TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 285 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ed C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._2
Coscarella
OPPONENTI
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Francesco Cicciù
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Gli opponenti, e con atto di citazione regolarmente notificato. Pt_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 875/19 del 28/11/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari, con il quale era loro intimato il pagamento della somma di euro 16.800,00, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura. Detto decreto era munito di clausola di provvisoria esecutorietà.
In particolare gli odierni opponenti rappresentavano tutto quanto stilato nell'atto introduttivo del giudizio omettendo di formulare le conclusioni.
In via riconvenzionale avanzavano richiesta di condanna dell'opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 50.000,00, ovvero della diversa somma quantificata dal Giudice secondo equità.
Si costituiva la convenuta che contestava le avverse richieste sia nella prospettazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. Avanzava ulteriore richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese.
Previa istruzione documentale, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Le questioni sollevate da parte opponente incidono sulla valutazione di debenza del residuo prezzo, richiesto dall'opposta in via monitoria con riferimento a l titolo azionato.
L'opponente ha avanzato anche una azione riconvenzionale di danni.
La giurisprudenza in tema di compravendita di immobile abusivo, muovendo dalla ritenuta intenzione del legislatore di rendere incommerciabili gli immobili irregolari dal punto di vista urbanistico, ha avuto modo di precisare che “Gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili sono nulli, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia nel caso in cui gli immobili oggetto di trasferimento non siano in regola con la normativa urbanistica (nullità di carattere sostanziale), sia quando dagli atti di trasferimento non risulti la circostanza della regolarizzazione in corso (nullità di carattere formale) ( Cass. II,
05/12/2014, n. 25811; Cass. II, 17/10/2013, n. 23591) .
A chiarire la natura (formale o sostanziale) della nullità prevista dalla normativa citata sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ( sent. Sez. Un.,
22/03/2019, n. 8230), che hanno affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di
Pagina 2 di 5 compravendita di immobili abusivi, la nullità comminata dall'articolo 46 del Dpr
380/2001 e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell'ambito della nullità testuale del comma 3 dell'articolo 1418 del c.c.. Viene in rilievo, pertanto, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
“In tema di contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili, sussistendo il requisito di forma richiesto dalla legge, ossia la indicazione degli estremi del permesso di costruire o dell'istanza di sanatoria, l'eventuale difformità sostanziale della costruzione rispetto al titolo abilitativo non comporta nullità del contratto, ma rileva in termini di inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto”.
Nel caso di specie tuttavia le doglianze relative all'abusività dell'immobile devono ritenersi infondate sia in forza della documentazione versata in atti da parte opposta e sia in forza dell'art. 8 del contratto sottoscritto dalle parti.
Quanto alla documentazione versata in atti emerge che: con riguardo al Piano Terra ad uso deposito in data 15/10/2003 il Comune di
Cariati, nella persona del funzionario responsabile, rilasciava il permesso in sanatoria n. 18 per le opere eseguite abusivamente nonché per il lo -ro completamento.
- Con riguardo al Primo Piano ad uso abitazione in data 22/01/2004 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Cariati rilasciava permesso in sanatoria n. 04 per le opere eseguite abusivamente.
- Con riguardo al Box auto in data 14/02/2006 il Respon sabile dell'area tecnica del
Comune di Cariati rilasciava regolare permesso di costruire n. 01 per la realizzazione di un locale al piano terra da destinare a box auto - ex lege 122/89.
- Con riguardo al cambio di destinazione d'uso del Piano Terra da deposito ad abitazione in data 14/09/2016 veniva protocollata al in Controparte_2 sanatoria avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso del piano terra da deposito ad abitazione;
- In data 01/04/2004 era protocollata al Comune di Cariati Denuncia di Inizio
Attività per la realizzazione della copertura .
Quanto alle condizioni contrattuali emerge che:
L'ART. 8 DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA sottoscritta dalle parti al comma 2 recita “ La parte venditrice … e la parte acquirente ne prende atto, DI
NON DISPORRE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ … la parte ac quirente,
Pagina 3 di 5 dal canto suo, dichiara di voler ugualmente ac quistare in quanto ciò soddisfa il suo interesse.
Si appalesa indi che parte opponente ha proceduto all'acquisto dell'immobile avendone preso visione dello stato di fatto ed avendo dichiarato espressamente nell'atto notarile quanto sopra.
Si evidenzia che in caso di vendita di un immobile, la consegna del relativo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionondimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c.. La mancata consegna di tale certificato o la mancata attivazione per conseguirlo comporta un inadempimento da parte del venditore con conseguente possibilità per l'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti e, in ogni caso, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti (Cassazione civile sez. II, 21/11/2022,
n.34211;Cass., n. 1701/2009).
Orbene nel caso di specie la parte opponente si è limitata ad avanzare una domanda di nullità contrattuale ma non ha avanzato alcuna domanda di risoluzione e neppure ha fornito la prova dei relativi presupposti .
La domanda di risarcimento dei danni, poi, è stata solo genericamente avanzata e risulta tuttavia carente di idonea allegazione dei danni riportati ( trovandosi l'acquirente nella disponibilità e godimento del bene) e degli elementi per la eventuale quantificazione.
Né ricorrono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' "an debeatur" del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso" (Cass.127/2016).
Risultando il contratto di compravendita valido ed efficace tra le parti, è dovuto dall'acquirente, che ha già ottenuto la consegna del bene, il prezzo della vendita.
Ne consegue che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fondato sull'assegno rimasto impagato e costituente parte del prezzo di vendita dell'immobile, è dovuto dall'opponente e l'opposizione va rigettata.
Pagina 4 di 5 Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura , delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività).
Va, infine, rigettata la domanda risarcitoria da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, mancando l'allegazione, prima ancora che la prova, di un danno ulteriore effettivamente subito che non sia stato coperto dalla condanna alle spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 285/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo (875/2019);
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall 'opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale (fase di studio euro
800,00, fase introduttiva euro 700,00, fase decisionale euro 1.200,00) oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 30 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 285 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ed C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._2
Coscarella
OPPONENTI
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Francesco Cicciù
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Gli opponenti, e con atto di citazione regolarmente notificato. Pt_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 875/19 del 28/11/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari, con il quale era loro intimato il pagamento della somma di euro 16.800,00, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura. Detto decreto era munito di clausola di provvisoria esecutorietà.
In particolare gli odierni opponenti rappresentavano tutto quanto stilato nell'atto introduttivo del giudizio omettendo di formulare le conclusioni.
In via riconvenzionale avanzavano richiesta di condanna dell'opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 50.000,00, ovvero della diversa somma quantificata dal Giudice secondo equità.
Si costituiva la convenuta che contestava le avverse richieste sia nella prospettazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. Avanzava ulteriore richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese.
Previa istruzione documentale, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Le questioni sollevate da parte opponente incidono sulla valutazione di debenza del residuo prezzo, richiesto dall'opposta in via monitoria con riferimento a l titolo azionato.
L'opponente ha avanzato anche una azione riconvenzionale di danni.
La giurisprudenza in tema di compravendita di immobile abusivo, muovendo dalla ritenuta intenzione del legislatore di rendere incommerciabili gli immobili irregolari dal punto di vista urbanistico, ha avuto modo di precisare che “Gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili sono nulli, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia nel caso in cui gli immobili oggetto di trasferimento non siano in regola con la normativa urbanistica (nullità di carattere sostanziale), sia quando dagli atti di trasferimento non risulti la circostanza della regolarizzazione in corso (nullità di carattere formale) ( Cass. II,
05/12/2014, n. 25811; Cass. II, 17/10/2013, n. 23591) .
A chiarire la natura (formale o sostanziale) della nullità prevista dalla normativa citata sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ( sent. Sez. Un.,
22/03/2019, n. 8230), che hanno affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di
Pagina 2 di 5 compravendita di immobili abusivi, la nullità comminata dall'articolo 46 del Dpr
380/2001 e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell'ambito della nullità testuale del comma 3 dell'articolo 1418 del c.c.. Viene in rilievo, pertanto, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
“In tema di contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili, sussistendo il requisito di forma richiesto dalla legge, ossia la indicazione degli estremi del permesso di costruire o dell'istanza di sanatoria, l'eventuale difformità sostanziale della costruzione rispetto al titolo abilitativo non comporta nullità del contratto, ma rileva in termini di inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto”.
Nel caso di specie tuttavia le doglianze relative all'abusività dell'immobile devono ritenersi infondate sia in forza della documentazione versata in atti da parte opposta e sia in forza dell'art. 8 del contratto sottoscritto dalle parti.
Quanto alla documentazione versata in atti emerge che: con riguardo al Piano Terra ad uso deposito in data 15/10/2003 il Comune di
Cariati, nella persona del funzionario responsabile, rilasciava il permesso in sanatoria n. 18 per le opere eseguite abusivamente nonché per il lo -ro completamento.
- Con riguardo al Primo Piano ad uso abitazione in data 22/01/2004 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Cariati rilasciava permesso in sanatoria n. 04 per le opere eseguite abusivamente.
- Con riguardo al Box auto in data 14/02/2006 il Respon sabile dell'area tecnica del
Comune di Cariati rilasciava regolare permesso di costruire n. 01 per la realizzazione di un locale al piano terra da destinare a box auto - ex lege 122/89.
- Con riguardo al cambio di destinazione d'uso del Piano Terra da deposito ad abitazione in data 14/09/2016 veniva protocollata al in Controparte_2 sanatoria avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso del piano terra da deposito ad abitazione;
- In data 01/04/2004 era protocollata al Comune di Cariati Denuncia di Inizio
Attività per la realizzazione della copertura .
Quanto alle condizioni contrattuali emerge che:
L'ART. 8 DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA sottoscritta dalle parti al comma 2 recita “ La parte venditrice … e la parte acquirente ne prende atto, DI
NON DISPORRE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ … la parte ac quirente,
Pagina 3 di 5 dal canto suo, dichiara di voler ugualmente ac quistare in quanto ciò soddisfa il suo interesse.
Si appalesa indi che parte opponente ha proceduto all'acquisto dell'immobile avendone preso visione dello stato di fatto ed avendo dichiarato espressamente nell'atto notarile quanto sopra.
Si evidenzia che in caso di vendita di un immobile, la consegna del relativo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionondimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c.. La mancata consegna di tale certificato o la mancata attivazione per conseguirlo comporta un inadempimento da parte del venditore con conseguente possibilità per l'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti e, in ogni caso, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti (Cassazione civile sez. II, 21/11/2022,
n.34211;Cass., n. 1701/2009).
Orbene nel caso di specie la parte opponente si è limitata ad avanzare una domanda di nullità contrattuale ma non ha avanzato alcuna domanda di risoluzione e neppure ha fornito la prova dei relativi presupposti .
La domanda di risarcimento dei danni, poi, è stata solo genericamente avanzata e risulta tuttavia carente di idonea allegazione dei danni riportati ( trovandosi l'acquirente nella disponibilità e godimento del bene) e degli elementi per la eventuale quantificazione.
Né ricorrono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' "an debeatur" del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso" (Cass.127/2016).
Risultando il contratto di compravendita valido ed efficace tra le parti, è dovuto dall'acquirente, che ha già ottenuto la consegna del bene, il prezzo della vendita.
Ne consegue che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fondato sull'assegno rimasto impagato e costituente parte del prezzo di vendita dell'immobile, è dovuto dall'opponente e l'opposizione va rigettata.
Pagina 4 di 5 Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura , delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività).
Va, infine, rigettata la domanda risarcitoria da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, mancando l'allegazione, prima ancora che la prova, di un danno ulteriore effettivamente subito che non sia stato coperto dalla condanna alle spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 285/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo (875/2019);
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall 'opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale (fase di studio euro
800,00, fase introduttiva euro 700,00, fase decisionale euro 1.200,00) oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 30 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5