Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato n. prot.-OMISSIS- emesso dalla Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia in data -OMISSIS- e in pari data notificato al datore di lavoro del ricorrente;
- di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, con la quale il difensore del ricorrente ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato la domanda del ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
2. Il ricorrente, entrato in Italia il -OMISSIS- con visto per lavoro stagionale, espone in fatto:
- di aver svolto attività lavorativa in modo continuativo, dapprima con contratto stagionale e poi, a far data dal 5 marzo 2024, con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024;
- di aver presentato in data 21 marzo 2024 un’istanza di conversione del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998;
- che tale istanza è stata rigettata sia in ragione della scadenza del permesso di soggiorno, avvenuta in data 5 dicembre 2023, ossia prima della presentazione dell’istanza, sia in ragione della contestata sostituzione della prima domanda (in quota) con una seconda istanza (fuori quota), presentata lo stesso giorno.
3. Contro tale provvedimento è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: A) violazione dell’obbligo di traduzione del provvedimento impugnato, non notificato in lingua comprensibile, con conseguente istanza di remissione in termini ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999; B) violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il permesso di soggiorno, seppure formalmente scaduto, doveva ritenersi ancora valido in virtù della continuità lavorativa e della domanda di rinnovo; C) erronea interpretazione del c.d. regime delle quote, considerato che l’intervenuta modifica normativa (decreto legge n. 145/2024) ha eliminato il vincolo delle quote per la conversione dei permessi da lavoro stagionale a subordinato.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo rigetto del ricorso.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza -OMISSIS- (non appellata) ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ai fini del riesame della posizione del ricorrente medesimo.
6. In data 28 gennaio 2025, l’Amministrazione ha rilasciato un nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, ragion per cui la Difesa erariale ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio.
7. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il difensore del ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La causa è quindi passata in decisione.
8. A seguito della sopravvenuta adozione del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, adottato dall’Amministrazione resistente senza riserve, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., come concordemente richiesto dalle parti.
9. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, tenuto conto del tempestivo adeguamento dell’Amministrazione resistente alla giurisprudenza favorevole alle ragioni del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.