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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1102/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 ano, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 azzari, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“- DICHIARARE la separazione personale tra i sigg.ri ed;
Controparte_1 Parte_1
- DARE ATTO che le figlie , di anni 23, oggi priva di attività lavorativa ed , di anni 19, Per_1 Per_2 studentessa e non ancora autonoma economicamente, continueranno ad avere residenza e stato di famiglia presso la madre, con loro convivente;
- PREVEDERE l'onere a carico del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Controparte_1
pagina 1 di 4 contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 350,00 (euro Per_2 trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- PREVEDERE altresì l'onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno in favore della figlia;
Per_2
- PREVEDERE che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito per intero dalla Per_2 madre;
- DARE ATTO che il sig. ha provveduto a prelevare tutti i suoi effetti personali Parte_1 dalla ex casa coniugale;
- DARE ATTO che le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni successivamente la scelta da parte della figlia del percorso universitario che quest'ultima deciderà di Per_2 intraprendere, fatto salvo il mantenimento della residenza della stessa presso la madre, con la precisazione che, qualora intenderà studiare presso l'Università di Sassari, essa manterrà Per_2 la residenza presso la madre e domicilierà insieme con il papà in località Sorso (Sassari);
- DARE ATTO che le parti dichiarano che, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro;
- DARE ATTO che le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Giulio Magliano, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L. 31/12/2012 n.147.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Boves il 5.10.1996 e dalla Parte_1 Controparte_1 relazione sono nate le figlie , l'11.2.2002, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1
, il 1.2.2006, maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Per_2
Con ricorso del 16.5.2025, il ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Pt_1 coniugi con residenza della figlia presso la madre e contributo al suo mantenimento a Per_2 proprio carico di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, dando atto del raggiungimento di un accordo.
Le parti hanno pertanto chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione del 23.9.2025 con lo scambio di note scritte e hanno depositato conclusioni congiunte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
pagina 2 di 4 Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Boves il 5.10.1996 e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 39, parte II , serie A anno
1996 alle seguenti condizioni:
- DARE ATTO che le figlie , di anni 23, oggi priva di attività lavorativa ed , di anni 19, Per_1 Per_2 studentessa e non ancora autonoma economicamente, continueranno ad avere residenza e stato di famiglia presso la madre, con loro convivente;
- PREVEDERE l'onere a carico del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 350,00 (euro Per_2 trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- PREVEDERE altresì l'onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno in favore della figlia;
Per_2
- PREVEDERE che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito per intero dalla Per_2 madre;
- DARE ATTO che il sig. ha provveduto a prelevare tutti i suoi effetti personali Parte_1 dalla ex casa coniugale;
- DARE ATTO che le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni successivamente la scelta da parte della figlia del percorso universitario che quest'ultima deciderà di Per_2 intraprendere, fatto salvo il mantenimento della residenza della stessa presso la madre, con la precisazione che, qualora intenderà studiare presso l'Università di Sassari, essa manterrà Per_2 la residenza presso la madre e domicilierà insieme con il papà in località Sorso (Sassari);
- DARE ATTO che le parti dichiarano che, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1102/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 ano, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Controparte_1 azzari, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“- DICHIARARE la separazione personale tra i sigg.ri ed;
Controparte_1 Parte_1
- DARE ATTO che le figlie , di anni 23, oggi priva di attività lavorativa ed , di anni 19, Per_1 Per_2 studentessa e non ancora autonoma economicamente, continueranno ad avere residenza e stato di famiglia presso la madre, con loro convivente;
- PREVEDERE l'onere a carico del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Controparte_1
pagina 1 di 4 contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 350,00 (euro Per_2 trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- PREVEDERE altresì l'onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno in favore della figlia;
Per_2
- PREVEDERE che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito per intero dalla Per_2 madre;
- DARE ATTO che il sig. ha provveduto a prelevare tutti i suoi effetti personali Parte_1 dalla ex casa coniugale;
- DARE ATTO che le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni successivamente la scelta da parte della figlia del percorso universitario che quest'ultima deciderà di Per_2 intraprendere, fatto salvo il mantenimento della residenza della stessa presso la madre, con la precisazione che, qualora intenderà studiare presso l'Università di Sassari, essa manterrà Per_2 la residenza presso la madre e domicilierà insieme con il papà in località Sorso (Sassari);
- DARE ATTO che le parti dichiarano che, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro;
- DARE ATTO che le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Giulio Magliano, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L. 31/12/2012 n.147.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Boves il 5.10.1996 e dalla Parte_1 Controparte_1 relazione sono nate le figlie , l'11.2.2002, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1
, il 1.2.2006, maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Per_2
Con ricorso del 16.5.2025, il ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Pt_1 coniugi con residenza della figlia presso la madre e contributo al suo mantenimento a Per_2 proprio carico di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, dando atto del raggiungimento di un accordo.
Le parti hanno pertanto chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione del 23.9.2025 con lo scambio di note scritte e hanno depositato conclusioni congiunte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
pagina 2 di 4 Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Boves il 5.10.1996 e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 39, parte II , serie A anno
1996 alle seguenti condizioni:
- DARE ATTO che le figlie , di anni 23, oggi priva di attività lavorativa ed , di anni 19, Per_1 Per_2 studentessa e non ancora autonoma economicamente, continueranno ad avere residenza e stato di famiglia presso la madre, con loro convivente;
- PREVEDERE l'onere a carico del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma di € 350,00 (euro Per_2 trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- PREVEDERE altresì l'onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno in favore della figlia;
Per_2
- PREVEDERE che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito per intero dalla Per_2 madre;
- DARE ATTO che il sig. ha provveduto a prelevare tutti i suoi effetti personali Parte_1 dalla ex casa coniugale;
- DARE ATTO che le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni successivamente la scelta da parte della figlia del percorso universitario che quest'ultima deciderà di Per_2 intraprendere, fatto salvo il mantenimento della residenza della stessa presso la madre, con la precisazione che, qualora intenderà studiare presso l'Università di Sassari, essa manterrà Per_2 la residenza presso la madre e domicilierà insieme con il papà in località Sorso (Sassari);
- DARE ATTO che le parti dichiarano che, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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