TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1921
TAR
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che la valutazione degli elaborati concorsuali rientri nella discrezionalità della commissione esaminatrice. I criteri di valutazione stabiliti dalla commissione, con indicatori, descrittori e punteggi graduati, sono stati ritenuti adeguati e non manifestamente irragionevoli. L'uso di punteggi decimali è stato considerato legittimo per differenziare le valutazioni. Il punteggio numerico, accompagnato da criteri oggettivi, è sufficiente a motivare la valutazione. Le censure del ricorrente sono state considerate un tentativo inammissibile di sindacare il merito della valutazione tecnica della commissione, sostituendo il proprio giudizio a quello dell'organo competente.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso principale avverso gli esiti delle prove scritte è stato respinto, anche i motivi aggiunti che censurano la graduatoria finale per illegittimità derivata sono stati respinti in quanto infondati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1921
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1921
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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