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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott. Angelo Martinelli Presidente
2) Dott.ssa Silvia Di Matteo Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 1532/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 22.2.2024 TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti elett.te dom.ti in VIALE AMERICA N.93 ROMA presso lo studio dell'avv.to DI SANZA ALFREDO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. APPELLANTI E
( c.f. ) Controparte_1 C.F._4 elett.te dom.ta in VIA BOEZIO N.14 ROMA presso lo studio dell'avv.to MARSILI FELICIANGELI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza 2738/2020 del Tribunale di Roma, depositata in data 06/03/2020 in materia di vendita di cose immobili. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questi in sintesi i fatti di causa. Con atto di citazione notificato in data 18.12.2018 , Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio per sentire dichiarare Parte_1 Controparte_1 parzialmente nullo il contratto stipulato in data 28.04.2008 a rogito Notaio
[...]
(Repertorio n.98406 Raccolta n.10.313) tra gli stessi attori e la Per_1 convenuta avente ad oggetto la cessione della proprietà Controparte_1 superficiaria dell'unità immobiliare composta da appartamento e cantina distinti al
1 NCEU del Comune di Roma al Foglio 1150, Particella 2540 sub. 7 e 26 graffati, Via Felice Cascione n. 10, piano T – S1, scala C, interno 2, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, rendita Euro 906,38; box auto al Foglio 1150, Particella 2540 sub. 49, Via Felice Cascione 10, piano S1, interno 2/C, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, mq.13, rendita Euro 52,37; posto auto scoperto al Foglio 1150, Particella 2540 sub. 57, Via Felice Cascione 10, piano S1, interno B, zona censuaria 6, categoria C6, classe 5, mq.17, rendita Euro 21,95. Gli attori avevano dedotto che l'immobile oggetto di compravendita, sito nel Piano di Zona C/8 Casal Brunori, era stato edificato su area concessa in diritto di superficie mediante apposita Convenzione Rep. n. 10925 Racc. n.5207 stipulata in data 24/10/1991 con atto a rogito Notaio tra il Comune Persona_2 di Roma ed il “ Controparte_2
a responsabilità limitata”; e che nella Convenzione comunale, come
[...] previsto dall'art. 35 della legge 865/1971, erano stati indicati i criteri di determinazione del corrispettivo massimo di cessione a cui sono vincolati gli immobili costruiti sull'area interessata;
che il prezzo massimo di cessione era determinato secondo la tabella prezzi massimi di cessione approvata dal CP_3
a cura dell'Ing. che la convenuta aveva
[...] CP_4 Controparte_1 acquisito il bene immobile per il prezzo calmierato di legge di lire 180.797.930 (Euro 93.374,38), direttamente dal ” Controparte_2 con atto di assegnazione a rogito notaio stipulato in data Persona_3
13/10/1994; che in data 28/4/2008 la aveva alienato ad essi attori CP_1
l'immobile in oggetto al prezzo libero di mercato di € 400.000,00, in violazione del valore determinato nella tabella dei prezzi massimi di cessione;
che quindi essi attori avevano diritto a ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto di vendita, e la sostituzione automatica della pattuizione nulla con il prezzo determinato dall'atto amministrativo cui la legge rinvia, con conseguente restituzione della somma in eccedenza corrisposta, oltre il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della compravendita.
si era costituita in giudizio rappresentando che in data 18.12.2018, Controparte_1 successivamente alla introduzione del procedimento, era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.293 del 18.12.2018) la Legge 17 dicembre 2018 n.136 di Conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la quale, attraverso l'art.25-undicies, aveva rivisitato la materia, e previsto, con la nuova formulazione del comma 49 bis, che , previo versamento del relativo corrispettivo, la rimozione del vincolo di prezzo massimo di cessione,in origine contemplata per il solo acquirente e proprietario, era stata estesa anche alle“persone fisiche che ne abbiano interesse”, con sostanziale inclusione in detta espressione di tutte le persone non più titolari di diritti reali sull'immobile, e quindi anche dei venditori;
che quindi essa convenuta aveva affidato ad un tecnico l'incarico di avviare il
2 procedimento di affrancazione, riservandosi di documentare quanto sostenuto nel prosieguo del giudizio. Aveva quindi concluso per il rigetto della domanda. Con le memorie ex art. 183 c.p.c. gli attori integravano la domanda proponendo in via subordinata azione di riduzione del prezzo. Il Tribunale aveva quindi definito il giudizio dichiarando improcedibili le domande principali, respingendo le subordinate e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite. Queste le ragioni sottese alla decisione:
<< Sulle domande di parte attrice occorre dare atto che in data 19/12/2018 è entrata in vigore la Legge 17.12.2018 n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. n. 119/2018, il cui art.25 undecies ha apportato rilevanti modifiche, sia al regime di affrancazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dal vincolo del prezzo massimo di cessione previsto dall'art.31 comma 49 bis L.n.448/1998, sia al rapporto tra la procedura di affrancazione e la vendita dei suddetti alloggi. La riforma citata ha anzitutto sostituito l'art. 31 comma 49 bis della L.23.12.1998 n. 448 stabilendo che: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 28.8.1997 n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della L. 17.2.1992 n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”. Inoltre ha introdotto il comma 49 quater del suddetto art.31 L. n. 448/1998 che stabilisce che: “In pendenza della rimozione dai vincoli di cui ai commi 49 bis e 49 ter il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo
3 richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 bis e 49 ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”. Ha altresì stabilito che “Le disposizioni di cui al comma 1 (ossia le modificazioni apportate al comma 49 bis dell'art.31 L.n.448/1998 e l'aggiunta del comma 49 quater) si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e che “Il decreto di cui al comma 49 bis dell'art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448, come sostituito dal comma 1 lett. a) del presente articolo è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La riforma del regime di affrancazione dell'immobile per cui è causa assume specifica rilevanza ai fini della decisione in quanto la resistente ha documentato la presentazione al Comune di Roma, in data 20/6/2019, con prot. QI/2019/107885, della sua istanza di affrancazione dell'immobile ex art. 49 bis dell'art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448. Gli attori, prima ancora che venisse presentata l'istanza, nella loro memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., hanno modificato le domande, in considerazione della potenziale incidenza della riforma sull'esito del giudizio. La modifica si sostanzia nella formulazione in via subordinata, per il caso di declaratoria di improcedibilità delle domande di accertamento della nullità della clausola determinativa del prezzo di vendita in misura eccedente il prezzo imposto e di condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento del danno esercitate in via principale, di una domanda di riduzione del prezzo ex art.1489 c.c. in quanto il bene venduto è gravato da vincoli convenzionali che venivano garantiti come non esistenti dalla venditrice all'atto della vendita. Si tratta di una modifica ammissibile, alla luce della nozione di modificazioni della domanda ammissibili ex art.183 comma VI c.p.c. dettata dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.12310/2015, dato che la domanda modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e si pone in rapporto di alternatività (subordinata) alla domanda principale, per cui non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Gli attori hanno inoltre sollevato diverse eccezioni sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 31 della L.23.12.1998 n. 448, comma 49 bis, nel testo attualmente in vigore, e comma 49 quater e ulteriori eccezioni di incostituzionalità di tali disposizioni di legge. L'assunto di parte attrice secondo il quale l'art.31, comma 49 bis, L.n.448/1998, nel testo novellato dalla L.n.136/2018, sebbene in vigore, sarebbe inapplicabile in mancanza di emanazione del previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, non è condivisibile. La mancata emanazione del decreto attuativo - che deve determinare la percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del
4 comma 48 dell'art.31, quindi indirettamente il prezzo di affrancazione dell'alloggio, e i criteri e le modalità per la concessione da parte dei Comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo - rende inoperante la novella solo per quanto riguarda la determinazione dei nuovi criteri di quantificazione degli oneri di affrancazione e delle modalità di pagamento. Infatti la misura dell'onere di affrancazione e le modalità di pagamento sono indipendenti dalla legittimazione a chiedere l'affrancazione, per cui non c'è motivo di ritenere che l'inapplicabilità della riforma di esse interferisca con riforma della legittimazione. Pertanto, fino all'emanazione del decreto attuativo, si ritiene che gli oneri di affrancazione e le modalità di pagamento siano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari previgenti. E' infondata anche la tesi di parte attrice secondo la quale la presentazione dell'istanza di affrancazione in corso di causa e successivamente alla prima udienza sarebbe preclusa e comunque inidonea a influire sull'esito del processo in corso, dato che il secondo comma dell'art.25 undecies stabilisce espressamente che i nuovi commi 49 bis e 49 quater dell'art.31 L.n.448/1998 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra cui sono pertanto inclusi quelli oggetto di atti impugnati in giudizi in corso nei confronti dei soggetti “non più titolari di diritti reali sul bene” e nessuna disposizione di legge prevede tali limitazioni alla proponibilità dell'istanza di affrancazione da parte di tale categoria di soggetti. La riforma del regime di affrancazione dal prezzo massimo di cessione degli immobili di edilizia residenziale pubblica convenzionata prescinde totalmente da qualsiasi valutazione sulla legittimità dell'esercizio delle azioni di accertamento della nullità della clausola determinativa del prezzo di vendita in misura eccedente il prezzo imposto e di ripetizione dell'indebito esercitata da coloro che abbiano acquistato la proprietà superficiaria di detti immobili al prezzo di mercato. Si ritiene pertanto superfluo addentrarsi nella questione, già oggetto di un'ordinanza, invero isolata, di questo Tribunale (ordinanza 17/4/2018, citata da parte attrice). Le eccezioni di incostituzionalità dell'art.25 undecies L.n.136/2018 sollevate dagli attori sono riferite alla violazione dell'art.3 comma 1 Cost., per l'incidenza della riforma sull'assetto di interessi dettato dal contratto, in modo irragionevole e iniquo (punto 1 pag.23 memoria cit.); alla violazione dell'art. 3 comma 1, degli artt.24, 101, 102, 104, 111, 117 comma 1 Cost. e dell'art.6 CEDU per violazione del diritto a un giusto processo e all'effettività della tutela giudiziaria e per violazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario (punto 2 memoria pag.27); alla violazione del principio dell'affidamento (punti 1 e 2 cit.); alla violazione del principio di certezza del diritto in quanto la riforma produrrebbe effetti non certi sul piano temporale e quantitativo (ossia del costo
5 dell'affrancazione) (punto 3); infine alla violazione dell'art.3 comma 1 Cost.,per la disparità di trattamento introdotte tra varie categorie di soggetti versanti in situazioni eguali (punto 4, pagg.35 e segg. memoria ex art.183 comma 6 n.1 attori). Si ritiene che si tratti di eccezioni tutte manifestamente infondate. Non è vero che la riforma incida sull'assetto di interessi dettato dal contratto o che addirittura modifichi il contratto. Il contratto di vendita rimane inalterato nei suoi effetti, mentre la riforma incide sul diritto del compratore alla restituzione dell'indebito, stabilendo che l'estinzione del diritto di credito del compratore deriva dalla rimozione del vincolo (“L'eventuale pretesa di rimborso… si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49 bis e 49 ter”, come recita il nuovo comma 49 quater dell'art.31 L.n.448/98). Tale diritto di credito non deriva dal contratto, ma dall'avere il compratore pagato, in forza di una clausola contrattuale nulla, un prezzo eccedente il prezzo massimo di cessione del bene, in conseguenza dell'erroneo convincimento - condiviso con il venditore
- dell'inesistenza del vincolo relativo. Il fatto che il credito restitutorio del compratore si estingua in conseguenza della eliminazione del vincolo, la cui esistenza ha dato luogo alla nullità parziale del contratto e quindi al pagamento indebito, rappresenta una ragione sufficiente per giustificare la lamentata disparità di trattamento, nonostante la legge in esame non abbia sancito esplicitamente una “sanatoria” della nullità da cui deriva la mancanza di titolo del pagamento eccedente il prezzo imposto. Infatti si deve considerare che il compratore, conseguendo l'affrancazione del suo immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione per iniziativa del suo dante causa, otterrà una situazione di diritto del bene corrispondente a quella che egli stesso, erroneamente, riteneva sussistere al momento della conclusione del contratto di vendita e che ha dato luogo al pagamento del prezzo nella misura prevista dal contratto, il che fa salva anche la tutela del principio di affidamento. Tale principio presuppone una situazione di apparenza giuridica difforme dalla realtà e l'incolpevolezza di chi faccia, appunto, affidamento su tale situazione, ritenendola erroneamente reale. Ma poiché, per le ragioni sopra esposte, si può supporre che entrambi i contraenti avessero fatto affidamento incolpevole sulla libertà dell'immobile dal vincolo relativo al prezzo e sulla validità della clausola contrattuale di determinazione del prezzo di vendita, la tutela del principio di affidamento non può essere realizzata senza stabilire una priorità tra i contrapposti interessi. Vero è che l'inefficacia sancita dalla prima parte del nuovo comma 49 quater - “In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato” - precludendo immediatamente l'accertamento della nullità della clausola determinativa del prezzo di vendita, determina l'inesigibilità del diritto di ripetizione dell'indebito dell'acquirente
6 senza attribuirgli contestualmente il vantaggio derivante dall'affrancazione del bene, che conseguirà solo con l'accoglimento dell'istanza proposta dal venditore. Tuttavia si tratta di un effetto destinato a protrarsi per un periodo di tempo limitato e non lesivo del principio di uguaglianza. Pertanto la scelta del legislatore - sacrificare l'immediata esigibilità del credito restitutorio del compratore a fronte dell'assunzione da parte del venditore dell'onere dell'affrancazione dell'immobile, fino alla creazione, grazie all'affrancazione del bene, della situazione nella quale entrambi i contraenti avevano confidato - non si ritiene lesiva delle norme costituzionali e CEDU e dei principi di pari rilevanza invocati dal ricorrente. A questo riguardo, è indispensabile considerare che la presente controversia si colloca nell'ambito di un contenzioso di diverse centinaia di cause, che trae origine da una pluriennale prassi contrattuale di errata interpretazione dell'art.35 L.n.865/1971 come modificato dalla L. n. 179/1992, secondo la quale la legge del 1992 avrebbe abrogato qualunque vincolo relativo al prezzo di vendita o al canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica previsto dalle relative convenzioni.
L'erroneità di tale prassi è stata esplicitata a livello normativo solamente dalla L.n106/2011, di conversione con modifiche del D.L.n.70/2011 (cui si deve l'aggiunta del comma 49 bis all'art.31 L.n.448/1998), che ha introdotto la possibilità di affrancazione degli immobili oggetto delle convenzioni ex art.35 L.n.865/1971 (così palesando che, in mancanza di affrancazione, il vincolo persiste) e tuttavia è continuata fino alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.18135/2015. Si ritiene, pertanto, che il temporaneo sbilanciamento a favore dei venditori (che abbiano presentato istanza di affrancazione dell'immobile venduto) del preesistente assetto degli interessi delle parti derivante dalla conclusione di contratti di vendita viziati e l'immediata influenza della riforma sull'esito dei processi in corso per l'accertamento delle nullità contrattuali e la ripetizione degli indebiti pagamenti, trovino giustificazione proprio nella singolare situazione che diede origine alle controversie. La sentenza n. 12/2018 del 30.1.2018 della Corte Costituzionale ha stabilito che non è vietato al legislatore, al di fuori dei casi di tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25 comma 2° della Costituzione, emanare norme retroattive innovative (come quella in esame), o d'interpretazione autentica, con riferimento alla funzione giurisdizionale, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare i principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi di interesse generale ai sensi dalla Carta CEDU (vedi in tal senso Corte Cost.
9.7.2015 n. 146; Corte Cost.
4.6.2014 n. 156; Corte Cost. 20.11.2012 n. 264), mentre non è consentito risolvere con la forma della legge specifiche controversie violando i principi relativi ai
7 rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e concernenti la tutela di diritti ed interessi legittimi (vedi in tal senso anche Corte Cost. n. 85/2013; Corte Cost. n. 374/2000; Corte Cost. n. 94/2009), e che il principio della parità delle parti, che caratterizza il giusto processo tutelato dall'art. 111 della Costituzione, è violato quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. n. 191/2014; Corte Cost. n. 186/2013); L'art. 6 CEDU, vieta l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare l'esito di particolari controversie. Elementi sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa secondo la Corte EDU sono il lungo tempo trascorso tra la normativa sopravvenuta e l'insorgere della problematica, il fatto che lo Stato sia parte del giudizio sul quale influisce l'intervento normativo e l'imprevedibilità di tale intervento (vedi in tal senso le sentenze della Corte EDU del 24.6.2014 sulle cause di contro , di Parte_4 CP_5 Pt_5 contro e di
contro
Croazia e la sentenza della Corte EDU 15.4.2014 CP_5 CP_6 di Stefanetti contro ). CP_5
La riforma operata dalla L. n. 136 del 17.12.2018 non incide su una singola controversia, ma su un consistente contenzioso pendente nel quale lo Stato Italiano non è parte. Le suesposte considerazioni valgono a ritenere manifestamente infondate anche le eccezioni di cui ai punti 1 e 2 della memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte attrice. L'eccezione di cui al punto 3 è priva di autonomia, in quanto l'incertezza dei tempi e dei costi di evasione delle istanze di affrancazione non lede alcun principio costituzionale, il principio di certezza del diritto invocato dagli attori non essendo altro che un'altra denominazione del principio di irretroattività, sul quale si è detto sopra. Sull'incertezza dei tempi, può solo dirsi che, a fronte di una colpevole negligenza del richiedente nel non allegare alla domanda di affrancazione i documenti necessari all'istruttoria, il proprietario dell'immobile può farsi parte diligente ovvero sollecitare l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza. Sull'incertezza dei costi, va sottolineato che questi sono comunque tutti a carico della parte che ha proposto l'istanza, incluso l'eventuale conguaglio. L'eccezione di cui al punto 4 (a e b) mette a confronto categorie di soggetti che appaiono individuate artificiosamente (interessati o non interessati all'affrancazione del bene) e non in base ad una situazione di fatto oggettiva e tanto basta a ritenerla manifestamente infondata. Occorre peraltro considerare che il diritto all'affrancazione del bene dal vincolo del prezzo massimo di cessione è stato delineato dal legislatore in modo tale da consentire a chi lo esercita un certo vantaggio economico, dato che il costo dell'affrancazione è notevolmente inferiore alla differenza tra prezzo massimo di cessione e prezzo di mercato. Ovviamente tale vantaggio è variabile, a seconda del concreto atteggiarsi, caso
8 per caso, di tale differenza, ma si tratta di una variabilità che discende già dalla disciplina dell'affrancazione così come delineata dall'art. 49 bis della L.23.12.1998, così come introdotto dalla L. n. 448 L.n106/2011, di conversione con modifiche del D.L.n.70/2011. La riforma di cui alla L.n.136/2018 produce l'effetto di consolidare tale vantaggio in capo agli originari assegnatari dell'immobile, estendendo loro la legittimazione a chiedere l'affrancazione del bene dal vincolo e precludendo così agli attuali titolari, in caso di effettivo esercizio di tale facoltà da parte dei loro aventi causa, la possibilità di ottenere a loro volta, attraverso la ripetizione dell'indebito e l'affrancazione del bene, lo stesso vantaggio. Si tratta di una scelta del legislatore, ampiamente giustificata dal favor nei confronti di coloro ai quali l'immobile venne assegnato perché muniti dei requisiti soggettivi per fruire dei benefici dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata. Sulla manifesta infondatezza dell'eccezione di cui al punto 4 (c) si rimanda a quanto già scritto sopra a proposito dell'incidenza della riforma sul diritto alla ripetizione dell'indebito derivante dalla nullità delle clausole di determinazione del prezzo di vendita di immobili edificati in regime di edilizia convenzionata ex L.n.865/71. Ritenuto pertanto di dover respingere l'istanza degli attori di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuto che la pendenza del procedimento di affrancazione dell'immobile oggetto del contratto per cui è causa a seguito dell'istanza presentata dalla precluda, per quanto sopra scritto circa CP_1
l'interpretazione della prima parte del comma 49 quater dell'art.31 L.n.448/1998, l'accertamento della dedotta nullità parziale del contratto, considerato inoltre che tale disposizione opera per un periodo di tempo limitato alla durata della procedura di affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione, si ritiene che le domande del ricorrente non debbano essere respinte nel merito, ma che vadano dichiarate solamente improcedibili. La domanda subordinata non può trovare accoglimento, dato che il contratto di vendita espressamente indica l'atto di assegnazione dell'immobile alla venditrice in data 13 ottobre 1994 “al quale atto le parti fanno riferimento per le anteriori provenienze, per tutto quanto in esso contenuto, nonché per ogni fine ed effetto” e in tale atto è specificato che l'immobile era stato edificato su area assegnata in diritto di superficie dal di Roma al CP_3 Controparte_2
ex art.35 L.n.865/71 e si rimanda alla convenzione stipulata
[...] dal con il da cui deriva in forza del rinvio di cui CP_2 CP_3 all'art.35 cit. il vincolo del prezzo di cessione dell'alloggio. Pertanto il vincolo avrebbe potuto essere accertato dai compratori con l'uso dell'ordinaria diligenza. Sulle spese processuali, gli attori hanno provato che la convenuta non ha corredato l'istanza di tutta la documentazione necessaria, avendo certamente omesso di procurarsi l'atto di notorietà dell'amministrazione del condominio a
9 prova dell'attuale vigenza del regolamento condominiale da allegare pure all'istanza, tuttavia sarebbe improprio desumere da tale omissione una finalità meramente emulativa nella presentazione dell'istanza, trattandosi di documentazione che può essere prodotta successivamente. Peraltro va rilevato che la causa è stata iscritta a ruolo quando la riforma di cui alla L.n.136/2018 era già entrata in vigore e che non può imputarsi alla convenuta il fallimento del tentativo di mediazione preliminare che di tale riforma non abbia tenuto conto. Inoltre gli attori hanno ulteriormente proposto domande subordinate infondate. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella recente riforma della disciplina dell'affrancazione, che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art.92 II comma c.p.c. (Corte Cost.n.77/2018). >> Gli appellanti, con la proposta impugnativa hanno insistito per la riforma della sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia La Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, riconoscere fondato l'appello proposto e, per l'effetto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma…….. previa eventuale declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti domande avanzate in prime cure che qui si ripropongono: in via preliminare:
-considerata la rilevanza delle questioni incidentali di costituzionalità, la loro rilevanza ai fini del decidere e la loro non manifesta infondatezza, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, voglia l'adita Corte di Appello di Roma sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità del comma 1 lettera B dell'articolo 25 undecies nonché dell'articolo 25 undecies nel suo complesso, introdotto dalla legge 136/18 in sede di conversione del DL 119/2018, per tutti i motivi su esposti. Invia principale e nella ritenuta legittimità dell'articolo 25 undecies L. 136/2018
-accettare dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del 24/08/2008 relativamente alla clausola determinativa del prezzo e la conseguente sostituzione della medesima in conformità ai criteri e prescrizioni della convenzione edilizia rep. 10925 racc del 24.10.199, stipulata ex articolo 35 legge 865/71 tra il Comune di Roma e il consorzio edilizio di cooperativa CP_2 auto, quantificando il prezzo massimo di cessione degli immobili oggetto di trasferimento al tempo della vendita di specie in euro 129.883,77 come calcolato in atto di citazione o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
-per l'effetto condannare la signora alla restituzione nei confronti degli CP_1 attori della somma pagata in eccesso ed indebitamente percepita pari ad euro
10 270.116,24 oltre interessi legali decorrenti dalla data del rogito 28/04/2008 al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In via subordinata nella mera ipotesi in cui la domanda principale di restituzione dell'indebito non trovi accoglimento
- condannare la signora alla riduzione del prezzo di vendita ex articolo 1489 Per_4 cc nella ritenuta misura del 25% del prezzo stabilito in atto di vendita, o nella misura maggiore o minore del tribunale riterrà equitativamente di giustizia. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste in memorie ex articolo 183 comma sei numero 1 e due e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte emotiva del presente appello e nello specifico: disporre CTU estimativa per determinare il prezzo massimo di cessione dell'immobile e per determinare la quanti minoris del prezzo di vendita. Con vittoria di spese competenze oltre al rimborso forfettario spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” L'appellata si è costituita resistendo all'impugnativa, e rappresentando di essersi adoperata per integrare la documentazione richiesta dal comune ai fini dell'affrancazione, ed ha insistito per la conferma della sentenza impugnata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito di udienza tenuta in modalità cartolare, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dato atto del deposito, da parte dell'appellata, sia in allegato alla comparsa conclusionale che scaduto il termine concesso ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di documentazione attestante il progredire ed il completamento dell'iter della procedura di affrancazione attivata dalla Conti. Nella definizione del giudizio non è, tuttavia, consentito tenere conto di detti documenti in quanto depositati successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, e quindi in violazione del principio del contraddittorio, ed in assenza di richiesta di rimessione della causa sul ruolo (cfr.Cass.n.12574/2019). Tanto premesso si osserva che l'impugnativa è affidata a sei motivi.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità integrale della sentenza. Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Manifesta illogicità. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 della Costituzione. L'appellante evidenzia che l' iter argomentativo sarebbe illogico e contraddittorio in quanto il Tribunale, nel pronunziarsi sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 25 undecies in riferimento alla violazione del principio dell'affidamento, aveva supposto che i vincoli convenzionali non siano conoscibili dalla parti contrattuali per il loro “affidamento incolpevole” in una “pluriennale prassi di vendita di errata
11 interpretazione dell'art. 5 della . 865 1 71” così da rendere i vincoli come
“giuridicamente non apparenti” fino all'entrata in vigore della “L. 106 / 2011 con la sola quale l'errata prassi è stata esplicitata a livello normativo”; mentre invece, successivamente, nel respingere la domanda subordinata di riduzione del prezzo di vendita, contraddicendosi, aveva affermato che i vincoli potevano essere accertati dai compratori con l'ordinaria diligenza.
Con il quinto motivo, collegato al precedente, si censura il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 della Costituzione e dell'art. 1489 c.c. nella parte della sentenza in cui il giudice dichiara infondata la domanda subordinata di riduzione del prezzo affermando che il vincolo convenzionale poteva essere accertato dai compratori e così realizzando un manifesta illogicità e contraddittorietà con l'intero impianto della sentenza;
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1489 c.c. nella parte della sentenza in cui il Giudice ha rigettato la domanda stabilendo che i vincoli gravanti sul bene potevano essere accertati dai compratori con ordinaria diligenza. Oltre a rievocare la contraddittorietà oggetto del primo motivo, gli appellanti sostengono che la procedura di affrancazione non può assolutamente essere considerata come strumento riequilibrativo del sinallagma contrattuale in quanto
“il decorso temperale necessario all'affrancazione avrebbe una diretta incidenza sul valore del bene che, alla fine della procedura amministrativa , sarebbe minore rispetto a quello odierno, e ciò per causa sui generis indipendente dall'andamento del mercato.” ( cfr. pag. 28 atto di appello) I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. La fondatezza del rilievo di contraddittorietà è superato ove si consideri, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c. non poteva trovare accoglimento, non per la riconoscibilità del vincolo, ma perchè la fattispecie normativa è riferita all'ipotesi in cui gli oneri o diritti reali limitino il godimento del bene;
invece il vincolo di cui si discute nulla ha a che vedere con gli oneri e le limitazioni di natura pubblicistica - quali vincoli di edificabilità derivanti da strumenti urbanistici, o da vincoli di interesse storico o artistico, o idrogeologoci o forestali, incidenti direttamente sulle potenzialità edificatorie e quindi di utilizzazione del bene per cui la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il rimedio della riduzione del prezzo - poichè esso riguarda esclusivamente la determinazione del prezzo massimo di cessione, senza menomare il godimento del bene in tutte le sue potenzialità di natura reale. I motivi vanno, pertanto, respinti.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa applicazione del comma 49 quater dell'art.31 l. 449/1998 così come introdotto dall'art. 25
12 undecies della l. n. 136/2018 a fondamento del quale il giudice di prime cure si dichiarava precluso all'accertamento e dichiarazione della nullità parziale del contratto di vendita ed alla condanna alla restituzione dell'indebito. A dire degli appellanti la dichiarazione di improcedibilità sarebbe consentita nelle sole ipotesi tassative previste dagli artt. 348 c.p.c., 369 e 371 bis c.p.c., dall'art. 399 c.p.c,, e dagli artt. 443 e 445 bis c.p.c., e la categoria dell'improcedibilità, secondo quanto desumibile da pronunzie della S.C., si sovrapporrebbe, come ipotesi atipica, a quella dell'estinzione dell'azione, intesa quale conseguenza dell'assoluta, effettiva e materiale impossibilità a proseguirla per il verificarsi di un effetto estintivo , anche originario, e consistente in una circostanza materiale che impedisca, di fatto, al giudice di decidere sulla relativa domanda giudiziale. Ed invece nella specie non vi sarebbe stata alcuna valutazione, da arte del Giudice, in ordine all'intervenuta cessazione della materia del contendere. Con il terzo motivo gli appellanti denunziano la Violazione e/o falsa applicazione del comma 49 quater dell'art. 31 L. 448/1998 così come introdotto dall'art. 25 undecies della L. n. 136 / 2018, a fondamento del quale il Giudice di prime.. si dichiarava precluso all'accertamento e dichiarazione della nullità parziale del contratto di vendita e alla condanna alla restituzione dell'indebito. Assumono la non condivisibilità di quanto affermato dal Tribunale in ordine alla preclusione dell'accertamento della nullità parziale del contratto per il periodo di tempo limitato alla durata della procedura di affrancazione, essendo, tale affermazione, dipesa da sia da una errata interpretazione del valore normativo del predetto comma 49 quater, che non avrebbe inciso sul regime delle nullità invocate da essi appellanti;
che dall'omessa considerazione che la presentazione dell'istanza di affrancazione costituisce mero esercizio di un diritto potestativo, sicchè non esiste alcun obbligo giuridico per chi ha attivato il procedimento, di portarlo a termine.
Inoltre con riguardo all'azione di restituzione il giudice di primo grado non avrebbe considerato che il capoverso dell'art.49 subordina l'estinzione alla effettiva rimozione del vincolo. Il secondo ed il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati alla luce delle recenti pronunce sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione. Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 21348/2022), il sistema normativo tende ad evitare manovre speculative: tali sono sia quella dei venditori che, dopo aver acquistato l'immobile dal costruttore a prezzo vincolato, lo rivendano a prezzo libero, sia quella dei successivi acquirenti che, dopo aver comprato il bene a prezzo libero, agiscano nei confronti del venditore chiedendo la restituzione del prezzo pagato in eccedenza per poi procedere all'affrancazione in modo da poter vendere a prezzo libero. In questa chiave di lettura si rivela quanto mai coerente la modifica disposta dall'art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018 il quale, innovando rispetto alla previsione di cui al d.l. n. 70 del 2011, ha esteso la facoltà di affrancazione a tutti gli interessati,
13 anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile;
come la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito nella sentenza n. 210 del 2021,
“l'estensione della legittimazione all'affrancazione in capo ai venditori non si traduce in un ausilio foriero di disparità di trattamento, ma risponde, invece, a una finalità di riequilibrio che trova giustificazione proprio nei principi uguaglianza e di ragionevolezza. Non può, infatti, disconoscersi che, alla stregua dell'assetto regolatorio chiarito dal diritto vivente, l'acquirente dell'alloggio sociale a prezzo di mercato avrebbe potuto agire in ripetizione dell'indebito e al contempo affrancare, in quanto proprietario, il bene per poi rivenderlo a prezzo libero. Per contro, la formulazione ratione temporis dell'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998 non permetteva al venditore attinto dalla pretesa restitutoria di adeguare, attraverso l'affrancazione, il valore del bene ceduto al prezzo concordato con la controparte”. La logica del sistema attualmente vigente, pertanto, è nel senso che chi vuole vendere l'immobile a prezzo di mercato può farlo solo attraverso la procedura di affrancazione, pagando una somma - la cui soglia è stata peraltro limitata dall'ultima modifica del comma 49 bis intervenuta ad opera del d.l. n. 77 del 2021
- che costituisce una sorta di compenso per lo svincolo, in modo da restituire all'immobile il suo pieno valore di mercato;
il che trova autorevole conferma in un altro passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale, là dove essa ricorda che il riconoscimento “della facoltà di affrancare l'alloggio sociale dopo cinque anni dalla prima assegnazione non incide sulla funzione pubblicistica dell'edilizia convenzionata, ed evidentemente non comporta né la soppressione né la limitazione di alcun diritto, ma consente al beneficiario del servizio di scegliere se continuare a fruire dell'immobile a fini abitativi ovvero se utilizzare, nell'esercizio dell'autonomia privata, le potenzialità reddituali dell'immobile immettendolo - previo versamento di un corrispettivo pecuniario al Comune - nel libero mercato”. Sulla irretroattività, le Sezioni Unite hanno richiamato ancora la pronuncia del Giudice delle leggi, con cui, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 31, 10 commi 49 bis, 49 ter e 49 quater della legge n. 448 del 1998, si è anche affermato che tali norme si sono inserite in un contesto interpretativo connotato da particolare complessità, nel quale “il sopraggiungere di ulteriori aggiustamenti del quadro normativo non poteva reputarsi evenienza improbabile”; e ciò anche perché l'incidenza delle norme censurate sui giudizi ancora in corso non andava a stravolgere “in modo del tutto sproporzionato l'assetto definito dalla normativa previgente”. Si è, quindi, concluso nel senso di ritenere che il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49 bis, della legge n. 448 del 1998 e che “La procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di
14 edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3-bis, del di. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); e la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili nei termini di cui all'art. 31, comma 49-quater, della legge n. 448 del 1998”. Ne deriva, quindi:
- l'estensione della legittimazione a richiedere l'affrancazione (sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento) a tutte le “persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile” (e dunque anche alla parte che si è già resa venditrice dell'immobile gravato dal vincolo);
- l'inefficacia della clausola determinativa del prezzo “in pendenza della rimozione dai vincoli” (ossia in pendenza del procedimento amministrativo di
“affrancazione” avviato dall'interessato) giacché è previsto che “il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato”;
- la previsione dell'estinzione dell'azione fondata sulla nullità della clausola con la rimozione del vincolo (“L'eventuale pretesa di rimborso” - ossia l'azione di ripetizione di indebito o di arricchimento ingiustificato fondata sulla differenza fra prezzo convenuto e prezzo vincolato - “si estingue con la rimozione dei vincoli”) effettuata con le modalità ivi indicate;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni che precedono anche alle compravendite immobiliari intervenute prima della riforma entrata in vigore il 19.12.2018 (v. comma 2 dell'art. 25 undecies della legge 136/2018, secondo cui
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”). Va poi osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 2021, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25- undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 31, commi 49-bis, 49- ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25- undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dall'Arbitro unico di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
15 Va ancora evidenziato che gli appellanti, oltre a riproporre le questioni di costituzionalità già sollevate in primo grado, risolte dalle pronunzie su richiamate, hanno altresì eccepito l'incostituzionalità del comma 1 lettera b) dell'art. 25 undecies introdotto in sede di conversione del D.L. 119/2018 per violazione dell'art.77 comma 2 della Costituzione. La violazione denunziata si sostanza nel difetto di omogeneità della legge di conversione rispetto al decreto legge convertito;
nella specie gli appellanti sostengono che mentre il decreto legge n.119/2018 riguardava , come si desume dal titolo “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, l'art. 25 undecies, introdotto in sede di conversione non aveva alcun rilievo fiscale o finanziario nemmeno indiretto. L'assunto non appare condivisibile ove solo si consideri che la procedura di affrancazione, definendosi con l'incameramento, da parte del Comune competente, del corrispettivo di affrancazione del vincolo, si risolve in una entrata che incide sulle finanze dell'ente locale. La ritenuta non manifesta fondatezza della nuova questione di costituzionalità sollevata in sede di impugnativa, esclude quindi il rinvio degli atti alla Corte Costitituzionale con conseguente sospensione necessaria del giudizio. Appare allora evidente, alla luce della normativa applicabile e delle pronunce giurisprudenziali richiamate, l'infondatezza delle pretese azionate con i motivi in esame.
Con il quarto motivo parte appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili . Per gli appellanti il Tribunale dopo avere espresso un giudizio negativo sulla completezza della presentazione dell'istanza di affrancazione recante il protocollo del perché priva dei documenti necessari all'istruttoria, e quindi sulla CP_3 piena prova ai fini della pendenza della procedura di rimozione dei vincoli, ha poi invece ritenuto sussistente lo stato di pendenza della stessa. Sostengono pertanto che la sentenza deve essere riformata con una pronunzia che, si sensi dell'art. 115 e 116 c.p.c. tenga conto dell'inidoneità della documentazione prodotta in primo grado a giustificare l'applicazione dell'art. 49 quater l. 448/1998 introdotto dalla lg. N. 136/2018. Va premesso che la dedotta contraddittorietà è frutto di una personale interpretazione degli appellanti dei punti di motivazioni richiamati, in quanto mai il Tribunale ha asserito che la presentazione della domanda di affrancazione priva dell'allegazione di atti equivalesse alla mancata presentazione della stessa. In ogni caso è stato provato che l'appellata a depositato al CP_1 CP_3
l'istanza di affrancazione, come confermato dalla documentazione prodotta in primo grado;
e quindi secondo la normativa sopra richiamata, la semplice presentazione dell'istanza di affrancazione, completa o non, determina la pendenza
16 del procedimento amministrativo volto all'eliminazione del vincolo, e rende improseguibile l'azione di rimborso proposta dall'appellante. Il motivo è, quindi, infondato.
Con il sesto ed ultimo motivo gli appellanti lamentano la violazione e /o falsa applicazione, patente ingiustizia, nella declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali, contestando le motivazioni- cui si rinvia- poste dal giudice a fondamento della declaratoria di compensazione;
ne rilevano, segnatamente, la contraddittorietà, e la non intellegibilità del riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite. Al di là delle motivazioni adottate dal Tribunale per ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, va osservato che a norma dell'art.91 c.p.c., a fronte di una declaratoria di improcedibilità della domanda principale e di rigetto delle subordinate, il giudice di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare gli attori al pagamento delle spese di lite.
La deroga al principio di soccombenza, di cui si sarebbe semmai dovuta dolere l'appellata, ben poteva essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nel rilievo che la domanda di nullità della clausola determinativa del prezzo era stata proposta con citazione passata all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 20.12.2018, poi notificata in data 27.12.2018, laddove il decreto legge n. 119/2018 era stato confermato con le modifiche apportate dall'art. 25 undecies , con la legge n. 136/2018 pubblicata nella G.U. n. 293 del 18.12.2018. Anche l'ultimo motivo va quindi respinto;
ed alla luce delle su esposte considerazioni è evidente l'irrilevanza dell'espletamento della c.t.u. sollecitata dagli appellanti e volta ad accertare il prezzo massimo di cessione ed il minor prezzo dell'immobile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. Dette spese vanno liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nelle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,00. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Roma pronunciando sull'appello proposto da Parte_6 avverso la sentenza n. 572/2019 del Tribunale di Roma così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti , , e , tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro in solido, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1
17 del presente grado che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00 oltre a iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti in solido, di somma pari al contributo unificato versato. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24.7.2024. Il Consigliere estensore Dott.ssa Patrizia Mannacio
Il Presidente
Dott. Angelo Martinelli
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