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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2020
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, lette le note scritte di trattazione e discussione depositate dalla parte appellante per l'udienza del 4.2.2025; pronuncia sentenza dandone lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
N. R.G. 2012/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2012/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Guido Di Muro
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a ord. di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/06/2020, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 756 del 09/10/2019, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza del Prefetto di Prot. N. M IT PR RMUTG 00600317 CP_1
Area III Ter dell'11/04/2018, che ha respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento n.
13171490853 del 24/07/2017, emesso dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per la violazione alle norme ex art. 7/1-14 del Codice della Strada.
In primo grado, la ricorrente, premesso di essere titolare di un contrassegno per disabili recante numero e con scadenza il 07.09.2019, che le avrebbe permesso il transito anche nelle vie e corsie Numer_1 preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996) aveva chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del verbale impugnato con precedente ricorso nonché dell'Ordinanza Prefettizia di rigetto impugnata e, in via subordinata, la riduzione dell'importo della sanzione dovuta ai minimi di legge. Si era costituita dinanzi al Giudice di Pace la . CP_1
Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, confermando la opposta sanzione.
Avverso la suddetta sentenza, ha quindi proposto appello eccependo: - omissione di Parte_1 pronuncia totale sul punto decisivo della controversia, relativo al possesso del contrassegno per disabili e sua mancata rilevazione;
- contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c. in quanto non è stato motivato il punto relativo alla illegittimità dell'Ordinanza Prefettizia per mancata idonea motivazione;
- omissione di pronuncia totale sui punti relativi alla inidoneità del dispositivo di rilevazione, mancata verifica del sistema di qualità entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione, tassatività della omologazione dell'apparecchio per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e Ztl;
- omissione di pronuncia totale sui punti relativi alla mancanza della sottoscrizione autografa, mancata contestazione immediata da parte delle Autorità, mancanza della certificazione di autentica;
La non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica e deve essere pertanto dichiarata CP_1 contumace.
Acquisito il fascicolo del primo grado, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata assegnata alla scrivente con decreto dell'8.5.2024 e chiamata per la discussione all'udienza del 4.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
L'appello è infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello “Omissione di pronuncia totale sul punto decisivo della controversia, relativo al
“Possesso del contrassegno per disabili e sua mancata rilevazione”, si osserva, in via preliminare e assorbente, che parte appellante non ha fornito prova del possesso del contrassegno per disabili, che avrebbe legittimato il transito nell'area di cui al verbale di accertamento della violazione impugnato.
Occorre difatti rilevare l'omesso deposito del fascicolo di parte di primo grado ad opera dell'appellante, che, pur avendolo indicato in calce al ricorso in appello, non ha fatto seguito alla produzione né telematica né cartacea e di tale fascicolo non vi è traccia neppure nel fascicolo dell'ufficio, ritualmente acquisito.
2 In aderenza al principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove» (Cass. n.
18287/2021; Cass., n. 21571/2020; Cass. n. 16212/2017; Cass. n. 6522/2012).
Parte appellante non ha dunque prodotto il detto contrassegno, non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante, limitandosi a richiamare il fascicolo di parte di primo grado nell'indice in calce al ricorso, senza provvedere al deposito dello stesso.
Quanto alle ulteriori censure, si osserva poi che la doglianza circa l'omessa motivazione dell'ordinanza di ingiunzione, emessa a seguito del ricorso al Prefetto, non comporta in ogni caso la nullità dell'ordinanza stessa.
E infatti, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, è stata affermata nella giurisprudenza della Suprema Corte, “la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato” (cfr. Cass. n.
6805/2016). Ed ancora, è stato precisato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. S.U. n. 1786/2010).
La mera deduzione dell'omessa motivazione non determina, quindi, di per sé, la nullità dell'ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo del dispositivo Sirio Ves 1.0, la Corte di Cassazione in più occasioni ribadito che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono
3 collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio
Ves 1.0, cd. "porta telematica") (cfr Cass., n. 20222/2018).
Quanto infine alla carenza di firma del verbalizzante sul verbale, si osserva infine che: “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto” (Cass. n. 18493/2020).
Ogni altra questione risulta assorbita.
Tenuto conto che la parte resistente è rimasta contumace, nulla si dispone con riguardo alle spese, che restano a carico della ricorrente appellante.
Visto inoltre l'art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 756/2019 (R.G. 2494/2018) emessa dal
Giudice di Pace di Tivoli;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto;
Addì, 3.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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