Articolo 19 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 agosto 1974
Art. 19.
L'articolo 30 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974