Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7881/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7881/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesacome Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Daniele Olivieri, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Dora Cioffi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 7.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2021 [nata a [...] il Parte_1
21.12.1985 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato a [...] CP_1
1
(SA) il 11.10.1986 (C.F.: )] in data 3.9.2011 in CodiceFiscale_3
CO LL (SA), dal quale è nato il figlio (29.10.2015). Per_1
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di se e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per il minore di euro 300,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50%; 3) la previsione in suo favore di un assegno divorzile di 200,00 euro. restava contumace alla udienza presidenziale. CP_1
Il Presidente delegato, sentita la ricorrente, emetteva con ordinanza resa in data
22.3.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore. si costituiva con comparsa del 17.10.2022 eccependo la nullità CP_1 della notifica del ricorso e del verbale della udienza presidenziale. Chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre e disciplina del proprio diritto di visita;
2) la determinazione in euro 150,00 dell'assegno di mantenimento a suo carico per il minore oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%; 3) il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
Alla udienza del 7.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di nullità della notifica del ricorso di divorzio e del verbale della udienza presidenziale avanzate dal resistente, condividendo il Collegio quanto rilevato dal G.I. nel decreto del
20.10.2022.
Va all'uopo evidenziato in punto di diritto che: 1) il notificante deve effettuare ex art. 139 c.p.c. la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica (Cass. n. 23521/2019; Cass. n.
11550/2013; Cass. n. 26985/2009); 2) ciò con la precisazione, però, che grava sul destinatario l'onere della prova della sua residenza in luogo diverso da quello in
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cui è avvenuta la consegna (Cass. n. 11562/2003; Cass. n. 9052/2002; Cass. n.
5713/2002; Cass. n. 3817/1996; Cass. n. 2143/1995; Cass. n. 8655/1987); 3) al fine dell'adempimento dell'onere probatorio gravante sul destinatario il quale intenda infirmare la validità della notificazione, non costituisce prova idonea la mera produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (Cass. n. 19132/2004).
Nel caso di specie il ricorso di divorzio è stato notificato al resistente presso l'indirizzo di CO UG (SA) via Trento n. 11 (notifica perfezionatasi in data 4.11.2021, cfr. cartolina postale in atti), così come il verbale della udienza presidenziale (notifica perfezionatasi in data 27.4.2022, cfr. cartolina postale in atti). Dal certificato storico di residenza prodotto dal resistente emerge, inoltre, che il sig. ha risieduto in CO UG al viale della CP_1
Repubblica n. 1 sino al 24.1.2022, data in cui ha trasferito la propria residenza alla via Trento n. 11 del medesimo Comune.
Pertanto, risulta infondata l'eccezione sollevata dal resistente che ha assunto di aver avuto tardivamente notizia della udienza ex art. 709 c.p.c. del 20.10.2022, atteso che la notifica del verbale della udienza presidenziale si è perfezionata in data 27.4.2022 presso quello che lo stesso allega essere la sua residenza CP_1 effettiva e formale (via Trento n. 11, CO UG) a far data dal
24.1.2022.
Allo stesso modo non appare nemmeno fondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso di divorzio sia perché il resistente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso ricadente (cfr. giurisprudenza sopra richiamata), sia perché le risultanze processuali militano in senso del tutto contrario alla fondatezza della eccezione. Deve, invero, evidenziarsi che l'indirizzo di via Trento
n. 11 in CO UG risulta essere l'indirizzo dei genitori del resistente e, atteso che sia la notifica del ricorso di divorzio che quella del verbale della udienza presidenziale sono entrambe state accettate dalla madre del resistente sig.ra appare verosimile che questi vi risiedesse già Parte_2 prima dello spostamento formale ed anagrafico della residenza.
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B) Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 essendo decorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
C) Dal matrimonio è nato il figlio minore (29.10.2015), di anni 9. Per_1
Nel caso di specie, va evidenziato che all'esito del procedimento sono emersi concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Il sentito alla udienza del 29.11.2022, aveva confermato di non frequentare CP_1 il minore da tempo ascrivendo tale situazione alle condotte oppositive della madre. Per tale ragione il Tribunale aveva disposto il coinvolgimento dei SS di
Pontecagnano Faiano al fine di organizzare incontri in spazio neutro padre-figlio onde supportare la ripresa della relazione genitoriale, nonché percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti.
Tali interventi sono stati, tuttavia, interrotti dai SS (cfr. relazione del 14.12.2023) alla luce delle condotte pregiudizievoli per il minore tenute dal che ha CP_1 iniziato a disertare – senza preavviso – gli incontri con il minore deludendo le aspettative del bambino, ed ha continuato “a vivere in maniera deresponsabilizzata qualsiasi aspetto della vita del figlio”.
Inoltre, deve considerarsi che il resistente per l'intera durata del procedimento
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non ha in alcun modo contribuito al mantenimento del figlio omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento indiretto previsto a suo carico.
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337
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quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre - figlio, la circostanza emersa nel corso del procedimento della totale assenza di rapporti negli ultimi anni, impone di prevedere che il padre possa vedere il figlio solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del figlio minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con il minore, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Va poi confermato l'assegno di euro 250,00 euro posto a carico del resistente per il mantenimento del minore considerata, da un lato, la sua precaria situazione reddituale e, dall'altro, l'assenza di forme di mantenimento diretto.
Il dovrà altresì contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse del minore.
Il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente nella memoria conclusionale.
Va, di contro, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria proposta per la prima volta nella memoria conclusionale di replica da parte della ricorrente.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
3.9.2011 in CO LL (SA) da [nata a [...] il Parte_1
21.12.1985 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 11.10.1986 (C.F.: )]; CodiceFiscale_3
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida in via esclusiva alla madre (C.F.: Parte_1
) il minore (nato a [...] il [...]); C.F._1 Persona_2 le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. potrà vedere il figlio minore solo CP_1 Per_1 dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del figlio minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con il minore, interesse non merso nel corso del presente procedimento;
- determina in euro 250,00 - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat –
l'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del sig. da CP_1 versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
- dispone che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore;
7 Proc. R.G. n. 7881/2021
- prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
- dichiara inammissibile perché tradiva la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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