Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
RO OD LE s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in LE, via Cavallotti n. 7, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Rizzo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Trapani, via G.B. Fardella numero n. 6;
contro
Comune di LE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Rizzo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Siracusa n. 10;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento di rigetto numero n. 2415 reso dal Comune di LE in data 29.01.2025;
- nonché dell’ulteriore provvedimento di rigetto numero n. 3200 reso dal Comune di LE in data 06.02.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR FI e uditi per le parti i difensori, avvocato Fabrizio Rizzo per la società ricorrente ed avvocato Salvatore Rizzo per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale la società ricorrente, RO OD LE s.r.l.s. (di seguito solo RO) ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 9 legge n. 241/1990; assenza della comunicazione preventiva di rigetto della S.C.I.A .;
II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 d.lgs. n. 59/2010 e degli articoli 3 e 19 legge 241/1990; eccesso di potere, violazione di legge e mancanza di motivazione .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere attiva nel settore della vendita al dettaglio di cibi e bevande e di avere rilevato dalla sig.ra ES ER un’attività produttiva, operante in tale settore, con sede in LE, via Don Alonzo Errera s.n.c., su area demaniale.
La società ricorrente ha aggiunto inoltre che, dopo aver presentato istanza di voltura della concessione demaniale già rilasciata alla sua dante causa, ha presentato in data 21.01.2025 una S.C.I.A. commerciale al locale Comune, il quale, tuttavia, ha rigettato - con il primo degli atti gravati - detta Segnalazione rilevando che, essendo stata già comunicata la cessazione della precedente attività commerciale gerita dalla ES, non era da considerarsi ammissibile alcun subingresso nella medesima.
Ad ulteriore supporto della sua determinazione negativa il Comune di LE ha rilevato altresì la mancanza della necessaria concessione demaniale dei luoghi.
Pertanto la RO ha presentato una seconda Segnalazione, in data 31.01.2025, anch’essa denegata dall’Amministrazione intimata per la prima delle ragioni testé esposte, essendo stata nel frattempo acquisita la detta concessione demaniale.
2) Costituitosi in giudizio il Comune di LE, ad esito della camera di consiglio del 20.05.2025 questo Tribunale ha pronunziato l’ordinanza cautelare n. 268/2025, di rigetto dell’istanza ex art. 55 cod. proc. amm. della ricorrente; ordinanza riformata tuttavia ad esito di appello cautelare dal C.G.A.R.S. mercé ordinanza cautelare n. 291/2025.
Alla successiva udienza pubblica del 02.12.2025, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il Tribunale ritiene opportuno fare una breve premessa sui fatti oggetto del decidere, prima di esaminare il merito delle deduzioni d’illegittimità prospettate dalla società ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione intimata è dato evincere che mercé una prima Segnalazione certificata commerciale del 21.05.2025 la RO ha, per l’appunto, segnalato l’ avvio di un’attività commerciale di vicinato per la vendita al dettaglio di alimenti e bevande , nei locali già descritti in premessa (cfr. allegato n. 4 della produzione del Comune di LE).
L’Amministrazione intimata ha adottato quindi, per le motivazioni esposte in precedenza, il primo degli atti gravati (cfr. allegato n. 5 della produzione del Comune di LE).
È stata allora presentata in data 31.05.2025 una seconda S.C.I.A. commerciale, questa volta per il subingresso per l’esercizio del commercio al dettaglio di vicinato (cfr. allegato n. 6 della produzione del Comune di LE); denegata con il secondo degli atti impugnati dinanzi questo Tribunale (cfr. allegato n. 9 della produzione del Comune di LE).
A quanto detto è necessario aggiungere che la società ricorrente si è attivata per tempo al fine di ottenere il rilascio da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della concessione dei suoli, ove insiste la sede dell’attività commerciale in discorso, trattandosi di area demaniale; circostanza attestata dall’apposita istanza in data 08.05.2024 allegata alla seconda Segnalazione certificata (cfr. allegato n. 6 della produzione del Comune di LE).
Detta concessione è stata inoltre rilasciata effettivamente mercé D.R.S. n. 436, Concessione n. 24/2025, del 11.04.2025, Rep. n. 6798 del 28.05.2025 (cfr. produzione di parte ricorrente del 24.09.2025).
3.2) Fatta tale premessa ed in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici il Tribunale ritiene di esaminare in via prioritaria il secondo motivo di gravame, il quale si dimostra fondato per le considerazioni che seguono.
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune di LE dalla circostanza dell’avvenuto esercizio dei poteri di controllo sulle sue Segnalazioni certificate in modo non rispettoso, tra l’altro, di quanto disposto dall’art. 64 d.lgs. n. 59/2010, che, al riguardo, consente alle Amministrazioni interessate di esercitare i poteri previsti dall’art. 19 legge n. 241/1990, nelle forme e nei modi ivi specificati.
Di talché sarebbe stato onere del Comune intimato di accertare la sussistenza dei requisiti per l’apertura dell’attività commerciale segnalata ovvero per il subingresso nella medesima prima d’inibirne l’esercizio (cfr. pag. 6 dell’atto di gravame).
Come noto, ai sensi di quanto disposto dall’ incipit dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, qualora la P.A. accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per inoltrare una S.C.I.A., adotta - nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione - motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Allorché sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, invita, con atto motivato, il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime.
Il rapporto tra tali poteri, quello inibitorio/repressivo da un canto e quello conformativo dall’altro, è stato oggetto di un intervento della Corte costituzionale, la quale con sentenza 13.03.2019, n. 45, ha chiarito che “ il comma 3 dell’art. 19 attribuisce alla P.A. un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., dando la preferenza a quelli conformativi, qualora sia possibile” (cfr. sul punto in questione anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, sent. 05.08.2022, n. 1891).
Pertanto le determinazioni impugnate, con cui l’Amministrazione intimata ha ritenuto di fare applicazione statim del potere inibitorio nella fattispecie oggetto del decidere, omettendo la fase conformativa dell’attività segnalata (e non allegando alcuna circostanza a supporto di tale scelta) si dimostrano illegittime e meritevoli di annullamento.
Invero, prima di denegare il subingresso segnalato con la seconda S.C.I.A., il Comune di LE avrebbe dovuto – esercitando i suoi poteri conformativi – verificare la possibilità di recepire comunque detta Segnalazione, indicando i correttivi necessari per attribuirle la natura di S.C.I.A. per l’avvio di attività commerciale piuttosto che di subingresso in un’attività preesistente.
In ordine all’altro profilo controverso, dalla ricostruzione dei fatti di causa, testé esposta, è dato evincere che la società ricorrente è in possesso in realtà di un valido titolo di detenzione dei luoghi, tant’è che la stessa Amministrazione intimata, nel reiterare la sua determinazione di diniego con il secondo degli atti impugnati, non ha riproposto tale ragione ostativa.
Pertanto il gravame è accolto, previo assorbimento di tutte le ulteriori deduzioni d’illegittimità di parte ricorrente.
4) Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.
Sono poste quindi a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
AR FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FI | RT VA |
IL SEGRETARIO