Art. 5.
Il Consiglio di amministrazione e' composto:
dal presidente dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;
da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanita', fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;
da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalita' dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.
Il Consiglio e' nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.
Il Consiglio di amministrazione e' composto:
dal presidente dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;
da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanita', fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;
da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalita' dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.
Il Consiglio e' nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.