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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Ester Marongiu in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2053/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , con l'Avv. VINCENZO IANNELLO;
Parte_1 C.F._1
- ATTORE –
-
contro
-
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali patiti a causa dell'aggressione subita ad opera del convenuto in Torino, in data
20.02.2016.
Nel proprio atto introduttivo, l'attore ha allegato:
- che, in data 20.2.2016, verso le ore 11.30, si trovava alla guida della propria autovettura, nei pressi della propria abitazione sita in Torino, corso Giulio Cesare n. 283 quando era stato costretto ad arrestare la propria marcia a causa della presenza sulla carreggiata di due soggetti che intralciavano la circolazione;
pagina 1 di 8 - che, dopo essere riuscito ad oltrepassare i due soggetti fermi, nonostante le urla e gli insulti degli stessi, parcheggiava l'autovettura e, raggiunto dai due uomini, veniva improvvisamente colpito da uno di questi, successivamente identificato dai Carabinieri nella persona dell'odierno convenuto con una testata e poi con reiterati pugni.
Ha quindi dato atto di essere stato trasportato in ambulanza presso l'Ospedale Don Bosco di Torino dove gli era stata diagnosticata una “frattura delle ossa proprie del naso” e una “avulsione di incisivi superiori” con prognosi di giorni 30, poi prolungata di ulteriori 30 giorni “per il perdurare di sintomatologia dolorosa locale e cefalea”.
Aggiungeva di aver proposto querela contro l'odierno convenuto e dava atto dell'avvenuta apertura di un procedimento per il reato di lesioni gravi a carico del convenuto.
Dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014, il sig. agiva in giudizio instando per la condanna del sig. alla refusione dei Pt_1 CP_1 danni patrimoniali e del danno non patrimoniale patiti, maggiorato in ragione della perdurante condizione di dolore e della compromissione dell'aspetto estetico conseguite all'aggressione nonché del disagio psichico derivato dal sinistro per cui è causa.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno si costituiva in giudizio per del quale veniva pertanto dichiarata a contumacia. Controparte_1
Istruita con la produzione di documenti, ammesse le prove orali articolate da parte attrice e disposta
CTU medico-legale, all'udienza del 13.3.2025, previa discussione orale, il giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il termine per il deposito della decisione.
II
A fondamento della propria domanda parte attrice allega la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'aggressione asseritamente subita da parte del sig. in data 20.2.2016. CP_1
E' noto che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano, ovvero fornire la prova, oltre che della sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché della colpa o del dolo del soggetto verso cui l'azione è proposta.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
Deve in primo luogo osservarsi che l'accadimento risulta provato, nella sua storicità, dall'annotazione di PG relativa all'intervento effettuato dagli agenti dei Carabinieri, nel corso del quale venivano assunte le generalità delle parti coinvolte e trascritte le dichiarazioni rese dalle stesse sulle circostanze della colluttazione (v. doc. n. 1 parte attrice).
La ricostruzione dei fatti risulta poi compiutamente riportata nella querela sporta da parte attrice in data
22.2.2016 (v. doc. 2) e confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento.
pagina 2 di 8 In particolare, la teste sorella dell'attore, ha dato atto di aver assistito all'aggressione Testimone_1 in quanto si trovava a casa della cognata e, in particolare, era sul balcone della sua abitazione sita in
Corso Giulio Cesare all'altezza del luogo del sinistro. La teste ha confermato di aver visto la scena, di aver visto il fratello scendere dall'auto ed essere aggredito da un uomo, precisando “questo tizio gli ha dato una testata e l'altro lo tratteneva e non lo lasciava reagire”.
Entrambi i testi hanno quindi riferito dell'arrivo dei soccorsi e dei Carabinieri, dando atto delle lesioni riportate al viso dall'attore.
La perizia disposta ha poi confermato, che “In occasione ed a causa dell'aggressione subita il
20.2.2016 il sig. riportava un trauma facciale con frattura pluriframmentaria delle Parte_1 ossa proprie del naso e della spina nasale inferiore, infrazione della porzione superiore del setto nasale, avulsione dell'elemento dentario 21, frattura coronale di 11 e incrinatura coronale e lussazione con lesione pulpare e necrosi di 22.”, dando atto che “la cinetica del fatto è compatibile con impatto degli incisivi centrali superiori”, concludendo che “per la condizione anatomica degli elementi coinvolti le lesioni lamentate a carico dei denti 11, 21 e 22 sono da considerarsi in nesso causale con la cinetica dell'evento traumatico subito nel corso dell'aggressione così come descritta”.
Gli stessi periti incaricati hanno quindi analizzato i pregiudizi patiti dall'attore sia con riferimento al danno di natura odontoiatrica che al danno cagionato dagli esiti della frattura delle ossa proprie del naso, della spina nasale e del setto nasale, quantificando i giorni di invalidità temporanea causalmente ascrivibile alle succitate fratture delle ossa nasali in 30 giorni – di cui: 1 giorno di I.T.P.75%
(corrispondente al ricovero in regime di Day Hospital), 10 gg. di ITP50% (fino alla rimozione dell'archetto) ed i restanti 19 giorni di I.T.P.25% -- precisando che “al computo dei giorni di temporanea relativi alla malattia post-traumatica derivata dalla frattura delle ossa nasali dovranno essere sommati i giorni di invalidità temporanea che deriveranno della necessarie cure odontoiatriche future quantificati in 18 giorni complessivi (di cui 3 giorni di I.T.P. 50% e 15 giorni di I.T.P. 25%) per una invalidità temporanea complessiva (includente la temporanea futura) valutabile in misura pari a
48 giorni, di cui: 1 (uno) giorno di I.T.P. 75%, 13 (tredici) giorni di I.T.P. 50% e 34 (trentaquattro) giorni di I.T.P.25%.”
Quanto ai postumi permanenti, i CTU hanno dato atto che gli stessi risultano – quanto al danno di competenza odontostomatologica – pari ad un punteggio di circa 1,5% in ragione dell'impossibilità di provvedere ad una completa restitutio ad integrum precisando, quanto al danno ulteriore, che i postumi consistono “in una lieve deviazione della punta della piramide nasale e una riduzione di circa un terzo del flusso narinale sinistro” dando atto che “il pregiudizio estetico causalmente riconducibile alla deviazione della punta del naso è peraltro lievissimo e rientrante nella Classe I di danno estetico dei baremè valutativi di maggior uso (S.I.M.L.A. “Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del
Danno alla Persona in Ambito Civilistico” - - AN 2016), essendo scarsamente Controparte_3 visibile ictu oculi e ben lungi dal rappresentare una marcata deformazione della piramide nasale, pagina 3 di 8 sostanziante una quota parte di danno biologico permanente valutabile nella misura del 2-3% (due per cento). Il deficit respiratorio causalmente riconducibile agli esiti delle fratture è ampiamente valutabile all'interno della voce di riferimento relativa agli esiti di frattura delle ossa nasali, tenendo però presente che il deficit respiratorio narinale è certamente inferiore a quello dovuto ad una stenosi serrata e pertanto valutabile nel caso specifico in misura pari al 2%.”.
I periti hanno quindi concluso osservando che “il danno biologico permanente complessivo, omnicomprensivo del danno respiratorio, del danno estetico e del danno di pertinenza odontoiatrica, è quantificabile in misura pari al 6% (sei) per cento”, considerato che “il danno biologico permanente complessivo non si ottiene dalla semplice somma delle singole quote parte di danno, bensì da una valutazione ponderata”.
La stessa perizia ha quindi precisato che i postumi permanenti, ormai stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento, non sono tali da incidere sulla capacità lavorativa, neppure in termini di cenestesi, incidendo solo lievemente sulla qualità delle ordinarie attività della vita.
La valutazione complessivamente operata dai CTU appare pienamente condivisibile e, pur alla luce della non contestazione della perizia di parte depositata in atti, costituisce a parere dello scrivente il presupposto per la liquidazione del danno patito da parte attrice, in quanto adeguatamente motivata e immune da vizi logici.
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Prima di procedere alla liquidazione del danno, appare opportuno dar atto dell'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito dovrà “1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale” (v. Cass. 10.11.2020, n. 25614).
Si legge in particolare – nella pronuncia appena indicata – che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima pagina 4 di 8 affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Le Tabelle elaborate dal Tribunale di AN, nell'edizione 2024, hanno tenuto conto di tale indicazione determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, costituite dal cd. “danno biologico/dinamico- relazionale” e dal “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, quale ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
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Nel caso di specie, tenuto conto di quanto riferito, sin dall'atto di citazione, da parte attrice con specifico riferimento al riflesso psicologico-emotivo delle lesioni patite, comprensibili e giustificabili anche in considerazione della dinamica dell'evento lesivo, si ritiene sussistano i presupposti per la liquidazione del danno permanente nella duplice componente dinamico-relazionale e morale.
Parte attrice ha altresì richiesto la personalizzazione del danno biologico in ragione della compromissione degli aspetti dinamico relazionali della propria vita, conseguente al pregiudizio estetico, al deficit respiratorio, allo stato di allarme e sofferenza generale conseguente all'episodio per cui è causa.
Per giurisprudenza costante, la personalizzazione del danno non patrimoniale alla salute spetta solo qualora il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto all'ordinario, atteso che le conseguenze ordinarie ed inevitabili di una menomazione dell'integrità psico-fisica della stessa entità sofferte da persone della stessa età non giustificano un aumento dei valori medi previsti dal sistema tabellare.
Come osservato dalla Cassazione, infatti, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle pagina 5 di 8 tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (v. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie, è mancata l'allegazione e la prova di specifiche circostanze di fatto rilevanti – nel senso appena precisato – ai fini della richiesta personalizzazione: le circostanze allegate a sostegno della personalizzazione, infatti, si sovrappongono alla valutazione dei postumi permanenti operata in sede medico-legale non offrendo infatti elementi ulteriori ed idonei a rendere il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un danno di pari grado subito da chi versi nelle medesime condizioni soggettive, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli adeguatamente compensate dall'importo liquidato sulla base del criterio tabellare che, è noto, comprende anche le alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del danneggiato.
Sulla base delle osservazioni esposte, in applicazione delle richiamate tabelle Milanesi, edizione
Giugno 2024, considerata la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato al momento del sinistro
(30 anni) deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale come segue:
IP al 6% € 12.285,00 (di cui € 9.828,00 per danno biologico ed € 2.457,00 per danno morale);
I.T.P. 1 giorno al 75% € 86,25;
I.T.P. 13 giorni al 50% € 747,50;
I.T.P. 34 giorni al 25% € 977,50 per un totale di € 14.096,50.
L'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in quanto debito di valore liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro (20.2.2016) e quindi maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ST (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali (cfr. Cass. n. 16815/18) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario, rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso: ciò in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 1712/95, Cass. n. 5054/09 e Cass. n. 16815/18).
Sviluppano il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma - comprensiva di interessi e rivalutazione calcolati alla data della presente pronuncia - è pari ad €
15.509,55, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
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Quanto al danno patrimoniale subito dall'attore, i CTU nella perizia depositata in data 26.10.2024, hanno ritenuto “congrue e pertinenti” (pag. 30 CTU) le spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi € 3.217,16 importo sul quale devono essere calcolati interessi e rivalutazione a far data dal sinistro e così ad oggi €. 4.300,69. pagina 6 di 8 Gli stessi periti hanno poi indicato in € 14.100,00 i costi per prestazioni odontoiatriche future – rinnovi di prestazioni protesiche e implantari – necessarie e prevedibili in ragione della natura delle lesioni patite e dell'età del danneggiato.
Tale importo costituisce un danno emergente futuro, riferito a spese non ancora sostenute ma che è ragionevole prevedere lo saranno in futuro.
Detto importo dovrebbe essere ridotto per tener conto della circostanza che la liquidazione avviene in anticipo rispetto al momento in cui l'attore, periodicamente, dovrà sostenere il relativo esborso. Si può tuttavia osservare che l'importo è stato liquidato in riferimento a costi attuali ed è ragionevole ritenere che il vantaggio per il danneggiato di percepire oggi una somma destinata ad essere spesa in futuro venga ad elidersi con l'effettivo maggior esborso che lo stesso dovrà sostenere, trattandosi di un servizio il cui costo è verosimilmente destinato ad aumentare.
Si ritiene pertanto di liquidare l'importo all'attualità senza riconoscimento di interessi e rivalutazione.
Non si ritiene neppure di adottare il metodo basato su formule di matematica finanziaria, che consiste nella detrazione dalla somma liquidata in valori attuali di un importo calcolato in base ad un c.d. coefficiente di capitalizzazione anticipata, poiché tale metodo presuppone la scelta di un tasso di interesse di cui tener conto per colmare lo scarto temporale fra la corresponsione dell'importo e il momento in cui si produrrà il danno, e qualunque scelta sarebbe arbitraria, non potendosi presumere quale sarà il tasso di interesse legale nei prossimi anni.
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In accoglimento della domanda attorea il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 33.910,24 (15.509,55+4.300,69+14.100,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
III
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione dei criteri fissati dal
DM n. 55/14, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del valore del decisum e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 26.000,00 – 52.000,00, con esclusione della fase decisionale, non avendo, l'attore, depositato comparsa conclusionale.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 6.12.2024 devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: condanna al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € Controparte_1
33.910,24, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
pagina 7 di 8 condanna a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
5.265,73, di cui € 554,73 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino il 14.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
pagina 8 di 8