CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FI0108948 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
visto che successivamente alla presentazione del ricorso l'Ufficio finanziario, nell'esercizio del suo potere di autotutela, ha provveduto ad annullare l'avviso di accertamento impugnato dalla S.p.A.
Ricorrente_1 ed ha emesso un nuovo avviso di accertamento, rettificando la rendita e portandola da €uro 14.100,00 a €uro 13.570,00;
considerato che a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento è venuta meno e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, in quanto non esiste più l'atto impugnato
(la domanda proposta in giudizio è «voglia annullare l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe»);
osservato, conseguentemente, che la Corte non può esaminare il nuovo avviso di accertamento, che non rientra nell'oggetto del contendere e che potrà essere impugnato autonomamente;
atteso che l'Ufficio finanziario ha esercitato il suo potere di autotutela ed ha annullato l'avviso di accertamento dopo la presentazione del ricorso, riconoscendo di fatto che la rendita richiesta era superiore a quella corretta, va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e condanna l'Ufficio finanziario al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FI0108948 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
visto che successivamente alla presentazione del ricorso l'Ufficio finanziario, nell'esercizio del suo potere di autotutela, ha provveduto ad annullare l'avviso di accertamento impugnato dalla S.p.A.
Ricorrente_1 ed ha emesso un nuovo avviso di accertamento, rettificando la rendita e portandola da €uro 14.100,00 a €uro 13.570,00;
considerato che a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento è venuta meno e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, in quanto non esiste più l'atto impugnato
(la domanda proposta in giudizio è «voglia annullare l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe»);
osservato, conseguentemente, che la Corte non può esaminare il nuovo avviso di accertamento, che non rientra nell'oggetto del contendere e che potrà essere impugnato autonomamente;
atteso che l'Ufficio finanziario ha esercitato il suo potere di autotutela ed ha annullato l'avviso di accertamento dopo la presentazione del ricorso, riconoscendo di fatto che la rendita richiesta era superiore a quella corretta, va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e condanna l'Ufficio finanziario al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 500,00, oltre accessori come per legge.