Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/1977, n. 646
CASS
Sentenza 14 febbraio 1977

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Qualora una pretesa creditoria verso il debitore fallito (nella specie, dell'amministrazione delle Finanze per imposta di ricchezza mobile ed imposta sulle societa) venga irritualmente fatta valere con citazione in via contenziosa ordinaria,anziche con ricorso al giudice fallimentare per l'ammissione al passivo (artt 93 e segg del RD 16 marzo 1942 n 267), deve ritenersi consentito al creditore, dopo la sentenza che abbia dichiarato inammissibile quella domanda, di proseguire il processo davanti al giudice fallimentare, nel termine di sei mesi, e deve conseguentemente riconoscersi che l'originaria istanza, a seguito di detta prosecuzione,mantiene i propri effetti impeditivi di eventuali decadenze dall'Azione (nella specie, quella derivante dal decorso del termine di sei mesi dopo la decisione di commissione tributaria). In tale situazione, infatti, ancorche non sia configurabile una questione di Competenza nei rapporti fra il giudice in Sede ordinaria ed il giudice in Sede fallimentare, in quanto organi appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, deve trovare ingresso una disciplina analoga a quella dettata dall'art 50 cod proc civ, con riguardo alla 'traslatio iudicii' davanti al giudice dichiarato competente, in considerazione del principio generale dell'effetto conservativo di una domanda che abbia instaurato un valido rapporto processuale, anche se inidonea, per ragioni di rito non attinenti alla validita del rapporto medesimo, a conseguire una pronuncia di merito. ( V 879/72, mass n 357105).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/1977, n. 646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 646
    Data del deposito : 14 febbraio 1977

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