Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/1962, n. 2276
CASS
Sentenza 31 luglio 1962

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L'autorizzazione concessa dall'organo deliberante di un ente pubblico a stare in giudizio e la relativa approvazione tutoria, prodotta per la prima volta in Cassazione, vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita dei giudizi precedenti determinate dalla Mancanza di detta autorizzazione, che costituisce una condizione di efficacia, e non gia un requisito di validita, per la Costituzione del rappresentante dell'ente. ( V 365/62, 3319/60, 1532/60, 265/60, 2594/59, 2453/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/1962, n. 2276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2276
    Data del deposito : 31 luglio 1962

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