Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 728/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in , via Libertà n. 26, pres- Pt_1
so lo studio dell'Avv. Pietro Galioto, che la rappresenta e difende, giu- sta mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); , nata a [...] C.F._1 Controparte_2
(Francia) il 17.08.1950 (C.F. ); C.F._2 CP_3
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
); , nata a [...] C.F._3 Parte_2
(PA) il 06.07.1955 (C.F. ); C.F._4 Controparte_4
, nato a [...] il [...], C.F. ); SARDI-
[...] C.F._5
Corte di Appello Palermo sez. II civile
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 [...]
; , nata a [...] il C.F._6 Controparte_5
09.04.1944 (C.F. ; , nata in C.F._7 Parte_4
Palermo il 08.02.1974, C.F. ; , C.F._8 Parte_5
nata in [...] il [...], C.F. tutti elettiva- C.F._9
mente domiciliati in Bagheria (PA), via M. D'Azeglio n. 50 presso lo studio dell'avv. Gabriella Martorana che li rappresenta e difense per mandato in atti;
– parti appellate, appellanti incidentali–
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 959/2021 pubblicata il 07 ottobre 2021, successivamente corretta con le ordi- nanze del 29 marzo 2022 e del 28 settembre 2022, in parziale acco- glimento delle domande spiegate da e Controparte_1 CP_2
e ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
e , (deceduto il 07 dicembre
[...] Controparte_6 Persona_1
2013) e in proprio e n.q. erede del coniuge con le fi- Controparte_5
glie e , dichiarò risolto il contratto di Parte_4 Parte_5
permuta stipulato tra le parti con atto in notar del Persona_2
06.09.1991 (rep. 23456 - racc. 10186), registrato in il Pt_1
13.09.1991 al n. 781 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pa- lermo il 12.09.1991 ai n.n. 39391 d'ordine e 30122; condannò
[...]
(d'ora in- Controparte_7
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nanzi, ) a restituire agli attori il terreno sito nel territorio di Ba- Pt_1
gheria, nella frazione di Aspra, contrada Politi, esteso nell'intero in ca- tasto are 14 e centiare 73, distinto al catasto Terreni di alla Pt_1
partita 24568, foglio 7, particella 170, libero da cose e persone, con condanna della stessa società alla demolizione delle opere realizzate;
condannò la a restituire in favore di e Pt_1 Controparte_3 [...]
la somma di € 527,35, oltre interessi legali;
condan- Parte_6
nò la a restituire in favore di e Pt_1 Parte_7 Parte_8
la somma di € 527,35, oltre interessi legali;
condannò la al
[...] Pt_1
pagamento in favore di e Controparte_3 Parte_2
della somma di € 67.237,88, oltre interessi legali;
condannò la al Pt_1
pagamento in favore di e della Parte_7 Controparte_6
somma di € 77.946,88, oltre interessi legali;
rigettò le ulteriori do- mande e compensò integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di ctu.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la chie- Pt_1
dendone l'integrale riforma.
Si costituivano nel giudizio , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_7
e , , e , Controparte_6 Controparte_5 Parte_4 Parte_5
chiedendo il rigetto dei motivi del gravame principale e chiedendo, in via incidentale, l'accoglimento delle domande rigettate dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 25 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI APPELLO PRINCIPALE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sen- tenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l'inadempimento della agli obblighi assunti con il contratto di Pt_1
permuta, in notaio del 6 settembre 1991, pronunciandone la ri- Per_2
soluzione. Assume l'appellante che la decisione del Tribunale si fonde- rebbe su errate valutazioni, posto che il corpo di fabbrica è stato rea- lizzato con l'intera struttura in cemento armato ed i tompagnamenti esterni a definire le mura perimetrali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 lett. C del contratto oggetto di causa. Né il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovrebbe condurre ad una pronuncia di risoluzione del vincolo contrattuale in assenza di alcun interesse dei contraenti i quali, al contrario, hanno manifestato il loro interesse alla conservazione dell'assetto contrattuale invitando, nel corso degli anni, la società appellante a provvedere alla realizzazione ed alla consegna degli immobili oggetto della permuta. L'appellante rappresenta, inol- tre, che l'interruzione dei lavori è stata causata dall'avvio di un proce- dimento di regolamento di confini ad opera di un terzo proprietario.
Infine, l'appellante rileva come il Tribunale non abbia operato alcuna valutazione in ordine alla piena recuperabilità del fabbricato secondo quanto emerso dagli esiti della ctu.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione del lucro cessante, basata sulla CTU che ha stimato gli immobili alla data della redazione della perizia, anno
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 728/2022
2019, e non alla data prevista per la consegna delle stesse unità immo- biliari, anno 1994.
***
❖ MOTIVI APPELLO INCIDENTALE
1. Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude un risarcimento a favo- re dei coniugi e , nonché a favo- Controparte_1 Controparte_2
re degli eredi di e di , sull'assunto Persona_1 Controparte_5
che avessero ricevuto, in sede di stipula del contratto di permuta, la somma di £ 29.500.000 a titolo di conguaglio per il valore del terreno – pari a € 31.113,73 – cifra superiore all'importo del valore dei locali cantinati che essi avrebbero dovuto ricevere qualora la avesse Pt_1
adempiuto al contratto di permuta, pari ad € 14.410,00.
Ed infatti, all'udienza del 27 settembre 2017 il legale rappresentan- te della società , in sede di interrogatorio formale, aveva dichiara- Pt_1
to di non avere mai corrisposto il conguaglio in denaro di £ 29.500.000 né in favore e né in favore di Controparte_1 Controparte_2
e . Tuttavia, successivamente Controparte_5 Persona_1
all'espletamento dell'interrogatorio, il Giudice, con provvedimento del
04 dicembre 2017 ha revocato l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, motivando per l'assenza della domanda sul punto, decisione censurata in sede di gravame.
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite e di quelle di ctu, poste in soli- do a carico di tutte le parti, in contrasto con il principio della soccom-
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benza, stante l'accoglimento della gran parte delle domande proposte dagli attori.
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1. Il primo motivo dell'appello principale è infondato e, pertanto, si rigetta.
Con il contratto stipulato in data 06 settembre 1991, gli odierni ap- pellati, quali comproprietari per quote indivise dell'appezzamento di terreno sito nel territorio di , nella frazione di Aspra, contrada Pt_1
Politi, distinto al Catasto Terreni di alla partita 24568, foglio Pt_1
7, particella 170, convenivano di cedere le rispettive quote di proprietà alla società appellante, la quale si obbligava a trasferire loro in permu- ta la proprietà di alcune unità immobiliari che si impegnava a realizza- re.
Trattasi, dunque, di un'ipotesi di permuta di cosa presente con cosa futura, che prevede il trasferimento di un bene già esistente in cambio di un bene che verrà ad esistenza in un secondo momento e che ha, pertanto, effetti immediati quanto al bene esistente ed effetti obbliga- tori quanto al bene futuro.
Ai sensi dell'art. 13 lett. A e lett. B del suindicato contratto, la Pt_1
si impegnava a ultimare e definire le predette unità immobiliari “a per- fetta regola d'arte” in conformità al capitolato allegato alla lettera “D”, entro e non oltre il termine di trenta mesi dalla stipula.
Tale capitolato, sottoscritto da tutti i contraenti, prevedeva non solo la realizzazione della struttura in cemento armato, ma anche degli in- tonaci, dei pavimenti, del prospetto esterno con balconi, degli infissi,
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dei rivestimenti in marmo, degli impianti elettrici, idrici e telefonici, degli scarichi, delle coloriture interne e dell'impianto di riscaldamento autonomo con collegamento per caldaia.
Dall'espletamento dell'istruttoria innanzi il Tribunale è emerso con chiarezza che la , a fronte dell'obbligazione assunta nei termini Pt_1
contrattualmente previsti, ha realizzato soltanto la struttura esterna dell'edificio di quattro piani, oltre un piano interrato, con telaio in ce- mento armato e delle parziali tompagnature laterali in mattoni forati, peraltro, in violazione delle distanze legali dalle proprietà limitrofe.
Opera, rimasta incompiuta con abbandono del cantiere fin dall'anno
1993 ancorché l'intero edificio con le unità immobiliari, come previste nel capitolato di appalto allegato, interamente ultimate a perfetta rego- la d'arte, dovesse essere ultimato e consegnato entro 30 mesi dalla sti- pula del contratto (scadenza 6.3.1994).
Appare, dunque, incontroverso l'inadempimento imputabile alla so- cietà la quale, peraltro, non ha mai contestato tale assunto, Pt_1
emerso con chiarezza dagli esiti dell'istruttoria processuale e dalle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante del in Parte_1
sede di interrogatorio formale.
Destituito di fondamento è il riferimento all'art. 13 lett. C del con- tratto di permuta, secondo cui le unità immobiliari cedute in permuta dovevano considerarsi venute ad esistenza al momento della realizza- zione delle opere in cemento armato e dei muri di tompagnamento pe- rimetrali, posto che tale clausola richiama espressamente l'art. 1472
c.c. precisando che il contratto sarà nullo e privo di effetti nel caso di
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mancata esecuzione dello “scheletro” dell'edificio, non attenendo inve- ce ai profili dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico del co- struttore, che come detto, sono riferibili alla prestazione come dianzi precisata e alla completa realizzazione delle unità immobiliari da tra- sferire, a regola d'arte entro il termine negozialmente pattuito.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un contrat- to a prestazioni corrispettive, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, è necessario valutare se esso sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale,
"l'interesse cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparata l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte adempiente aveva
o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dal- la convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento". (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n.
4022/2018). Inoltre, “la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzio- ne della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interes- se che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate” (Cassazione civi- le, II sezione, sentenza n. 19579/2021)
Nella specie, correttamente il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale con condanna della società appel- lante alla restituzione del terreno libero e alla conseguenziale demoli-
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zione delle opere costruite, stante la finalità e la funzione degli accordi contrattuali posti in essere e considerato il considerevole lasso di tem- po intercorso, le documentate “pessime” condizioni in cui versa l'edificio per cui è causa, nonché le controversie giuridiche con i pro- prietari confinanti per il mancato rispetto dei confini, che determinano la non scarsa importanza dell'inadempimento imputabile alla società appellante e la predominanza dell'interesse della parte adempiente al- lo scioglimento di ogni vincolo contrattuale.
Difatti, come emerso dalla ctu, il fabbricato versa in pessime condi- zioni strutturali, risulta abbandonato da circa 20 anni, ammalorato e, come tale, non più utilizzabile “Le condizioni generali dell'immobile chiaramente sono pessime perché la struttura è rimasta incompleta e abbandonata per oltre 20 anni. Si rilevano copiose infiltrazioni prove- nienti dalla copertura dove non vi sono le finestre a tetto. Tali infiltra- zioni hanno danneggiato pure la struttura del solaio al piano ultimo. Si rileva inoltre una strana aderenza tra l'edificio in oggetto e quello posto di fronte sul lato corto fronte mare (cfr. foto n. 5). Infatti la distanza tra gli immobili è davvero irrisoria. Con riferimento al terreno limitrofo (la- to lungo sul prospetto posteriore) anche in questo caso non è stata ri- spettata la distanza di merito (cfr. causa persa dalla vs i proprie- Pt_1
tari del terreno limitrofo)”.
Tale descrizione comprova il definitivo e grave inadempimento ascrivibile a comportamento colpevole ed inadempiente dall'appellante che fonda la domanda di risoluzione del contratto, cor- rettamente accolta dal primo giudice.
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2. Il secondo motivo di appello principale è infondato e, pertanto, si rigetta. Il CTU nominato dal Tribunale, ha correttamente effettuato la stima degli immobili avvalendosi dei dati oggettivi relativi al mercato immobiliare, tenendo conto delle caratteristiche oggettive del bene e della possibilità di utilizzazione economica e attenendosi ai quesiti po- sti dal Giudice di prime cure che, nello specifico, ha ritenuto opportuno valutare il valore “che avrebbero oggi le singole unità immobiliari come previste nell'atto di permuta che avrebbero dovuto ottenere gli attori”.
Tale quantificazione, infatti, consente di ristorare il pregiudizio pa- trimoniale patito dagli attori in primo grado e, come è ovvio, trattan- dosi di risarcimento del danno la stima va fatta sempre all'attualità.
D'altra parte, il Tribunale correttamente, nella complessiva valuta- zione, ha sottratto dal valore come determinato dal ctu, con criteri e calcoli del tutto immuni da censura, peraltro non contestati,
l'ammontare del saldo del corrispettivo che i permutanti si erano ob- bligati a versare al al momento del trasferimento delle unità Parte_1
abitative così evitando ingiuste duplicazioni.
Il motivo, pertanto, è rigettato.
****
L'appello incidentale è fondato ed è accolto.
Gli appellanti incidentali censurano la decisione del primo giudice di rigettare le domande dei coniugi – Controparte_5 Persona_3
(oggi i loro eredi) nonché dei coniugi –
[...] Controparte_1 [...]
valutando l'avvenuto pagamento della somma di € CP_8
31.113,73, pari al valore del terreno ad opera della , sulla base Pt_1
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della quietanza contenuta nel contratto di permuta che dava per corri- sposta la predetta somma. Ha, così, revocato l'ordinanza che aveva ammesso l'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante del
, il quale aveva ammesso di non avere mai corrisposto tale Parte_1
somma, sul presupposto che alcuna domanda era stata mai formulata dagli attori rispetto a siffatta circostanza.
Il gravame è fondato.
L'interrogatorio formale, infatti, nella specie è un mezzo istruttorio richiesto dalla parte attrice per confutare gli effetti confessori contenu- ti nell'atto di permuta, necessario ai fini della quantificazione del dan- no, trattandosi di una posta monetaria da valutare ai fini di determina- re il complesso delle somme da restituire o imputare nel valore del bene non consegnato. Tale valenza prescinde dalla formulazione di una domanda specifica trattandosi, appunto, di mezzo di prova richie- sto dalla parte tanto più se diretto, come nella specie, a provocare una confessione volta a contrastare quella contenuta nell'atto.
Ed invero, è bene richiamare il seguente principio di diritto: “La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'inter- rogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessio- ne. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debi-
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tore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.)” (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19283).
Il primo giudice, dopo avere ammesso l'interrogatorio formale, reso dal legale rappresentante del il quale, peraltro, ha confer- Pt_1
mato con dichiarazione confessoria sul punto, di non avere mai corri- sposto le somme indicate nell'atto di permuta alle due coppie di coniu- gi, ha erroneamente revocato l'ordinanza così privando la parte della possibilità di dimostrare fatti assolutamente rilevanti per la domande risarcitorie proposte, tant'è che poi lo stesso Giudice, ignorando il con- tenuto della predetta dichiarazione, ha ritenuto provato il pagamento, seppur negato dallo stesso n.q. di legale rappre- Parte_9
sentante del . Parte_1
Ne consegue che, alla stregua della predetta confessione, gli at- tori – e per loro gli eredi Persona_1 Controparte_5 Per_4
e nonché e
[...] Parte_5 Controparte_1 Controparte_9
[...
hanno diritto ad ottenere dal il pagamento della somma di € Pt_1
14.410,00 per ciascuna coppia, a titolo di risarcimento del danno come determinato dal ctu.
Infine, la sentenza va riformata anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, erroneamente compensate ancorché fossero state accolte tutte le domande proposte dagli attori, e ciò in violazione del principio della soccombenza che vede il CP_10
gralmente soccombente il quale, peraltro, sarà tenuto anche al paga- mento delle spese della ctu, come liquidate con separato decreto.
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In ossequio alle regole della soccombenza, le spese di questo grado del giudizio si pongono interamente a carico dell'appellante, e si liqui- dano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto integrale dell'appello, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello principale proposto dal
[...]
Parte_10
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_11
, , , ,
[...] Parte_7 Controparte_6 Controparte_5 Parte_4
, ed in parziale riforma della sentenza n. 959/2021
[...] Parte_5
emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 07 ottobre 2021: condanna Parte_11
a pagare a in pp. e n.q. e a
[...] Controparte_5 CP_12
[...
e n.q. di eredi di , la somma di € Parte_5 Persona_1
14.410,00 oltre interessi legale dalla data della presente decisione fino
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 728/2022
al soddisfo;
condanna Parte_11
a pagare a e la
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
somma di € 14. 410,00 oltre interessi legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna Parte_11
a rimborsare agli appellanti incidentali le spese di lite di
[...]
entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 14.100,00 per il pri- mo grado ed € 9.100,00 per il secondo grado, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, oltre le spese di ctu, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente appellante;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 23.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile