Sentenza breve 29 marzo 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 29/03/2011, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2011, proposto da Impallaria Mario, in qualità di legale rappresentante della ICI scarl, La Delia Giuseppe, in qualità di titolare di omonima ditta, Lipani Mario, in qualità di titolare di omonima ditta, FA Cataldo, in qualità di legale rappresentante della GIAVIN snc, Cuccia Antonino, in qualità di titolare di omonima ditta, Gaita Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della ditta GANNO, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Teresa Bancheri e Anna Stella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ippolito in AT, via Umberto, 303;
contro
la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
nei confronti di
Attardi Group srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 novembre 2010, recante l’approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 3 dicembre 2010;
dei provvedimenti tutti presupposti, connessi e conseguenti al superiore atto, in particolare del “Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio” per il quale è stato espresso parere positivo dalla Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente D.D.G. n. 345 del 24 giugno 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso è stato notificato il giorno 8 febbraio 2011 alla Regione Siciliana presso la sua sede, situata in Palermo, Piazza Indipendenza.
L’articolo 1 del D. Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, stabilisce che «Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana. Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con RR.DD. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile...» ; l’art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, stabilisce, in relazione al luogo di notifica, che «...i ricorsi (…) e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali (…) devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa...» ; la notifica avrebbe quindi dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, e non presso la sede dell’Ente.
Né può ritenersi operare nel caso di specie l’art. 44, comma 4, c.p.a. , laddove prevede che «Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza» , non rilevandosi motivi che consentono di ritenere non imputabile al notificante la causa della errata notificazione.
Di qui l’inammissibilità del ricorso.
Non essendosi costituita l’Amministrazione, non occorre far luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AT (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2011
IL SEGRETARIO