Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 5421/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Parte_1
Allegra.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina gli importi delle sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte in misura pari a “due volte l'importo delle ritenute previdenziali omesse”, come di seguito specificate:
1) Ordinanza-ingiunzione n. 000061751000, importo della sanzione € 1.554,00;
1
3) Ordinanza-ingiunzione n. 000062106000, importo della sanzione € 4.507,70;
4) Ordinanza-ingiunzione n. 000062100000, importo della sanzione € 5.466,96;
5) Ordinanza-ingiunzione n. 000062098000, importo della sanzione € 1.720,00;
6) Ordinanza-ingiunzione n. 000062099000, importo della sanzione € 2.133,76.
Rigetta per il resto l'opposizione.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in CP_1
favore della restante metà che liquida in € 3.300,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Christian Allegra, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso n. 6 ordinanze-ingiunzioni contrassegnate dai nn.
OI-000062098000, OI-000062099000, OI-000062100000, OI-000061751000, OI-
000062106000, OI-000061752000, notificate tutte in data 29/04/2022, con cui l' gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 187.000,00, CP_1
a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del
D.L. n. 463/1983, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei dipendenti, deducendone l'illegittimità per vizi propri dei detti atti, quali la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla gravità del fatto contestato, il difetto di motivazione e l'omessa indicazione degli anni di riferimento del debito e dell'ammontare dello stesso, l'omessa indicazione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione applicata, nonché la mancata applicazione del cumulo giuridico e della continuazione.
A sostegno dell'opposizione, deduceva inoltre l'illegittimità delle ordinanze impugnate per sopravvenuta prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 della L. n. 689/1981, nonché per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate e, nel merito, di “annullare le sanzioni amministrative, e per l'effetto accertare e
2 dichiarare che il ricorrente nulla deve in forza dell'ordinanza ingiunzione n. n.OI-000062098,
OI-000062099, OI-000062100, OI-000061751, OI-000062106, OI-000061752, emesse dall' sede di Palermo.
Ritenere e dichiarare prescritte, e/o comunque illegittime, oltre che infondate le sanzioni amministrative dovute all per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Conseguentemente dichiarare priva di efficacia e di effetti giuridici le ordinanze ingiunzione sopra indicate”.
Con memoria depositata il 7/07/2022, si costitutiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13/07/2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Con le note depositate il 9/01/2024, l' convenuto deduceva di avere CP_1
rettificato in autotutela le n. 6 ordinanze opposte, rideterminando la sanzione da complessivi € 187.000,00 a complessivi € 60.000,00 (nello specifico, € 10.000,00 per ciascuna ordinanza), in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023
n. 48 che ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, come da provvedimenti versati in atti.
Parte opponente, con le note del 7/02/2025, dichiarava di non accettare la rideterminazione delle sanzioni operata dall' convenuto, chiedendo di CP_1
annullare le ordinanze opposte come nelle more ridotte.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Deve, anzitutto, rilevarsi come parte opponente non abbia espressamente contestato l'addebito mosso dall' afferente al mancato versamento delle CP_1
ritenute previdenziali per il periodo dall'anno 2009 all'anno 2015, che ha condotto all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alle n. 6 ordinanze- ingiunzioni opposte, cosicché siffatta circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa ex art. 115 c.p.c.
Ciò posto, passando alla disamina delle censure formulate dall'opponente avverso le menzionate ordinanze-ingiunzioni, deve subito osservarsi come lo stesso abbia dedotto di non avere avuto conoscenza degli atti di accertamento su cui si
3 fonderebbero gli atti oggi impugnati, per non avere l' ritualmente eseguito le CP_1
notifiche dei prodromici verbali di accertamento.
Siffatta censura risulta però infondata atteso che dai documenti allegati alla memoria di costituzione emerge che i verbali di accertamento del CP_1
13/04/2017, sottesi alle ordinanze opposte, risultano essere stati tutti ritualmente notificati in data 24/04/2017, mediante consegna al portiere dello stabile e invio di apposita raccomandata informativa, come comprovato dagli avvisi di ricevimento
(cfr. avvisi di ricevimento all.ti in memoria . CP_1
La prova circa l'avvenuta notifica all'opponente degli atti prodromici alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento consente dunque di ritenere che quest'ultimo sia stato posto in condizione di conoscere i detti verbali di accertamento, le contestazioni all'epoca mossegli dall' e le relative motivazioni. CP_1
Risulta del pari infondata l'ulteriore doglianza attorea afferente alla carenza di motivazione delle ordinanze-ingiunzioni opposte, nonché all'omessa indicazione, nelle stesse, dell'anno contributivo di riferimento e del relativo debito contributivo.
Al riguardo, giova premettere che ai sensi del disposto di cui all'art. 18 della L.
n. 689/1981, “l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente”.
Deve altresì richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n. 16316).
4 Non è, dunque, ipotizzabile alcun vizio motivazionale delle ordinanze- ingiunzioni allorché queste contengano l'indicazione – anche per relationem - delle ragioni di fatto che hanno condotto all'irrogazione della sanzione.
Nella specie, le ordinanze opposte non possono ritenersi affette da vizio motivazionale, atteso che le ragioni che hanno condotto l' convenuto ad CP_1
irrogare le sanzioni risultano comunque desumibili per relationem, mediante il richiamo dei verbali di accertamento del 13/04/2017, la cui notifica come sopra acclarato è stata ritualmente eseguita in data 24/04/2017 (cfr. “avvisi di ricevimento” pag. 2, all.ti in memoria . CP_1
Del resto, non può non rilevarsi come siffatti verbali di accertamento contengano, all'evidenza, un'esposizione assolutamente analitica, approfondita e dettagliata sia dei vari anni contributivi di riferimento, ossia dal 2009 al 2015, sia delle ritenute contributive non versate (cfr. atti di accertamento all.ti in memoria
, cosicché, dalla lettura di siffatti dati, l'opponente risulta essere pienamente CP_1
in grado di individuare gli addebiti su cui si fondano le sanzioni irrogate;
e ciò trova conferma anche nella difesa spiegata dall'opponente nell'atto introduttivo, senza che possa dunque ritenersi sussistente alcun vulnus al diritto di difesa dello stesso.
Quanto ai criteri di determinazione della sanzione amministrativa, va rilevato che ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981 “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Ebbene, nella specie, le ordinanze-ingiunzioni opposte riportano espressamente l'indicazione dei parametri che hanno permesso l'individuazione della sanzione amministrativa applicabile, ossia “la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni”, la mancata presentazione da parte dell'opponente di “scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.”, nonché la mancata “dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle
5 trattenute e delle sanzioni in misura ridotta” (circostanza quest'ultima emersa anche nel corso del presente giudizio), cosicché l' convenuto ha dato atto di aver CP_1
impiegato i criteri per l'applicazione delle sanzioni in ossequio a quanto previsto dal citato art. 11 e di avere altresì rispettato il disposto di cui all'art. 3, comma 6, del D.
Lgs. n. 8/2016, secondo cui“se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000” (cfr. ordinanze opposte all.te in ricorso).
Parte ricorrente ha, poi, sostenuto che illegittimamente l' gli avrebbe CP_1
contestato una pluralità di violazioni autonome con applicazione dell'istituto del cumulo materiale. Ad avviso dell'opponente, invero, si sarebbe in realtà configurata una sola condotta e perciò l' avrebbe dovuto applicare il differente istituto CP_1
del cumulo giuridico, con applicazione di un'unica sanzione eventualmente aumentata, o, in alternativa, una serie di violazioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, soggetta alla disciplina della continuazione.
Orbene, l'art. 8 della L. 689/1981 prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Sul punto deve condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in
6 ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri- offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Pertanto, la previsione di cui al medesimo articolo 8-bis, comma 1 della legge n. 689 del
1981, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta” (cfr. Cassazione civile sez. II,
22/06/2022, n. 20129).
Pertanto, nella specie, deve ritenersi che l' abbia correttamente CP_1
applicato l'istituto del cumulo materiale anziché quello del cumulo giuridico, atteso che l'omissione delle ritenute previdenziali contestate al ricorrente discende da una pluralità di condotte commesse negli anni indicati nei vari verbali di accertamento, e non anche da un'unica condotta;
né pare possibile applicarsi l'istituto della continuazione non risultando neppure sussistente l'unificazione delle condotte dal punto di vista teleologico al fine di porre in essere un medesimo disegno criminoso.
Del pari infondato risulta l'assunto attoreo relativo all'intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate, per decorso del termine di cui all'art. 28 della
L. 689/1981.
Ed invero, l'art. 28 citato prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Il decreto legislativo n. 8/2016, attuativo della legge n. 67 del 28/04/14, entrato in vigore il 6/02/2016 ha operato una depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che è la violazione contestata nella specie, introducendo delle soglie il cui superamento comporta la rilevanza penale della
7 condotta e al di sotto della quale è applicata una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis del DL n. 463/83, conv. con L n. 638/83, sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. LGS. n. 8/16 a mente del quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione legge”.
Ed allora, la decorrenza della prescrizione, in tali casi di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cfr. sul punto Cass. 27 luglio 2018, n.
19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Nella specie i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati all'opponente in data 24/04/2017, ossia entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, decorrente, come detto, non dal momento in cui sono state commesse le violazioni (anni dal 2009 al 2015), ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ossia dal 6/02/2016.
La notifica rituale dei verbali di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzioni oggi opposte tempestivamente avvenuta il 29/04/2022, cosicché le sanzioni oggetto di causa non possono ritenersi colpite da prescrizione.
Va ora esaminata la domanda svolta in via subordinata, diretta a ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio.
Parte opponente lamenta la violazione del principio di proporzione fra fatto contestato e sanzione irrogata.
8 Al riguardo va premesso che l' a fronte delle violazioni commesse CP_1
dall'opponente - non contestate nel corso del presente giudizio - aveva in origine irrogato sanzioni amministrative per complessivi € 187.000,00, poi rideterminate in autotutela, nelle more del giudizio, in complessivi € 60.000,00.
In particolare, l' - in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. CP_1
48/2023 che ha modificato il D.L. n. 463/1983, prevedendo per le ipotesi in cui l'omissione contributiva non superi l'importo di € 10.000,00 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”
- ha ridotto la misura della sanzione in € 10.000,00, per ciascuna delle sei ordinanze- ingiunzioni opposte (cfr. “ridetermina” in note del 9/01/2024). CP_1
Senonché, deve rilevarsi come dai verbali di accertamento del 13/04/2017 in atti emerge che gli importi delle ritenute previdenziali ommesse negli anni dal 2009 al 2010 ammontano ad € 777,00 (cfr. all. 6 in memoria;
negli anni dal 2010 CP_1
al 2011 ammontano ad € 2.183,00 (cfr. all. 1 in memoria;
negli anni dal CP_1
2011 al 2012 ammontano ad € 2.253,85 (cfr. all. 2 in memoria;
negli anni CP_1
dal 2012 al 2013 ammontano ad € 2.733,41 (cfr. all. 3 in memoria;
negli CP_1
anni dal 2013 al 2014 ammontano ad € 860,00 (cfr. all. 5 in memoria;
negli CP_1
anni dal 2014 al 2015 ammontano ad € 1.066,88 (cfr. all. 4 in memoria . CP_1
Trattasi, a ben vedere, di omissioni contributive di lieve entità, di gran lunga inferiori al limite di € 10.000,00 fissato dalla legge per l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale, per le quali, in applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 (comma 12: “ Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”) va dunque applicato un trattamento sanzionatorio più mite, che, alla luce degli importi omessi, e in assenza di elementi che consentano una personalizzazione o caratterizzazione dell'illecito, può individuarsi in “due volte l'importo omesso”, atteso che quello applicato in concreto dall' pari ad € CP_1
10.000,00 per ciascuna violazione, esula dai criteri e dai limiti stabiliti dall'art. 23 del
9 D.L. n. 48/2023 citato e non risulta proporzionato alla entità delle violazioni accertate.
Alla luce di tali considerazioni, gli importi delle sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte vanno rideterminate in misura pari a “due volte l'importo delle ritenute previdenziali omesse”, come di seguito specificate:
7) Ordinanza-ingiunzione n. 000061751000, importo della sanzione € 1.554,00;
8) Ordinanza-ingiunzione n. 000061752000, importo della sanzione € 4.366,00;
9) Ordinanza-ingiunzione n. 000062106000, importo della sanzione € 4.507,70;
10) Ordinanza-ingiunzione n. 000062100000, importo della sanzione € 5.466,96;
11) Ordinanza-ingiunzione n. 000062098000, importo della sanzione € 1.720,00;
12) Ordinanza-ingiunzione n. 000062099000, importo della sanzione € 2.133,76.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà e la restante metà va posta a carico dell' liquidata in dispositivo ai CP_1
sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e distratta in favore dell'avv. Christian Allegra, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 3/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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