Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 468/2022 R.G.
promosso da
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in proprio e nella loro qualità di figli ed unici eredi CodiceFiscale_2 legittimi della defunta madre nata il [...] in Persona_1
Sant'Elpidio a Mare (C.F. n. e deceduta il 24 febbraio CodiceFiscale_3
2021, rappresentati e difesi dall' Avv. Fabrizio Chioini del Foro di Fermo (C.F.
n. ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente CodiceFiscale_4 giudizio, presso il suo studio, in Porto Sant'Elpidio, via Tunisia n.3, interno
10, giusta procura in atti;
APPELLANTI
(C.F. e P. IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani del Foro di Fermo (C.F.
), in virtù di procura generale alle liti (Rep. N. 70664 C.F._5
Notaio di Fermo del 02.04.1992), elettivamente domiciliata Persona_2 presso e nello studio Emiliani in Fermo, Corso Cefalonia n.31;
APPELLATA
e di
, e , quali eredi di CP_2 CP_3 CP_4 Per_3
, nato il [...] in [...] e deceduto il 27 marzo
[...]
2020
APPELLATI CONTUMACI
e di e Controparte_5 CP_6
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore degli appellanti ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Onorevole
Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis : - sospendere anche inaudita altera parte, ai sensi dell'articolo 283 del Cod. Proc. Civ., l'efficacia esecutiva della sentenza appellata con riferimento alla condanna alle spese di lite riconosciute in favore della “ per la Controparte_1 sussistenza di gravi e fondati motivi e, nel merito: Piaccia all'Onorevole Corte
d'Appello di Ancona, contrariis reiectis : - riformare completamente la sentenza dell'Onorevole Tribunale di Fermo numero 183/2022 pubblicata il 22 marzo
2022 e notificata il 28 marzo 2022 (...) Per l'effetto, dopo aver riformato la suddetta sentenza per i motivi e nei modi spiegati nella narrativa dell'atto di citazione, voglia: A) - NEL MERITO: - dichiarare che la signora PE
, nata il [...] in Sant'Elpidio a [...] (C.F. n.
[...] [...]
nel frattempo deceduta e per lei i due figli quali suoi unici eredi, C.F._3 signori , nato il [...] in Sant'Elpidio a [...] (C.F. Parte_1
n. e , nata il [...] in [...]_2
Sant'Elpidio a Mare (C.F. n. ) nonché costoro anche in CodiceFiscale_2 proprio, sono divenuti proprietari esclusivi per effetto di usucapione, dei beni immobili oggetto di controversia costituiti dalla porzione del fabbricato sito in
Porto Sant'Elpidio alla Via Mameli numeri 56/58, formata dal piano terra con annessa corte sempre al piano terra lati ovest e sud dell'estensione di circa 30 metri quadrati, confinante ad ovest con Via Mameli, a nord con Via Miramare, Pers ad est con proprietà ed a sud con proprietà casa, il tutto Pt_3 catastalmente ricompreso nel N.C.E.U. di detto Comune e così distinti nella visura allegata sub 3 all'atto di appello in modo da formarne parte integrante e sostanziale. Tutto ciò, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla geom. Antonella Franchellucci e successiva integrazione depositata il 4 settembre 2021, da intendersi come qui integralmente riportate e trascritte, immobili formalmente cointestati al signor per una quota CP_6 pari a 42/54 ed attualmente ritornati in formale comproprietà del dante causa di quest'ultimo, e (quest'ultimo nel Controparte_5 Persona_3 frattempo deceduto); B) - ordinare, per l'effetto, all' , Controparte_7 all'Ufficio Tecnico Erariale ed a tutti gli Uffici pubblici competenti, di eseguire le necessarie trascrizioni, volture ed annotazioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
C) - Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
D) - Vittoria nelle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Il procuratore della appellata ha concluso Controparte_1 come da comparsa di risposta chiedendo: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza del
Tribunale di Fermo n.183/22 del 22.03.22 come formulata da parte appellante per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni juris;
Nel merito: rigettare in toto l'appello proposto dai sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi legittimi della di loro madre-de cuius PE
, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza appellata del
[...]
Tribunale di Fermo n. 183/22 depositata in data 22.03.2022 e pubblicata in data 22.03.2022; - in ogni caso condannare gli appellanti e Parte_1 Pt_2
, in proprio e nella qualità di eredi legittimi della di loro madre -de cuius
[...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del Persona_1 presente grado di giudizio. Si chiede altresì, acquisire fascicolo d'ufficio del 1 grado”. Salvo ogni diritto”.
Oggetto: usucapione
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 183/2022 pubblicata in data 22.03.2022 il Tribunale di
Fermo rigettava la domanda di usucapione svolta dai comproprietari,
( 4/54) e (4/54), in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 PE
, avente ad oggetto la porzione di fabbricato sito in Porto
[...]
Sant'Elpidio, via Mameli nn. 56,58, piano terra con annessa corte, facente parte del complesso immobiliare, sito in Porto Sant'Elpidio, via Mameli, nn 56,58, distinto al foglio 15 part. 785 sub.1, Cat. A/7 classe 2 consistenza 10,5 vani, rendita € 813,42 (unità abitative), e al foglio 15 part. 785 sub. 2, Piano T. Cat. C/1 classe 2 consistenza 34 mq., rendita € 1.188,78
(negozio al piano terra), al foglio 15 part. 785 sub. 3, Piano T. Cat. C/3 classe 3 consistenza 34 mq., rendita € 149,26 (laboratorio), immobili intestati al sig. per la quota di 42/54 e ritornati nella titolarità dei CP_6 danti causa , e per effetto della sentenza Persona_3 Controparte_5
n.8/2013 del Tribunale di Fermo, Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a
Mare in data 22.01.2013 di accoglimento della domanda di simulazione dell'atto pubblico di compravendita 20.06.2007 , con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore della intervenuta di CP_1
Risparmio di quale creditrice ipotecaria pignorante pro CP_1 quota di e , e compensazione delle spese di Persona_3 Controparte_5 lite fra le restanti parti e spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido fra loro.
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e nella qualifica, deducendo i motivi di seguito Parte_2 esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliere la domanda di usucapione con vittoria delle spese di lite.
La ricostruite le ragioni del proprio Controparte_1 credito e le vicende processuali connesse al presente giudizio, ha contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
I restanti appellati, cui l'atto di citazione risulta essere stato ritualmente notificato, non si sono costituiti.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante ha dedotto che i comproprietari convenuti in giudizio non avevano eccepito l'utilizzo del bene per mera tolleranza avendo, in particolare , dedotto di aver sempre Controparte_6 disposto dei beni di causa come proprietario sicché l'eccezione sollevata dalla Banca, peraltro, solo in sede di comparsa conclusionale, doveva ritenersi - sebbene considerata infondata dal primo giudice - oltre che inammissibile, anche irrilevante sia perché incompatibile con le tesi difensive dei comproprietari, sia perché soltanto quest'ultimi potevano ritenersi al riguardo legittimati.
Con il secondo motivo parte appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erronea affermazione dell' insussistenza del possesso esclusivo in capo agli appellanti risultando comprovati: 1) la pacifica acquisizione del possesso da parte di e, poi , dei figli, senza alcuna Persona_1 violenza ed addirittura con il consenso degli altri comproprietari succedutisi nel tempo;
2) la pubblicità del possesso sia dell'immobile che della corte essendo emerso dalle prove testimoniali che , Persona_1 dal 1964, e successivamente, gli odierni appellanti, hanno sempre goduto in via esclusiva, pubblicamente ed ininterrottamente, per oltre venti anni disponendo delle chiavi di ingresso dell'immobile ( testi Tes_1
, . , ,
[...] Testimone_2 CP_8 Persona_5 Tes_1
), provvedendo, , anche alla locazione a terzi, dal
[...] Persona_1
1978 al 2003, di una porzione del piano terra, nonché incamerando per intero i relativi frutti, oltre che utilizzando e provvedendo alla manutenzione del giardino e, infine, al pagamento delle tasse e delle bollette per intero.
Parte appellante ha, inoltre, dedotto che risultava comprovato che aveva sempre abitato, da sola, al piano terra del fabbricato Persona_1 di Via Mameli numero 56/58, b), fin dalla costruzione dell'intero fabbricato, risalente alla fine degli anni sessanta, aveva avuto la disponibilità esclusiva delle chiavi d'ingresso del piano terra e da allora ne aveva disposto secondo il suo volere anche attraverso la locazione a terzi;
c) aveva pagato tasse e bollette nella loro interezza e non pro quota, sempre con riferimento al piano terra;
d) aveva effettuato interventi di manutenzione
(come la pulizia della corte e la verniciatura del recinto che la delimita) in piena autonomia e senza contestazione da parte di chicchessia sull'intera porzione oggetto di domanda con completa ed ininterrotta esclusione degli altri comproprietari che non avevano, in particolare, mai percepito i canoni di locazione, pagato tasse, sopportato i costi di manutenzione né mai utilizzato la porzione in oggetto, né manifestato contrarietà.
Né secondo l'assunto di parte appellante, la valenza attribuibile alla conclusione del contratto di locazione da parte della sola sig.ra PE potrebbe essere vanificato in ragione di quanto rilevato dal primo giudice in ordine al fatto che il comproprietario non locatore potrebbe ratificare l'operato del gestore ed esigere la quota dei canoni corrispondenti alla propria quota di proprietà atteso che i comproprietari non avevano mai proceduto alla ratifica dell'atto, né preteso la quota dei canoni avendo all'udienza del 21.06.2012 dichiarato che erano a conoscenza dell'esistenza del contratto di locazione.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale fa decorrere il possesso utile ai fini della usucapione dal 2003, data di cessazione del rapporto locativo (che pure riconosce essere intervenuto già dal 1978 fra ed il terzo Centro Persona_1
Fisioterapico) rispetto alla quale nessuna efficacia interruttiva poteva attribuirsi alla vendita effettuata da e Persona_3 Controparte_5 nel 2007 in quanto, peraltro, finalizzata a sottrarre il bene ai creditori, ed intervenuta allorquando l'usucapione era già ampiamente maturata.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la disciplina delle spese di lite ritenendola ingiusta.
Il primo motivo risulta infondato e va, conseguentemente, rigettato.
Parte appellante non ha posto in dubbio la qualificazione giuridica operata dal primo giudice rispetto all'eccezione in esame, né la conseguente tempestività della stessa.
Pienamente condivisibile risulta sul punto quanto affermato dal tribunale che, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la legittimazione della affermando “... la Controparte_1 tolleranza ben può essere dedotta dalla parte che spieghi un intervento adesivo dipendente ma, quanto alla prova, la ricorrenza della circostanza in esame deve essere dimostrata dalla parte che la deduca ( Cass. n.
19830/2014) in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c. ( cfr. Cass. n.
17339/2009) nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie ( conf.
Cass. n. 31638/2018 con specifico riferimento al rilievo della tolleranza come circostanza impeditiva dell'usucapione)”.
Avendo, peraltro, il tribunale escluso la sussistenza della prova di atti di tolleranza non potrebbe nemmeno ritenersi configurabile l'interesse di parte appellante ad una pronuncia riguardante la legittimazione della parte che ha sollevato siffatta eccezione.
Rispetto al secondo motivo va rilevato che il tribunale, riepilogati gli elementi sui quali è stata fondata la domanda ( “La parte attrice, invero, si
è limitata a sostenere di aver utilizzato, insieme al marito (che ne era formale comproprietario) fino al suo decesso, ed in prima persona successivamente, anche insieme ai figli, il piano terra e la corte esterna adiacente, abitando in via esclusiva una parte del medesimo piano, locando l'altra parte, piantumando
e coltivando le piante nella corte esterna, utilizzando la stessa corte, occupandosi genericamente della manutenzione ordinaria e straordinaria e sostenendo gli oneri di gas, luce ed acqua e pagando l'I.C.I.”) ha affermato: 1)quanto ai locali siti al piano terra: a) che al momento dell'introduzione del giudizio e dell'escussione testimoniale (anni 2011 e 2012),
abitava al piano terra dello stabile sito in Porto Sant'Elpidio, via Persona_1
Mameli, n. 56/58; b) che risultava incontestato il possesso da parte dell' attrice delle chiavi dell'immobile; c) che i testi di parte attrice avevano riferito dell'utilizzo del piano terra da parte di con la propria Persona_1 famiglia, quantomeno a partire dal 1988, limitatamente alla porzione che, all'epoca, non era adibita dal conduttore a centro fisioterapico;
d) che andavano valutate anche le dichiarazioni testimoniali rese da e Persona_3
prima dell'integrazione del contraddittorio nei loro Controparte_5 confronti: il primo aveva affermato che aveva iniziato nel Persona_1
2003 ad occupare come propria abitazione la porzione di piano terra, prima adibita a centro fisioterapico, avendo in precedenza vissuto in un immobile di via Cavour unitamente alla sorella , senza nulla riferire Pt_2 in ordine agli altri componenti della famiglia;
il secondo aveva dichiarato che , insieme al marito ed ai figli, era vissuta presso Persona_1
l'immobile per cui è causa , per averli visti quando all'età di sei-sette anni
( ovvero negli anni 1965-1966) si recava in visita presso l'abitazione della nonna;
e) che tali dichiarazioni non consentivano di superare quanto affermato dai testi della controparte;
2) quanto alla corte che i testi avevano riferito dell'utilizzo da parte della famiglia , in Parte_4 particolare del fatto che si prendeva cura delle piante, Persona_1 puliva lo spazio cortilizio goduto anche dagli altri membri delle famiglie e nell'anno 2011 era stata fatta riverniciare la recinzione esterna;
3) rispetto alla porzione locata: che con contratto scritto Persona_1 aveva concesso in locazione a nell'anno 1978 con durata Parte_5 sino al 30.11.1980 ( con rinnovazione tacita in mancanza di disdetta fino al
2003 come riferito testimonialmente dalla legale rappresentante della società conduttrice) i tre locali al piano terra e che la circostanza era stata confermata anche dai testimoni;
4) quanto ai pagamenti effettuati: che risultavano fatture attestanti il pagamento degli oneri relativi all'ICI e a talune utenze riferibile all'immobile per cui è causa.
Tali elementi sono poi stati considerati dal primo giudice insufficienti a dimostrare modalità di utilizzo del bene da parte degli attori tali da escludere il possesso altrui ritenendo necessario che “... l'usucapente abbia compiuto atti idonei a manifestare (in positivo) il mutamento del titolo del suo possesso (cfr. l'art. 1102, comma II c.c.), non occorrendo a tal fine, però, una vera e propria interversione del possesso quanto, piuttosto, atti, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro
l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.08.2015, n. 17321).
Il tribunale ha, dunque, escluso rispetto agli elementi indicati dalla parte attrice a sostegno dell'esercizio ultraventennale del possesso, la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte del comproprietario sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo parte appellante si è limitata a ribadire che la famiglia degli attori: “a) - ha sempre abitato da sola al piano terra del fabbricato di Via
Mameli numero 56/58 (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni e dai convenuti sopra riportate); b) - fin dalla costruzione dell'intero fabbricato, risalente alla fine degli anni sessanta, ha avuto in via esclusiva le chiavi
d'ingresso del piano terra e da allora ne sta disponendo secondo il suo volere (ad esempio dando in locazione a terzi una parte per oltre ventanni); c) - ha pagato tasse e bollette nella loro interezza e non pro quota, sempre con riferimento al piano terra (i convenuti lo hanno confermato); d) - ha compiuto
e compie lavori di manutenzione (come la pulizia della corte e la verniciatura del recinto che la delimita) in piena autonomia e senza contestazione da parte di chicchessia. In altri termini, gli attori hanno dimostrato di avere intenzionalmente esteso il possesso della cosa comune oltre la quota di propria spettanza e, dunque, a titolo esclusivo sull'intero bene, tramite il compimento di attività che sono inequivocabilmente incompatibili con il permanere dell'altrui composssesso, nel senso che gli altri comproprietari sono stati completamente ed ininterrottamente esclusi dal possesso, tanto che costoro, dalla costruzione del fabbricato e sino ad oggi, non hanno mai: I) avuto la possibilità di usare il piano terra e la corte;
II) avuto le chiavi del piano terra;
III) percepito i canoni di locazione;
IV) pagato tasse, oneri di manutenzione e quant'altro collegato a tali beni. Infine, non vi è mai stata alcuna contraria manifestazione di volontà da parte loro per un periodo ultraventennale”.
Preliminarmente occorre osservare che, per stessa affermazione di parte appellante, la sig.ra ha esercitato il possesso sui beni oggetto di PE domanda “legittimamente ed addirittura con consenso degli altri comproprietari che si sono succeduti nel tempo” si da potersi affermare che la parte non abbia nemmeno allegato la sussistenza di atti univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore ma come possessore esclusivo.
In ogni caso il Collegio ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dal primo giudice rispetto alla valenza del godimento da parte della sig.ra e , poi dei suoi eredi, delle porzioni oggetto della domanda PE di usucapione.
In particolare, rispetto alla corte, le circostanze riferite dai testi, siccome riportate dall'appellante, e relative alla piantumazione delle piante, alla pulizia del giardino, alla verniciatura della recinzione, non possono ritenersi indicative dell'esercizio di un possesso esclusivo utile ai fini dell'usucapione in quanto consistendo in attività riconducibili alle facoltà proprie del comproprietario, tanto più che dalle foto in atti non sembra ( e comunque non è provato) che l'accesso alla corte risulti precluso agli altri comproprietari.
Quanto alla disponibilità della chiave dell'abitazione al piano terra va rilevato che non è stata allegata la sostituzione della serratura cui la giurisprudenza attribuisce diverso valore, ove voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei comproprietari e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (Cass. 1370/1999; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del
08/04/2021).
In ordine all'utilizzo del piano terra l'appellante ha precisato che lo stesso sarebbe stato, in parte, sempre abitato dalla sig.ra e, in parte, PE concesso dalla predetta in locazione ed adibito a centro fisioterapico.
Rispetto all'utilizzo del piano terra va ribadito che il relativo stato di fatto non può ritenersi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem non essendo a tal fine sufficiente il mero godimento determinato da un eventuale disinteresse da parte degli altri comproprietari risultando necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato attraverso una attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo, peraltro sufficiente che i titolari delle restanti quote non abbiano fatto uso del bene, non essendo il non uso contemplato tra le cause di estinzione del diritto di comproprietà, stante l'imprescrittibilità del diritto di proprietà.
Nessun rilievo possono assumere le foto prodotte in atti in quanto indicative soltanto della presenza sul luogo giustificabile anche solo in ragione della presenza di altri familiari nell'edificio. Va peraltro ricordato che il comproprietario, , con l'atto di Controparte_5 vendita fatto poi oggetto dell'azione di simulazione svolta dalla
[...]
ha reso evidente anche l'insussistenza di Controparte_1 un suo disinteresse rispetto alla quota di cui è intestatario che ha mostrato di voler sottrarre ai propri creditori.
Occorre poi rilevare che la circostanza relativa al contratto di locazione, seppure comprovata, non si sottrae alla medesima valutazione operata dal primo giudice e che il Collegio ritiene pienamente condivisibile.
Difatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre riconosciuto, così come per le altre attività di gestione di un bene comune anche per la stipulazione e la gestione di un contratto locatizio avente per oggetto un bene in comproprietà, l'assenza della necessità di un espresso assenso degli altri condomini purché si tratti di atto di ordinaria amministrazione (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza, n. 25433 del 10/10/2019; Cass. sez. 3, 23 aprile 1996 n.
3831; Cass. sez. 3, 18 luglio 2008 n. 19929; Cass. sez. 3, 13 gennaio 2009 n.
480; Cass. sez. 27 dicembre 2016 n. 27021).
Ultroneo risulta il richiamo effettuato dall'appellante alla mancanza di ratifica da parte dei restanti comproprietari in conseguenza della citazione da parte del primo giudice della pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte 2021/23657). “In realtà, le Sezioni Unite hanno preso le mosse da un caso in cui le comproprietarie erano due e aveva agito nei confronti del conduttore per ottenerne parte del canone la comproprietaria che non aveva stipulato il contratto, per giungere a riconoscere a tale comproprietaria il diritto ad ottenerlo proprio per il combinato disposto degli articoli 1705, secondo comma, e 2032 c.c. In questo contesto hanno affermato che in ultima analisi il comproprietario che stipula un contratto locatizio - e può ben farlo, perché non occorre che sia titolare del diritto reale, essendo sufficiente che abbia una disponibilità non illecita dell'immobile - è un gestore ai sensi degli articoli 2028 ss. c.c. per gli altri comproprietari se sussistono i requisiti della gestione 'affari, dando peraltro detti requisiti per certi nella stipulazione di un contratto locatizio...” (Cass. Sez. 3, Sentenza, n. 25433 del
10/10/2019).
Ininfluente risulta poi il pagamento delle bollette relative alle utenze e ai servizi relativi all'immobile o all'adempimento di obblighi, siccome compatibile anche con la detenzione del bene.
Significativo ai fini in esame potrebbe risultare l'aver incamerato l'intero canone di locazione convenuto con il conduttore ma tale circostanza non può ritenersi comprovata in mancanza della produzione delle ricevute di versamento del canone di locazione da parte del conduttore e non risultando dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società che aveva preso in locazione i locali.
Il quarto motivo di appello risulta inammissibile in mancanza di ragioni specifiche. In ogni caso risulta infondato e va rigettato in quanto la condanna è stata adottata sulla base del principio di soccombenza.
Ne deriva, assorbite le ulteriori questioni, il rigetto dell'appello.
Le spese del grado in favore della , liquidate come da Controparte_9 dispositivo, seguono la soccombenza mentre vanno compensate nei confronti delle restanti parti.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali eredi di , nei confronti della Persona_1 Controparte_1
di , e , quali eredi di
[...] CP_2 CP_3 CP_4
, e avverso la sentenza del Persona_3 Controparte_5 CP_6
Tribunale di Fermo n. 183/2022 pubblicata in data 22.03.2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza. Condanna parte appellante a rifondere in favore della Controparte_1
le spese del grado liquidate in Euro 1.100,00 per la fase
[...] di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase decisionale, Euro per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese del grado fra le altre parti.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico