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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIF. REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
1 Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso inviata in data 16 dicembre 2024 del versamento effettuato in data 25 settembre 2024 di Euro 1.147,52 a titolo di importo di prima rata di una rateizzazione concessa n. 270449 relativa alla cartella esattoriale n. 05720100061874317.
Il ricorrente premette di aver acquistato un immobile in San Felice Circeo con atto registrato dall'Agenzia delle
Entrate di Latina il 27 giugno 2007 (registrazione del 3 luglio 2007), usufruendo dei benefici cd. “prima casa” e di essersi successivamente trasferito nella Repubblica Sudafricana dal 23 febbraio 2010. Il Consolato Generale
d'Italia di Johannesburg inviava apposita documentazione al Comune di San Felice Circeo per l'iscrizione all'AIRE.
Riferisce anche di essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale n. 05720100061874317, presumibilmente riferita ad un presunto disconoscimento dei benefici prima casa ed ipoteticamente notifica non all'indirizzo dichiarato in Repubblica Sudafricana, ma in San Felice Circeo.
Avendo necessità del rilascio di una concessione e senza alcuna ammissione della debenza dell'importo, ha presentato il 25 settembre 2024 istanza di rateizzazione n. 270449, che è stata accolta, procedendo al pagamento della prima rata per € 1.147,52. Inviava, poi, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 16/12/2024, rimasta senza riscontro.
Avverso il silenzio-rifiuto così formatosi, deduce l'illegittimità della notifica della cartella in quanto ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73, lettera e-bis), il cittadino non residente che non ha eletto domicilio in Italia, ha la mera facoltà di comunicare il proprio indirizzo estero. Il quarto comma dell'art. 60 dispone che “la notificazione ai contribuenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”.
All'indirizzo di 12 Killarney Road – Hyde Park – Johannesburg non è mai pervenuto nulla.
La cartella esattoriale successiva è stata notificata nel 2011 ad indirizzi italiani, senza rispettare l'art. 60 DPR
600/73; deduce quindi che è divenuta nota quando il diritto dell'amministrazione finanziaria era spirato per decadenza, essendo l'atto di acquisto della prima casa risalente al 2007.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 Assume che la parte non può pretendere la restituzione di quanto spontaneamente versato per onorare il debito recato dalla cartella di pagamento adducendo presunti vizi della medesima cartella (omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del credito). L'esistenza di vizi inficianti il ruolo, invero, avrebbe preteso la sua impugnazione e solo dall'eventuale annullamento giudiziale sarebbe conseguito il diritto al rimborso di quanto versato.
All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnazione ha ad oggetto la contestazione della regolarità della notifica della cartella, da cui viene fatta discendere la decadenza del potere impositivo ipotizzando che la conoscenza della cartella medesima sia avvenuta a termine decadenziale spirato.
Ebbene, in primo luogo si osserva che, ancorchè a mezzo dell'impugnazione di un silenzio-rifiuto di rimborso, il ricorrente finisce per impugnare un atto deducendone l'omessa notifica.
La possibilità di proporre simili domande è ormai preclusa a seguito della modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, la quale limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, che costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 32081 del 12/12/2024).
Sotto altro profilo, si rileva che il ricorrente non ha prodotto la cartella in questione (ancorchè non per sua colpa, avendone chiesto il rilascio di copia, non ottenuta in quanto non più custodita dall'Amministrazione).
Dunque, questa Corte è nell'impossibilità di prendere cognizione della pretesa oggetto della cartella e di verificare sia la sussistenza della giurisdizione, sia la stessa fondatezza della dedotta decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 500 (Fase di studio € 210; Fase introduttiva € 120; Fase decisionale € 295) con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies
D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Latina, che liquida in complessivi euro 500 oltre spese
3 generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
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Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIF. REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
1 Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso inviata in data 16 dicembre 2024 del versamento effettuato in data 25 settembre 2024 di Euro 1.147,52 a titolo di importo di prima rata di una rateizzazione concessa n. 270449 relativa alla cartella esattoriale n. 05720100061874317.
Il ricorrente premette di aver acquistato un immobile in San Felice Circeo con atto registrato dall'Agenzia delle
Entrate di Latina il 27 giugno 2007 (registrazione del 3 luglio 2007), usufruendo dei benefici cd. “prima casa” e di essersi successivamente trasferito nella Repubblica Sudafricana dal 23 febbraio 2010. Il Consolato Generale
d'Italia di Johannesburg inviava apposita documentazione al Comune di San Felice Circeo per l'iscrizione all'AIRE.
Riferisce anche di essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale n. 05720100061874317, presumibilmente riferita ad un presunto disconoscimento dei benefici prima casa ed ipoteticamente notifica non all'indirizzo dichiarato in Repubblica Sudafricana, ma in San Felice Circeo.
Avendo necessità del rilascio di una concessione e senza alcuna ammissione della debenza dell'importo, ha presentato il 25 settembre 2024 istanza di rateizzazione n. 270449, che è stata accolta, procedendo al pagamento della prima rata per € 1.147,52. Inviava, poi, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Latina in data 16/12/2024, rimasta senza riscontro.
Avverso il silenzio-rifiuto così formatosi, deduce l'illegittimità della notifica della cartella in quanto ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73, lettera e-bis), il cittadino non residente che non ha eletto domicilio in Italia, ha la mera facoltà di comunicare il proprio indirizzo estero. Il quarto comma dell'art. 60 dispone che “la notificazione ai contribuenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”.
All'indirizzo di 12 Killarney Road – Hyde Park – Johannesburg non è mai pervenuto nulla.
La cartella esattoriale successiva è stata notificata nel 2011 ad indirizzi italiani, senza rispettare l'art. 60 DPR
600/73; deduce quindi che è divenuta nota quando il diritto dell'amministrazione finanziaria era spirato per decadenza, essendo l'atto di acquisto della prima casa risalente al 2007.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 Assume che la parte non può pretendere la restituzione di quanto spontaneamente versato per onorare il debito recato dalla cartella di pagamento adducendo presunti vizi della medesima cartella (omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del credito). L'esistenza di vizi inficianti il ruolo, invero, avrebbe preteso la sua impugnazione e solo dall'eventuale annullamento giudiziale sarebbe conseguito il diritto al rimborso di quanto versato.
All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnazione ha ad oggetto la contestazione della regolarità della notifica della cartella, da cui viene fatta discendere la decadenza del potere impositivo ipotizzando che la conoscenza della cartella medesima sia avvenuta a termine decadenziale spirato.
Ebbene, in primo luogo si osserva che, ancorchè a mezzo dell'impugnazione di un silenzio-rifiuto di rimborso, il ricorrente finisce per impugnare un atto deducendone l'omessa notifica.
La possibilità di proporre simili domande è ormai preclusa a seguito della modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, la quale limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, che costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 32081 del 12/12/2024).
Sotto altro profilo, si rileva che il ricorrente non ha prodotto la cartella in questione (ancorchè non per sua colpa, avendone chiesto il rilascio di copia, non ottenuta in quanto non più custodita dall'Amministrazione).
Dunque, questa Corte è nell'impossibilità di prendere cognizione della pretesa oggetto della cartella e di verificare sia la sussistenza della giurisdizione, sia la stessa fondatezza della dedotta decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 500 (Fase di studio € 210; Fase introduttiva € 120; Fase decisionale € 295) con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies
D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Latina, che liquida in complessivi euro 500 oltre spese
3 generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
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