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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA Sezione I Civile
Procedura n. 771/2025 R.G. contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice MI IZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 771/2025 promossa da:
- , C.F. , con l'Avv. Giovanna Patafio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
- , C.F. , con l'Avv. Emanuela Controparte_1 P.IVA_1
Radogna
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: per l'attore v. precisazione delle conclusioni depositate il 14.09.2025, per la convenuta v. precisazione delle conclusioni depositate il 15.09.2025.
*****
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 proponeva opposizione, previa istanza Parte_1 di sospensione, avverso due atti pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973, notificati dall' : Controparte_2
- atto di pignoramento presso terzi n. 07984202400003556/001 notificato in data 01.10.2024, per l'importo di € 92.021,55 (Allegato A, A1 parte ricorrente); TRIBUNALE DI PA
- atto di pignoramento presso terzi n. 07984202400003557/001 notificato in data 09.10.2024, per l'importo di €. 92.133,11 (Allegato B, B1 parte ricorrente).
L'opponente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento indicata nell'atto di pignoramento opposto e l'intervenuta prescrizione di parte della pretesa creditoria.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa, iscritta al n.r.g. 2475/2024 esecuzioni mobiliari veniva assegnata alla Dott.ssa CP_3 che, con ordinanza dell'11.02.2025, sospendeva l'esecuzione, fissando il termine del 21.03.2025 per l'introduzione del giudizio di merito, rinviando le spese al giudizio definitivo (Doc. 56 parte ricorrente).
Quindi, il 26.02.2025 l'opponente introduceva il giudizio nella sede contenziosa, contestando l'an della pretesa creditoria, deducendo la prescrizione di parte del credito portato dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito posti alla base degli atti di pignoramento impugnati, chiedendo ammettersi la proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920189003463480000.
Parte opposta non si costituiva nei termini di legge e, non comparendo alla prima udienza di comparizione del 15.05.2025, veniva dichiarata contumace, previo accertamento della regolarità della citazione. All'esito dell'udienza ex art. 281 undecies c.p.c. il giudice si riservava e, a scioglimento, pronunciava l'ordinanza del 22.05.2025 con cui dichiarava non luogo a provvedere sulla querela di falso. Altresì, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava il termine per le precisazioni delle conclusioni al 30.07.2025 e fissava l'udienza del 15.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte conclusive da depositarsi entro tale data.
Il 21.07.2025 , si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, il difetto di incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia e insisteva per il rigetto delle eccezioni relative alla nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento e all' intervenuta prescrizione dei crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., lamentando Parte_1
l'illegittimità del pignoramento sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito portato da n. 26 cartelle esattoriali e n. 19 avvisi di addebito;
dunque, 45/54 dei titoli esecutivi sottesi al pignoramento azionato, per una non debenza di € 50.702,05, da individuarsi come segue:
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- € 3.081,05 relativi alle cartelle esattoriali di cui ai docc. nn. 1/6, notificate tra l'11.4.2011 e il
27.5.2013 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- € 381,82 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.7 notificata il 27.5.2013 per la tassa automobilistica;
- € 639,28 relativi alle cartelle esattoriali di cui ai docc. nn. 8 e 9 notificate il 18.3.2014 e il
10.4.2014 per violazione del codice della strada;
- € 2.682,79 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 10 notificata il 25.2.2014 per l'emissione di assegni a vuoto;
- € 2.030,50 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.11 notificata il 12.3.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 467,11 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.12 notificata il 12.3.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 513,91 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.13 notificata il 29.5.2015 per diritti della camera di commercio e della tassa automobilistica;
- € 350,02 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.14 notificata il 16.12.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 118,59 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.15 notificata il 25.5.2016 per diritti della camera di commercio;
- € 3.312,11 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.16 notificata il 30.12.2016 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 222,93 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 17 notificata l'1.10.2016 per prestazioni Inail;
- € 57,17 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 18 notificata il 5.12.2016 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 649,23 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 19 notificata il 12.2.2017 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 130,16 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 20 notificate il 15.6.2017 per diritti della camera di commercio;
- € 596,23 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 21 notificata il 25.8.2017 per prestazioni Inail;
- € 139,02 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 22 notificata il 21.11.2017 per diritti della camera di commercio;
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- € 248,38 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 23 notificata il 18.4.2018 per diritti della camera di commercio.
- € 2.878,55 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 24 notificata il 5.6.2018 per sanzioni amministrative per l'emissione di assegni a vuoto;
- € 220,00 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 25 notificata il 27.8.2018per prestazioni Inail;
- € 53,22 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.26 notificata il 20.11.2018 per diritti della camera di commercio;
- € 31.929,98 relativi agli avvisi di addebito di cui ai docc. nn. 36/54 notificati tra il 16.5.2012
e il 13.7.2018 per contributi previdenziali.
A tal fine, l'opponente non contesta la sussistenza dei debiti portati dagli atti impositivi, bensì eccepisce la nullità degli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla loro formazione, consistenti nei seguenti atti:
1) Intimazione di pagamento n. 07920169002828589000 notificata il 25.9.2016 presso la sede della ditta individuale (docc. 57, 58 di parte ricorrente);
2) Intimazione di pagamento n. 07920189003463480000 notificata il 14.11.2018 a mani del destinatario (docc 59, 60 di parte ricorrente);
3) Intimazione di pagamento n. 07920229003133460000 notificata il 12.8.2022 a persona di famiglia (docc 61, 62 di parte ricorrente);
4) Intimazione di pagamento n. 07920239007106361000 notificata il 22.12.2023 a persona di famiglia (docc. 63,64 di parte ricorrente).
In via preliminare, chiede di essere ammesso alla proposizione della querela di falso in relazione alla sottoscrizione della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. .07920189003463480000, ritenuta apocrifa.
, con costituzione del 21.07.2025 eccepisce il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, a fronte della natura tributaria di n. 18 titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva e il difetto di competenza del giudice adito, in funzione del giudice del lavoro, per n. 23 titoli esecutivi di natura previdenziale. Nel merito, rappresenta la debenza delle somme portate ad esecuzione, a fronte della regolarità delle notifiche delle summenzionate intimazioni di pagamento, idonee ad interrompere il termine di prescrizione decennale dei crediti derivati da n. 11 titoli di natura erariale e quinquennale dei restanti n. 43 titoli.
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Infine, con deposito delle note conclusive parte opponente eccepisce la tardività della costituzione della convenuta contumace, insistendo per l'inammissibilità della documentazione prodotta.
Tanto premesso, si procede, secondo ordine logico, alla disamina delle questioni sollevate.
In via preliminare, in punto di riparto di giurisdizione si osserva che l'esecuzione qui opposta prende avvio dalla notifica del c.d. pignoramento diretto, disciplinato dagli artt. 72 bis ss. D.P.R. n.
602/1973.
Nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, si pone il problema dell'individuazione del riparto tra la giurisdizione delle Commissioni tributarie e del giudice ordinario. Alle prime, l'art. 2 del D.lgs n. 546/1992 riconduce la giurisdizione delle controversie
“aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, ad eccezione delle
“controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento…”.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria deve individuarsi nella cartella di pagamento, o nell'avviso di intimazione, nel senso che l'opposizione a tali atti rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Diversamente, nel caso in cui siano già stati notificati degli atti prettamente esecutivi, tra cui indubbiamente si annovera l'atto di pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tal senso, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione statuendo che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 32539 del 14/12/2024).
Deve quindi confermarsi la giurisdizione del giudice adito.
Difatti, nel caso in esame l'opponente non contesta la sussistenza dei debiti portati dagli atti impositivi, bensì chiede venga rideterminato l'ammontare del credito azionato con il pignoramento essendosi nel frattempo prescritto parte del credito stesso a causa della nullità degli atti interruttivi della prescrizione.
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In secondo luogo, ai fini della disamina dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, relativa a n. 23 titoli esecutivi di natura previdenziale, occorre previamente pronunciarsi sulla tardività della costituzione di e sul regime di decadenze derivatone. CP_1 CP_1
Infatti, dopo aver accertato la regolarità della citazione questo giudice dichiarava CP_1
contumace, con provvedimento del 22.05.2025. Nella stessa ordinanza, ritenuta la causa
[...] matura per la decisione, visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies terzo comma c.p.c., fissava il termine del 30.07.2025 per il deposito delle precisazioni e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 15.09.2025. Ebbene, si costituiva il 21.07.2025, dunque CP_1 CP_1 in data successiva alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'art. 293 c.p.c., relativo alla costituzione del contumace, è stato interessato dalla c.d. riforma
Cartabia che ha modificato il termine entro cui è ammessa la costituzione della parte dichiarata contumace. Se nella formulazione precedente al 26.11.2024, data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 164/2024, l'art. 293, co. 1, c.p.c. ammetteva che la parte dichiarata contumace potesse “costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, la novella legislativa ha disposto l'anticipazione di tale termine, prevedendo che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Tale modifica rispecchia il nuovo impianto della fase conclusiva del processo, che vede la sostituzione della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con l'assegnazione di un triplice termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica, contestualmente alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (in tal senso, v. anche T. di Milano, sez. impresa, sent. n. 1972/2025; T. di
Roma, IV sez. civile, sent. n. 13072/2025).
Come premesso, nel caso che qui occupa si è costituita dopo la dichiarazione Controparte_1 di contumacia, nonché successivamente al provvedimento con cui è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione da individuarsi nell'provvedimento in data 22.05.2025 con il quale il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 281-terdecies ha fissato l'udienza di discussione della causa ex art. 281-sexies. Di talché, la costituzione risulta tardiva. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 293, comma 1, c.p.c. è peraltro produttivo di decadenze tanto sotto il profilo delle istanze ed eccezioni esperibili, quanto dei poteri probatori.
In primo luogo, con riguardo all'eccezione di incompetenza sollevata in sede di costituzione, si evidenzia che in caso di costituzione tardiva, a seguito di citazione regolare, la parte non può
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proporre né domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Così si evince dal nuovo combinato disposto degli artt. 281, 293 e 294 c.p.c., secondo cui il sistema di decadenze è evitabile a condizione che il contumace dimostri “che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”, secondo l'art. 294 c.p.c. Ciò è da escludere nel caso di specie, posto che nulla ha addotto ai fini di un'eventuale Controparte_1 remissione in termini, considerata la regolarità della citazione già accertata in occasione dell'udienza di prima comparizione delle parti.
Parte convenuta è dunque decaduta dal diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui si annovera quella di incompetenza funzionale poiché, come ripetutamente chiarito dalla Corte di cassazione, “l'eccezione di incompetenza funzionale va formulata non oltre la prima udienza di trattazione. Stesso dicasi per il regolamento di competenza d'ufficio, che dev'essere sollevato non oltre la prima udienza o, in appello, entro l'esaurimento della trattazione della causa, e dunque prima dell'invito alle parti a precisare le conclusioni o dell'eventuale pronuncia sull'ammissione delle istanze istruttorie (…) Ne deriva che l'incompetenza funzionale dev'essere rilevata necessariamente, sia all'esito di eccezione di parte, sia d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione“(Cass. ord. n. 32216/2022, vedi anche Cass. ord. nn. 22359/2021, 9552/2020)
Considerazioni analoghe si applicano sotto il profilo dei poteri istruttori, in quanto la tardività della costituzione preclude il deposito di nuova documentazione, salva l'ipotesi di remissione in termini.
Ne consegue l'inutilizzabilità degli allegati prodotti dalla convenuta contumace in sede di costituzione tardiva, da considerarsi tamquam non essent, nonchè la cristallizzazione della pronuncia di non luogo a procedere sulla querela di falso, relativa all'avviso di intimazione 079
2018 9003463480000, notificato il 14.11.2018.
Invero, in conformità al dettato dell'art. 222 c.p.c., tanto la presentazione della querela, quanto la risposta positiva all'interpello del giudice costituiscono conditio sine qua non per l'introduzione del giudizio di falso. In considerazione delle decadenze di cui sopra e delle argomentazioni esposte nell'ordinanza del 22.05.2025, che qui si richiamano, deve concludersi che la costituzione tardiva di equivale a una mancata risposta affermativa. Infatti, benché parte contumace Controparte_1 fosse edotta dell'istanza di querela di falso, indicata nel ricorso introduttivo notificato, ha preferito sottrarsi all'interpello del giudice, costituendosi successivamente all'ordinanza che disponeva non luogo a procedere alla querela di falso. Peraltro, in sede di costituzione tardiva e di precisazione delle conclusioni, ha tenuto un comportamento decisamente equivoco, Controparte_1
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limitandosi a considerazioni generiche sull'esperibilità della querela di falso, senza mai pronunciarsi in modo esplicito sull'intimazione di pagamento oggetto di querela (n. 079 2018
9003463480000): “È di tutta evidenza, quindi, che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 079
2016 90028285 89000 è legittima ed efficace. Con riferimento alle altre tre intimazioni di pagamento, occorre evidenziare con forza che le stesse sono state effettuate a mani del destinatario, ovvero di persona qualificatasi come di famiglia e deputata quindi al ritiro.
Trattandosi di atti aventi fede privilegiata, le contestazioni, peraltro generiche sollevate da controparte non sono sufficienti a superare la presunzione di veridicità delle relate allegate che dovrà essere oggetto di un procedimento ad hoc (querela di falso) definito con sentenza passata in giudicato.” (memoria di costituzione, pag. 9).
Per quanto sopra esposto rimane quindi ferma l'inutilizzabilità del documento impugnato che deve ritenersi espunto dal compendio probatorio in esame.
Esaminate le questioni di rito, occorre vagliare la prima questione di merito, relativa all'efficacia interruttiva delle seguenti intimazioni di pagamento:
1) L'atto n. 07920169002828589000 del 25.9.2016 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 - 29.5.2016 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 - 17.4.2013 (docc. 57 e 58 di parte ricorrente);
2) L'atto n. 07920229003133460000 del 12.8.2022 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 – 19.2.2020 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 - 13.7.2018 (docc 61 e 62 di parte ricorrente);
3) L'atto n. 07920239007106361000 del 22.12.2023 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 – 18.1.2023 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 -13.7.2018 (docc. 63, 64 di parte ricorrente).
Ebbene, con riferimento all'atto n. 07920169002828589000 sono acquisiti agli atti l'avviso di intimazione (doc. 57) e copia della comunicazione con cui informava Controparte_1
l'intimato dell'avvenuta notifica del medesimo, mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 (doc. 58).
La comunicazione, notificata a mezzo di raccomandata postale in Corso XXVII Marzo, n. 19,
Voghera, il 23.09.2016, riporta il seguente contenuto: “in data 27.07.2016, non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo (…) abbiamo provveduto a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Parte_2 pag. 8
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PA nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito Parte_3 informatico della medesima”, nonché “all'invio della presente comunicazione”.
Ebbene, parte ricorrente deduce l'inesistenza di detta intimazione sotto un duplice ordine di motivi: sotto il profilo probatorio, ritiene non esservi prova dell'avvenuta notifica dell'atto, dal momento che non sono state prodotte le copie conformi agli originali delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio contenente l'intimazione, così come non vi sarebbe evidenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso il sito della camera di commercio di Pavia, in spregio ai principi sul riparto degli oneri probatori, secondo cui spetta al creditore dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica, ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973; sotto il profilo procedurale, argomenta che la comunicazione di avvenuta notifica sia inidonea, perché eseguita tramite il servizio postale presso un indirizzo diverso dalla residenza fiscale dell'obbligato.
La doglianza è infondata.
Con specifico riferimento alle forme di notifica dell' intimazione di pagamento, per effetto del rinvio operato dall' art. 50, comma 2 D.P.R n. 602/1973, si applica la disciplina contenuta nell'art. 26, relativa alle cartelle di pagamento, secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Nel caso in cui il destinatario dell'intimazione sia una persona giuridica o una ditta individuale, come nel caso di specie, l'art.60 D.P.R. n. 600/1973, abrogato dal D. Lgs. n. 13/2024, disponeva che “se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.” In tal caso, la notificazione si intende perfezionata “nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.”
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è dunque previsto che l' notifichi l'atto presso la sede Controparte_4 dell'impresa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la notifica “può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
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ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass., Sez. 5, sent. n. 6395/2014).
Il procedimento di notifica dell'atto n. 07920169002828589000 risulta dunque regolare.
Quanto alla prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, sotto un profilo di ordine generale si osserva che non sussiste l'obbligo di depositare in giudizio gli originali, essendo sufficiente ai fini probatori la produzione di mere copie (“nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.” Cass. ord. n. 25292/18). Ne consegue che le copie degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli avvisi di addebito devono ritenersi valide ai fini probatori.
Peraltro, ciò che rileva, è la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Accertata la regolarità della notifica dell'avviso, quest'ultimo è stato reso edotto della sussistenza dell'atto a suo carico, con comunicazione del 23.09.2016 che indica il sito internet in cui reperirlo. Il documento n. 58 è costituito da una raccomandata che riporta, in alto a destra l'indicazione del n.
07920169002828589000, corrispondente al numero dell'intimazione di pagamento in oggetto.
Ad abundatiam, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce nell' impugnazione del contribuente dell'intimazione di pagamento, efficacia sanatoria di eventuali vizi della notificazione, “per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord.
n. 16163/2025, Cass, sent. nn. 1554/2009).
Pertanto, si accerta l'idoneità dell'atto n. 07920169002828589000 ad interrompere la prescrizione:
- delle cartelle esattoriali nn. 1) 07920110009866869000; 2) 07920110010434876000; 3)
07920110014573679000; 4) 07920110036817663000; 5) 07920110038617621000; 6)
07920120010004534000; 7) 07920120020679924000; 8) 07920120024837933000; 9)
07920130006132881000; 10) 07920130017387707000; 11) 07920140013168015000; 12)
07920140014463846000; 13) 07920150005029783000; 14) 079201150016779832000; 15)
07920160000794125000, notificate tra l'11.04.2011 e il 29.05.2016.
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- degli avvisi di addebito, nn. 36) 37920120000864645000; 37) 3792012000277953600; 38)
37920130000668015000, notificati tra il 15.05.2012 e il 17.04.2013.
In considerazione della ritenuta inutilizzabilità dell'intimazione di pagamento n.
n.07920189003463480000, di cui si è detto, occorre pronunciarsi sulle restanti intimazioni di pagamento: nn. 07920229003133460000 e 07920239007106361000.
Stante l'omogeneità delle questioni sollevate ad esse concernenti, si procede a una disamina unitaria delle stesse.
Posto che la notifica degli atti in oggetto è avvenuta per posta ordinaria, stante l'esito infruttuoso dei tentativi di notifica telematici all'indirizzo pec " , si Email_1 richiama la ricostruzione della disciplina notificatoria esposta con riferimento all'intimazione del
2016.
In primo luogo, le osservazioni mosse da parte ricorrente in punto di inidoneità dell'avviso di mancata consegna della pec, per carenza della firma digitale con estensione. P.7m, risultano inconferenti.
La ricevuta di mancata consegna della notificazione telematica, corredata dall' indicazione della data di formazione e dell'oggetto della notifica, è generata dal relativo sistema e non vi è ragione di dubitare della validità della copia versata in causa, specialmente in ragione dell'esito negativo della notifica telematica. In ogni caso, l'utilizzo di un formato piuttosto di un altro può al più costituire un'ipotesi di mera irregolarità che non inficia il procedimento notificatorio in esame. Infatti, come si evince dagli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate di spedizione, Controparte_1 si avvaleva del servizio postale per la notifica delle intimazioni di pagamento in narrativa:
l'attestazione di avvenuta consegna della raccomandata relativa all' atto n. 07920229003133460000
è datata 12.08.2022 ed è sottoscritta da persona di famiglia (Docc. 61, 62 parte ricorrente); parimenti, l'attestazione di consegna della raccomandata relativa all'atto n.
07920239007106361000 reca la data del 22.12.2023 ed è espressamente sottoscritta dalla madre del ricorrente (Docc. 63, 64 parte ricorrente).
Le argomentazioni sollevate da parte ricorrente, circa la nullità delle intimazioni di pagamento per omesso invio della raccomandata informativa direttamente a , risultano destituite di Parte_1 fondamento. Le notifica effettuate per mezzo del servizio postale si perfezionano con la semplice consegna del plico presso il domicilio del destinatario, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m.
9.4.2001. Infatti, l'ufficiale postale deve limitarsi a verificare che la persona legittimata alla pag. 11
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ricezione sottoscriva il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento. Non è invece richiesta la notifica di alcuna raccomandata informativa.
Sul punto, la Corte di cassazione ha osservato che la seconda parte del comma 1, dell'art. 26, d.p.r.
n. 602/1973, prevede che la notifica affidata all'ufficiale postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso, senza necessità di apposita relata. È infatti l'ufficiale postale ad attestare, nell' avviso di ricevimento, che la consegna del plico è stata effettuata alla persona individuata come legittimata alla ricezione e che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
È dunque inconferente che l'opponente affermi di non essere a conoscenza dell'avviso, dovendo piuttosto dimostrare l'assoluta estraneità del soggetto che ha ricevuto la notifica e, dunque,
l'effettivo mancato ricevimento del plico postale. Nel caso di specie, non solo nulla di tutto ciò è stato provato, ma è verosimile ritenere che alla stregua del plico del 2023, anche l'avviso del 2022 sia stato ritirato dalla madre di , osservata la somiglianza delle firme apposte in Parte_1 entrambe le ricevute e l'esplicita qualificazione della madre, quale soggetto ricevente l'avviso del
2023.
Se a questo si aggiunge la corrispondenza tra il numero dell'atto notificato e il numero del documento indicato nella relativa raccomandata, risulta dimostrata la riconducibilità delle intimazioni in esame alle summenzionate raccomandate.
Quindi, deve ritenersi che tutti gli atti impositivi per i quali il ricorrente adduce il difetto di notifica sono stati regolarmente notificati e da questi conosciuti. Di talché, si accerta l'efficacia interruttiva della prescrizione delle intimazioni di pagamento del 2016, 2022 e 2023.
Occorre pertanto accertare se, dalla notifica delle tre cartelle di pagamento sia decorso il termine di prescrizione per i crediti portati ad esecuzione.
Questi i termini prescrizionali a seconda della natura dei crediti azionati:
- I crediti relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada si prescrivono in cinque anni e, nel caso di specie, sono portati dai seguenti titoli (10/54):
Cartelle esattoriali nn.:
1) 07920110009866869000 notificata il 11.4.2011;
2) 07920110010434876000 notificata il 28.4.2011;
3) 07920110014573679000 notificata il 12.5.2016;
4) 07920110036817663000 notificata il 11.1.2012;
5) 07920110038617621000 notificata il 27.5.2013;
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6) 07920120010004534000 notificata il 27.5.2018;
8) 07920120024837933000 notificata il 18.3.2014;
9) 07920130006132881000 notificata il 10.4.2014;
31) 07920220000065375000 notificata il 13.5.2022;
32) 07920220000457187000 notificata il 22.06.2022;
- I crediti relativi a Tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (Cass. sez. 5, sent. 21915/2024)
I titoli interessanti interessati sono (2/54):
Cartelle esattoriali nn.:
7) 07920120020679924000 notificata in data 27.5.2013;
13) 07920150005029783000 limitatamente ad € 383,33 notificata il 29.5.2015 (cartella multiente relativa alla tassa automobilistica e ai diritti della Camera di commercio);
- I crediti relativi a sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto si prescrivono in cinque anni. I titoli interessati sono (3/54):
Cartelle esattoriali nn.:
10) 07920130017387707000 notificata in data 25.2.2014;
24) 07920180002539756000 notificata il 5.6.2018;
30) 07920210008823164000 notificata il 10.1.2023;
- I crediti erariali (Irpef, Addizionale comunale Irpef, Addizionale regionale Irpef, Iva, Irap) si prescrivono in dieci anni. Trattandosi di un punto conteso tra le parti, si riporta la massima dei giudici di legittimità che chiarisce l'argomento: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si
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prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. sez. 6, ord.
32308/2019).
I titoli interessati sono (11/54):
Cartelle esattoriali nn.
11) 07920140013168015000 notificata in data 12.3.2015;
12) 07920140014463846000 notificata in data 12.3.2015;
14) 079201150016779832000 notificata in data 16.12.2015;
16) 07920160006110485000, notificata in data 30.12.2016;
18) 07920160020161674000 notificata in data 5.12.2016;
19) 07920160021921806000 notificata in data 12.2.2017;
27) 07920190004327662000 notificata il 28.9.2019;
29) 07920200001801984000 notificata in data 20.09.2021;
33) 07920220002968902000 notificata il 20.10.2022;
34) 07920220006270192000 notificata il 18.1.2023;
35) 07920230011012367000 notificata in data 12.12.2023
- I crediti relativi ai diritti Camerali si prescrivono in cinque anni, seguendo il regime dei tributi con cadenza periodica (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del
1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.” Cass. sez. 5, Ord. n. 22897/2022)
I titoli interessati sono (7/54):
Cartelle esattoriali nn.
13) 07920150005029783000, limitatamente alla somma di € 130,58, notificata il 29.5.2015;
15) 07920160000794125000 notificata in data 25.5.2016;
20) 07920170001209671000 notificata in data 15.6.2022;
22) 07920170008733674000 notificata in data 21.11.2017;
23) 07920170013112459000 notificata il 18.4.2018 limitatamente alla somma di € 137,53;
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26) 07920180007111821000 notificata il 20.11.2018;
28) 07920190010486282000 notificata il 19.02.2020;
- I Contributi assistenziali si prescrivono in cinque anni.
I titoli interessati sono (23/54):
Cartelle esattoriali nn.
17) 07920160016521637000 notificata in data 1.10.2016;
21) 07920170006442844000 notificata in data 25.8.2017;
23) 07920170013112459000 notificata il 18.4.2018 limitatamente alla somma di € 110.85;
25) 07920180004187068000 notificata il 27.8.2018;
Avvisi di addebito nn.
36) 37920120000864645000 notificato il 16.5.2012;
37) 37920120002779536000 notificato il 23.1.2013;
38) 37920130000668015000 notificato il 17.4.2013;
39) 37920160001419741000 notificato il 21.6.2016;
40) 37920160001847440000 notificato il 21.9.2016;
41) 37920160001892728000 notificato il 27.09.2016;
42) 37920160002034652000 notificato l'8.11.2016;
43) 37920160002663315000 notificato il 22.11.2016;
44) 37920160003481917000 notificato il 12.1.2017;
45) 37920160003576735000 notificato il 28.1.2017;
46) 37920160003694807000 notificato il 13.1.2017;
47) 37920170000150371000 notificato il 16.3.2017;
48) 37920170000262274000 notificato il 20.4.2017;
49) 37920170000387727000 notificato il 5.5.2017;
50) 37920170000484262000 notificato il 6.6.2017;
51) 37920170000626901000 notificato il 28.7.2017;
52) 37920170001415575000 notificato il 26.9.2017;
53) 37920170002388540000 notificato il 20.10.2017;
54) 37920180001286873000 notificato il 13.7.2018.
Infine, si precisa che le sanzioni accessorie conseguenti al mancato pagamento dei tributi e gli interessi si prescrivono in cinque anni (“In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina pag. 15
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della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante
l'assenza di norme speciali.” Cass. Sez. 5, ord. 23052/11/08/2025).
Tanto premesso, si osserva che a fronte dell'inutilizzabilità dell'intimazione di pagamento n.
0792018 9003463480000, occorre verificare che i termini di prescrizione interrotti dalla prima intimazione di pagamento n. 07920169002828589000, notificata il 25.9.2016, non siano decorsi prima della notifica dell'intimazione di pagamento 07920229003133460000 del 12.8.2022.
Il termine di prescrizione decorre quindi dalla data del 25.9.2016.
Ebbene, i soli crediti oggetto dell'intimazione del 2016 a non essersi prescritti alla data dell'intimazione del 2022 sono quelli incorporati dalle cartelle esattoriali nn. 11)
07920140013168015000 e 12) 07920140014463846000, in virtù del termine decennale previsto per i crediti erariali, ad eccezione delle somme imputabili a sanzioni ed interessi, rispettivamente pari ad €2.030,50 e € 467,11, che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale e sono pertanto prescritte.
Quanto ai crediti relativi alle tasse automobilistiche, incorporati nelle cartelle esattoriali nn. 7)
07920120020679924000 e 13) 07920150005029783000, quest'ultima limitatamente alla somma di
€ 383,33 è intervenuta la prescrizione, di durata triennale, in data 25.9.2019, per un totale di €
765,15 (€381,82 + 383,33).
A ciò deve sottrarsi le somma di €16.901,90, pari all'ammontare dei crediti prescritti in data
25.9.2021, per effetto del termine quinquennale decorrente dalla data dell'intimazione di pagamento e relativi a:
Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, incorporati nelle cartelle esattoriali nn. 1) 07920110009866869000; 2) 07920110010434876000; 3) 07920110014573679000; 4)
07920110036817663000; 5) 07920110038617621000; 6) 07920120010004534000; 8)
07920120024837933000; 9) 07920130006132881000, per un ammontare di € 3.720,33 (€ 421,00 +
421,00+ 639,00 + 639,00 + 220,30 + 220,30 +205,35 + 47,40 + 47,40 + 220,30 + 207,99 + 208,35
+ 222,94);
pag. 16
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Sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto incorporati nella cartella esattoriale n. 10) 07920130017387707000, per un importo di € 2.682,79;
Diritti Camerali incorporati nella cartella esattoriale n. 13) 07920150005029783000 limitatamente alla somma di € 130,58;
Contributi assistenziali incorporati negli avvisi di addebito nn. 36) 37920120000864645000; 37)
37920120002779536000, 38) 37920130000668015000, per una somma di € 11.007,48 (€ 5.944,54
+ € 3.400,38 + 1.662,56).
Il totale così prescritto è pari ad € 20.164,66.
In ultima istanza, nel lasso di tempo intercorso tra la notifica della prima intimazione di pagamento e la notifica dell'intimazione del 12.8.2022, sono sorti nuovi crediti, alcuni dei quali prescritti prima dell'intervento di quest'ultima.
È opportuno ricordare che il periodo in esame è stato interessato dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia covid-19. Nel periodo dall' 8.3.2020 al 31.8.2021 l'art. 67 D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici impositori, determinando lo spostamento in avanti del decorso dei termini, per la stessa durata della sospensione, pari ad 85 giorni.
Ciò premesso, si rileva l'intervenuta prescrizione dei seguenti crediti, relativi a sanzioni tributarie ed interessi, così individuati:
€ 3.312,11 incorporati nella cartella esattoriale n. 16) 07920160006110485000, notificata il
30.12.2016, e prescritti il 30.12.2021;
€ 57,17 incorporati nella cartella esattoriale n. 18) 07920160020161674000, notificata il 5.12.2016, prescritti il 5.12.2021;
€ 649,23, incorporati nella cartella esattoriale n. 19) 07920160021921806000 notificata il 12.2.2017
e prescritta il 12.2.2022.
Altresì, il credito di €222,93 relativo ai contributi assistenziali, incorporati nella cartella esattoriale n. 17) 07920160016521637000, notificata l'1.10.2016, si è prescritto l'1.10.2021.
Infine, il credito di € 130,16, relativo si diritti Camerali incorporati nella cartella esattoriale n. 20)
07920170001209671000, notificata il 15.06.2017, si è prescritto il 15.6.2022.
Pertanto, la somma pignorata pari ad € 92.133,11 deve essere ridotta di € 24.536,26 (20.164,66 +
4.371,60), per un ammontare dovuto di € 67.596,85.
Quanto alle spese di lite, a fronte della parziale soccombenza di parte ricorrente si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione.
pag. 17
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 771/2025 R.G, disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
DICHIARA l'intervenuta prescrizione dell'importo di € 24.536,26 per crediti di cui alle seguenti cartelle:
- Cartelle nn. 07920140013168015000, 07920140014463846000, 07920160006110485000,
07920160020161674000, 07920160021921806000 (€ 2.030,50 + 467,11 + 3.312,11 + 57,17 +
649,23 per sanzioni ed interessi);
- Cartelle nn. 07920120020679924000, 07920150005029783000 (€381,82 ed € 383,33 per tasse automobilistiche);
- Cartelle nn. 07920150005029783000, 07920170001209671000 (€ 130,58 + 130,16per diritti camerali);
- Cartelle nn. 07920110009866869000, 07920110010434876000, 07920110014573679000;
07920110036817663000; 07920110038617621000; 07920120010004534000;
07920120024837933000; 07920130006132881000 (€ 421,00 + 421,00+ 639,00 + 639,00 +
220,30 + 220,30 +205,35 + 47,40 + 47,40 + 220,30 + 207,99 + 208,35 + 222,94 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada);
- Cartella n. 07920130017387707000 (€ 2.682,79 per sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto);
- Cartelle nn. 37920120000864645000, 37920120002779536000, 37920130000668015000,
07920160016521637000 (€ 5.944,54 + € 3.400,38 + 1.662,56 + 222,93 per contributi assistenziali);
RIGETTA nel resto l'opposizione promossa da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Pavia, lunedì 15.09.2025
Il Giudice
MI IZ
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Procedura n. 771/2025 R.G. contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice MI IZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 771/2025 promossa da:
- , C.F. , con l'Avv. Giovanna Patafio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
- , C.F. , con l'Avv. Emanuela Controparte_1 P.IVA_1
Radogna
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: per l'attore v. precisazione delle conclusioni depositate il 14.09.2025, per la convenuta v. precisazione delle conclusioni depositate il 15.09.2025.
*****
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 proponeva opposizione, previa istanza Parte_1 di sospensione, avverso due atti pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973, notificati dall' : Controparte_2
- atto di pignoramento presso terzi n. 07984202400003556/001 notificato in data 01.10.2024, per l'importo di € 92.021,55 (Allegato A, A1 parte ricorrente); TRIBUNALE DI PA
- atto di pignoramento presso terzi n. 07984202400003557/001 notificato in data 09.10.2024, per l'importo di €. 92.133,11 (Allegato B, B1 parte ricorrente).
L'opponente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento indicata nell'atto di pignoramento opposto e l'intervenuta prescrizione di parte della pretesa creditoria.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa, iscritta al n.r.g. 2475/2024 esecuzioni mobiliari veniva assegnata alla Dott.ssa CP_3 che, con ordinanza dell'11.02.2025, sospendeva l'esecuzione, fissando il termine del 21.03.2025 per l'introduzione del giudizio di merito, rinviando le spese al giudizio definitivo (Doc. 56 parte ricorrente).
Quindi, il 26.02.2025 l'opponente introduceva il giudizio nella sede contenziosa, contestando l'an della pretesa creditoria, deducendo la prescrizione di parte del credito portato dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito posti alla base degli atti di pignoramento impugnati, chiedendo ammettersi la proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920189003463480000.
Parte opposta non si costituiva nei termini di legge e, non comparendo alla prima udienza di comparizione del 15.05.2025, veniva dichiarata contumace, previo accertamento della regolarità della citazione. All'esito dell'udienza ex art. 281 undecies c.p.c. il giudice si riservava e, a scioglimento, pronunciava l'ordinanza del 22.05.2025 con cui dichiarava non luogo a provvedere sulla querela di falso. Altresì, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava il termine per le precisazioni delle conclusioni al 30.07.2025 e fissava l'udienza del 15.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte conclusive da depositarsi entro tale data.
Il 21.07.2025 , si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, il difetto di incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia e insisteva per il rigetto delle eccezioni relative alla nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento e all' intervenuta prescrizione dei crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., lamentando Parte_1
l'illegittimità del pignoramento sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito portato da n. 26 cartelle esattoriali e n. 19 avvisi di addebito;
dunque, 45/54 dei titoli esecutivi sottesi al pignoramento azionato, per una non debenza di € 50.702,05, da individuarsi come segue:
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TRIBUNALE DI PA
- € 3.081,05 relativi alle cartelle esattoriali di cui ai docc. nn. 1/6, notificate tra l'11.4.2011 e il
27.5.2013 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- € 381,82 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.7 notificata il 27.5.2013 per la tassa automobilistica;
- € 639,28 relativi alle cartelle esattoriali di cui ai docc. nn. 8 e 9 notificate il 18.3.2014 e il
10.4.2014 per violazione del codice della strada;
- € 2.682,79 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 10 notificata il 25.2.2014 per l'emissione di assegni a vuoto;
- € 2.030,50 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.11 notificata il 12.3.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 467,11 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.12 notificata il 12.3.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 513,91 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.13 notificata il 29.5.2015 per diritti della camera di commercio e della tassa automobilistica;
- € 350,02 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.14 notificata il 16.12.2015 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 118,59 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.15 notificata il 25.5.2016 per diritti della camera di commercio;
- € 3.312,11 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.16 notificata il 30.12.2016 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 222,93 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 17 notificata l'1.10.2016 per prestazioni Inail;
- € 57,17 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 18 notificata il 5.12.2016 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 649,23 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 19 notificata il 12.2.2017 per sanzioni tributarie e interessi;
- € 130,16 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 20 notificate il 15.6.2017 per diritti della camera di commercio;
- € 596,23 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 21 notificata il 25.8.2017 per prestazioni Inail;
- € 139,02 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 22 notificata il 21.11.2017 per diritti della camera di commercio;
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TRIBUNALE DI PA
- € 248,38 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 23 notificata il 18.4.2018 per diritti della camera di commercio.
- € 2.878,55 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 24 notificata il 5.6.2018 per sanzioni amministrative per l'emissione di assegni a vuoto;
- € 220,00 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n. 25 notificata il 27.8.2018per prestazioni Inail;
- € 53,22 relativi alla cartella esattoriale di cui al doc. n.26 notificata il 20.11.2018 per diritti della camera di commercio;
- € 31.929,98 relativi agli avvisi di addebito di cui ai docc. nn. 36/54 notificati tra il 16.5.2012
e il 13.7.2018 per contributi previdenziali.
A tal fine, l'opponente non contesta la sussistenza dei debiti portati dagli atti impositivi, bensì eccepisce la nullità degli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla loro formazione, consistenti nei seguenti atti:
1) Intimazione di pagamento n. 07920169002828589000 notificata il 25.9.2016 presso la sede della ditta individuale (docc. 57, 58 di parte ricorrente);
2) Intimazione di pagamento n. 07920189003463480000 notificata il 14.11.2018 a mani del destinatario (docc 59, 60 di parte ricorrente);
3) Intimazione di pagamento n. 07920229003133460000 notificata il 12.8.2022 a persona di famiglia (docc 61, 62 di parte ricorrente);
4) Intimazione di pagamento n. 07920239007106361000 notificata il 22.12.2023 a persona di famiglia (docc. 63,64 di parte ricorrente).
In via preliminare, chiede di essere ammesso alla proposizione della querela di falso in relazione alla sottoscrizione della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. .07920189003463480000, ritenuta apocrifa.
, con costituzione del 21.07.2025 eccepisce il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, a fronte della natura tributaria di n. 18 titoli esecutivi posti a fondamento dell'azione esecutiva e il difetto di competenza del giudice adito, in funzione del giudice del lavoro, per n. 23 titoli esecutivi di natura previdenziale. Nel merito, rappresenta la debenza delle somme portate ad esecuzione, a fronte della regolarità delle notifiche delle summenzionate intimazioni di pagamento, idonee ad interrompere il termine di prescrizione decennale dei crediti derivati da n. 11 titoli di natura erariale e quinquennale dei restanti n. 43 titoli.
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Infine, con deposito delle note conclusive parte opponente eccepisce la tardività della costituzione della convenuta contumace, insistendo per l'inammissibilità della documentazione prodotta.
Tanto premesso, si procede, secondo ordine logico, alla disamina delle questioni sollevate.
In via preliminare, in punto di riparto di giurisdizione si osserva che l'esecuzione qui opposta prende avvio dalla notifica del c.d. pignoramento diretto, disciplinato dagli artt. 72 bis ss. D.P.R. n.
602/1973.
Nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, si pone il problema dell'individuazione del riparto tra la giurisdizione delle Commissioni tributarie e del giudice ordinario. Alle prime, l'art. 2 del D.lgs n. 546/1992 riconduce la giurisdizione delle controversie
“aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, ad eccezione delle
“controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento…”.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria deve individuarsi nella cartella di pagamento, o nell'avviso di intimazione, nel senso che l'opposizione a tali atti rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Diversamente, nel caso in cui siano già stati notificati degli atti prettamente esecutivi, tra cui indubbiamente si annovera l'atto di pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tal senso, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione statuendo che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 32539 del 14/12/2024).
Deve quindi confermarsi la giurisdizione del giudice adito.
Difatti, nel caso in esame l'opponente non contesta la sussistenza dei debiti portati dagli atti impositivi, bensì chiede venga rideterminato l'ammontare del credito azionato con il pignoramento essendosi nel frattempo prescritto parte del credito stesso a causa della nullità degli atti interruttivi della prescrizione.
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In secondo luogo, ai fini della disamina dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, relativa a n. 23 titoli esecutivi di natura previdenziale, occorre previamente pronunciarsi sulla tardività della costituzione di e sul regime di decadenze derivatone. CP_1 CP_1
Infatti, dopo aver accertato la regolarità della citazione questo giudice dichiarava CP_1
contumace, con provvedimento del 22.05.2025. Nella stessa ordinanza, ritenuta la causa
[...] matura per la decisione, visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies terzo comma c.p.c., fissava il termine del 30.07.2025 per il deposito delle precisazioni e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 15.09.2025. Ebbene, si costituiva il 21.07.2025, dunque CP_1 CP_1 in data successiva alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'art. 293 c.p.c., relativo alla costituzione del contumace, è stato interessato dalla c.d. riforma
Cartabia che ha modificato il termine entro cui è ammessa la costituzione della parte dichiarata contumace. Se nella formulazione precedente al 26.11.2024, data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 164/2024, l'art. 293, co. 1, c.p.c. ammetteva che la parte dichiarata contumace potesse “costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, la novella legislativa ha disposto l'anticipazione di tale termine, prevedendo che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Tale modifica rispecchia il nuovo impianto della fase conclusiva del processo, che vede la sostituzione della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con l'assegnazione di un triplice termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica, contestualmente alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (in tal senso, v. anche T. di Milano, sez. impresa, sent. n. 1972/2025; T. di
Roma, IV sez. civile, sent. n. 13072/2025).
Come premesso, nel caso che qui occupa si è costituita dopo la dichiarazione Controparte_1 di contumacia, nonché successivamente al provvedimento con cui è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione da individuarsi nell'provvedimento in data 22.05.2025 con il quale il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 281-terdecies ha fissato l'udienza di discussione della causa ex art. 281-sexies. Di talché, la costituzione risulta tardiva. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 293, comma 1, c.p.c. è peraltro produttivo di decadenze tanto sotto il profilo delle istanze ed eccezioni esperibili, quanto dei poteri probatori.
In primo luogo, con riguardo all'eccezione di incompetenza sollevata in sede di costituzione, si evidenzia che in caso di costituzione tardiva, a seguito di citazione regolare, la parte non può
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proporre né domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Così si evince dal nuovo combinato disposto degli artt. 281, 293 e 294 c.p.c., secondo cui il sistema di decadenze è evitabile a condizione che il contumace dimostri “che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”, secondo l'art. 294 c.p.c. Ciò è da escludere nel caso di specie, posto che nulla ha addotto ai fini di un'eventuale Controparte_1 remissione in termini, considerata la regolarità della citazione già accertata in occasione dell'udienza di prima comparizione delle parti.
Parte convenuta è dunque decaduta dal diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui si annovera quella di incompetenza funzionale poiché, come ripetutamente chiarito dalla Corte di cassazione, “l'eccezione di incompetenza funzionale va formulata non oltre la prima udienza di trattazione. Stesso dicasi per il regolamento di competenza d'ufficio, che dev'essere sollevato non oltre la prima udienza o, in appello, entro l'esaurimento della trattazione della causa, e dunque prima dell'invito alle parti a precisare le conclusioni o dell'eventuale pronuncia sull'ammissione delle istanze istruttorie (…) Ne deriva che l'incompetenza funzionale dev'essere rilevata necessariamente, sia all'esito di eccezione di parte, sia d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione“(Cass. ord. n. 32216/2022, vedi anche Cass. ord. nn. 22359/2021, 9552/2020)
Considerazioni analoghe si applicano sotto il profilo dei poteri istruttori, in quanto la tardività della costituzione preclude il deposito di nuova documentazione, salva l'ipotesi di remissione in termini.
Ne consegue l'inutilizzabilità degli allegati prodotti dalla convenuta contumace in sede di costituzione tardiva, da considerarsi tamquam non essent, nonchè la cristallizzazione della pronuncia di non luogo a procedere sulla querela di falso, relativa all'avviso di intimazione 079
2018 9003463480000, notificato il 14.11.2018.
Invero, in conformità al dettato dell'art. 222 c.p.c., tanto la presentazione della querela, quanto la risposta positiva all'interpello del giudice costituiscono conditio sine qua non per l'introduzione del giudizio di falso. In considerazione delle decadenze di cui sopra e delle argomentazioni esposte nell'ordinanza del 22.05.2025, che qui si richiamano, deve concludersi che la costituzione tardiva di equivale a una mancata risposta affermativa. Infatti, benché parte contumace Controparte_1 fosse edotta dell'istanza di querela di falso, indicata nel ricorso introduttivo notificato, ha preferito sottrarsi all'interpello del giudice, costituendosi successivamente all'ordinanza che disponeva non luogo a procedere alla querela di falso. Peraltro, in sede di costituzione tardiva e di precisazione delle conclusioni, ha tenuto un comportamento decisamente equivoco, Controparte_1
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limitandosi a considerazioni generiche sull'esperibilità della querela di falso, senza mai pronunciarsi in modo esplicito sull'intimazione di pagamento oggetto di querela (n. 079 2018
9003463480000): “È di tutta evidenza, quindi, che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 079
2016 90028285 89000 è legittima ed efficace. Con riferimento alle altre tre intimazioni di pagamento, occorre evidenziare con forza che le stesse sono state effettuate a mani del destinatario, ovvero di persona qualificatasi come di famiglia e deputata quindi al ritiro.
Trattandosi di atti aventi fede privilegiata, le contestazioni, peraltro generiche sollevate da controparte non sono sufficienti a superare la presunzione di veridicità delle relate allegate che dovrà essere oggetto di un procedimento ad hoc (querela di falso) definito con sentenza passata in giudicato.” (memoria di costituzione, pag. 9).
Per quanto sopra esposto rimane quindi ferma l'inutilizzabilità del documento impugnato che deve ritenersi espunto dal compendio probatorio in esame.
Esaminate le questioni di rito, occorre vagliare la prima questione di merito, relativa all'efficacia interruttiva delle seguenti intimazioni di pagamento:
1) L'atto n. 07920169002828589000 del 25.9.2016 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 - 29.5.2016 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 - 17.4.2013 (docc. 57 e 58 di parte ricorrente);
2) L'atto n. 07920229003133460000 del 12.8.2022 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 – 19.2.2020 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 - 13.7.2018 (docc 61 e 62 di parte ricorrente);
3) L'atto n. 07920239007106361000 del 22.12.2023 con intimazione del pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 11.4.2011 – 18.1.2023 e degli avvisi di addebito notificati nel periodo 16.5.2012 -13.7.2018 (docc. 63, 64 di parte ricorrente).
Ebbene, con riferimento all'atto n. 07920169002828589000 sono acquisiti agli atti l'avviso di intimazione (doc. 57) e copia della comunicazione con cui informava Controparte_1
l'intimato dell'avvenuta notifica del medesimo, mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 (doc. 58).
La comunicazione, notificata a mezzo di raccomandata postale in Corso XXVII Marzo, n. 19,
Voghera, il 23.09.2016, riporta il seguente contenuto: “in data 27.07.2016, non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo (…) abbiamo provveduto a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Parte_2 pag. 8
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PA nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito Parte_3 informatico della medesima”, nonché “all'invio della presente comunicazione”.
Ebbene, parte ricorrente deduce l'inesistenza di detta intimazione sotto un duplice ordine di motivi: sotto il profilo probatorio, ritiene non esservi prova dell'avvenuta notifica dell'atto, dal momento che non sono state prodotte le copie conformi agli originali delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio contenente l'intimazione, così come non vi sarebbe evidenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso il sito della camera di commercio di Pavia, in spregio ai principi sul riparto degli oneri probatori, secondo cui spetta al creditore dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica, ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973; sotto il profilo procedurale, argomenta che la comunicazione di avvenuta notifica sia inidonea, perché eseguita tramite il servizio postale presso un indirizzo diverso dalla residenza fiscale dell'obbligato.
La doglianza è infondata.
Con specifico riferimento alle forme di notifica dell' intimazione di pagamento, per effetto del rinvio operato dall' art. 50, comma 2 D.P.R n. 602/1973, si applica la disciplina contenuta nell'art. 26, relativa alle cartelle di pagamento, secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Nel caso in cui il destinatario dell'intimazione sia una persona giuridica o una ditta individuale, come nel caso di specie, l'art.60 D.P.R. n. 600/1973, abrogato dal D. Lgs. n. 13/2024, disponeva che “se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.” In tal caso, la notificazione si intende perfezionata “nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.”
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. è dunque previsto che l' notifichi l'atto presso la sede Controparte_4 dell'impresa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la notifica “può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
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ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass., Sez. 5, sent. n. 6395/2014).
Il procedimento di notifica dell'atto n. 07920169002828589000 risulta dunque regolare.
Quanto alla prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, sotto un profilo di ordine generale si osserva che non sussiste l'obbligo di depositare in giudizio gli originali, essendo sufficiente ai fini probatori la produzione di mere copie (“nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.” Cass. ord. n. 25292/18). Ne consegue che le copie degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli avvisi di addebito devono ritenersi valide ai fini probatori.
Peraltro, ciò che rileva, è la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Accertata la regolarità della notifica dell'avviso, quest'ultimo è stato reso edotto della sussistenza dell'atto a suo carico, con comunicazione del 23.09.2016 che indica il sito internet in cui reperirlo. Il documento n. 58 è costituito da una raccomandata che riporta, in alto a destra l'indicazione del n.
07920169002828589000, corrispondente al numero dell'intimazione di pagamento in oggetto.
Ad abundatiam, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce nell' impugnazione del contribuente dell'intimazione di pagamento, efficacia sanatoria di eventuali vizi della notificazione, “per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord.
n. 16163/2025, Cass, sent. nn. 1554/2009).
Pertanto, si accerta l'idoneità dell'atto n. 07920169002828589000 ad interrompere la prescrizione:
- delle cartelle esattoriali nn. 1) 07920110009866869000; 2) 07920110010434876000; 3)
07920110014573679000; 4) 07920110036817663000; 5) 07920110038617621000; 6)
07920120010004534000; 7) 07920120020679924000; 8) 07920120024837933000; 9)
07920130006132881000; 10) 07920130017387707000; 11) 07920140013168015000; 12)
07920140014463846000; 13) 07920150005029783000; 14) 079201150016779832000; 15)
07920160000794125000, notificate tra l'11.04.2011 e il 29.05.2016.
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- degli avvisi di addebito, nn. 36) 37920120000864645000; 37) 3792012000277953600; 38)
37920130000668015000, notificati tra il 15.05.2012 e il 17.04.2013.
In considerazione della ritenuta inutilizzabilità dell'intimazione di pagamento n.
n.07920189003463480000, di cui si è detto, occorre pronunciarsi sulle restanti intimazioni di pagamento: nn. 07920229003133460000 e 07920239007106361000.
Stante l'omogeneità delle questioni sollevate ad esse concernenti, si procede a una disamina unitaria delle stesse.
Posto che la notifica degli atti in oggetto è avvenuta per posta ordinaria, stante l'esito infruttuoso dei tentativi di notifica telematici all'indirizzo pec " , si Email_1 richiama la ricostruzione della disciplina notificatoria esposta con riferimento all'intimazione del
2016.
In primo luogo, le osservazioni mosse da parte ricorrente in punto di inidoneità dell'avviso di mancata consegna della pec, per carenza della firma digitale con estensione. P.7m, risultano inconferenti.
La ricevuta di mancata consegna della notificazione telematica, corredata dall' indicazione della data di formazione e dell'oggetto della notifica, è generata dal relativo sistema e non vi è ragione di dubitare della validità della copia versata in causa, specialmente in ragione dell'esito negativo della notifica telematica. In ogni caso, l'utilizzo di un formato piuttosto di un altro può al più costituire un'ipotesi di mera irregolarità che non inficia il procedimento notificatorio in esame. Infatti, come si evince dagli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate di spedizione, Controparte_1 si avvaleva del servizio postale per la notifica delle intimazioni di pagamento in narrativa:
l'attestazione di avvenuta consegna della raccomandata relativa all' atto n. 07920229003133460000
è datata 12.08.2022 ed è sottoscritta da persona di famiglia (Docc. 61, 62 parte ricorrente); parimenti, l'attestazione di consegna della raccomandata relativa all'atto n.
07920239007106361000 reca la data del 22.12.2023 ed è espressamente sottoscritta dalla madre del ricorrente (Docc. 63, 64 parte ricorrente).
Le argomentazioni sollevate da parte ricorrente, circa la nullità delle intimazioni di pagamento per omesso invio della raccomandata informativa direttamente a , risultano destituite di Parte_1 fondamento. Le notifica effettuate per mezzo del servizio postale si perfezionano con la semplice consegna del plico presso il domicilio del destinatario, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m.
9.4.2001. Infatti, l'ufficiale postale deve limitarsi a verificare che la persona legittimata alla pag. 11
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ricezione sottoscriva il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento. Non è invece richiesta la notifica di alcuna raccomandata informativa.
Sul punto, la Corte di cassazione ha osservato che la seconda parte del comma 1, dell'art. 26, d.p.r.
n. 602/1973, prevede che la notifica affidata all'ufficiale postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso, senza necessità di apposita relata. È infatti l'ufficiale postale ad attestare, nell' avviso di ricevimento, che la consegna del plico è stata effettuata alla persona individuata come legittimata alla ricezione e che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
È dunque inconferente che l'opponente affermi di non essere a conoscenza dell'avviso, dovendo piuttosto dimostrare l'assoluta estraneità del soggetto che ha ricevuto la notifica e, dunque,
l'effettivo mancato ricevimento del plico postale. Nel caso di specie, non solo nulla di tutto ciò è stato provato, ma è verosimile ritenere che alla stregua del plico del 2023, anche l'avviso del 2022 sia stato ritirato dalla madre di , osservata la somiglianza delle firme apposte in Parte_1 entrambe le ricevute e l'esplicita qualificazione della madre, quale soggetto ricevente l'avviso del
2023.
Se a questo si aggiunge la corrispondenza tra il numero dell'atto notificato e il numero del documento indicato nella relativa raccomandata, risulta dimostrata la riconducibilità delle intimazioni in esame alle summenzionate raccomandate.
Quindi, deve ritenersi che tutti gli atti impositivi per i quali il ricorrente adduce il difetto di notifica sono stati regolarmente notificati e da questi conosciuti. Di talché, si accerta l'efficacia interruttiva della prescrizione delle intimazioni di pagamento del 2016, 2022 e 2023.
Occorre pertanto accertare se, dalla notifica delle tre cartelle di pagamento sia decorso il termine di prescrizione per i crediti portati ad esecuzione.
Questi i termini prescrizionali a seconda della natura dei crediti azionati:
- I crediti relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada si prescrivono in cinque anni e, nel caso di specie, sono portati dai seguenti titoli (10/54):
Cartelle esattoriali nn.:
1) 07920110009866869000 notificata il 11.4.2011;
2) 07920110010434876000 notificata il 28.4.2011;
3) 07920110014573679000 notificata il 12.5.2016;
4) 07920110036817663000 notificata il 11.1.2012;
5) 07920110038617621000 notificata il 27.5.2013;
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6) 07920120010004534000 notificata il 27.5.2018;
8) 07920120024837933000 notificata il 18.3.2014;
9) 07920130006132881000 notificata il 10.4.2014;
31) 07920220000065375000 notificata il 13.5.2022;
32) 07920220000457187000 notificata il 22.06.2022;
- I crediti relativi a Tasse automobilistiche si prescrivono in 3 anni, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: “In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (Cass. sez. 5, sent. 21915/2024)
I titoli interessanti interessati sono (2/54):
Cartelle esattoriali nn.:
7) 07920120020679924000 notificata in data 27.5.2013;
13) 07920150005029783000 limitatamente ad € 383,33 notificata il 29.5.2015 (cartella multiente relativa alla tassa automobilistica e ai diritti della Camera di commercio);
- I crediti relativi a sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto si prescrivono in cinque anni. I titoli interessati sono (3/54):
Cartelle esattoriali nn.:
10) 07920130017387707000 notificata in data 25.2.2014;
24) 07920180002539756000 notificata il 5.6.2018;
30) 07920210008823164000 notificata il 10.1.2023;
- I crediti erariali (Irpef, Addizionale comunale Irpef, Addizionale regionale Irpef, Iva, Irap) si prescrivono in dieci anni. Trattandosi di un punto conteso tra le parti, si riporta la massima dei giudici di legittimità che chiarisce l'argomento: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si
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prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. sez. 6, ord.
32308/2019).
I titoli interessati sono (11/54):
Cartelle esattoriali nn.
11) 07920140013168015000 notificata in data 12.3.2015;
12) 07920140014463846000 notificata in data 12.3.2015;
14) 079201150016779832000 notificata in data 16.12.2015;
16) 07920160006110485000, notificata in data 30.12.2016;
18) 07920160020161674000 notificata in data 5.12.2016;
19) 07920160021921806000 notificata in data 12.2.2017;
27) 07920190004327662000 notificata il 28.9.2019;
29) 07920200001801984000 notificata in data 20.09.2021;
33) 07920220002968902000 notificata il 20.10.2022;
34) 07920220006270192000 notificata il 18.1.2023;
35) 07920230011012367000 notificata in data 12.12.2023
- I crediti relativi ai diritti Camerali si prescrivono in cinque anni, seguendo il regime dei tributi con cadenza periodica (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del
1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.” Cass. sez. 5, Ord. n. 22897/2022)
I titoli interessati sono (7/54):
Cartelle esattoriali nn.
13) 07920150005029783000, limitatamente alla somma di € 130,58, notificata il 29.5.2015;
15) 07920160000794125000 notificata in data 25.5.2016;
20) 07920170001209671000 notificata in data 15.6.2022;
22) 07920170008733674000 notificata in data 21.11.2017;
23) 07920170013112459000 notificata il 18.4.2018 limitatamente alla somma di € 137,53;
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26) 07920180007111821000 notificata il 20.11.2018;
28) 07920190010486282000 notificata il 19.02.2020;
- I Contributi assistenziali si prescrivono in cinque anni.
I titoli interessati sono (23/54):
Cartelle esattoriali nn.
17) 07920160016521637000 notificata in data 1.10.2016;
21) 07920170006442844000 notificata in data 25.8.2017;
23) 07920170013112459000 notificata il 18.4.2018 limitatamente alla somma di € 110.85;
25) 07920180004187068000 notificata il 27.8.2018;
Avvisi di addebito nn.
36) 37920120000864645000 notificato il 16.5.2012;
37) 37920120002779536000 notificato il 23.1.2013;
38) 37920130000668015000 notificato il 17.4.2013;
39) 37920160001419741000 notificato il 21.6.2016;
40) 37920160001847440000 notificato il 21.9.2016;
41) 37920160001892728000 notificato il 27.09.2016;
42) 37920160002034652000 notificato l'8.11.2016;
43) 37920160002663315000 notificato il 22.11.2016;
44) 37920160003481917000 notificato il 12.1.2017;
45) 37920160003576735000 notificato il 28.1.2017;
46) 37920160003694807000 notificato il 13.1.2017;
47) 37920170000150371000 notificato il 16.3.2017;
48) 37920170000262274000 notificato il 20.4.2017;
49) 37920170000387727000 notificato il 5.5.2017;
50) 37920170000484262000 notificato il 6.6.2017;
51) 37920170000626901000 notificato il 28.7.2017;
52) 37920170001415575000 notificato il 26.9.2017;
53) 37920170002388540000 notificato il 20.10.2017;
54) 37920180001286873000 notificato il 13.7.2018.
Infine, si precisa che le sanzioni accessorie conseguenti al mancato pagamento dei tributi e gli interessi si prescrivono in cinque anni (“In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina pag. 15
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della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante
l'assenza di norme speciali.” Cass. Sez. 5, ord. 23052/11/08/2025).
Tanto premesso, si osserva che a fronte dell'inutilizzabilità dell'intimazione di pagamento n.
0792018 9003463480000, occorre verificare che i termini di prescrizione interrotti dalla prima intimazione di pagamento n. 07920169002828589000, notificata il 25.9.2016, non siano decorsi prima della notifica dell'intimazione di pagamento 07920229003133460000 del 12.8.2022.
Il termine di prescrizione decorre quindi dalla data del 25.9.2016.
Ebbene, i soli crediti oggetto dell'intimazione del 2016 a non essersi prescritti alla data dell'intimazione del 2022 sono quelli incorporati dalle cartelle esattoriali nn. 11)
07920140013168015000 e 12) 07920140014463846000, in virtù del termine decennale previsto per i crediti erariali, ad eccezione delle somme imputabili a sanzioni ed interessi, rispettivamente pari ad €2.030,50 e € 467,11, che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale e sono pertanto prescritte.
Quanto ai crediti relativi alle tasse automobilistiche, incorporati nelle cartelle esattoriali nn. 7)
07920120020679924000 e 13) 07920150005029783000, quest'ultima limitatamente alla somma di
€ 383,33 è intervenuta la prescrizione, di durata triennale, in data 25.9.2019, per un totale di €
765,15 (€381,82 + 383,33).
A ciò deve sottrarsi le somma di €16.901,90, pari all'ammontare dei crediti prescritti in data
25.9.2021, per effetto del termine quinquennale decorrente dalla data dell'intimazione di pagamento e relativi a:
Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, incorporati nelle cartelle esattoriali nn. 1) 07920110009866869000; 2) 07920110010434876000; 3) 07920110014573679000; 4)
07920110036817663000; 5) 07920110038617621000; 6) 07920120010004534000; 8)
07920120024837933000; 9) 07920130006132881000, per un ammontare di € 3.720,33 (€ 421,00 +
421,00+ 639,00 + 639,00 + 220,30 + 220,30 +205,35 + 47,40 + 47,40 + 220,30 + 207,99 + 208,35
+ 222,94);
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Sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto incorporati nella cartella esattoriale n. 10) 07920130017387707000, per un importo di € 2.682,79;
Diritti Camerali incorporati nella cartella esattoriale n. 13) 07920150005029783000 limitatamente alla somma di € 130,58;
Contributi assistenziali incorporati negli avvisi di addebito nn. 36) 37920120000864645000; 37)
37920120002779536000, 38) 37920130000668015000, per una somma di € 11.007,48 (€ 5.944,54
+ € 3.400,38 + 1.662,56).
Il totale così prescritto è pari ad € 20.164,66.
In ultima istanza, nel lasso di tempo intercorso tra la notifica della prima intimazione di pagamento e la notifica dell'intimazione del 12.8.2022, sono sorti nuovi crediti, alcuni dei quali prescritti prima dell'intervento di quest'ultima.
È opportuno ricordare che il periodo in esame è stato interessato dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia covid-19. Nel periodo dall' 8.3.2020 al 31.8.2021 l'art. 67 D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici impositori, determinando lo spostamento in avanti del decorso dei termini, per la stessa durata della sospensione, pari ad 85 giorni.
Ciò premesso, si rileva l'intervenuta prescrizione dei seguenti crediti, relativi a sanzioni tributarie ed interessi, così individuati:
€ 3.312,11 incorporati nella cartella esattoriale n. 16) 07920160006110485000, notificata il
30.12.2016, e prescritti il 30.12.2021;
€ 57,17 incorporati nella cartella esattoriale n. 18) 07920160020161674000, notificata il 5.12.2016, prescritti il 5.12.2021;
€ 649,23, incorporati nella cartella esattoriale n. 19) 07920160021921806000 notificata il 12.2.2017
e prescritta il 12.2.2022.
Altresì, il credito di €222,93 relativo ai contributi assistenziali, incorporati nella cartella esattoriale n. 17) 07920160016521637000, notificata l'1.10.2016, si è prescritto l'1.10.2021.
Infine, il credito di € 130,16, relativo si diritti Camerali incorporati nella cartella esattoriale n. 20)
07920170001209671000, notificata il 15.06.2017, si è prescritto il 15.6.2022.
Pertanto, la somma pignorata pari ad € 92.133,11 deve essere ridotta di € 24.536,26 (20.164,66 +
4.371,60), per un ammontare dovuto di € 67.596,85.
Quanto alle spese di lite, a fronte della parziale soccombenza di parte ricorrente si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione.
pag. 17
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 771/2025 R.G, disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
DICHIARA l'intervenuta prescrizione dell'importo di € 24.536,26 per crediti di cui alle seguenti cartelle:
- Cartelle nn. 07920140013168015000, 07920140014463846000, 07920160006110485000,
07920160020161674000, 07920160021921806000 (€ 2.030,50 + 467,11 + 3.312,11 + 57,17 +
649,23 per sanzioni ed interessi);
- Cartelle nn. 07920120020679924000, 07920150005029783000 (€381,82 ed € 383,33 per tasse automobilistiche);
- Cartelle nn. 07920150005029783000, 07920170001209671000 (€ 130,58 + 130,16per diritti camerali);
- Cartelle nn. 07920110009866869000, 07920110010434876000, 07920110014573679000;
07920110036817663000; 07920110038617621000; 07920120010004534000;
07920120024837933000; 07920130006132881000 (€ 421,00 + 421,00+ 639,00 + 639,00 +
220,30 + 220,30 +205,35 + 47,40 + 47,40 + 220,30 + 207,99 + 208,35 + 222,94 per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada);
- Cartella n. 07920130017387707000 (€ 2.682,79 per sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni a vuoto);
- Cartelle nn. 37920120000864645000, 37920120002779536000, 37920130000668015000,
07920160016521637000 (€ 5.944,54 + € 3.400,38 + 1.662,56 + 222,93 per contributi assistenziali);
RIGETTA nel resto l'opposizione promossa da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Pavia, lunedì 15.09.2025
Il Giudice
MI IZ
pag. 18