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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 13333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13333 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 15779/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MO PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - IS - il 16.3.1944), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Piazza Crati 11, presso lo studio dell'avv. Franca Tabbi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 23.12.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 - Parte_1 esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980
(domanda del 6.4.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1 assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito in giudizio riportandosi alle conclusioni mediche della CP_1
fase di atp.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è infondata. Parte_1
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha infatti accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un Per_1 complesso di infermità (specificate alla pag. 8 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita). La parte ricorrente, infatti, è stata giudicata dal punto di vista medico-legale come “soggetto con persistenti difficoltà allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età”, come già accertato in sede amministrativa, e quindi non in possesso del più grave requisito di cui alla legge n. 18/80.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
La domanda diretta all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento va pertanto disattesa.
Le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno dichiarate irripetibili (la parte ricorrente può infatti beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
Roma, 24.12.2025. Il giudice
MO AR
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