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21 aprile 1942
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17 novembre 1977
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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26 novembre 2024
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Art. 399.
(Deposito della citazione e della risposta).
Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, ((...)) insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. ((178))
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito ((...)) di una comparsa contenente le loro conclusioni. ((178))
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319. (88) (90)
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Deposito della citazione e della risposta).
Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, ((...)) insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. ((178))
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito ((...)) di una comparsa contenente le loro conclusioni. ((178))
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319. (88) (90)
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 10
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 32494 del 08https://www.laleggepertutti.it/ · 26.333012
[…] Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64,65 e 66, poiché le nome che disciplinano il ricorso per revocazione nel processo tributario non prevedono l'obbligatorietà della allegazione della sentenza impugnata con esclusione quindi della sanzione dell'improcedibilità del ricorso nel caso di mancata allegazione, sottolineando che va esclusa l'applicabilità nel processo tributario dell'art. 399 c.p.c., comma 1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 225
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2023, n. 560Provvedimento: […] ->>> L'eccezione è fondata: il ricorso per revocazione è improcedibile perché è stato tardivamente iscritto a ruolo. L'art. 399 cpc dispone che nel caso di proposizione di giudizio di revocazione << la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, insieme con la copia autentica della sentenza impugnata >> Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 c.p.c. quindi stabilisce, a pena di improcedibilità, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica ( anche Cassazione civile sez. […]Leggi di più...
- improcedibilità revocazione·
- contributo unificato raddoppiato·
- iscrizione a ruolo tardiva·
- art. 13 DPR 115/2002·
- art. 399 c.p.c.·
- onere di deposito atto di citazione·
- spese giudizizio·
- improcedibilità per mancata costituzione