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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
223/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CARMELA TERESA AMATA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. CARMELINA VIRZÌ in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ENRICA GRAZIOLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. ERIKA PINTABONA in sostituzione Parte_1 dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo nella estromissione dal giudizio con vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmela C.F._1
ES TA, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Enrica Grazioli, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti
QU LU AC e IS IO, presso il cui studio professionale
è elettivamente domiciliata
[...]
[...]
Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
2 Controparte_10 avente per OGGETTO: opposizione esattoriale – fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19 febbraio 2025 Parte_2 introduceva la fase di merito dell'opposizione spiegata contro il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva ordinato con distinti atti a Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7 CP_8
e il pagamento delle somme di cui costoro erano debitori
[...] Controparte_9 nei confronti della prima al fine di saldare il debito da quest'ultima accumulato – pari a € 78.577,67 (inclusi interessi e oneri di riscossione) – in forza di alcune cartelle di pagamento indicate negli atti stessi.
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza di ed Parte_1 [...]
, costituitesi, rispettivamente, con comparsa del 14 aprile Controparte_11
e del 24 aprile 2025, veniva disposto il deposito della prova delle notifiche alle restanti parti e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7 [...]
e che, pur regolarmente citate, non si sono costituite. CP_8 Controparte_9
Al fine di valutare le eccezioni dell'opponente occorre esaminare il particolare procedimento scelto dall'incaricato della riscossione per il recupero delle somme vantate.
Malgrado l'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 qualifichi come “pignoramento presso terzi” la procedura ivi disciplinata, l'istituto differisce in parte dall'omonima procedura disciplinata ex artt. 543 ss. c.p.c., giacché mancano sia la citazione del debitore e del terzo a comparire in udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione (sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dal la Riscossione al terzo Controparte_12
3 pignorato) sia un momento apud judicem, risultando dunque non necessaria una dichiarazione di quantità da rendersi al Tribunale ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate.
Nel caso in esame, invero, l'ottemperanza all'ordine di pagamento rivolto al terzo pignorato con conseguente traslazione del credito dal terzo all'agente della riscossione, senza alcun provvedimento giudiziale, riassume in sé le fasi della assegnazione e della materiale esazione delle somme e rappresenta il momento terminale della procedura.
Viene dunque in evidenza una procedura di riscossione coattiva estremamente semplificata, che si svolge in toto in via stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, nonché frutto di una scelta discrezionale consentita nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione.
In un siffatto contesto normativo il debitore esecutato può proporre “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del D.P.R. 602/1973” (Corte Cost., ord. 28 novembre 2008, n. 393), vale a dire l'opposizione all'esecuzione, allorché si contesti l'an della pretesa creditoria azionata (limitatamente alla pignorabilità dei beni), oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi, qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
3. – Con il primo motivo l'opponente censura gli atti di pignoramento per omessa specificazione dei crediti.
La censura non persuade.
Come pure evidenziato dall'opponente, “Il pignoramento diretto di cui all'art. 72-bis del
d.P.R. n. 602/73 è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al pignoramento presso terzi, con
l'effetto che deve trovare applicazione, con riguardo a tale atto, la previsione di cui all'art. 543 c.p.c., che impone l'indicazione nell'atto di pignoramento del credito per il quale si procede. Una tale prescrizione normativa impone la specificazione, nell'atto di pignoramento, non solo del credito per il quale si procede, ma anche del titolo sul quale un tale credito risulta fondato” (Cass., n.
26519/2017). Nella specie, i nove atti di pignoramento impugnati indicano chiaramente gli estremi delle cartelle agli stessi sottese e, pertanto, il requisito della
4 sufficiente specificazione del titolo della pretesa deve – specie in difetto di contestazioni in merito alle cartelle stesse – ritenersi adeguatamente dimostrato.
4. – Con il secondo motivo eccepisce la prescrizione dei Parte_2 crediti sottesi alla cartella n. 29520070050179644000; n. 29520110010709863000; n.
29520130026986142000; n. 29520140027200732000; n. 29520160031072124000 e n.
29520170013750752000.
Considerata la diversa natura giuridica dei crediti, occorre esaminare partitamente le eccezioni.
4.1. – In primo luogo, il Supremo Collegio ha precisato che “[i]l credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto
l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (v., per tutte, Cass., n. 33213/2023)
Ora, emerge per tabulas che la cartella n. 29520070050179644000 (riferita a IRPEF,
IRAP, Addizionale IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2004 comprensiva di interessi e sanzioni) è stata notificata il 21 maggio 2008 nelle mani del figlio dell'opponente –
– tale qualificatosi e che, in seguito, tramite P.E.C. all'indirizzo CP_13
(la cui riferibilità all'opponente non è mai stata contestata) sono Email_1 state notificate, il 15 novembre 2017, l'intimazione di pagamento n.
29520179010652533/00 e, il 28 giugno 2023, l'intimazione n.
29520239004504315/000, entrambe relative inter alia alla medesima cartella.
Parimenti la cartella n. 29520140027200732000 (riferita a IRPEF e IVA per l'anno
2011, oltre a interessi e sanzioni) è stata notificata a mani dell'opponente il 12 dicembre 2014 ed è stata seguita, tra l'altro, dall'intimazione di pagamento n.
29520179010652533/000 notificata il 15 novembre 2017 tramite P.E.C. all'indirizzo nonché della intimazione di pagamento n. 29520189001964389 Email_1 notificata il 20 dicembre 2018 tramite P.E.C. all'indirizzo ovvero Email_1
5 dall'intimazione di pagamento n. 29520199000181204 notificata il 15 gennaio 2019 tramite P.E.C. all'indirizzo Email_2
Risulta altresì documentata la notifica via P.E.C. all'indirizzo a più riprese indicato sia dell'intimazione di pagamento n. 29520229004612591 in data 14 giugno 2022 che della intimazione di pagamento n. 29520239004504315 in data 28 giugno 2023.
Poiché “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass., n. 12134/2024) e in difetto di qualsivoglia contestazione sulla riferibilità dell'indirizzo PEC all'opponente, l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 29520070050179644000 e n. 29520140027200732000 va respinta.
4.2. – In secondo luogo, l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 prevede che “[i]l diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
È documentato che la cartella n. 29520110010709863000 (riferita a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2003 – codice tributo 1600 [v. estratto di ruolo]) è stata notificata a mani dell'opponente il 28 novembre e che la cartella n. 2952013002698614200 (riferita a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2004 – codice tributo 1600 [v. estratto di ruolo]) è stata notificata il 31 gennaio 2014 ancora una volta nelle mani dell'opponente.
Pertanto – decorsi cinque anni dal 31 dicembre 2003 al 28 novembre 2011 nonché dal 31 dicembre 2004 al 31 gennaio 2014 – i crediti portati, rispettivamente, dalla cartella n. 29520110010709863000 e n. 2952013002698614200 sono prescritti, rimanendo irrilevanti le intimazioni di pagamento notificate dopo il decorso del termine.
4.3 – Infine, con riferimento all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche, l'art. 5 d.l. n. 953/82 prevede che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
6 tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È documentato che la cartella n. 29520170013750752000 (riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2013 e comprensiva di interessi e sanzioni [v. estratto di ruolo]) è stata notificata per la prima volta via PEC all'opponente il 7 novembre 2017
e che la cartella n. 29520160031072124000 (riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2012) è stata notificata per la prima volta via PEC all'opponente il 17 gennaio
2017.
Sicché, decorso il termine triennale, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 al 7 novembre 2017, nonché dal 1° gennaio 2013 al 17 gennaio 2017 i crediti portati rispettivamente dalle cartelle n. 29520170013750752000 e n. 29520160031072124000 relativi alle tasse automobilistiche sono prescritti.
5. – Con l'ultimo motivo l'opponente solleva eccezione di impignorabilità relativa dei crediti.
La documentazione contrattuale prodotta da (v. contratti di Parte_2 cui all'allegato n. 8 e fatture di cui al n. 9 all'atto introduttivo) dimostra che i crediti maturati nei confronti di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_14
e
[...] Controparte_6 Pt_1 Parte_1 CP_3 CP_3 Controparte_4 [...]
derivano da provvigioni relative all'esercizio dell'attività di agente di CP_9 commercio.
È oramai pacifico che le provvigioni sono equiparate alle retribuzioni percepite dai lavoratori subordinati (Cass., n. 685/2012; Cass., S.U., n. 1547/2017) e, pertanto, ai sensi dell'art. 72 ter, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973 “1. [l]e somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a
2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”, mentre “2. [r]esta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,
7 di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”.
Pertanto, avendo dichiarato che “intende pignorare Controparte_11 tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di 78.577,67 euro, oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”, deve disporsi che il pignoramento presso
Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 [...]
e sia limitato Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 ai sensi dell'art. 72 ter d.P.R. n. 602/1973.
L'opposizione è dunque fondata nei limiti sopra indicati.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, nei rapporti tra e AGENZIA Parte_2
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE vanno compensate per 1/3 (stante l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione), mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico della seconda e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000 (calcolato in base all'ammontare del credito contestato), tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
Le spese nei confronti di vanno, invece, integralmente Controparte_15 compensate giacché non è stata svolta nei suoi confronti alcuna domanda e la sua evocazione in lite da parte di ra indispensabile, Parte_2 venendo in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass., n. 16236/2022).
Sicché la libera scelta di costituirsi non può ridondare in danno delle parti principali.
Per le medesime ragioni vanno altresì compensate le spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 223/2025 R.G. ogni contraria, istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_16
[..
[...] e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 che, pur regolarmente citate, non si sono costituite;
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara, da un lato, prescritti i crediti portati dalle cartelle: n. 29520110010709863000 con riferimento a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2003, n. 2952013002698614200 con riferimento a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2004,
n. 29520170013750752000 con riferimento a tasse automobilistiche relative all'anno
2013, n. 29520160031072124000 con riferimento a tasse automobilistiche relative all'anno 2012 e, dall'altro, che i crediti vantati dall'opponente nei confronti di
Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 [...]
e possono Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 essere pignorati nei limiti di cui all'art. 72 ter d.P.R. n. 602/1973;
3) condanna a rifondere a Controparte_11 delle spese di lite, che liquida in € 2.902,68 Parte_3
(di cui € 2.539,34 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando il restante terzo;
4) compensa integralmente le spese nei confronti di e Controparte_15 delle altre parti rimaste contumaci.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 novembre 2025
Il Giudice
GI GL
9
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
223/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CARMELA TERESA AMATA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. CARMELINA VIRZÌ in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ENRICA GRAZIOLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. ERIKA PINTABONA in sostituzione Parte_1 dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, insistendo nella estromissione dal giudizio con vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmela C.F._1
ES TA, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Enrica Grazioli, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti
QU LU AC e IS IO, presso il cui studio professionale
è elettivamente domiciliata
[...]
[...]
Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
2 Controparte_10 avente per OGGETTO: opposizione esattoriale – fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19 febbraio 2025 Parte_2 introduceva la fase di merito dell'opposizione spiegata contro il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva ordinato con distinti atti a Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7 CP_8
e il pagamento delle somme di cui costoro erano debitori
[...] Controparte_9 nei confronti della prima al fine di saldare il debito da quest'ultima accumulato – pari a € 78.577,67 (inclusi interessi e oneri di riscossione) – in forza di alcune cartelle di pagamento indicate negli atti stessi.
Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza di ed Parte_1 [...]
, costituitesi, rispettivamente, con comparsa del 14 aprile Controparte_11
e del 24 aprile 2025, veniva disposto il deposito della prova delle notifiche alle restanti parti e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7 [...]
e che, pur regolarmente citate, non si sono costituite. CP_8 Controparte_9
Al fine di valutare le eccezioni dell'opponente occorre esaminare il particolare procedimento scelto dall'incaricato della riscossione per il recupero delle somme vantate.
Malgrado l'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 qualifichi come “pignoramento presso terzi” la procedura ivi disciplinata, l'istituto differisce in parte dall'omonima procedura disciplinata ex artt. 543 ss. c.p.c., giacché mancano sia la citazione del debitore e del terzo a comparire in udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione (sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dal la Riscossione al terzo Controparte_12
3 pignorato) sia un momento apud judicem, risultando dunque non necessaria una dichiarazione di quantità da rendersi al Tribunale ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate.
Nel caso in esame, invero, l'ottemperanza all'ordine di pagamento rivolto al terzo pignorato con conseguente traslazione del credito dal terzo all'agente della riscossione, senza alcun provvedimento giudiziale, riassume in sé le fasi della assegnazione e della materiale esazione delle somme e rappresenta il momento terminale della procedura.
Viene dunque in evidenza una procedura di riscossione coattiva estremamente semplificata, che si svolge in toto in via stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, nonché frutto di una scelta discrezionale consentita nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione.
In un siffatto contesto normativo il debitore esecutato può proporre “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del D.P.R. 602/1973” (Corte Cost., ord. 28 novembre 2008, n. 393), vale a dire l'opposizione all'esecuzione, allorché si contesti l'an della pretesa creditoria azionata (limitatamente alla pignorabilità dei beni), oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi, qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
3. – Con il primo motivo l'opponente censura gli atti di pignoramento per omessa specificazione dei crediti.
La censura non persuade.
Come pure evidenziato dall'opponente, “Il pignoramento diretto di cui all'art. 72-bis del
d.P.R. n. 602/73 è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al pignoramento presso terzi, con
l'effetto che deve trovare applicazione, con riguardo a tale atto, la previsione di cui all'art. 543 c.p.c., che impone l'indicazione nell'atto di pignoramento del credito per il quale si procede. Una tale prescrizione normativa impone la specificazione, nell'atto di pignoramento, non solo del credito per il quale si procede, ma anche del titolo sul quale un tale credito risulta fondato” (Cass., n.
26519/2017). Nella specie, i nove atti di pignoramento impugnati indicano chiaramente gli estremi delle cartelle agli stessi sottese e, pertanto, il requisito della
4 sufficiente specificazione del titolo della pretesa deve – specie in difetto di contestazioni in merito alle cartelle stesse – ritenersi adeguatamente dimostrato.
4. – Con il secondo motivo eccepisce la prescrizione dei Parte_2 crediti sottesi alla cartella n. 29520070050179644000; n. 29520110010709863000; n.
29520130026986142000; n. 29520140027200732000; n. 29520160031072124000 e n.
29520170013750752000.
Considerata la diversa natura giuridica dei crediti, occorre esaminare partitamente le eccezioni.
4.1. – In primo luogo, il Supremo Collegio ha precisato che “[i]l credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto
l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (v., per tutte, Cass., n. 33213/2023)
Ora, emerge per tabulas che la cartella n. 29520070050179644000 (riferita a IRPEF,
IRAP, Addizionale IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2004 comprensiva di interessi e sanzioni) è stata notificata il 21 maggio 2008 nelle mani del figlio dell'opponente –
– tale qualificatosi e che, in seguito, tramite P.E.C. all'indirizzo CP_13
(la cui riferibilità all'opponente non è mai stata contestata) sono Email_1 state notificate, il 15 novembre 2017, l'intimazione di pagamento n.
29520179010652533/00 e, il 28 giugno 2023, l'intimazione n.
29520239004504315/000, entrambe relative inter alia alla medesima cartella.
Parimenti la cartella n. 29520140027200732000 (riferita a IRPEF e IVA per l'anno
2011, oltre a interessi e sanzioni) è stata notificata a mani dell'opponente il 12 dicembre 2014 ed è stata seguita, tra l'altro, dall'intimazione di pagamento n.
29520179010652533/000 notificata il 15 novembre 2017 tramite P.E.C. all'indirizzo nonché della intimazione di pagamento n. 29520189001964389 Email_1 notificata il 20 dicembre 2018 tramite P.E.C. all'indirizzo ovvero Email_1
5 dall'intimazione di pagamento n. 29520199000181204 notificata il 15 gennaio 2019 tramite P.E.C. all'indirizzo Email_2
Risulta altresì documentata la notifica via P.E.C. all'indirizzo a più riprese indicato sia dell'intimazione di pagamento n. 29520229004612591 in data 14 giugno 2022 che della intimazione di pagamento n. 29520239004504315 in data 28 giugno 2023.
Poiché “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass., n. 12134/2024) e in difetto di qualsivoglia contestazione sulla riferibilità dell'indirizzo PEC all'opponente, l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 29520070050179644000 e n. 29520140027200732000 va respinta.
4.2. – In secondo luogo, l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 prevede che “[i]l diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
È documentato che la cartella n. 29520110010709863000 (riferita a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2003 – codice tributo 1600 [v. estratto di ruolo]) è stata notificata a mani dell'opponente il 28 novembre e che la cartella n. 2952013002698614200 (riferita a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2004 – codice tributo 1600 [v. estratto di ruolo]) è stata notificata il 31 gennaio 2014 ancora una volta nelle mani dell'opponente.
Pertanto – decorsi cinque anni dal 31 dicembre 2003 al 28 novembre 2011 nonché dal 31 dicembre 2004 al 31 gennaio 2014 – i crediti portati, rispettivamente, dalla cartella n. 29520110010709863000 e n. 2952013002698614200 sono prescritti, rimanendo irrilevanti le intimazioni di pagamento notificate dopo il decorso del termine.
4.3 – Infine, con riferimento all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche, l'art. 5 d.l. n. 953/82 prevede che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
6 tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È documentato che la cartella n. 29520170013750752000 (riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2013 e comprensiva di interessi e sanzioni [v. estratto di ruolo]) è stata notificata per la prima volta via PEC all'opponente il 7 novembre 2017
e che la cartella n. 29520160031072124000 (riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2012) è stata notificata per la prima volta via PEC all'opponente il 17 gennaio
2017.
Sicché, decorso il termine triennale, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 al 7 novembre 2017, nonché dal 1° gennaio 2013 al 17 gennaio 2017 i crediti portati rispettivamente dalle cartelle n. 29520170013750752000 e n. 29520160031072124000 relativi alle tasse automobilistiche sono prescritti.
5. – Con l'ultimo motivo l'opponente solleva eccezione di impignorabilità relativa dei crediti.
La documentazione contrattuale prodotta da (v. contratti di Parte_2 cui all'allegato n. 8 e fatture di cui al n. 9 all'atto introduttivo) dimostra che i crediti maturati nei confronti di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_14
e
[...] Controparte_6 Pt_1 Parte_1 CP_3 CP_3 Controparte_4 [...]
derivano da provvigioni relative all'esercizio dell'attività di agente di CP_9 commercio.
È oramai pacifico che le provvigioni sono equiparate alle retribuzioni percepite dai lavoratori subordinati (Cass., n. 685/2012; Cass., S.U., n. 1547/2017) e, pertanto, ai sensi dell'art. 72 ter, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973 “1. [l]e somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a
2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”, mentre “2. [r]esta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,
7 di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”.
Pertanto, avendo dichiarato che “intende pignorare Controparte_11 tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di 78.577,67 euro, oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”, deve disporsi che il pignoramento presso
Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 [...]
e sia limitato Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 ai sensi dell'art. 72 ter d.P.R. n. 602/1973.
L'opposizione è dunque fondata nei limiti sopra indicati.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, nei rapporti tra e AGENZIA Parte_2
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE vanno compensate per 1/3 (stante l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione), mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico della seconda e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000 (calcolato in base all'ammontare del credito contestato), tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
Le spese nei confronti di vanno, invece, integralmente Controparte_15 compensate giacché non è stata svolta nei suoi confronti alcuna domanda e la sua evocazione in lite da parte di ra indispensabile, Parte_2 venendo in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass., n. 16236/2022).
Sicché la libera scelta di costituirsi non può ridondare in danno delle parti principali.
Per le medesime ragioni vanno altresì compensate le spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 223/2025 R.G. ogni contraria, istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_16
[..
[...] e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 che, pur regolarmente citate, non si sono costituite;
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara, da un lato, prescritti i crediti portati dalle cartelle: n. 29520110010709863000 con riferimento a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2003, n. 2952013002698614200 con riferimento a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie relative all'anno 2004,
n. 29520170013750752000 con riferimento a tasse automobilistiche relative all'anno
2013, n. 29520160031072124000 con riferimento a tasse automobilistiche relative all'anno 2012 e, dall'altro, che i crediti vantati dall'opponente nei confronti di
Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 [...]
e possono Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 essere pignorati nei limiti di cui all'art. 72 ter d.P.R. n. 602/1973;
3) condanna a rifondere a Controparte_11 delle spese di lite, che liquida in € 2.902,68 Parte_3
(di cui € 2.539,34 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando il restante terzo;
4) compensa integralmente le spese nei confronti di e Controparte_15 delle altre parti rimaste contumaci.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 novembre 2025
Il Giudice
GI GL
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