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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14938/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOPPOLO Parte_1 C.F._1
NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ZO AM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli pagina 1 di 4 stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in Controparte_1
persona del al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il CP_2
Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig.
[...]
cittadino italiano nato a [...] in data [...] (cfr. Persona_1
all.1); Il Sig. emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla Persona_1
cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 2); Il Sig. in data 14.12.1902, Persona_1
contraeva matrimonio con la Sig.ra (cfr. all. 3); Il Sig. Parte_5 Persona_1
decedeva in data 24.01.1956 (cfr. all. 4); - Dal su indicato matrimonio, nasceva in data 14.12.1902 il
Sig. (cfr. all. 5); - Il Sig. in data 14.05.1923, contraeva Persona_2 Persona_2
matrimonio con la Sig.ra (cfr. all. 6); Parte_6
- Da tale unione coniugale, in data 17.05.1926, nasceva la Sig.ra (cfr. all. 7), la Persona_3
quale in data 02.03.1946 contraeva matrimonio con (cfr. all. 8);- Da Persona_4
tale matrimonio, in data 04.09.1957, nasceva la ricorrente Sig.ra (cfr. all. 9), Parte_7
la quale in data 12.12.1984 contraeva matrimonio con (cfr. all. 10); - Sempre dal Persona_5
matrimonio tra e (cfr. all. 8), in data Persona_3 Persona_4
03.05.1949, nasceva anche la Sig.ra (cfr. all. 11), la quale in data Persona_6
05.09.1970 contraeva matrimonio con (cfr. all. 12); Da tale unione coniugale, Persona_7
nasceva in data 21.08.1973, il ricorrente Sig. (cfr. all. 13), il quale a seguito di una Parte_1
relazione con generava in data 23.08.2008 il ricorrente minorenne Controparte_3 [...]
(cfr. all. 14); Sempre dal matrimonio tra e Persona_8 Persona_3 [...]
(cfr. all. 8), in data 03.05.1949, nasceva anche il Sig. (cfr. Persona_4 Persona_9
all. 15), il quale a seguito di una relazione con generava in data Persona_10
11.03.1999 il ricorrente Sig. (cfr. all. 16). Parte_4
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 2 di 4 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano nato a Persona_1
Castiglione di Garfagnana (LU) in data 11.04.1870, il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
pagina 3 di 4 "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano nato a Castiglione di Garfagnana (LU) in [...] Persona_1
11.04.1870 , con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nato a [...] – AN (Brasile) il 21.08.1973 (CPF n. Pt_1 Parte_1
), insieme alla Sig.ra nata a [...] – AN (Brasile) il C.F._5 Controparte_4
15.10.1979, che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
(oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nata a Parte_2 Parte_1
Curitiba – AN (Brasile) il 23.08.2008, tutti e tre residenti, in Av. Comendador Franco n. 8115,
Bloco C5, Ap. 31, Curitiba, AN (Brasile); La Sig.ra nata a [...] – Santa Parte_3
NA (Brasile) il 04.09.1957 (CPF n. ), residente in [...]. , n. C.F._6 Persona_11
5229, Ap. 02, Curitiba, Brasile;
Il Sig. , nato in [...], Goias Parte_4
(Brasile) il 11.03.1999 (CPF n. ), residente in [...], Bairro Jardim das C.F._7
Acacias n. 815, Luis Eduardo Magalhaes, Bahia, Brasilesono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14938/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOPPOLO Parte_1 C.F._1
NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. RUOPPOLO NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUOPPOLO NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ZO AM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli pagina 1 di 4 stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in Controparte_1
persona del al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il CP_2
Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig.
[...]
cittadino italiano nato a [...] in data [...] (cfr. Persona_1
all.1); Il Sig. emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla Persona_1
cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 2); Il Sig. in data 14.12.1902, Persona_1
contraeva matrimonio con la Sig.ra (cfr. all. 3); Il Sig. Parte_5 Persona_1
decedeva in data 24.01.1956 (cfr. all. 4); - Dal su indicato matrimonio, nasceva in data 14.12.1902 il
Sig. (cfr. all. 5); - Il Sig. in data 14.05.1923, contraeva Persona_2 Persona_2
matrimonio con la Sig.ra (cfr. all. 6); Parte_6
- Da tale unione coniugale, in data 17.05.1926, nasceva la Sig.ra (cfr. all. 7), la Persona_3
quale in data 02.03.1946 contraeva matrimonio con (cfr. all. 8);- Da Persona_4
tale matrimonio, in data 04.09.1957, nasceva la ricorrente Sig.ra (cfr. all. 9), Parte_7
la quale in data 12.12.1984 contraeva matrimonio con (cfr. all. 10); - Sempre dal Persona_5
matrimonio tra e (cfr. all. 8), in data Persona_3 Persona_4
03.05.1949, nasceva anche la Sig.ra (cfr. all. 11), la quale in data Persona_6
05.09.1970 contraeva matrimonio con (cfr. all. 12); Da tale unione coniugale, Persona_7
nasceva in data 21.08.1973, il ricorrente Sig. (cfr. all. 13), il quale a seguito di una Parte_1
relazione con generava in data 23.08.2008 il ricorrente minorenne Controparte_3 [...]
(cfr. all. 14); Sempre dal matrimonio tra e Persona_8 Persona_3 [...]
(cfr. all. 8), in data 03.05.1949, nasceva anche il Sig. (cfr. Persona_4 Persona_9
all. 15), il quale a seguito di una relazione con generava in data Persona_10
11.03.1999 il ricorrente Sig. (cfr. all. 16). Parte_4
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 2 di 4 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano nato a Persona_1
Castiglione di Garfagnana (LU) in data 11.04.1870, il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
pagina 3 di 4 "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano nato a Castiglione di Garfagnana (LU) in [...] Persona_1
11.04.1870 , con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nato a [...] – AN (Brasile) il 21.08.1973 (CPF n. Pt_1 Parte_1
), insieme alla Sig.ra nata a [...] – AN (Brasile) il C.F._5 Controparte_4
15.10.1979, che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
(oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nata a Parte_2 Parte_1
Curitiba – AN (Brasile) il 23.08.2008, tutti e tre residenti, in Av. Comendador Franco n. 8115,
Bloco C5, Ap. 31, Curitiba, AN (Brasile); La Sig.ra nata a [...] – Santa Parte_3
NA (Brasile) il 04.09.1957 (CPF n. ), residente in [...]. , n. C.F._6 Persona_11
5229, Ap. 02, Curitiba, Brasile;
Il Sig. , nato in [...], Goias Parte_4
(Brasile) il 11.03.1999 (CPF n. ), residente in [...], Bairro Jardim das C.F._7
Acacias n. 815, Luis Eduardo Magalhaes, Bahia, Brasilesono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4