Art. 19.
L'articolo 30 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua".
L'articolo 30 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua".