CA
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 10 novembre
2022,
da
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
C.F. C.F.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
C.F. ; C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
; C.F. ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
C.F. ; C.F. Pt_9 C.F._9 Parte_10
; C.F. ; C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
C.F. C.F.
[...] C.F._12 Parte_13
; C.F. C.F._13 Parte_14 C.F._14
C.F. ; C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16
; C.F. ; C.F._16 Parte_17 C.F._17
C.F. C.F. Parte_18 C.F._18 Parte_19
C.F. ; C.F._19 Parte_20 C.F._20 Pt_21
C.F. C.F.
[...] C.F._21 Parte_22
1 C.F. C.F._22 Parte_23 C.F._23 [...]
C.F. ; C.F. Pt_24 C.F._24 Parte_25
C.F. C.F._25 Parte_26 C.F._26 Pt_27
C.F. ; C.F. ;
[...] C.F._27 Parte_28 C.F._28
C.F. C.F. Parte_29 C.F._29 Parte_30
C.F. ; C.F._30 CP_1 C.F._31 [...]
C.F. C.F. Parte_31 C.F._32 Parte_32
; C.F. rappresentati e C.F._33 Parte_33 C.F._34 difesi, giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso on appello dagli Avv.ti
Mauro Sandri (pec: e Olav Gianmaria Email_1
Taraldsen (pec: e MATTIUZ Sabrina C.F. Email_2
, rappresentata e difesa, in aggiunta agli Avv.ti Mauro C.F._35
Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, dall'avv. Anna Rosada (pec:
, Email_3
appellanti
contro
, Controparte_2
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso n. 233/2022 d.d. 10.05.2022 non notificata.-
In punto: sospensione dal servizio docenti inadempienti obbligo vaccinale
COVID – 19; pagamento degli emolumenti e dei danni non patrimoniali.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
1) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di ciascuna delle parti ricorrenti, dalla rispettiva data di sospensione alla data di effettiva riassunzione oltre agli oneri previdenziali, scatti d'anzianità ed ogni accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro;
2)condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale sia per l'ingiusta discriminazione, sia per lesione ex art. 2043
2 c.c. attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che le sarebbe stato dovuto nel periodo di sospensione oltre agli assegni per carichi di famiglia;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in appello depositato in data 1° novembre 2022 i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso con cui – tenuto conto che a seguito dell'introduzione del d.l. 24/2022 il provvedimento di sospensione dal servizio emesso da parte datoriale fosse da considerarsi abrogato con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021 - dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite
Tanto premesso ne chiedono la parziale riforma nella parte in cui ha omessi di pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione degli emolumenti medio tempore non percepiti dalle parti ricorrenti nonché sul richiesto risarcimento danni dei danni non patrimoniali.
In parte motiva il giudice trevigiano così argomentava:
a) per effetto della entrata in vigore del decreto-legge 24/2022 devono ritenersi abrogate le norme in base alle quali era stata applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per gli insegnanti inadempienti all'obbligo vaccinale;
b) considerato in particolare che l'articolo 8 del decreto-legge citato al comma quattro dispone “Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti: Art.
4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente e educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di
3 istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”;
c) tale norma all'evidenza interviene con effetto retroattivo facendo riferimento alla decorrenza dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 ossia da una data anteriore ai provvedimenti di sospensione che hanno attinto gli odierni ricorrenti;
d) il successivo comma ribadisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1e che I dirigenti scolastici
e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1;
e) nel prosieguo, l'articolo prevede che qualora venga accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati che svolgono attività didattiche a contatto con gli alunni la conseguenza non può essere quella della sospensione. Il dirigente scolastico, infatti, per effetto dell'atto atto di accertamento dell'inadempimento dovrà “utilizzare” il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica;
f) il risultato dell'introduzione di tale nuova disciplina per quanto rileva ai fini del presente giudizio consiste dunque nell'abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021;
g) le domande delle parti ricorrenti che avevano tutte quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l'azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale;
h) le spese di lite sono compensate per effetto del mutamento della normativa applicabile intervenuta in corso di causa”.
2. Gli appellanti hanno proposto gravame sulla base di sette (7) motivi.
4 2.1. Con il primo motivo difendono in parte qua la sentenza in relazione alla perdita di efficacia ab origine del provvedimento di sospensione con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di riassunzione.
Da un tanto derivano però anche le conseguenze risarcitorie in termini di danno patrimoniale (pari alle retribuzioni perdute) e non per la discriminazione subita
(pari ad € 15.000,00 ciascuna da liquidare in via equitativa).
2.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto impossibile il ricollocamento dei lavoratori in altre mansioni (al fine di scongiurare il provvedimento di sospensione) e per aver posto a carico degli stessi un onere della prova circa l'esistenza di possibili ricollocazioni alternative.
In particolare, richiamando le previsioni del d.l. n. 24/2022 – entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza gravata e con cui si è introdotto l'obbligo a carico del dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto all'istituzione scolastica – i ricorrenti sostengono che le disposizioni emergenziali dovevano essere ab origine interpretate e applicate garantendo al personale docente non vaccinato lo stesso trattamento previsto nel CCNL per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento.
Richiamando gli artt. 2013 e 2967 c.c. lamentano, sotto altro profilo, la violazione dei principi generali in materia di repêchage.
2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per non aver esaminato il rilievo secondo cui i test in vitro PCR garantirebbero la sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori in misura superiore rispetto alla vaccinazione
2.4. Con il quarto motivo si dolgono del fatto che il Tribunale avrebbe considerato la vaccinazione come il miglior mezzo di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro quando, invece, la maggior diffusione dei contagi si è avuta proprio quando larga parte della popolazione era già vaccinata e il personale scolastico vaccinato poteva essere veicolo di trasmissione del virus atteso che la vaccinazione non proteggeva totalmente dalla malattia e non impediva la diffusione del virus. Di contro, questo pericolo per la salute avrebbe potuto essere evitato sottoponendo il personale scolastico a ricorrenti test in vitro
5 consentendo l'accesso al posto di lavoro solo ai negativi. Il avrebbe CP_2 quindi violato la direttiva 2000/54/CE, il d.lgs. n. 81/2008, l'art. 72 CCNL, l'art. 2087 c.c. in quanto non sarebbero state adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza del posto di lavoro.
2.5. Con il quinto motivo si ribadisce la natura discriminatoria e non proporzionale della misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione tenuto conto che, nella prospettazione avanzata, la vaccinazione non sarebbe un requisito essenziale e determinante per la tutela del luogo di lavoro scolastico e delle persone che vi accedono
2.6. Con il sesto motivo si riafferma l'illegittimità e il carattere discriminatorio del provvedimento di sospensione perché lo stesso obbligo vaccinale che ne costituisce presupposto sarebbe illegittimo in quanto fondato su dati epidemiologici inveritieri, talmente inattendibili che non costituirebbero prova né dell'esistenza della pandemia da Covid19, né della sua effettiva consistenza e della necessità di imporre un obbligo vaccinale.
2.7. Con il settimo motivo si censura la sentenza di primo grado anche per non aver riconosciuto la spettanza dell'assegno alimentare che, secondo quanto prospettato, dovrebbe riconoscersi ogniqualvolta vi sia una sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse pubblico.
3. Il , nonostante la regolare notifica dell'appello, non si è Controparte_2 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Dopo due rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025, come da separato dispositivo, nella dichiarata contumacia dell'appellato Controparte_2
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
6. Osserva la Corte che il dictum dell'impugnata sentenza – che ha accertato
“l'abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021”,non è stato attinto da gravame dal soccombente sul CP_2
6 punto e si deve pertanto ritenere passato in giudicato.
7. Il giudicante nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle domande reintegratoria ha omesso di pronunziarsi su quelle latu sensu economiche.
7.1. Sono pertanto dovuti gli emolumenti maturati e non corrisposti dalla data di sospensione dal servizio fino alla data della reintegrazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del dovuto al saldo.
7.2. È invece priva di priva di pregio la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (definito come c.d. esistenziale per “barbara discriminazione”) non potendosi configurare in re ipsa, in difetto assoluto come nella fattispecie di qualsivoglia allegazione nel ricorso introduttivo sulla natura e sulle caratteristiche del medesimo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del
1/3, tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, dunque, della parziale reciproca soccombenza, con la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante della residua quota di 2/3 come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 - secondo i tariffari prossimi ai medi dello scaglione di riferimento senza la fase istruttoria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione – in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide
1) condanna il alla Controparte_2 corresponsione a favore dei ricorrenti degli stipendi maturati e non corrisposti dalla data di sospensione dal servizio fino alla data della reintegrazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del dovuto al saldo;
2) compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti dei restanti 2/3, liquidati in € 5.000,00 quanto al primo grado ed
€ 4.500,00 quanto al grado di appello per compensi oltre rimborso
7 forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Venezia, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
8