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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice -
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11749 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi avete per oggetto: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IANNARONE ELENA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
C.F._2
Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in NAPOLI il 02/07/1985 (atto n. 132, P. II, Serie. A, sez. Z, anno 1985), CP_1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 20/12/2018, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. 3339/2018.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 22/8/1989 e il Per_1 Per_2
5/4/1991, maggiorenni e economicamente autosufficienti.
In data 27/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, né rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
pertanto, invitava la parte alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia del convenuto, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in NAPOLI il 02/07/1985 (atto n. 132, P. II, Pt_1 CP_1
Serie. A, sez. Z, anno 1985); • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 132, P. II, S. A, sez. Z, anno 1985);
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice -
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11749 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi avete per oggetto: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IANNARONE ELENA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
C.F._2
Contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in NAPOLI il 02/07/1985 (atto n. 132, P. II, Serie. A, sez. Z, anno 1985), CP_1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 20/12/2018, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. 3339/2018.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano il 22/8/1989 e il Per_1 Per_2
5/4/1991, maggiorenni e economicamente autosufficienti.
In data 27/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, né rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
pertanto, invitava la parte alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia del convenuto, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in NAPOLI il 02/07/1985 (atto n. 132, P. II, Pt_1 CP_1
Serie. A, sez. Z, anno 1985); • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 132, P. II, S. A, sez. Z, anno 1985);
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti