Articolo 15 della Legge 29 novembre 1965, n. 1372
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6 gennaio 1966
Art. 15. Inizio dei lavori delle costruzioni navali di cui alla legge 31 marzo 1961, n. 301

Salvo quanto disposto dal comma successivo, le navi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata notificata ai cantieri costruttori l'ammissione al contributo integrativo previsto dall' articolo 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301 , e quelle per le quali l'ammissione stessa non sia stata ancora notificata devono essere iniziate, a pena di decadenza dal contributo, rispettivamente entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro cinque mesi dalla data della notifica dell'ammissione.
Per giustificati motivi il Ministro per la marina mercantile puo' concedere proroghe dei termini di cui al precedente comma.
Basta in ogni caso fermo il termine di tre mesi dalla notifica dell'ammissione per l'inizio dei lavori di costruzione stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301 , per le navi che i cantieri hanno dichiarato di costruire in proprio.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1966