Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13967 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
-degli esiti delle prove scritte tenutesi in seno al concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia 23.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29.12.2020, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno in data 23.9.2022; della scheda di correzione dell'elaborato del ricorrente e del verbale n. 57, del 15.6.2022, acquisiti ad esito di accesso agli atti con nota in data 24.10.2022;
-nonché del verbale n. 42, del 22.2.2022, anch'esso acquisito ex l. n. 241/1990 con la succitata nota.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/7/2023:
della graduatoria definitiva del concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23.12.2020, datata 5.6.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa AR AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29.12.2020.
Ha impugnato l’esito della prova scritta nella quale ha riportato una votazione inferiore a “6/10”, avendo fatto previo accesso agli atti e avendo preso contezza dei criteri di valutazione delle prove stabiliti dalla Commissione (verbale 42), ossia - “correttezza sintattica, lessicale e ortografica, anche con riguardo al linguaggio tecnico” (votazioni da 1 a 3); “conoscenza della materia oggetto della traccia ed aderenza ad essa nell’elaborato” (votazioni d 1 a 3); “capacita’ di argomentare la traccia in maniera critica e personale, identificando la corrispondente normativa” (votazioni da 1 a 4).
Quali motivi di ricorso prospetta: “Violazione degli artt. 3, 24, 35 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e succ. mod.; violazione dell’art. 12, comma 1 e 15 del d.P.R. n. 487/1994; Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza ed illogicità della motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; vizio e sviamento della funzione amministrativa, vizio di ragionevolezza e di attendibilità; sviamento di potere; disparità di trattamento; errore nei presupposti; difetto di istruttoria; Violazione dei criteri preliminari alla correzione, come stabiliti ai sensi dell’art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994.”
Pertanto, censura l’operato della Commissione per perplessità e insufficienza della motivazione in quanto i voti numerici e i giudizi espressi non corrisponderebbero ai contenuti dell’elaborato, che sarebbero aderenti alla traccia, la quale non richiedeva valutazioni personali ma la conoscenza oggettiva della materia.
Il giudizio espresso, infatti, sarebbe disallineato rispetto al compito svolto, che non reca neppure segni da cui evincere le valutazioni attribuite ed, in genere, il punteggio complessivo di “4”, che per due punti appena non consente al ricorrente di raggiungere la sufficienza.
2. Il Ministero si è costituito con memoria.
3. Con ordinanza n. 7725/2022, è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, appaiono prive di pregio le censure mosse avverso il giudizio di insufficienza assegnato all’elaborato del ricorrente, spettando in via esclusiva alla commissione la competenza a valutare, nell’ambito del proprio potere discrezionale e sulla base dei criteri indicatori e descrittori dalla stessa prestabiliti, gli elaborati concorsuali, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della illogicità e irragionevolezza manifeste, insussistenti nel caso di specie.
4. Con successivi motivi aggiunti, il -OMISSIS- ha anche impugnato la graduatoria finale, per illegittimità derivata.
5. In vista dell’udienza di merito, non vi è stata alcuna attività processuale e l’Avvocatura ha chiesto il passaggio in decisione.
6.Il ricorso principale è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta che le votazioni che afferiscono al proprio elaborato sembrano manifestare, ictu oculi, evidenti segni di un’attività amministrativa irragionevole ed illogica, viziata, quantomeno, per eccesso di potere.
Ritiene infatti che i criteri previsti dalla Commissione” di cui al verbale n. 42 non si conciliano con l’espressione di giudizi che dovrebbero essere specifici per ogni candidato e quindi i punteggi attribuiti dimostrano travisamento dei fatti e erroneità di giudizio poiché sono in manifesta contraddizione con i giudizi attribuiti.
Tuttavia, tale prospettazione è del tutto inaccoglibile in quanto impinge direttamente sul potere valutativo della Commissione di concorso che, come noto, è discrezionale.
Come si evince dal verbale di concorso n. 42 del 22 febbraio 2022, la Commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, ha predisposto una griglia recante i criteri di valutazione delle prove scritte, ripartiti in “indicatori” e “descrittori”, a loro volta graduati per livelli I, II, III.
In relazione a questi ultimi l’attribuzione del punteggio non è stabilito in maniera fissa, bensì graduata tra un minimo ed un massimo: in questo senso depone la locuzione “fino a” da intendersi come possibilità, per la commissione, di attribuire un punteggio compreso nella cornice prevista per ciascun descrittore.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è nessuna previsione che impedisca una valutazione espressa in numeri decimali, anzi tale modus operandi ha consentito alla commissione di differenziare, nel range previsto per ciascun descrittore, le singole valutazioni riferite a centinaia di candidati. Alla luce di ciò risulta incomprensibile l’affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe illegittima la possibilità che voti decimali nel livello deputato alla sufficienza determinino valutazioni finali insufficienti.
Parimenti infondata è la censura nella parte in cui sostiene che la scala dei punteggi, realizzata attraverso l’utilizzo dei decimali, sarebbe sostanzialmente priva di un supporto motivazionale, in quanto la stessa graduazione attraverso un punteggio numerico evidenzia la progressività del soddisfacimento del criterio in ragione del punteggio attribuito in corrispondenza degli indicatori e dei relativi descrittori.
Infatti, il punteggio attribuito ad una prova concorsuale è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione, ove preceduto dalla fissazione di criteri valutativi oggettivi (ex multis, T.A.R. Roma Lazio sez. III, 10/06/2025, n. 11287)
Inoltre, per giurisprudenza costante (ex plurimis, T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5/10/2023, n. 14775), posto che l'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito della procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., riguardando esse il merito dell'azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nella specie da escludere.
Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla Commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi.
6.1. Applicando detti principi al ricorso in questione, le censure sono prive di pregio, avendo la Commissione compiuto una analisi di fatto che il ricorrente non può rimettere in discussione applicando i propri personali parametri e cercando così di vanificare il giudizio tecnico della Commissione.
In caso di discrezionalità tecnica, le scelte assunte dalla Pubblica Amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di vizi gravi e ravvisabili ictu oculi: ciò può avvenire, in particolare, in presenza di sviamento del potere, o di errore di fatto, o, ancora, di contraddittorietà e illogicità manifeste. In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale non può impingere nella correttezza delle scelte discrezionali tecniche del valutatore, né, tanto meno, può ammettersi che la valutazione del giudice amministrativo sostituisca quella compiuta dalla Commissione.
Sul punto, si ribadisce che in presenza di criteri di massima da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (Consiglio di Stato sez. VII, 19/09/2024, n. 7677).
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati (Consiglio di Stato sez. II, 23/02/2021, n. 1568).
È quindi quanto meno bizzarro che il ricorrente fornisca una analisi del proprio elaborato e delle ragioni secondo cui esso meritava un giudizio di sufficienza, traducendosi ciò in una pretesa sovrapposizione e sostituzione delle valutazioni di parte - che si chiede al Tribunale di far proprie - all’apprezzamento discrezionale della Commissione.
In tal modo si pretende un inammissibile sindacato nel merito che: a) travalica il giudizio di legittimità; b) impinge nella lata discrezionalità dell’amministrazione, come noto sindacabile esclusivamente nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza/abnormità; c) collide con il principio di infungibilità dei giudizi espressi dalle commissioni valutative.
Va, in proposito, ricordato che non possono trovare ingresso censure volte a proporre diversi giudizi di valore della prova, attenendo esse a profili inerenti il merito dell’attività valutativa, che è rimesso esclusivamente alla Commissione, per cui il ricorrente non può sostituirsi alla stessa formulando propri personali giudizi, procedendo ad un completo rifacimento del giudizio e ritenendo, senza alcuna concreta dimostrazione in tal senso, erroneo quello espresso dalla Commissione, la cui discrezionalità tecnica è sindacabile solo in caso di palese travisamento dei fatti o di manifesta irragionevolezza. L’esercizio della discrezionalità, nel caso di specie, oltre a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati in ossequio al principio di imparzialità, è del tutto immune da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità e palese arbitrarietà.
Il ricorrente lamenta altresì l’eccessiva rigidità nell’applicazione dei criteri, dimenticando che il concorso pubblico è volto alla selezione dei migliori tra i partecipanti, specie nei concorsi con molti concorrenti.
7. Vanno respinti i motivi aggiunti, che censurano la graduatoria finale solo per illegittimità derivata senza addurre elementi nuovi.
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta e condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR CA, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AR CA |
IL SEGRETARIO