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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 559/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 559/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 174/2020 pubblicata in data
9/1/2020, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), quali eredi di Parte_2 C.F._2
, deceduta in data 17/10/2017, difesi dall'avv. Massimiliano Persona_1
Cosomati (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E Parte_3
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
(C.F. Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3
, C.F._6 Parte_4
(C.F. ), C.F._7 Parte_5
(C.F. e
[...] C.F._8 Parte_6
( ), difesi dell'avv. Marco
[...] C.F._9
Fortino ( ) C.F._10
CONCLUSIONI R.G. n. 559/2020 2
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 17/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, e , Parte_4 Parte_5 Parte_6
agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti di Persona_1
e chiedendo condannarsi gli
[...] Parte_1 Parte_2
stessi al risarcimento dei danni provocati alla villa, di cui essi erano comproprietari, sita in Castel Volturno (CE), Viale Colucci n. 11, dalla caduta di un grosso pino che si trovava nel giardino della villa confinante di proprietà dei convenuti.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano rigettarsi la domanda, sul presupposto che lo sradicamento dell'albero fosse stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche, ed in particolare dal forte vento spirato nella notte fra il 30 ed il 31 maggio del 2013, e non dalla cattiva manutenzione dei pini del giardino, così come acclarato dal TU nominato nel procedimento di ATP instaurato dagli attori dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata altra indagine di natura tecnica.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 19.634,62, a titolo di risarcimento danni, rigettando la pretesa attorea di risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dell'immobile.
ed in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, deceduta nelle more del giudizio di primo grado, Persona_1
proponevano appello avverso la suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che nella pronuncia di primo grado mancava ogni considerazione circa le osservazioni formulate da essi esponenti in tutti i propri scritti, anche a mezzo del nominato consulente di parte, concernenti l'espletata TU, con particolare riferimento “alla situazione dei luoghi, agli eventi, alle responsabilità di controparte …”, essendosi limitato il primo Giudice a far proprie le conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare; R.G. n. 559/2020 3
- che il TU, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non aveva svolto
“alcuna minuziosa descrizione dello stato dei luoghi …, non avendo, in particolare, accertato correttamente la causa della caduta dell'albero, la quale era invece da ricondurre “al caso fortuito/forza maggiore”;
- che, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'accertamento compiuto dal
TU nominato nell'ambito del procedimento di ATP, il quale si era espresso nel senso che la “la causa finale della caduta del pino tra il 30 ed il 31 maggio 2013 è stata l'azione degli eventi meteorologici sfavorevoli (vento e pioggia) che si manifestavano in zona da circa 15 giorni”;
- che il primo Giudice aveva fondato il suo convincimento sulla base di una consulenza affidata ad un ingegnere, piuttosto che ad un esperto di botanica, come era avvenuto invece in sede di ATP;
- che il Giudice di prime cure non si era pronunciato in merito alla circostanza, ripetutamente portata alla sua attenzione, che le parti attrici avevano precedentemente tagliato dei pini nel proprio giardino, la presenza dei quali avrebbe evitato o, quanto meno, attutito, l'impatto della caduta del pino sulla villetta di loro proprietà, provocata comunque dai nubifragi che si abbatterono nel centro Italia nel maggio 2013;
- che nella sentenza impugnata era stato erroneamente quantificato il risarcimento del danno;
- che, anche in relazione al governo delle spese, la pronuncia andava riformata, non avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse, le quali erano state peraltro liquidate in misura eccessiva.
Costituitisi in giudizio, la ed i chiedevano rigettarsi l'appello, CP_1 CP_2
in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre preliminarmente osservare che, così come allegato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e come del resto non contestato dalle controparti, l'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della fattispecie della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c. per i danni derivanti da cose in custodia. Quindi, tutte le questioni agitate dagli appellanti vanno esaminate nel prisma della descritta ipotesi di R.G. n. 559/2020 4
responsabilità, la quale, com'è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per la sua natura oggettiva, con la conseguenza che il custode risponde del danno sulla scorta dell'accertamento del mero rapporto di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, salva la prova, il cui onere è
a proprio carico, del caso fortuito che abbia determinato l'interruzione del predetto nesso eziologico. In proposito, la Corte regolatrice ribadisce da anni che la responsabilità per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è di natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dal danneggiato, senza che rilevi la diligenza del custode, che può liberarsi solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato (cfr., tra le tante, Cass. 30/10/2024, n. 28057; Cass.
25/7/2024, n. 20760; Cass. 8/7/2024, n. 18518).
Esaminata la vicenda nella prospettiva del richiamato art. 2051 c.c., va detto che non v'è contestazione che l'albero in oggetto fosse custodito dagli odierni appellanti, in quanto presente nel giardino di loro proprietà, né che lo stesso sia caduto, per effetto del vento, all'interno della proprietà degli odierni appellati, provocando i danni allegati dai predetti, così come descritti e quantificati dal
TU.
La questione controversa attiene alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore, o caso fortuito, che gli appellanti, sin dalla loro costituzione nel giudizio di primo grado, hanno ricondotto alle avverse condizioni meteorologiche, ed in particolare al forte vento ed al nubifragio abbattutosi nella notte fra il 30 ed il 31 maggio del 2013 nella zona di Castel Volturno ove sono ubicate le proprietà immobiliari delle parti in causa.
Ebbene, afferma la Suprema Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, che devono essere provati dal custode e che peraltro non sono dimostrati per il solo fatto che sia stato eventualmente dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, L. n. 225/1992, in quanto le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa (cfr. Cass.
31/5/2019, n. 14861). R.G. n. 559/2020 5
Ebbene, nella vicenda oggetto di causa non solo non risulta dichiarato lo stato di emergenza, ma il TU ha escluso che l'albero di proprietà degli sia Parte_1
stato sradicato da raffiche di vento di portata eccezionale, tale da integrare gli estremi del caso fortuito ai sensi del richiamato art. 2051 c.c.
Infatti, il consulente d'ufficio ha così precisato al riguardo:
- il TU arch. (tecnico designato nel procedimento di ATP Persona_2
esperito prima del giudizio di merito) ha considerato che quello verificatosi la notte fra il 30 ed il 31 maggio 2013 sia stato un evento meteorologico eccezionale, rilevando, sulla base dell'archivio della stazione meteo dell'aeroporto di
Grazzanise, raffiche di vento con punte di 52 km/h e, più in generale, riscontrando nello stesso mese, raffiche con punte di 63 km/h.
- ebbene, pur concordando sui dati forniti dal , va precisato che la Persona_2
zona di Castel Volturno è battuta da frequenti raffiche ventose e ciò, a maggior ragione nell'area in questione, tenuto conto della prossimità al mare e delle caratteristiche altimetriche della zona di impianto dei luoghi oggetto di causa
- infatti, il litorale Domitio è basso e completamente aperto verso il mare, tant'è che, ai fini agricoli, in epoca relativamente remota, nella zona in questione furono messi a dimora alberi di pino per proteggere i luoghi retrostanti dai “frequenti” venti salini provenienti dal mare;
- come riscontrato dalla letteratura botanica specialistica, gli alberi di pino sono definiti “eliofili”, ma a condizione che sugli stessi venga praticata la dovuta cura che non ne alteri le caratteristiche di smorzamento del vento della chioma;
- inoltre, dall'archivio meteo emerge che, nella zona in oggetto, eventi similari (e anche più intensi) rispetto a quello del mese di maggio 2013, si erano riscontrati anche nel corso degli anni precedenti: si citano, come esempio, le condizioni meteo del mese di novembre 2010, quando si registrarono raffiche con picchi di
61 km/h e quelle del mese di dicembre 2011, con picchi di 89 km/h;
- in definitiva, non può assumersi quale “evento straordinario” quello del mese di maggio 2013, considerato che, nell'immediato passato, erano state registrate condizioni similari (e peggiori), senza effetti di rilevanza.
Già tali considerazioni, che ovviamente il Collegio ritiene di condividere, avuto riguardo alla descritta indagine svolta dal consulente d'ufficio, i cui dati peraltro non risultano smentiti dagli appellanti, sono tali da palesare l'inconsistenza delle numerose doglianze svolte dai predetti con riguardo a molteplici profili degli R.G. n. 559/2020 6
accertamenti compiuti dall'ing. i quali si riferiscono in realtà alle Persona_3
condotte manutentive poste in essere precedentemente ai fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, e come tali non dirimenti nell'ottica del fortuito rilevante per escludere la propria responsabilità oggettiva quali custodi del giardino e degli alberi ivi impiantati.
Ma v'è di più, in quanto dalla relazione tecnica in atti risulta che i signori comunque, pur essendo consapevoli del pericolo proveniente dagli Parte_1
alberi di pino presenti nel giardino, non si attivarono onde farvi fronte in modo adeguato, e ciò in base alle considerazioni di seguito esposte:
- il TU ha evidenziato come gli appellanti, già in epoca precedente ai fatti in questione, avessero inoltrato agli enti proposti istanza di rimozione di alberi ritenuti pericolanti, o comunque tali da paventare possibili danni, per effetto di eventuali cadute non controllate (tale richiesta, inoltrata in data 18/11/2009, prevedeva la rimozione di dieci alberi, di cui “alcuni inclinati in direzione della villa confinante ed altri che tendono a provocare danni alla mia abitazione”);
- ciò comporta che gli interessati avevano l'obbligo di adottare ogni cautela utile ad evitare il rischio di uno sradicamento degli alberi che essi stessi avevano presente già nel 2009, ossia circa quattro anni prima dell'evento dannoso oggetto di causa;
- né gli appellanti possono ritenersi esenti da responsabilità per il solo fatto che il
Servizio Forestale di Caserta avesse autorizzato il taglio di soli 3 alberi, a fronte dei 10 richiesti, posto che, come rilevato dal TU, non risulta che la domanda fosse stata corredata da documentazione grafica planimetrica dei luoghi e da eventuale elaborato peritale a firma di tecnico incaricato, tale da motivare in modo approfondito la necessità dell'abbattimento, in alternativa ad altre misure precauzionali;
- il TU ha anche precisato come, in alternativa all'abbattimento delle piante, gli appellanti avrebbero potuto fare ricorso ad interventi quali la realizzazione di tiranti con posa in opera di plinti da collocare in profondità, tenuto conto del terreno sabbioso ove sono impiantati i pini, il che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte degli non sarebbe stato antieconomico Parte_1 rispetto all'intervento radicale di abbattimento della pianta (v. quanto analiticamente esposto dal consulente nella sua relazione a pagg. 36-37, nel senso R.G. n. 559/2020 7
della sostanziale equivalenza di costi tra la rimozione ed il consolidamento di una albero), né incompatibile con la natura sabbiosa del terreno.
Deve aggiungersi che non colgono nel segno i rilievi critici degli appellanti, relativamente alla qualifica professionale di ingegnere rivestita dal TU designato dal Tribunale di Napoli, anziché di agronomo, occorrendo in proposito considerare, in primo luogo, che la scelta del consulente tecnico, anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza dello stesso e la sua competenza qualificata, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie deve ritenersi adeguatamente ponderata, essendo stato demandato all'ausiliare un accertamento che non presupponeva specifiche cognizioni di botanica, essendo diretto a valutare tecnicamente l'idoneità delle raffiche vento a determinare lo sradicamento della pianta. In secondo luogo, va detto che i signori nell'evidenziare la presunta carenza di conoscenze tecniche adeguate Parte_1
nell'esecuzione del mandato da parte del TU, non hanno svolto precisi ed analitici rilievi critici tali da porre in luce in relazione a quali specifici punti dell'espletata indagine tale carenza si sarebbe manifestata ed in che termini.
Né coglie nel segno la doglianza degli appellanti secondo cui avrebbe avuto efficacia causale o concausale l'abbattimento di un pino, eseguito dagli attori precedentemente l'inizio del giudizio, in corrispondenza di quello caduto, e ciò per essere venuta meno una protezione.
Sul punto, ritiene il Collegio che il TU abbia esaustivamente replicato nel senso di aver rilevato sui luoghi di causa che nella proprietà attorea vi erano residui di un pino “ubicato in posizione opposta rispetto a quello caduto”, con la conseguenza che l'eventuale permanenza dello stesso in loco non avrebbe potuto esercitare alcuna protezione, nonché residui di altro pino rimosso in epoca
“relativamente remota”.
Quanto, poi, alla acritica adesione del primo Giudice alle altre conclusioni del consulente d'ufficio, peraltro dedotta in modo generico dagli va detto Parte_1
che, secondo la Corte nomofilattica, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente R.G. n. 559/2020 8
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(cfr., tra le altre, Cass. 16/11/2022, n. 33742).
Discende da quanto evidenziato l'insussistenza dei presupposti per disporre l'invocata rinnovazione della TU.
In definitiva, non avendo gli odierni appellanti fornito la prova del fortuito, i motivi di appello sinora scrutinati devono essere rigettati.
Venendo all'esame della doglianza, prospettata in via subordinata, concernente il profilo della quantificazione dei danni operata dal TU, la stessa, quanto alla enucleazione dei motivi, risulta formulata mediante richiamo alla lettera “C)
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE dell'architetto e Persona_2 dell'agronomo ” (v. prime tre righe della pagina 31 dell'atto di appello), CP_4
senza alcuna espressa argomentazione volta a confutare la correttezza della motivazione del Giudice di prime cure.
In proposito, va richiamato l'orientamento della Corte del diritto secondo cui l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'articolo 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica relatio a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice ad quem un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (cfr. Cass. 12/4/2018, n. 9056; Cass. 18/1/2013, n.
1248).
Ne deriva l'inammissibilità della censura.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al motivo relativo alla presunta erroneità dei calcoli operati dal TU, avendo gli appellanti, anche riguardo a tale doglianza, inammissibilmente richiamato “la relazione tecnica della ATP alle pagg. 18/19 e 20 da intendersi per ripetute e trascritte”.
Infondato, infine, è il motivo d'impugnazione concernente il governo delle spese di lite operato in sentenza.
Assumono sul punto gli che il primo Giudice: Parte_1
- avendo rigettato la domanda attorea di risarcimento danni per mancato utilizzo della villetta e “per carenza di legittimazione attiva per i danni al muretto”, R.G. n. 559/2020 9
avrebbe dovuto ridurre il quantum della liquidazione, ovvero disporre la compensazione delle stesse;
- avrebbe “usato due pesi e due misure”, avendo condannato essi esponenti al pagamento, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali, liquidate nel massimo dei parametri, “quasi come se i convenuti avessero effettuato una costituzione a difesa come lite temeraria sproporzionata alla causa e alla domanda non dimostrata”.
Ebbene, circa il primo profilo, è appena il caso di notare, da un lato, che non è vero che il Tribunale abbia rigettato la richiesta risarcitoria in relazione ai danni al muretto, risultando dalla sentenza impugnata che i danni accertati erano comprensivi di quelli di cui al punto 3) del mandato al TU (ossia al muretto), e, dall'altro, che vi era sostanziale integrale soccombenza, posto che la liquidazione del danno da mancato utilizzo dell'immobile veniva richiesta in via equitativa, con domanda poi abbandonata, come dimostrato dalla totale omissione di ogni argomentazioni difensive, in comparsa conclusionale, a sostegno di tale voce di pregiudizio.
In ogni caso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nonché alla rilevanza primaria del danno strettamente connesso alla struttura dell'immobile, deve condividersi la valutazione del Tribunale, che risulta di piena discrezionalità (v.
Cass. 6/10/2011, n. 20457) di porre le spese processuali per intero a carico dei convenuti.
Quanto al secondo profilo, premessa l'assoluta incomprensibilità del rilievo in base al quale il primo Giudice avrebbe, come già accennato, “usato due pesi e due misure”, è dirimente che la liquidazione delle spese, entro il limite del massimo previsto, ben possa essere adottata senza alcuna motivazione.
Ed è quasi superfluo aggiungere come sia del tutto generica la recriminazione secondo cui le spese siano state liquidate in misura “sproporzionata”, come se si trattasse di lite temeraria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione, pur se integrata nella motivazione nei termini innanzi esposti.
Le spese del presente grado seguono l'evidente soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Marco Fortino, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi R.G. n. 559/2020 10
dell'art. 93 c.p.c. Va precisato che detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'ammontare del disputatum.
Va, invece, rigettata la domanda, avanzata dagli appellati, di condanna degli al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
avendo gli stessi omesso ogni allegazione difensiva circa gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari per identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentirne la relativa liquidazione, pur se su base equitativa (cfr.
Cass. 30/5/2023, n. 15175).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di , con atto di citazione notificato in data 5/2/2020, Persona_1
nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
[...]
9/1/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
b) condanna gli appellanti al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 1.050,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Fortino;
c) rigetta la domanda, avanzata dagli appellati, di condanna degli appellanti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti Parte_1 R.G. n. 559/2020 11
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2 pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 11/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 559/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 174/2020 pubblicata in data
9/1/2020, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), quali eredi di Parte_2 C.F._2
, deceduta in data 17/10/2017, difesi dall'avv. Massimiliano Persona_1
Cosomati (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E Parte_3
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
(C.F. Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3
, C.F._6 Parte_4
(C.F. ), C.F._7 Parte_5
(C.F. e
[...] C.F._8 Parte_6
( ), difesi dell'avv. Marco
[...] C.F._9
Fortino ( ) C.F._10
CONCLUSIONI R.G. n. 559/2020 2
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 17/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, e , Parte_4 Parte_5 Parte_6
agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti di Persona_1
e chiedendo condannarsi gli
[...] Parte_1 Parte_2
stessi al risarcimento dei danni provocati alla villa, di cui essi erano comproprietari, sita in Castel Volturno (CE), Viale Colucci n. 11, dalla caduta di un grosso pino che si trovava nel giardino della villa confinante di proprietà dei convenuti.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano rigettarsi la domanda, sul presupposto che lo sradicamento dell'albero fosse stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche, ed in particolare dal forte vento spirato nella notte fra il 30 ed il 31 maggio del 2013, e non dalla cattiva manutenzione dei pini del giardino, così come acclarato dal TU nominato nel procedimento di ATP instaurato dagli attori dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata altra indagine di natura tecnica.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 19.634,62, a titolo di risarcimento danni, rigettando la pretesa attorea di risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dell'immobile.
ed in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, deceduta nelle more del giudizio di primo grado, Persona_1
proponevano appello avverso la suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che nella pronuncia di primo grado mancava ogni considerazione circa le osservazioni formulate da essi esponenti in tutti i propri scritti, anche a mezzo del nominato consulente di parte, concernenti l'espletata TU, con particolare riferimento “alla situazione dei luoghi, agli eventi, alle responsabilità di controparte …”, essendosi limitato il primo Giudice a far proprie le conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare; R.G. n. 559/2020 3
- che il TU, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non aveva svolto
“alcuna minuziosa descrizione dello stato dei luoghi …, non avendo, in particolare, accertato correttamente la causa della caduta dell'albero, la quale era invece da ricondurre “al caso fortuito/forza maggiore”;
- che, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'accertamento compiuto dal
TU nominato nell'ambito del procedimento di ATP, il quale si era espresso nel senso che la “la causa finale della caduta del pino tra il 30 ed il 31 maggio 2013 è stata l'azione degli eventi meteorologici sfavorevoli (vento e pioggia) che si manifestavano in zona da circa 15 giorni”;
- che il primo Giudice aveva fondato il suo convincimento sulla base di una consulenza affidata ad un ingegnere, piuttosto che ad un esperto di botanica, come era avvenuto invece in sede di ATP;
- che il Giudice di prime cure non si era pronunciato in merito alla circostanza, ripetutamente portata alla sua attenzione, che le parti attrici avevano precedentemente tagliato dei pini nel proprio giardino, la presenza dei quali avrebbe evitato o, quanto meno, attutito, l'impatto della caduta del pino sulla villetta di loro proprietà, provocata comunque dai nubifragi che si abbatterono nel centro Italia nel maggio 2013;
- che nella sentenza impugnata era stato erroneamente quantificato il risarcimento del danno;
- che, anche in relazione al governo delle spese, la pronuncia andava riformata, non avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse, le quali erano state peraltro liquidate in misura eccessiva.
Costituitisi in giudizio, la ed i chiedevano rigettarsi l'appello, CP_1 CP_2
in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre preliminarmente osservare che, così come allegato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e come del resto non contestato dalle controparti, l'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della fattispecie della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c. per i danni derivanti da cose in custodia. Quindi, tutte le questioni agitate dagli appellanti vanno esaminate nel prisma della descritta ipotesi di R.G. n. 559/2020 4
responsabilità, la quale, com'è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per la sua natura oggettiva, con la conseguenza che il custode risponde del danno sulla scorta dell'accertamento del mero rapporto di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, salva la prova, il cui onere è
a proprio carico, del caso fortuito che abbia determinato l'interruzione del predetto nesso eziologico. In proposito, la Corte regolatrice ribadisce da anni che la responsabilità per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è di natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dal danneggiato, senza che rilevi la diligenza del custode, che può liberarsi solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato (cfr., tra le tante, Cass. 30/10/2024, n. 28057; Cass.
25/7/2024, n. 20760; Cass. 8/7/2024, n. 18518).
Esaminata la vicenda nella prospettiva del richiamato art. 2051 c.c., va detto che non v'è contestazione che l'albero in oggetto fosse custodito dagli odierni appellanti, in quanto presente nel giardino di loro proprietà, né che lo stesso sia caduto, per effetto del vento, all'interno della proprietà degli odierni appellati, provocando i danni allegati dai predetti, così come descritti e quantificati dal
TU.
La questione controversa attiene alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore, o caso fortuito, che gli appellanti, sin dalla loro costituzione nel giudizio di primo grado, hanno ricondotto alle avverse condizioni meteorologiche, ed in particolare al forte vento ed al nubifragio abbattutosi nella notte fra il 30 ed il 31 maggio del 2013 nella zona di Castel Volturno ove sono ubicate le proprietà immobiliari delle parti in causa.
Ebbene, afferma la Suprema Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, che devono essere provati dal custode e che peraltro non sono dimostrati per il solo fatto che sia stato eventualmente dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, L. n. 225/1992, in quanto le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa (cfr. Cass.
31/5/2019, n. 14861). R.G. n. 559/2020 5
Ebbene, nella vicenda oggetto di causa non solo non risulta dichiarato lo stato di emergenza, ma il TU ha escluso che l'albero di proprietà degli sia Parte_1
stato sradicato da raffiche di vento di portata eccezionale, tale da integrare gli estremi del caso fortuito ai sensi del richiamato art. 2051 c.c.
Infatti, il consulente d'ufficio ha così precisato al riguardo:
- il TU arch. (tecnico designato nel procedimento di ATP Persona_2
esperito prima del giudizio di merito) ha considerato che quello verificatosi la notte fra il 30 ed il 31 maggio 2013 sia stato un evento meteorologico eccezionale, rilevando, sulla base dell'archivio della stazione meteo dell'aeroporto di
Grazzanise, raffiche di vento con punte di 52 km/h e, più in generale, riscontrando nello stesso mese, raffiche con punte di 63 km/h.
- ebbene, pur concordando sui dati forniti dal , va precisato che la Persona_2
zona di Castel Volturno è battuta da frequenti raffiche ventose e ciò, a maggior ragione nell'area in questione, tenuto conto della prossimità al mare e delle caratteristiche altimetriche della zona di impianto dei luoghi oggetto di causa
- infatti, il litorale Domitio è basso e completamente aperto verso il mare, tant'è che, ai fini agricoli, in epoca relativamente remota, nella zona in questione furono messi a dimora alberi di pino per proteggere i luoghi retrostanti dai “frequenti” venti salini provenienti dal mare;
- come riscontrato dalla letteratura botanica specialistica, gli alberi di pino sono definiti “eliofili”, ma a condizione che sugli stessi venga praticata la dovuta cura che non ne alteri le caratteristiche di smorzamento del vento della chioma;
- inoltre, dall'archivio meteo emerge che, nella zona in oggetto, eventi similari (e anche più intensi) rispetto a quello del mese di maggio 2013, si erano riscontrati anche nel corso degli anni precedenti: si citano, come esempio, le condizioni meteo del mese di novembre 2010, quando si registrarono raffiche con picchi di
61 km/h e quelle del mese di dicembre 2011, con picchi di 89 km/h;
- in definitiva, non può assumersi quale “evento straordinario” quello del mese di maggio 2013, considerato che, nell'immediato passato, erano state registrate condizioni similari (e peggiori), senza effetti di rilevanza.
Già tali considerazioni, che ovviamente il Collegio ritiene di condividere, avuto riguardo alla descritta indagine svolta dal consulente d'ufficio, i cui dati peraltro non risultano smentiti dagli appellanti, sono tali da palesare l'inconsistenza delle numerose doglianze svolte dai predetti con riguardo a molteplici profili degli R.G. n. 559/2020 6
accertamenti compiuti dall'ing. i quali si riferiscono in realtà alle Persona_3
condotte manutentive poste in essere precedentemente ai fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, e come tali non dirimenti nell'ottica del fortuito rilevante per escludere la propria responsabilità oggettiva quali custodi del giardino e degli alberi ivi impiantati.
Ma v'è di più, in quanto dalla relazione tecnica in atti risulta che i signori comunque, pur essendo consapevoli del pericolo proveniente dagli Parte_1
alberi di pino presenti nel giardino, non si attivarono onde farvi fronte in modo adeguato, e ciò in base alle considerazioni di seguito esposte:
- il TU ha evidenziato come gli appellanti, già in epoca precedente ai fatti in questione, avessero inoltrato agli enti proposti istanza di rimozione di alberi ritenuti pericolanti, o comunque tali da paventare possibili danni, per effetto di eventuali cadute non controllate (tale richiesta, inoltrata in data 18/11/2009, prevedeva la rimozione di dieci alberi, di cui “alcuni inclinati in direzione della villa confinante ed altri che tendono a provocare danni alla mia abitazione”);
- ciò comporta che gli interessati avevano l'obbligo di adottare ogni cautela utile ad evitare il rischio di uno sradicamento degli alberi che essi stessi avevano presente già nel 2009, ossia circa quattro anni prima dell'evento dannoso oggetto di causa;
- né gli appellanti possono ritenersi esenti da responsabilità per il solo fatto che il
Servizio Forestale di Caserta avesse autorizzato il taglio di soli 3 alberi, a fronte dei 10 richiesti, posto che, come rilevato dal TU, non risulta che la domanda fosse stata corredata da documentazione grafica planimetrica dei luoghi e da eventuale elaborato peritale a firma di tecnico incaricato, tale da motivare in modo approfondito la necessità dell'abbattimento, in alternativa ad altre misure precauzionali;
- il TU ha anche precisato come, in alternativa all'abbattimento delle piante, gli appellanti avrebbero potuto fare ricorso ad interventi quali la realizzazione di tiranti con posa in opera di plinti da collocare in profondità, tenuto conto del terreno sabbioso ove sono impiantati i pini, il che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte degli non sarebbe stato antieconomico Parte_1 rispetto all'intervento radicale di abbattimento della pianta (v. quanto analiticamente esposto dal consulente nella sua relazione a pagg. 36-37, nel senso R.G. n. 559/2020 7
della sostanziale equivalenza di costi tra la rimozione ed il consolidamento di una albero), né incompatibile con la natura sabbiosa del terreno.
Deve aggiungersi che non colgono nel segno i rilievi critici degli appellanti, relativamente alla qualifica professionale di ingegnere rivestita dal TU designato dal Tribunale di Napoli, anziché di agronomo, occorrendo in proposito considerare, in primo luogo, che la scelta del consulente tecnico, anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza dello stesso e la sua competenza qualificata, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie deve ritenersi adeguatamente ponderata, essendo stato demandato all'ausiliare un accertamento che non presupponeva specifiche cognizioni di botanica, essendo diretto a valutare tecnicamente l'idoneità delle raffiche vento a determinare lo sradicamento della pianta. In secondo luogo, va detto che i signori nell'evidenziare la presunta carenza di conoscenze tecniche adeguate Parte_1
nell'esecuzione del mandato da parte del TU, non hanno svolto precisi ed analitici rilievi critici tali da porre in luce in relazione a quali specifici punti dell'espletata indagine tale carenza si sarebbe manifestata ed in che termini.
Né coglie nel segno la doglianza degli appellanti secondo cui avrebbe avuto efficacia causale o concausale l'abbattimento di un pino, eseguito dagli attori precedentemente l'inizio del giudizio, in corrispondenza di quello caduto, e ciò per essere venuta meno una protezione.
Sul punto, ritiene il Collegio che il TU abbia esaustivamente replicato nel senso di aver rilevato sui luoghi di causa che nella proprietà attorea vi erano residui di un pino “ubicato in posizione opposta rispetto a quello caduto”, con la conseguenza che l'eventuale permanenza dello stesso in loco non avrebbe potuto esercitare alcuna protezione, nonché residui di altro pino rimosso in epoca
“relativamente remota”.
Quanto, poi, alla acritica adesione del primo Giudice alle altre conclusioni del consulente d'ufficio, peraltro dedotta in modo generico dagli va detto Parte_1
che, secondo la Corte nomofilattica, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente R.G. n. 559/2020 8
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(cfr., tra le altre, Cass. 16/11/2022, n. 33742).
Discende da quanto evidenziato l'insussistenza dei presupposti per disporre l'invocata rinnovazione della TU.
In definitiva, non avendo gli odierni appellanti fornito la prova del fortuito, i motivi di appello sinora scrutinati devono essere rigettati.
Venendo all'esame della doglianza, prospettata in via subordinata, concernente il profilo della quantificazione dei danni operata dal TU, la stessa, quanto alla enucleazione dei motivi, risulta formulata mediante richiamo alla lettera “C)
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE dell'architetto e Persona_2 dell'agronomo ” (v. prime tre righe della pagina 31 dell'atto di appello), CP_4
senza alcuna espressa argomentazione volta a confutare la correttezza della motivazione del Giudice di prime cure.
In proposito, va richiamato l'orientamento della Corte del diritto secondo cui l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'articolo 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica relatio a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice ad quem un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (cfr. Cass. 12/4/2018, n. 9056; Cass. 18/1/2013, n.
1248).
Ne deriva l'inammissibilità della censura.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al motivo relativo alla presunta erroneità dei calcoli operati dal TU, avendo gli appellanti, anche riguardo a tale doglianza, inammissibilmente richiamato “la relazione tecnica della ATP alle pagg. 18/19 e 20 da intendersi per ripetute e trascritte”.
Infondato, infine, è il motivo d'impugnazione concernente il governo delle spese di lite operato in sentenza.
Assumono sul punto gli che il primo Giudice: Parte_1
- avendo rigettato la domanda attorea di risarcimento danni per mancato utilizzo della villetta e “per carenza di legittimazione attiva per i danni al muretto”, R.G. n. 559/2020 9
avrebbe dovuto ridurre il quantum della liquidazione, ovvero disporre la compensazione delle stesse;
- avrebbe “usato due pesi e due misure”, avendo condannato essi esponenti al pagamento, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali, liquidate nel massimo dei parametri, “quasi come se i convenuti avessero effettuato una costituzione a difesa come lite temeraria sproporzionata alla causa e alla domanda non dimostrata”.
Ebbene, circa il primo profilo, è appena il caso di notare, da un lato, che non è vero che il Tribunale abbia rigettato la richiesta risarcitoria in relazione ai danni al muretto, risultando dalla sentenza impugnata che i danni accertati erano comprensivi di quelli di cui al punto 3) del mandato al TU (ossia al muretto), e, dall'altro, che vi era sostanziale integrale soccombenza, posto che la liquidazione del danno da mancato utilizzo dell'immobile veniva richiesta in via equitativa, con domanda poi abbandonata, come dimostrato dalla totale omissione di ogni argomentazioni difensive, in comparsa conclusionale, a sostegno di tale voce di pregiudizio.
In ogni caso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, nonché alla rilevanza primaria del danno strettamente connesso alla struttura dell'immobile, deve condividersi la valutazione del Tribunale, che risulta di piena discrezionalità (v.
Cass. 6/10/2011, n. 20457) di porre le spese processuali per intero a carico dei convenuti.
Quanto al secondo profilo, premessa l'assoluta incomprensibilità del rilievo in base al quale il primo Giudice avrebbe, come già accennato, “usato due pesi e due misure”, è dirimente che la liquidazione delle spese, entro il limite del massimo previsto, ben possa essere adottata senza alcuna motivazione.
Ed è quasi superfluo aggiungere come sia del tutto generica la recriminazione secondo cui le spese siano state liquidate in misura “sproporzionata”, come se si trattasse di lite temeraria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione, pur se integrata nella motivazione nei termini innanzi esposti.
Le spese del presente grado seguono l'evidente soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Marco Fortino, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi R.G. n. 559/2020 10
dell'art. 93 c.p.c. Va precisato che detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'ammontare del disputatum.
Va, invece, rigettata la domanda, avanzata dagli appellati, di condanna degli al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
avendo gli stessi omesso ogni allegazione difensiva circa gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari per identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentirne la relativa liquidazione, pur se su base equitativa (cfr.
Cass. 30/5/2023, n. 15175).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di , con atto di citazione notificato in data 5/2/2020, Persona_1
nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
[...]
9/1/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
b) condanna gli appellanti al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 1.050,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Fortino;
c) rigetta la domanda, avanzata dagli appellati, di condanna degli appellanti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti Parte_1 R.G. n. 559/2020 11
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2 pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 11/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.