Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 164
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione di silenzio-rifiuto e contestazione di omessa notifica della cartella

    Il ricorso è inammissibile poiché, pur impugnando un silenzio-rifiuto, di fatto contesta la regolarità della notifica di un atto (la cartella esattoriale). Tale impugnazione è preclusa dalla normativa vigente che limita la tutela giurisdizionale anticipata rispetto a ruoli e cartelle non notificati o invalidamente notificati. Inoltre, il ricorrente non ha prodotto la cartella, impedendo alla Corte di verificarne la giurisdizione e la fondatezza della decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 164
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo