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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4207/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Napoli, sentenza n. 7421/2024), vertente
FRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da C.F._1 procura in atti, dall'avv. Olimpia Bolognini (c.f.: e dall'avv. Maria C.F._2
Teresa de Nicolo (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliato in Napoli, C.F._3 alla piazza Leonardo n. 14 (p.e.c.: Email_1
; Email_2
appellante
ED
nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentata Controparte_1 C.F._4
e difesa come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Maria
Giuseppina Chef (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 del medesimo in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n. 460 (p.e.c.:
; Email_3
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Per l'appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 08.08.2023 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio Controparte_1 concordatario con il resistente in Napoli il 20.06.1997 e che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 09.05.1998 ed in data 27.01.2005, i figli - ormai maggiorenni - PE
(economicamente autosufficiente) e , rappresentava di avere subito per anni gli R_ atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito, culminati nell'aggressione da lei subita il
18.05.2023, a seguito della quale ella si era determinata a cercare temporaneo rifugio presso la madre ed a sporgere denuncia nei confronti dell'uomo, e quindi chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte;
l'assegnazione della ex casa familiare ubicata in
Napoli, alla via Girolamo Santacroce n. 19/E, per vivervi unitamente al figlio;
R_ porsi a carico del resistente un assegno mensile di contributo al mantenimento di R_ pari a complessivi euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , il quale, contestando le deduzioni di controparte, Parte_1 rappresentava che la crisi dell'unione matrimoniale era stata determinata dall'infedeltà della moglie e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
l'assegnazione a sé della ex casa coniugale per abitarla unitamente alla prole;
porsi a carico della l'obbligo di corrispondergli un assegno di contributo al mantenimento CP_1 del figlio dell'importo di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
R_ con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 31.10.2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, risultata l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 42, co. 6, c.p.c., disposto e celebrato l'ascolto di per il pomeriggio dello stesso giorno, Parte_2 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente perché vi abitasse con il figlio;
poneva a carico del l'assegno mensile di R_ PT complessivi euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice delegato ammetteva parzialmente la prova orale e disponeva d'ufficio il deposito delle fonti di prova indicate dal P.M. a sostegno dell'ipotesi accusatoria cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio depositata nel procedimento penale iscritto a carico del per il reato di cui all'art. 572 c.p.. PT
All'udienza del 25.01.2024 venivano escussi i due testi di lista ammessi (ossia , Tes_1 fratello della ricorrente, e moglie di quest'ultimo) e veniva fissata l'udienza di Testimone_2 rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis - 28
c.p.c..
Con sentenza n. 7421 del 28.06.2024 (pubblicata il 26.07.2024), il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito al ritenendo PT dimostrato - principalmente sulla base delle dichiarazioni delle parti, delle prove orali assunte e dei verbali di ss.ii. relativi al procedimento penale pendente a carico del acquisiti al PT fascicolo processuale, nonché della denuncia formalizzata dall'appellata il 18.05.2023 presso la Questura di Napoli e delle successive sommarie informazioni rese - che, nel corso della vita matrimoniale, la era stata in più occasioni vittima di violente aggressioni da parte del CP_1 marito, nel contesto di un regime di vita contraddistinto da un clima di tensione e da continue umiliazioni e denigrazioni, per lo più generate dall'ossessiva gelosia dell'uomo.
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava quattro episodi emergenti dal narrato della vittima: 1) quello - avvenuto quando i figli avevano 11 e 4 anni circa - in cui, durante una vacanza in Cilento, il coniuge l'aveva malmenata in bagno, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale, ove ella aveva preferito non specificare la causa delle ferite riportate;
2) quello risalente al 2021, allorquando il marito, affetto da Covid e pur consapevole della debolezza di salute della moglie risalente alle complicanze connesse alla prima gravidanza, le aveva tossito volontariamente sul viso, infettandola e cagionandole una polmonite interstiziale a sua volta causa di un ulteriore indebolimento delle condizioni generali di salute della donna;
3) quello del 16.05.2023, allorquando, di primo mattino, il l'aveva aggredita a pugni facendola PT urtare con forza contro un armadio della camera da letto, circostanza in cui i figli, allarmati dai suoi lamenti, erano intervenuti in sua difesa;
4) quello del 18.05.2023, quando il marito, con il quale aveva appuntamento nei pressi della piazza Municipio in Napoli, l'aveva aggredita violentemente da tergo per strapparle il telefono cellulare che stava in quel frangente utilizzando, cagionandole graffi sul collo e lividi sulle braccia.
Ciò posto, il Tribunale riteneva provati con particolare efficacia persuasiva il terzo ed il quarto degli episodi cennati. Ed invero, i figli della coppia ricordavano che, nella prima mattinata del 16.05.2023, avevano sentito il “vociare alterato” dei genitori - ed in specie del padre - nonchè un rumore “come di una colluttazione”; quindi, alzatisi, erano accorsi nella stanza da letto dei genitori, ove notavano che il padre faceva “la parte indifferente, preparandosi per uscire come di solito”, mentre la madre “appariva fortemente scossa, impaurita e con gli occhi lucidi”.
Circa l'episodio del 18.05.2023, riferiva con particolare precisione che quella Testimone_3 sera lui, il fratello e la nonna materna si erano fortemente preoccupati per il ritardato rientro della madre, la quale era poi tornata a casa scortata da personale della Polizia di Stato e gli aveva riferito di avere denunciato suo padre per l'aggressione subita nel pomeriggio ad opera di costui;
nella circostanza, il giovane notava che la madre aveva diversi lividi al collo e su di un braccio, a lui esibiti dalla genitrice.
Il Tribunale, riguardo al clima di sopraffazione e violenza imposto dal alla moglie, PT valorizzava innanzitutto le dichiarazioni del figlio il quale riferiva che, negli anni PE precedenti, l'ossessiva gelosia del padre aveva generato frequenti discussioni con la madre, sfociate in vere e proprie aggressioni fisiche in danno della donna (episodi che “si possono contare sulle dita di una mano”). La circostanza che in famiglia vigesse un pesante clima di tensione causato dal secondo il Tribunale, trovava altresì riscontro: 1) nelle PT dichiarazioni rese in sede istruttoria dal fratello e dalla cognata della , i quali ne avevano CP_1 riferito (seppur de relato), aggiungendo che spesso, negli anni, l'appellata ed i figli si trasferivano per alcuni giorni presso l'abitazione della madre della;
2) nelle conferme offerte dallo CP_1 stesso appellante in sede di comparizione in ordine alla sua gelosia, basata su sospetti a proprio dire fondatamente concretati dalle registrazioni ambientali effettuate attraverso un impianto installato in casa (all'insaputa di moglie e figli) all'asserito fine di monitorare (per ragioni di sicurezza) eventuali scricchiolii e problemi di staticità del palazzo;
giustificazioni ritenute dal giudice di primo grado anomale ed inverosimili.
Alla stregua di ciò, il Tribunale riteneva superfluo qualsivoglia approfondimento in ordine all'asserito tradimento della che - secondo l'appellante - aveva esacerbato il rapporto CP_1 coniugale, osservando - con richiami di giurisprudenza - come anche un solo atto di violenza fisica intrafamiliare costituisca assorbente causa di addebito della separazione. L'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze alla veniva, poi, fondata dal giudice di prime CP_1 cure sulla manifestata intenzione del figlio (economicamente non autosufficiente) R_ di vivere con la madre (come del resto già avvenuto in corso di causa). Riguardo alla quantificazione (in euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie) dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il giudice di prime cure PT valorizzava - stante l'assenza di una significativa disparità fra le situazioni reddituali delle parti
- il buon tenore di vita familiare reso possibile dalle entrate della coppia e - conseguentemente - le alte esigenze personali del figlio , comportanti considerevoli spese straordinarie, R_ tenuto altresì conto della sua carriera universitaria e degli impegni sociali.
Conseguentemente, il Tribunale condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 24.09.2024
, il quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava Parte_1 ammettersi le prove dichiarate inammissibili in primo grado e revocarsi la pronuncia di addebito della separazione nonché porsi l'addebito a carico della moglie;
assegnare a sé la casa familiare (di sua proprietà) con relativo posto auto perché la abitasse con il figlio;
R_ porsi a carico della controparte un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio dell'importo di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con R_ vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, rigettare entrambe le domande di addebito, confermare le disposizioni provvisorie rese in primo grado in ordine al contributo per il mantenimento del figlio ed all'assegnazione della casa coniugale e del box R_ pertinenziale con esclusione del posto auto scoperto spettante al con la PT compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta
[...]
la quale, per le ragioni appresso sintetizzate, chiedeva rigettarsi il gravame perché CP_1 infondato in fatto e diritto e condannarsi la controparte alla refusione delle spese del grado ed al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
2.2. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta Parte_1 principalmente l'erroneità della sentenza impugnata riguardo all'addebito della separazione posto a suo carico, rappresentando come la decisione sul punto del Tribunale di Napoli avrebbe riconosciuto eccessivo ed incongruo rilievo alla denuncia penale sporta nei suoi confronti dalla controparte il 18.05.2023 per le asserite forme di violenza domestica che la avrebbe patito per sua mano durante la vita matrimoniale e - da ultimo - in occasione CP_1 degli episodi del 16 e del 18.05.2023, rispettivamente avvenuti presso l'abitazione familiare e sulla pubblica via, nei pressi di piazza Municipio in Napoli. Al riguardo, l'appellante stigmatizza l'erroneo inquadramento del conseguente procedimento da parte dell'A.G. penale nel cd.
“codice rosso”, laddove successivamente egli non è risultato destinatario di alcun provvedimento restrittivo di natura cautelare né di alcuna condanna, data l'assenza di prove testimoniali ovvero di referti medici in ordine all'asserita aggressione del 18 maggio ed alle precedenti condotte violente denunciate. Nella specie, il evidenzia come, nella PT fattispecie, non ricorrerebbe la tipica ipotesi della persona offesa culturalmente ed economicamente svantaggiata e non in grado di reagire al giogo del partner, essendo la moglie laureata ed insegnante, e dunque non vittima di un condizionamento sociale ostativo alla tempestiva denunzia di eventuali condotte maltrattanti del coniuge, anch'egli laureato ed inserito in un più che dignitoso contesto professionale.
Rappresenta, al riguardo, il che le fotografie dei lividi alle braccia accluse agli atti PT acquisiti del procedimento penale in corso sarebbero state scattate circa una settimana dopo i fatti e non sarebbero eziologicamente ricollegabili alle presunte percosse da lui inferte alla il 18.05.2023, anche alla luce della patologia di cui costei soffre (piastrinopenia CP_1 immune), che comporterebbe manifestazioni emorragiche spontanee a livello cutaneo, quali lividi ed ecchimosi, mentre in ogni caso, ove fosse veridica l'accusa di aggressione, i lividi cagionati avrebbero dovuto essere più evidenti.
Né prova tranquillante delle condotte violente ascrittegli si dedurrebbe dalle dichiarazioni rese
(in sede civile e penale) dal figlio e (in sede di indagini penali) dal primogenito R_
atteso che il primo sarebbe soggetto ai condizionamenti della madre (cui è PE particolarmente affezionato) e si sarebbe peraltro limitato (riguardo all'episodio della mattina del 16.05.2023) a sentire dei rumori in casa “come di una colluttazione” ed a notare lo stato di turbamento della genitrice, senza assistere ad alcun contatto fisico fra i genitori, mentre il secondo - confermando quanto dall'appellante sempre sostenuto - ha riferito di essere a conoscenza “che mio padre ha concreti motivi per essere geloso, avendo avuto la certezza di una relazione extraconiugale, ascoltando la registrazione catturata da mio padre nella macchina di mamma”.
Piuttosto - si osserva nell'atto di gravame - la vita coniugale sarebbe stata sempre improntata
(quantomeno fino all'insorgere dei concreti sospetti di tradimento della moglie con un medico ginecologo dell'ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, iniziati - come già evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado - nel 2020 ed asseritamente confermati nel
2023) ad armonia e serenità, secondo quanto confermato dall'atmosfera di felicità trasparente dalle allegate fotografie scattate in occasione di ricorrenze familiari, ed in particolare dei figli.
In tale ottica, l'affermazione del figlio alla cui stregua il padre era ossessivamente geloso PE della madre (il che, fino a sette-otto anni prima, aveva cagionato frequenti liti della coppia), andrebbe piuttosto considerata quale conferma del tradimento della moglie (come poi emerso più recentemente), mentre i riferimenti del giovane alle aggressioni poste in essere dal genitore in danno della madre non sarebbero credibili, atteso che difficilmente “un uomo di ventotto anni” avrebbe assistito inerme ad episodi di violenza in danno della genitrice senza intervenire a difesa della stessa.
In ogni caso, sostiene l'appellante come, in assenza di condanna in sede penale, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere provate le condotte maltrattanti poste a base della valutazione di addebito nei suoi confronti della separazione coniugale.
Ciò posto, osserva nel gravame il che la separazione andrebbe piuttosto addebitata PT alla moglie, la quale lo aveva tradito per anni con un medico dell'ospedale partenopeo
“Fatebenefratelli” che aveva conosciuto molto tempo prima, quando era ancora informatrice farmaceutica, dando così conferma ai suoi sospetti, che erano stati la reale causa del clima di tensione familiare riferito anche dai figli in sede di escussione.
Al riguardo, prova dell'asserito tradimento emergerebbe dai toni confidenziali ed affettuosi con cui i due si approcciavano nella chat pubblica del gioco del burraco online cui entrambi partecipavano (stralci della quale sono oggetto di produzione documentale di primo grado) ed ancor più evidente prova - si osserva - sarebbe stata in merito acquisita ove il G.I. avesse dichiarato ammissibili le testimonianze del citato professionista e della moglie di costui (oltre a quella di altro soggetto partecipante alla citata chat di gioco) ed avesse accolto la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze telefoniche dei presunti amanti ed a quella fissa dell'abitazione coniugale;
prove di cui il chiede l'ammissione nella PT presente sede di appello in quanto asseritamente di decisiva rilevanza ai fini della definizione della causa.
Riguardo ai profili economici, la richiesta di riduzione della misura dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio trova fondamento nella sostanziale equivalenza delle R_ condizioni economiche delle parti (percependo il una retribuzione di circa 3.000 euro PT al mese quale credit specialist attivo nel settore del recupero crediti presso la B.N.L. e godendo la - quale insegnante - di uno stipendio di circa 1.700 euro al mese e di una rendita CP_1 mensile pari a 1.200 euro proveniente dalla locazione di due immobili di cui la donna è proprietaria in Napoli, laddove l'appellante sarebbe gravato dal canone di locazione dell'attuale abitazione e da spese straordinarie per lavori di manutenzione riguardanti la ex casa coniugale, interamente di sua proprietà).
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate),
[...]
nel contestare punto su punto le prospettazioni di controparte: 1) rappresenta la CP_1 correttezza della valutazione delle prove operata dal Tribunale in materia di addebito della separazione al fondata sulla dimostrazione delle annose condotte maltrattanti del PT marito, da questi - invece - incongruamente giustificate sulla base di una inesistente relazione extraconiugale della donna;
2) evidenzia l'esattezza delle considerazioni poste dal Tribunale a base dell'assegnazione all'appellata della casa coniugale (comprensiva del posto auto condominiale) e della quantificazione dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio dovuto dal coniuge. R_
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in punto di addebito quale avanzata da , deve premettersi che la relativa pronuncia Parte_1
- com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n.
12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Va, inoltre, evidenziato che, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Ciò posto, deve innanzitutto osservarsi come la circostanza che il procedimento penale originato dalla denuncia per maltrattamenti sporta da nei confronti di Controparte_1
sia ancora pendente non osti all'esame ed alla valutazione nella presente Parte_1 sede degli elementi probatori eventualmente conducenti a ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione, con particolare riferimento a quella grave violazione degli obblighi coniugali concretata dall'inflizione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge.
E' noto, invero, come il procedimento civile e quello penale costituiscano entità autonome e separate anche in materia probatoria, laddove inoltre, a differenza che nel secondo, nel primo non vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, bensì il criterio della “probabilità prevalente” (Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 13828/2012; Cass., n. 10285/2009).
Peraltro, nel caso in esame, la contestazione per la quale il è attualmente imputato PT dinanzi all'A.G. penale attiene alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., che costituisce reato abituale, per la cui configurazione è necessaria la reiterazione di atti vessatori e/o violenti in danno della vittima, mentre ai fini delle valutazioni che presiedono all'addebito della separazione è sufficiente la perpetrazione ai danni del coniuge anche di un solo grave atto di violenza (Cass., n. 22294/2024; Cass., n. 433/2016).
Tanto rilevato, deve osservarsi come consti dagli atti prova certa in ordine alla verificazione di più episodi di violenza fisica esercitati dal nei confronti della coniuge nel corso della PT vita matrimoniale.
In tal senso - a corroborazione delle rivelazioni contenute nella denuncia penale e nel verbale delle ss.ii. rese dalla dinanzi alla P.G. - militano le chiare dichiarazioni dei figli della CP_1 coppia.
Ed invero, - sull'attendibilità del cui narrato infondati si appalesano i flebili e Testimone_3 generici motivi di dubbio prospettati dalla difesa, essendo egli peraltro il figlio che, nel complesso, ha mantenuto il migliore rapporto con il padre, tanto che, a differenza del fratello, non ha formalizzato esplicita richiesta di tornare a vivere con la madre, avendo piuttosto confidato a che la sua priorità era restare nella casa familiare - ha riferito che il R_
18.05.2023 la genitrice, dopo essere rientrata sotto la scorta degli agenti di Polizia, gli aveva mostrato plurimi e recenti lividi evidentemente riconducibili (in contrasto con le argomentazioni difensive afferenti alla peculiare patologia di cui soffre la coniuge ed al preciso giorno in cui furono scattate le foto delle ecchimosi prodotte in atti) all'aggressione da lei poco prima subita ad opera del PT
In tale ottica vanno valutate - secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal Tribunale - anche le affermazioni dei due fratelli concernenti l'episodio del 16.05.2023, allorquando i giovani, dopo avere sentito il padre alzare la voce ed avere inteso rumori come di “una colluttazione”, avevano visto la madre profondamente scossa con le lacrime agli occhi, mentre il PT palesava un atteggiamento di indifferenza;
in merito, mette conto osservare che se R_
- come dedotto dal - fosse fortemente condizionato sul piano psicologico dalla madre PT
(e dunque non attendibile) avrebbe verosimilmente descritto la scena a tinte più forti, aggiungendo magari di avere assistito de visu alle percosse inferte dal padre alla madre, cosa che il giovane non ha fatto.
Particolarmente chiara - poi - è risultata la descrizione offerta da in ordine al Testimone_3 clima di tensione che aleggiava nella famiglia negli anni precedenti e riconducibile all'ossessiva gelosia del padre, sfociata in più di un'occasione in liti che culminavano in vere e proprie aggressioni fisiche in danno della madre.
Conferma ab externo di tale clima oppressivo, del resto, si evince anche dalla vicenda attinente all'installazione in casa da parte del di un sistema di captazione asseritamente PT finalizzato al monitoraggio statico dell'immobile, spiegazione oggettivamente debole ed inverosimile, apparendo quantomeno anomala la predisposizione di un sistema di registrazione mirato a verificare la staticità di un edificio a più piani all'interno di un solo appartamento in assenza di analoghe iniziative assunte a più ampio livello condominiale e - soprattutto - all'insaputa della moglie e dei figli.
Né assume concreta rilevanza l'affermazione di - basata su una registrazione vocale PE effettuata dal padre mentre era in auto con la madre - secondo cui il aveva effettive PT ragioni di dubitare della fedeltà della moglie, atteso che - com'è evidente - alcuna pretesa infedeltà della coniuge potrebbe assumere (come incongruamente sostenuto dalla difesa) né efficacia “scriminante” (qualificazione che com'è noto, secondo il diritto penale, eliderebbe in nuce il carattere di illiceità della condotta) né “attenuante” rispetto agli atti di violenza di cui si discorre. Del resto, l'appellante, in sede di comparsa di risposta di primo grado, esponeva di avere nutrito dubbi sulla fedeltà della moglie solo dal 2020, laddove il figlio - al contrario - PE ha fatto riferimento all'esistenza di un'ossessiva gelosia del padre già sette-otto anni prima dell'epoca in cui è stato sentito.
Non può, dunque, ritenersi indice di inattendibilità delle accuse rivolte al la PT circostanza che la donna non avesse in tempi più risalenti sporto querela per le violenze subite, essendo ciò tipica espressione dell'assuefazione connessa alla dipendenza di coppia ed alle conseguenti difficoltà del riconoscimento della violenza patita, che portano di solito la vittima a serbare il silenzio per lungo tempo a causa di un radicato senso di vergogna e del timore dei giudizi negativi della gente.
In tale ottica, ben poco rilevano le richiamate fotografie delle ricorrenze di famiglia in cui la sembrava felice, apparendo ciò spiegabile - alla luce di quanto appena posto in risalto CP_1
e come dalla donna rappresentato - quale espressione dell'intento di non pregiudicare all'esterno l'immagine della famiglia, anche a tutela della serenità della prole.
Né - come pure condivisibilmente si osserva nella sentenza di prime cure - sono pertinenti le osservazioni della difesa tese ad infirmare la fondatezza delle accuse di violenza mosse al alla luce di considerazioni inerenti al livello socio-culturale della coppia ed in PT particolare della vittima, al riguardo dovendosi osservare come non abbia reale fondamento lo stereotipo della vittima di violenza psicologica/fisica intrafamiliare appartenente a fasce sociali svantaggiate, emarginate o deprivate, la quale per ciò solo sarebbe da ritenersi priva di risorse idonee a riconoscere ed evitare i rapporti di coppia disfunzionali ed oppressivi.
Dunque, ritenuto provato che, nel corso della vita matrimoniale, sia caduta Controparte_1 vittima in più occasioni degli atteggiamenti violenti del marito, non può che dedursene l'addebito a della separazione, con efficacia assorbente qualsivoglia Parte_1 argomentazione dedotta dall'appellante in ordine al preteso tradimento subito dalla moglie, quale - secondo la sua prospettazione - già emergerebbe dai toni confidenziali assunti dalla moglie e dal presunto amante nell'ambito della chat on line del gioco del burraco.
E' noto, invero, che le manifestazioni di violenza domestica (fisiche o morali) costituiscono violazioni estremamente gravi dei doveri coniugali di per sé causa dell'intollerabilità della convivenza in quanto infrangono norme di condotta imperative poste dall'ordinamento a tutela di beni di rango costituzionale, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge;
infatti, la raggiunta prova della violenza domestica, finanche laddove circoscritta ad un unico episodio, “esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione dell'addebito, con il comportamento del coniuge che sia vittima di violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei”, rimanendo in tal caso superflua ogni indagine sul nesso eziologico intercorrente fra le condotte violente e la crisi coniugale
(Cass., ord. n. 35249 del 18.12.2023; Cass., sentenza n. 22294/2024; Cass. 10.12.2018, n.
31901; Cass., n. 7388/2017).
Da ciò discende l'irrilevanza delle fonti probatorie che, secondo la difesa, attesterebbero la relazione extraconiugale della moglie dell'appellante, dovendosi peraltro osservare riguardo alle richieste di integrazione istruttoria avanzate: 1) che la domandata acquisizione di tabulati telefonici è sostanzialmente estranea al giudizio civile, essendo essa disciplinata dalla legge (in considerazione dell'alta incidenza che comporta sul diritto alla privacy) solo in relazione alle indagini penali afferenti a reati particolarmente gravi (D.L. n. 132/2021, convertito nella legge n. 178 del 23.11.2021); 2) che, ad ogni buon conto, tutte le richieste istruttorie sono inammissibili, attesa l'assoluta genericità del richiamo agli accertamenti da compiere, contenuto in forma meramente riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo, Cass., ord.
n. 16420 del 09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, in sede di precisazione scritta delle conclusioni, faceva generico richiamo “alle conclusioni già rassegnate nelle precedenti difese”.
Sotto diverso profilo, la richiesta del di escludere dall'assegnazione della casa PT coniugale (di sua proprietà) la pertinenza costituita dal posto auto ovvero dal garage non può essere accolta, atteso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in assenza di specificazione da parte dell'A.G. di merito, l'assegnazione della casa coniugale va sempre intesa come effettuata per l'intero immobile, comprensivo, se non espressamente esclusa, di ogni sorta di pertinenza collegata direttamente o funzionalmente all'abitazione stessa, senza necessità di specificare espressamente la loro sorte, che segue quella della casa familiare in presenza del vincolo pertinenziale fra bene principale e bene accessorio, per il quale è necessaria l'appartenenza di entrambi i beni allo stesso proprietario e la contiguità, anche solo di servizio, fra i due beni, ai fini della quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità oggettiva al bene principale, come comprovato dall'ispezione ipotecaria depositata in atti dalla CP_1
(Cass., ord. n. 510/2020). Relativamente - poi - ai profili economici, non può accogliersi la richiesta di riduzione della misura dell'assegno di contributo al mantenimento dovuto dall'appellante in favore del figlio
. Parte_2
Al riguardo, circa le condizioni economiche delle parti (le cui retribuzioni mensili si aggirano attorno ai 3.000 euro per il ed a 1.700 euro per la ), va premesso che PT CP_1
l'ammontare delle rendite da locazione di cui gode la risulta dalla medesima CP_1 parzialmente contestata, avendo ella dedotto che per uno dei due immobili di sua proprietà, allo stato, non percepisce il canone (in passato pari a 600 euro) di cui è fatto riferimento nell'atto di appello;
riguardo alla situazione del poi, non risulta la registrazione del PT contratto di locazione cui si riconnette il canone da lui rappresentato, mentre non rilevano le dedotte spese di manutenzione della casa familiare, in definitiva finalizzate alla valorizzazione di un immobile di sua esclusiva proprietà.
Per il resto, l'importo dell'assegno determinato dal Tribunale appare equo e proporzionato in relazione alle elevate esigenze di vita del figlio , al riguardo dovendosi evidenziare R_ come incontestato sia il buon livello del tenore di vita del disgregato nucleo familiare (aduso a permettersi viaggi e vacanze estive ed invernali, anche grazie alla disponibilità di un immobile di cui i coniugi sono comproprietari, sito in una località sciistica abruzzese) ed altresì che il giovane si trova nel pieno della sua carriera universitaria, con verosimili frequentazioni del gruppo dei pari adeguate al suo substrato culturale ed al contesto sociale di provenienza.
Alla luce di quanto considerato - e preso atto di come non constino chiari riferimenti delle parti in ordine ai concreti tempi di permanenza di presso il padre, rispetto alla R_ convivenza con il quale, ad ogni modo, nel corso del giudizio di primo grado egli manifestava esplicitamente di preferire quella con la madre, alla quale è sembrato maggiormente legato sul piano affettivo - equa deve ritenersi la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento del giovane quale operata dal giudice di prime cure, conforme al principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020); riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
Non ricorrono, infine, le condizioni (manifesta inammissibilità/infondatezza delle censure contenute nell'atto di appello) per la condanna del al risarcimento del danno ai sensi PT dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7471/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Napoli in data 28.06.2024 (pubblicata il 26.07.2024), così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano