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Articolo 2 della Legge 23 novembre 1966, n. 1160
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Legge 23 novembre 1966, n. 1160
Articolo 2 della Legge 23 novembre 1966, n. 1160
Versione
19 gennaio 1967
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1967
Vedi fonte istituzionale
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