Sentenza 31 luglio 1962
Massime • 1
L'autorizzazione concessa dall'organo deliberante di un ente pubblico a stare in giudizio e la relativa approvazione tutoria, prodotta per la prima volta in Cassazione, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita dei giudizi precedenti determinate dalla Mancanza di detta autorizzazione, che costituisce una condizione di efficacia, e non gia un requisito di validita, per la Costituzione del rappresentante dell'ente. ( V 365/62, 3319/60, 1532/60, 265/60, 2594/59, 2453/59).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/1962, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 31 luglio 1962 |
Testo completo
L'autorizzazione concessa dall'organo deliberante di un ente pubblico a stare in giudizio e la relativa approvazione tutoria, prodotta per la prima volta in Cassazione, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita dei giudizi precedenti determinate dalla Mancanza di detta autorizzazione, che costituisce una condizione di efficacia, e non gia un requisito di validita, per la Costituzione del rappresentante dell'ente. ( V 365/62, 3319/60, 1532/60, 265/60, 2594/59, 2453/59).*