludendo gli interessi anatocistici pattuiti nel contratto di conto corrente del 1999 – e pertanto in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – con capitalizzazione trimestrale del dare e capitalizzazione annuale dell'avere, escludendo le poste passive dipendenti da variazioni in peius per il correntista non precedute da idonea comunicazione. Con la sentenza di primo grado è stato inoltre ritenuto che, in relazione al contratto di mutuo oggetto di causa, il piano di ammortamento applicato, con formula pag. 3/11 francese, in centoventi rate, fosse stato calcolato in applicazione del tasso del 3,95%, inferiore al tasso soglia, ove il riferimento contrattuale allo spread fisso semestrale, in luogo di annuale, è stato ritenuto costituire un mero errore materiale, non corrispondente alla reale volontà delle parti (in applicazione dei principi fissati da Cass.Sez.2, 4 ottobre
2018 n.24208; Cass.Sez.3, 15 aprile 2011 n.8745; Cass.Sez.3, 15 aprile 2011, n.8745;
Cass.Sez.3, 19 dicembre 2003, n.19558).
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per carenza di motivazione in punto rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione di indebito su conto corrente ancora acceso, ovvero per motivazione solo apparente;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione di indebito relativa a rapporto di conto corrente ancora acceso, ove l'attore nel primo grado di giudizio non aveva assolto l'onere probatorio di indicazione delle rimesse solutorie ripetibili e non prescritte;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in subordine in caso di mancato accoglimento del secondo motivo, per non aver considerato il mancato assolvimento dell'onere di prova da parte del correntista, stante lo svolgimento di domanda di ripetizione di indebito e la mancata produzione dalla parte attrice in primo grado degli estratti conto;
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., per essere stata ritenuta ammissibile l'istanza ex art.210 c.p.c. svolta da parte attrice per la consegna degli estratti conto, in assenza di previa istanza stragiudiziale del correntista, con conseguente erronea ritenuta utilizzabilità degli estratti conto consegnati dalla con riserva, in Pt_1
esito al disposto ordine di esibizione;
pag. 4/11 v. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver accertato, con vizio di extrapetizione, la nullità della pattuizione del tasso di interesse extrafido e la illegittima applicazione di condizioni economiche peggiorative ex art. 118 TUB, con conseguente condanna della alla pagamento degli importi a tale titolo Pt_1
addebitati, pur in assenza di specifica domanda attorea;
vi. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., in subordine in caso di mancato accoglimento del quinto motivo d'appello, per essere stata accertata la nullità della pattuizione del tasso di interesse extrafido pur in presenza di valida pattuizione contrattuale;
vii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., in relazione alla pronuncia di condanna della banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite, pur avendo trovato solo parziale accoglimento la domanda di parte attrice;
erroneità della sentenza in punto rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non riproposta dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni.
3- La società appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto quanto segue in ordine ai motivi d'impugnazione svolti da parte appellante:
a. in ordine al primo e al secondo motivo di impugnazione, la società appellata non aveva svolto domanda di ripetizione di indebito in primo grado, ma di condanna alla rifusione del danno in conseguenza delle nullità dei rapporti contrattuali, così dichiarando doversi qualificare la domanda di condanna della banca al pagamento;
b. in ordine al terzo motivo d'appello, l'accertamento dell'importo dovuto alla società appellata è stato condotto mediante CTU, all'esito della quale è stato determinato il relativo importo, non sussistendo una violazione dei principi in tema di onere della prova;
pag. 5/11 c. in ordine al quarto motivo d'appello, i documenti acquisisti ex art. 210 cpc sono utilizzabili in giudizio, stante il principio stabilito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n.3086/2022;
d. in ordine al quinto motivo d'appello, la decisione di primo grado – come l'esito della CTU disposta – ha considerato il difetto di forma scritta dello ius variandi esercitato dalla banca, e la relativa nullità, ai sensi dell'art.1421 cc, è rilevabile d'ufficio dal giudice, con conseguente correttezza di quanto ritenuto in sentenza in ragione della riscontrata nullità;
e. in ordine al sesto motivo d'appello, la CMS non era pattuita e non erano neppure esplicitati criteri e modalità di calcolo. Gli interessi anatocistici erano stati applicati in presenza di pattuizione contrattuale differente per il dare e l'avere.
Non era stato pattuito un tasso extrafido, con conseguente corretta applicazione, da parte del CTU del disposto dell'art.117 TUB;
f. in ordine al settimo motivo d'appello, la soccombenza della banca giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta dal collegio in decisione con ordinanza 31/12/2024, all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza, assegnando alle parti termini, a sensi dell'art.190 cpc, di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5 – Ritiene questa Corte che i motivi d'appello non possano trovare accoglimento, e che l'appello debba quindi essere rigettato.
pag. 6/11 periodo dal 30/11/2002 alla chiusura del conto per le carenze documentali di cui si è detto al par.3.1”. In ordine alle nuove deduzioni difensive di parte appellata circa la natura dell'azione esercitata occorre comunque rilevare, che, con la sentenza appellata,
l'azione esercitata dall'appellato in primo grado è stata qualificata dal Tribunale quale azione di ripetizione d'indebito. Su punto non è stato proposto appello incidentale dall'appellato, con conseguente formazione di giudicato interno. Al riguardo è stato affermato dalla Corte di Cassazione che “il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo” (Cass.Sez.3, 28 dicembre 2023, n.36272). Le difese svolte dall'appellato in ordine ad una diversa qualificazione dell'azione sono pertanto inammissibili nel presente giudizio d'appello.
7 – Infondati sono anche il secondo, terzo e quarto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente.
7.1 – In ordine all'utilizzo dei documenti da parte del CTU, osserva questa Corte che, nel giudizio di primo grado, è stata svolta CTU all'esito della quale veniva dato atto che, “considerata la documentazione disponibile di cui si è detto al paragrafo 2.1, per il periodo dall'apertura del rapporto fino al 18/11/2002 occorre segnalare le seguenti carenze documentali: - Estratto ordinario gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto e ottobre 2000; - Estratto ordinario gennaio, aprile, maggio e ottobre 2001; -
Estratto ordinario gennaio, febbraio, aprile, luglio, ottobre e novembre 2002. Tali mancanze, per il periodo 2000-2002 sono talmente consistenti e frequenti da non consentire una compiuta ricostruzione né del saldo giornaliero, né del saldo valuta, né del saldo disponibile, rendendo di fatto impossibile una quantificazione attendibile dei numeri debitori (e quindi degli interessi) e dei saldi-disponibili (e quindi delle rimesse solutorie/ripristinatorie) per tale periodo”. La situazione di carenza documentale pag. 7/11 veniva considerata dal CTU, il quale, per tale ragione, esaminava i documenti a far data dal 18 novembre 2002 (v. prima relazione CTU nel primo grado di giudizio). Con successiva ordinanza 21 ottobre 2021 il Tribunale disponeva procedersi ad un supplemento di CTU per eseguire un “… conteggio suppletivo del rapporto dare/avere tra le parti non tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti dalla con Pt_1
deposito telematico del 21 maggio 2021 in forza di ordine ex art. 210 c.p.c.”. In sede di supplemento di CTU il consulente nominato dal Tribunale ha dato atto di aver “… confrontato quanto depositato da parte di ex art. 210 c.p.c., con i CP_2
documenti già allegati da parte attrice, onde verificare se lo stralcio di tali estratti comporti delle variazioni nei dati a disposizione del CTU e, in caso affermativo, rifare i conteggi in base ai (minori) dati utilizzabili”, riscontrando che l'unica differenza concerneva il quarto trimestre 2018, in relazione al quale il CTU ha riformulato i conteggi quantificando gli interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, per la quota parte relativa al trimestre, nell'importo di € 224,65 (v. seconda relazione CTU nel primo grado di giudizio). Sul punto non vi è appello incidentale del correntista, non essendovi pertanto luogo a provvedere in ordine alla restituzione di tale importo al correntista da parte della Deve pertanto ritenersi che sia stata Pt_1
considerata con la sentenza di primo grado la carenza di documentazione offerta dal correntista, con conseguente ricostruzione contabile parziale sulla base della sola documentazione acquisita in atti, essendo infondata ogni ragione d'appello della Pt_1
sul punto. Quanto ritenuto accertato con la sentenza di primo grado risulta conforme ai criteri indicati dalla Suprema Corte nell'ipotesi in cui non vi sia continuità nella documentazione prodotta dalla parte attrice. Come indicato dalla Corte di Cassazione,
“nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra; ma anche: Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera pag. 8/11 di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf.
Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022)” (Cass. Ordinanza 25 luglio 2023, n.22290, in motivazione).
7.2 – Con l'atto di citazione nel primo grado di giudizio, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, venivano espressamente contestati dall'odierno appellato, anche con richiamato dell'art.117 TUB, la determinazione del tasso di interesse, la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR 9 febbraio
2000, la CMS, la CDF, ogni altra commissione di affidamento e tenuta del conto corrente comunque denominata, l'antergazione e la postergazione delle valute, le modificazioni delle clausole contrattuali intervenute in corso di rapporto, il superamento del tasso soglia. In ordine a tali contestazioni le difese del correntista sono state più puntualmente specificate con le memorie ex art. 183 co.6° cpc, e gli elementi relativi a nullità rilevabili d'ufficio sono stati correttamente considerati dal Tribunale. L'attività di CTU, sulla quale si fonda quanto ritenuto nella sentenza appellata, appare pertanto correttamente svolta nei limiti dei fatti principali dedotti a fondamento della domanda, o rilevabili d'ufficio.
pag. 9/11 dedotto sul punto dall'appellante non può trovare accoglimento. Con la sentenza di primo grado è stata correttamente rilevata la violazione degli artt. 117 e 118 TUB, ed i conseguenti riconteggi costituiscono pertanto anche l'effetto della rilevazione d'ufficio delle nullità riscontrate.
9 – Infondato è il sesto motivo d'appello, svolto in via subordinata in caso di mancato accoglimento del quinto motivo d'appello. Come rilevato in sede di CTU, non risulta pattuito tra le parti un tasso da applicare in caso di sconfinamento rispetto al fido pattuito. La deduzione dell'appellante in ordine all'esistenza di una valida pattuizione sul punto non è sorretta da adeguata offerta di prova da parte della banca, come correttamente considerato ai fini della esecuzione della CTU, e nella sentenza appellata, recependo le conclusioni della CTU svolta.
10 – Infondato è il settimo motivo d'appello. Considerato il solo parziale accoglimento delle domande del correntista, appaiono correttamente ritenuti dal Tribunale i presupposti per la compensazione delle spese di lite con esclusione delle spese di CTU, essendosi resa necessaria la CTU per il mancato riconoscimento da parte della del Pt_1
saldo di conto corrente conseguente ai riconteggi determinati dalle riscontrate nullità. In ordine alla pronuncia di rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non si ritiene ravvisarsi un interesse all'impugnazione da parte dell'appellante che ha dato atto, come risultante dagli atti, di non aver più riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio.
11- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo di € 60.757,00 di cui alla pronuncia di condanna nel primo grado di giudizio), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad €
260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11 12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Infondato è il primo motivo d'appello. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante l'azione esercitata dall'appellato in ordine al rapporto di conto corrente
2520, è relativa a conto corrente che, nel momento in cui è stata effettuata la CTU nel primo grado di giudizio, e, pertanto, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza appellata, era chiuso e non aperto, come dato atto dal CTU, ove, a pagina 15 della relazione, espone “… che tutti i ricalcoli esposti ai punti successivi sono limitati al
8 – Infondato è il quinto motivo d'appello. Le nullità di protezione devono ritenersi rilevabili d'ufficio senza che la rilevazione delle stesse da parte del Tribunale possa considerarsi vizio di extra petizione (in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità v.
Cass. 23 febbraio 2024, n.4867; v. anche Cass.Sez.2, 5 febbraio 2019 n.3308). Quanto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1222/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
P.I. ), in persona del suo procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
assistita e difesa dall'Avv. Ruggero Petrelli, elettivamente domiciliata presso il
[...]
suo studio in Genova, Via San Lorenzo, 15/15 appellante contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del liquidatore pro tempore, assistita e
[...] P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Penna Francesco e dall'Avv. Noli
Danilo, elettivamente domiciliata in Genova, Via G. T. Invrea n° 20/16 A appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza n. 2753/2022 resa inter partes dal Tribunale di Genova, in data 4.12.2022, pubblicata il successivo 5.12.2022,
a definizione del giudizio n. 12934/2019 R.G., non notificata, e in accoglimento del
1 presente appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso, (i) accertare e dichiarare la parziale nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione quanto alla ammissibilità della domanda di ripetizione su conto corrente ancora attivo;
(ii) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito svolta su conto corrente affidato ancora attivo;
(iii) in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita accertasse e confermasse la ammissibilità della domanda di ripetizione su conto corrente acceso, rigettare la stessa per carenza di prova;
(iv) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ex art.
210 c.p.c. laddove non preceduta da istanza di richiesta stragiudiziale ex art. 119 Tub,
e conseguentemente dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti in esecuzione di detto ordine di esibizione e segnatamente: Estratto scalare relativo al primo, secondo e quarto trimestre 2011;Estratto scalare relativo al primo e quarto trimestre
2012;Estratto scalare relativo al quarto trimestre 2013; Estratto scalare relativo al secondo e quarto trimestre 2014; Estratto conto ed estratto scalare relativo al quarto trimestre 2018; (v) riformare la sentenza nel capo in cui accerta la nullità del tasso di interesse extrafido e l'illegittimità delle modifiche peggiorative delle condizioni economiche applicate al rapporto, stante l'assenza di domanda sul punto e il conseguente vizio di extrapetizione;
(vi) in via di subordine, per il caso denegato di rigetto della domanda sub (v) rigettare la domanda di nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse extrafido, in quanto infondata in fatto e in diritto;
(vii) conseguentemente rideterminare, ove ritenuta ammissibile e provata la domanda,
l'importo in ripetizione, previa se del caso rinnovazione di CTU, in conformità ai principi dedotti nell'atto di appello;
(viii) In ogni caso riformare la statuizione della sentenza gravata in punto spese, nei modi e termini indicati in narrativa. (ix) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per la parte appellata:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Genova, per le ragioni di fatto e diritto sopra esposte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: 1.
pag. 2/11 rigettare tutti. Motivi di appello dedotti da Controparte in quanto infondati.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2753/22 del 4/12/22 il Tribunale di Genova il Tribunale di Genova ha dichiarato tenuta e condannato TE
(oggi ) a restituire alla società
[...] Pt_1 [...] la somma di € 60.757,00, oltre al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, rigettando altresì la domanda svolta ex art.96 cpc dalla banca. Con la sentenza di primo grado – ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in corso di rapporto
(Cass.Sez.6, 5 settembre 2018, n.21646, conforme a Cass.Sez.Un., 2 dicembre 2010,
n.24418), e ritenuta infondata la domanda di nullità di parte attrice in ordine al difetto di sottoscrizione dei contratti di apertura di conto corrente ed estensione della linea di credito – erano riconosciute le ragioni di parte attrice in Controparte_1 ordine all'assenza di specifica pattuizione del tasso debitore applicabile in caso di sconfinamento del fido pattuito (ritenuta in sentenza oggetto di domanda di parte attrice). Con la pronuncia appellata è stato determinato quindi – all'esito di CTU contabile – l'importo di € 60.757,00 a credito del correntista quale saldo del rapporto di conto corrente n.2472520 (indicato nella CTU di primo grado come conto 2520). Tale saldo veniva determinato escludendo le rimesse solutorie nel periodo antecedente il decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione (seguendo anche il principio di cui Cass. 19 maggio 2020, n.9141), escludendo gli importi addebitati a titolo di commissione di utilizzo per l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, escludendo gli interessi anatocistici pattuiti nel contratto di conto corrente del 1999 – e pertanto in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – con capitalizzazione trimestrale del dare e capitalizzazione annuale dell'avere, escludendo le poste passive dipendenti da variazioni in peius per il correntista non precedute da idonea comunicazione. Con la sentenza di primo grado è stato inoltre ritenuto che, in relazione al contratto di mutuo oggetto di causa, il piano di ammortamento applicato, con formula pag. 3/11 francese, in centoventi rate, fosse stato calcolato in applicazione del tasso del 3,95%, inferiore al tasso soglia, ove il riferimento contrattuale allo spread fisso semestrale, in luogo di annuale, è stato ritenuto costituire un mero errore materiale, non corrispondente alla reale volontà delle parti (in applicazione dei principi fissati da Cass.Sez.2, 4 ottobre
2018 n.24208; Cass.Sez.3, 15 aprile 2011 n.8745; Cass.Sez.3, 15 aprile 2011, n.8745;
Cass.Sez.3, 19 dicembre 2003, n.19558).
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per carenza di motivazione in punto rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione di indebito su conto corrente ancora acceso, ovvero per motivazione solo apparente;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione di indebito relativa a rapporto di conto corrente ancora acceso, ove l'attore nel primo grado di giudizio non aveva assolto l'onere probatorio di indicazione delle rimesse solutorie ripetibili e non prescritte;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in subordine in caso di mancato accoglimento del secondo motivo, per non aver considerato il mancato assolvimento dell'onere di prova da parte del correntista, stante lo svolgimento di domanda di ripetizione di indebito e la mancata produzione dalla parte attrice in primo grado degli estratti conto;
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., per essere stata ritenuta ammissibile l'istanza ex art.210 c.p.c. svolta da parte attrice per la consegna degli estratti conto, in assenza di previa istanza stragiudiziale del correntista, con conseguente erronea ritenuta utilizzabilità degli estratti conto consegnati dalla con riserva, in Pt_1
esito al disposto ordine di esibizione;
pag. 4/11 v. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver accertato, con vizio di extrapetizione, la nullità della pattuizione del tasso di interesse extrafido e la illegittima applicazione di condizioni economiche peggiorative ex art. 118 TUB, con conseguente condanna della alla pagamento degli importi a tale titolo Pt_1
addebitati, pur in assenza di specifica domanda attorea;
vi. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., in subordine in caso di mancato accoglimento del quinto motivo d'appello, per essere stata accertata la nullità della pattuizione del tasso di interesse extrafido pur in presenza di valida pattuizione contrattuale;
vii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c., in relazione alla pronuncia di condanna della banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite, pur avendo trovato solo parziale accoglimento la domanda di parte attrice;
erroneità della sentenza in punto rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non riproposta dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni.
3- La società appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto quanto segue in ordine ai motivi d'impugnazione svolti da parte appellante:
a. in ordine al primo e al secondo motivo di impugnazione, la società appellata non aveva svolto domanda di ripetizione di indebito in primo grado, ma di condanna alla rifusione del danno in conseguenza delle nullità dei rapporti contrattuali, così dichiarando doversi qualificare la domanda di condanna della banca al pagamento;
b. in ordine al terzo motivo d'appello, l'accertamento dell'importo dovuto alla società appellata è stato condotto mediante CTU, all'esito della quale è stato determinato il relativo importo, non sussistendo una violazione dei principi in tema di onere della prova;
pag. 5/11 c. in ordine al quarto motivo d'appello, i documenti acquisisti ex art. 210 cpc sono utilizzabili in giudizio, stante il principio stabilito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n.3086/2022;
d. in ordine al quinto motivo d'appello, la decisione di primo grado – come l'esito della CTU disposta – ha considerato il difetto di forma scritta dello ius variandi esercitato dalla banca, e la relativa nullità, ai sensi dell'art.1421 cc, è rilevabile d'ufficio dal giudice, con conseguente correttezza di quanto ritenuto in sentenza in ragione della riscontrata nullità;
e. in ordine al sesto motivo d'appello, la CMS non era pattuita e non erano neppure esplicitati criteri e modalità di calcolo. Gli interessi anatocistici erano stati applicati in presenza di pattuizione contrattuale differente per il dare e l'avere.
Non era stato pattuito un tasso extrafido, con conseguente corretta applicazione, da parte del CTU del disposto dell'art.117 TUB;
f. in ordine al settimo motivo d'appello, la soccombenza della banca giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta dal collegio in decisione con ordinanza 31/12/2024, all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza, assegnando alle parti termini, a sensi dell'art.190 cpc, di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5 – Ritiene questa Corte che i motivi d'appello non possano trovare accoglimento, e che l'appello debba quindi essere rigettato.
pag. 6/11 periodo dal 30/11/2002 alla chiusura del conto per le carenze documentali di cui si è detto al par.3.1”. In ordine alle nuove deduzioni difensive di parte appellata circa la natura dell'azione esercitata occorre comunque rilevare, che, con la sentenza appellata,
l'azione esercitata dall'appellato in primo grado è stata qualificata dal Tribunale quale azione di ripetizione d'indebito. Su punto non è stato proposto appello incidentale dall'appellato, con conseguente formazione di giudicato interno. Al riguardo è stato affermato dalla Corte di Cassazione che “il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo” (Cass.Sez.3, 28 dicembre 2023, n.36272). Le difese svolte dall'appellato in ordine ad una diversa qualificazione dell'azione sono pertanto inammissibili nel presente giudizio d'appello.
7 – Infondati sono anche il secondo, terzo e quarto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente.
7.1 – In ordine all'utilizzo dei documenti da parte del CTU, osserva questa Corte che, nel giudizio di primo grado, è stata svolta CTU all'esito della quale veniva dato atto che, “considerata la documentazione disponibile di cui si è detto al paragrafo 2.1, per il periodo dall'apertura del rapporto fino al 18/11/2002 occorre segnalare le seguenti carenze documentali: - Estratto ordinario gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto e ottobre 2000; - Estratto ordinario gennaio, aprile, maggio e ottobre 2001; -
Estratto ordinario gennaio, febbraio, aprile, luglio, ottobre e novembre 2002. Tali mancanze, per il periodo 2000-2002 sono talmente consistenti e frequenti da non consentire una compiuta ricostruzione né del saldo giornaliero, né del saldo valuta, né del saldo disponibile, rendendo di fatto impossibile una quantificazione attendibile dei numeri debitori (e quindi degli interessi) e dei saldi-disponibili (e quindi delle rimesse solutorie/ripristinatorie) per tale periodo”. La situazione di carenza documentale pag. 7/11 veniva considerata dal CTU, il quale, per tale ragione, esaminava i documenti a far data dal 18 novembre 2002 (v. prima relazione CTU nel primo grado di giudizio). Con successiva ordinanza 21 ottobre 2021 il Tribunale disponeva procedersi ad un supplemento di CTU per eseguire un “… conteggio suppletivo del rapporto dare/avere tra le parti non tenendo in considerazione gli estratti conto prodotti dalla con Pt_1
deposito telematico del 21 maggio 2021 in forza di ordine ex art. 210 c.p.c.”. In sede di supplemento di CTU il consulente nominato dal Tribunale ha dato atto di aver “… confrontato quanto depositato da parte di ex art. 210 c.p.c., con i CP_2
documenti già allegati da parte attrice, onde verificare se lo stralcio di tali estratti comporti delle variazioni nei dati a disposizione del CTU e, in caso affermativo, rifare i conteggi in base ai (minori) dati utilizzabili”, riscontrando che l'unica differenza concerneva il quarto trimestre 2018, in relazione al quale il CTU ha riformulato i conteggi quantificando gli interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, per la quota parte relativa al trimestre, nell'importo di € 224,65 (v. seconda relazione CTU nel primo grado di giudizio). Sul punto non vi è appello incidentale del correntista, non essendovi pertanto luogo a provvedere in ordine alla restituzione di tale importo al correntista da parte della Deve pertanto ritenersi che sia stata Pt_1
considerata con la sentenza di primo grado la carenza di documentazione offerta dal correntista, con conseguente ricostruzione contabile parziale sulla base della sola documentazione acquisita in atti, essendo infondata ogni ragione d'appello della Pt_1
sul punto. Quanto ritenuto accertato con la sentenza di primo grado risulta conforme ai criteri indicati dalla Suprema Corte nell'ipotesi in cui non vi sia continuità nella documentazione prodotta dalla parte attrice. Come indicato dalla Corte di Cassazione,
“nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra; ma anche: Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera pag. 8/11 di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf.
Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022)” (Cass. Ordinanza 25 luglio 2023, n.22290, in motivazione).
7.2 – Con l'atto di citazione nel primo grado di giudizio, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, venivano espressamente contestati dall'odierno appellato, anche con richiamato dell'art.117 TUB, la determinazione del tasso di interesse, la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR 9 febbraio
2000, la CMS, la CDF, ogni altra commissione di affidamento e tenuta del conto corrente comunque denominata, l'antergazione e la postergazione delle valute, le modificazioni delle clausole contrattuali intervenute in corso di rapporto, il superamento del tasso soglia. In ordine a tali contestazioni le difese del correntista sono state più puntualmente specificate con le memorie ex art. 183 co.6° cpc, e gli elementi relativi a nullità rilevabili d'ufficio sono stati correttamente considerati dal Tribunale. L'attività di CTU, sulla quale si fonda quanto ritenuto nella sentenza appellata, appare pertanto correttamente svolta nei limiti dei fatti principali dedotti a fondamento della domanda, o rilevabili d'ufficio.
pag. 9/11 dedotto sul punto dall'appellante non può trovare accoglimento. Con la sentenza di primo grado è stata correttamente rilevata la violazione degli artt. 117 e 118 TUB, ed i conseguenti riconteggi costituiscono pertanto anche l'effetto della rilevazione d'ufficio delle nullità riscontrate.
9 – Infondato è il sesto motivo d'appello, svolto in via subordinata in caso di mancato accoglimento del quinto motivo d'appello. Come rilevato in sede di CTU, non risulta pattuito tra le parti un tasso da applicare in caso di sconfinamento rispetto al fido pattuito. La deduzione dell'appellante in ordine all'esistenza di una valida pattuizione sul punto non è sorretta da adeguata offerta di prova da parte della banca, come correttamente considerato ai fini della esecuzione della CTU, e nella sentenza appellata, recependo le conclusioni della CTU svolta.
10 – Infondato è il settimo motivo d'appello. Considerato il solo parziale accoglimento delle domande del correntista, appaiono correttamente ritenuti dal Tribunale i presupposti per la compensazione delle spese di lite con esclusione delle spese di CTU, essendosi resa necessaria la CTU per il mancato riconoscimento da parte della del Pt_1
saldo di conto corrente conseguente ai riconteggi determinati dalle riscontrate nullità. In ordine alla pronuncia di rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non si ritiene ravvisarsi un interesse all'impugnazione da parte dell'appellante che ha dato atto, come risultante dagli atti, di non aver più riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio.
11- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo di € 60.757,00 di cui alla pronuncia di condanna nel primo grado di giudizio), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad €
260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11 12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Infondato è il primo motivo d'appello. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante l'azione esercitata dall'appellato in ordine al rapporto di conto corrente
2520, è relativa a conto corrente che, nel momento in cui è stata effettuata la CTU nel primo grado di giudizio, e, pertanto, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza appellata, era chiuso e non aperto, come dato atto dal CTU, ove, a pagina 15 della relazione, espone “… che tutti i ricalcoli esposti ai punti successivi sono limitati al
8 – Infondato è il quinto motivo d'appello. Le nullità di protezione devono ritenersi rilevabili d'ufficio senza che la rilevazione delle stesse da parte del Tribunale possa considerarsi vizio di extra petizione (in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità v.
Cass. 23 febbraio 2024, n.4867; v. anche Cass.Sez.2, 5 febbraio 2019 n.3308). Quanto