TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 958 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo. e C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Terzo chiamato, CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 50/2021 e accertamento negativo del debito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA DEFINITIVA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di declaratoria di incompetenza di altro ufficio previamente adito, la parte odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo _2 indicato in oggetto (recante l'importo di € 128.476,35, di cui € 88,657,12 per contributi inerenti al periodo dal gennaio 2019 al marzo 2020 ed € 39.819,23 per sanzioni). Il detto decreto è stato emesso dal Tribunale di Trento sulla scorta delle risultanze del verbale unico di accertamento n. 2020004217/DDL del 26.10.2020 e della successiva diffida ad adempiere (prot. N. 4200.20/10/2020.031749). _2
Nelle conclusioni del ricorso per riassunzione, l'opponente chiede pure di “accertare e dichiarare che le contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. n. 2020004217/DDL del 26.10.2020 relative alle irregolarità contributive poste in essere da non sono fondate”, sostanzialmente spiegando opposizione al Controparte_3 verbale unico suddetto. Ha poi chiesto di essere manlevata da ogni eventuale debito dalla società _3
, della quale ha chiesto la chiamata in causa.
[...]
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato che l'importo dei contributi _2
(non quello delle sanzioni) è oggetto di altra condanna monitoria (d.ing. trib. Trento n. 51/2021), avverso la quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge. Ha poi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi che la ricorrente non venisse riconosciuta come effettivo datore di lavoro dei lavoratori forniti in appalto dalla Soc Work Up srls”, ha pure domandato la condanna della odierna opponente in veste di obbligata solidale ex art 29 dlgs 276/2003, al pagamento della contribuzione dovuta e non pagata da _3
(“euro 88.657,12 oltre somme aggiuntive già maturate alla data di richiesta del decreto ingiuntivo per € 39.819,23 e quelle maturande, come per legge”).
Previa autorizzazione di altro giudice, è stata chiamata in giudizio la _3 che è però rimasta contumace.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, il decreto ingiuntivo n. 50/21 va revocato, attesa l'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso.
Venendo al merito della pretesa dell' poi, è certo che nessuna ulteriore _2 condanna può essere pronunciata per il pagamento di somme che (come riferito dallo stesso ) sono già contemplate da altro decreto ingiuntivo (emesso dal _2
Trib. Trento col n. 51/2021 e non opposto), ossia, per l'importo di € 88.657,12 inerenti a contributi dovuti per il periodo da gennaio 2018 a marzo 2020. Resta quindi la necessità di appurare, nel merito, la sussistenza o meno delle omissioni e degli illeciti dedotti dall' , ciò al solo fine di verificare l'eventuale _2 sussistenza dell'ulteriore debito per sanzioni relative al medesimo periodo contributivo (€ 39.819,23).
Ciò detto, va ricordato che la genesi dell'obbligazione, secondo l'Ente, è correlata alla sussistenza dei fatti accertati nel verbale unico di accertamento sopra menzionato. Quest'ultimo è scaturito dall'ispezione iniziata il 23.7.2020, dalla quale sarebbe risultato che, per il periodo dal gennaio 2019 al marzo 2020, la società odierna ricorrente avrebbe impiegato presso la propria struttura alberghiera (hotel Baia dei Mulini di Erice), del personale assunto formalmente dalla (e _3 precedentemente assunto dalla .); tale personale, secondo la prospettazione Pt_1 degli ispettori, avrebbe realtà lavorato sempre alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, odierna ricorrente. Le argomentazioni spese dall' coincidono e, in buona parte, derivano dagli esiti _2 dell'ispezione condotta, a marzo 2019, nei confronti della (precedente Pt_1 appaltatrice di servizi e datrice di lavoro del personale in questione), come del resto afferma lo stesso a pag. 3 della memoria di costituzione. _2
2 Dalla lettura coordinata delle risultanze di dette ispezioni emergerebbe l'esistenza di Par un “sistema organizzato” e fittizio, deputato a far apparire, come dipendenti della (prima) e della (dopo), lavoratori che, in realtà, erano stati assunti dalle _3 società facenti parti del “circuito UA EL” e, per quel che qui interessa, dalla
CP_1 CP_1
L'Istituto ha dedotto la sussistenza di tale situazione dai seguenti elementi: 1) Le indagini del 2019, svolte nei confronti dell'appaltatrice avevano Pt_1 evidenziato che l'Amministratrice di tale società, s.ra (in carica Testimone_1 dal 2017 al dicembre 2018, che in passato aveva svolto attività di bracciante agricola -dal 10973 al 1980-, e che poi era “scomparsa” dal “panorama contributivo” fino al 15.11.2017, allorché la medesima ha assunto la carico di Par amministratore e socio unico della , società con 127 dipendenti dislocati in varie regioni italiane), ascoltata dagli ispettori, “non ha dato dimostrazione di conoscere la realtà imprenditoriale che avrebbe dovuto gestire”. In particolare, la predetta “ha affermato di aver condotto personalmente il bar ed il ristorante “La Capannina” di Cortina d'Ampezzo” descrivendo tale attività come “un bar e ristorante aperto al pubblico, laddove, al contrario, si tratta di un albergo con servizio bar e ristorante ad uso esclusivo dei clienti interni”. La predetta s.ra ha poi dichiarato agli ispettori di non soggiornare ES presso la struttura, ma di fare abitualmente rientro presso la propria abitazione, che però si trova in Campania. Nel 2020, la predetta è poi divenuta amministratore unico della la _3 quale ha pure assunto tutto il personale che in precedenza era stato Par somministrato dalla alla e che aveva lavorato presso l'Hotel Controparte_1
Baia dei Mulini. 2) Nessuno dei lavoratori ascoltati (a eccezione del sig. ) ha dichiarato CP_4 di conoscere la s.ra parallelamente, quest'ultima non è stata in grado di ES ricordare i nomi dei propri collaboratori (sempre con l'eccezione del sig.
. CP_4 Par
3) Il sig. , direttore generale della , poi assunto dalla , CP_4 _3 _3 ascoltato dagli ispettori ha reso dichiarazioni in parte incoerenti con quelle rilasciate dalla predetta s.ra ES Par Lo stesso, inoltre, prima di essere assunto dalla , aveva già provveduto a svolgere i colloqui per l'assunzione di n. 2 lavoratori poi impiegati presso la struttura di Erice: , assunto il 15.3.2018, e , Persona_1 Persona_2 assunto il giorno 11.3.2018.
4) Alcuni lavoratori hanno riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la UA EL (ossia il circuito di strutture alberghiere del quale fa parte anche l'hotel baia dei Mulini di Par Erice) per essere poi assunti dalla , prima, e dalla , dopo. _3 Pa
5) “La ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS, configurando praticamente una monocommitenza”; la stessa, inoltre, per l'acquisto delle derrate alimentari necessarie allo svolgimento del
3 servizio appaltato si rivolgeva a società del Consorzio Acquisti Italia, gestito dalle aziende committenti, quindi, non aveva alcuna autonomia nella scelta dei fornitori. 6) “Il potere direttivo nei confronti dei dipendenti della come emerge da alcune Pt_2 dichiarazioni, veniva esercitato dai direttori delle strutture appaltanti anche in termini di definizione degli orari e della gestione dei turni”.
In forza di detti elementi, talune condotte ascrivibili all'operato della _3 che gli ispettori hanno reputato essere strumentali a un abbattimento del costo del lavoro, devono essere riferite alla stessa società utilizzatrice, odierna opponente, in veste di obbligato in via principale. In particolare, le condotte riscontrate dagli ispettori sono le seguenti: A. L'inquadramento, per taluni lavoratori, è avvenuto nel 7° livello del CCNL, anziché nel livello corretto (5° o 6° a seconda dei casi); B. Dai LUL risultano taluni giorni di assenza non retribuiti, senza che il lavoratore abbia presentato la dovuta giustificazione;
i lavoratori ascoltati hanno invece dichiarato di non essersi assentati durante il periodo oggetto di ispezione, se non nei giorni contrattualmente stabiliti.
La società opponente ha quindi chiesto l'accertamento della regolarità dell'appalto di servizi intercorso con e della insussistenza delle irregolarità _3 contributive da ultimo descritte. Ha poi chiesto, in via subordinata, che, nell'ipotesi di accoglimento di una sola delle dette domande, la detta società appaltatrice venga individuata come obbligato in via principale al pagamento di quanto dovuto (con conseguente richiesta di manleva).
Prima di entrare nel merito degli addebiti, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua
4 motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073). In estrema sintesi, i verbali redatti in sede ispettiva, nella misura in cui investano fatti storici verificatisi alla presenza degli ispettori, ovvero, attività materiale dagli stessi espletata, fanno piena prova fino a querela di falso. Per quanto concerne i contenuti ulteriori, i detti verbali non hanno valore di prova legale, ma possono comunque costituire piena prova (fino a prova contraria) se il giudice ritiene che il contenuto dei medesimi sia sufficientemente preciso, coerente e connotato dalla puntuale indicazione delle fonti di conoscenza. In presenza di tali requisiti, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze
5 dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la possibilità per la parte opponente di fornire la prova contraria. Nel caso in cui il verbale non presenti alcuno dei requisiti sopra ricordati, lo stesso ha valore di mero argomento di prova, quindi, l'Ente che ha dedotto la titolarità di un credito è chiamato a dimostrare in modo completo la genesi del proprio diritto.
Per quanto concerne la genuinità dell'appalto di servizi con la _3
Tanto dalle risultanze acquisite in sede ispettiva quanto dall'istruttoria espletata in seno al presente giudizio, è emerso che la persona fisica che dava direttive al personale impiegato presso la società odierna ricorrente era il sig. . CP_4
Quest'ultimo, ascoltato in sede di prova delegata dal Tribunale di Milano, ha riferito di essere stato dipendente per circa un anno e mezzo, fino a maggio _3
2020. Sebbene il predetto sia stato indicato, dai lavoratori ascoltati ( , e Per_1 Per_3
, come direttore della “struttura” (ossia, dell'hotel Baia dei Mulini), non vi Tes_2 sono elementi che consentano di collegare la persona del con la stessa. In CP_4 particolare, non vi sono risultanze istruttorie dalle quali emerga che il si sia CP_4 occupato delle vicende della che esulassero dal contratto di appalto e CP_1 dalla gestione del relativo personale. Alla luce di tale premessa, va detto che è quindi normale che tutti i lavoratori ascoltati abbiano riferito che era stato il a consegnare loro i rispettivi CP_4 contratte di lavoro e le buste paga, nonché a gestire ogni questione inerente ai rapporti di lavoro etc. Sebbene il fosse percepito dal personale come direttore dell'albergo, in CP_4 realtà, non risulta che il medesimo si sia mai occupato, ad esempio, della gestione delle prenotazioni, delle vicende inerenti al soggiorno dei clienti, alla determinazione dei prezzi delle camere etc. In altre parole, sembra che il si sia solo CP_4 occupato di gestire il personale impiegato presso l'Hotel Baia dei Mulini, com'è peraltro logico che sia, dal momento che il predetto era dipendente della società appaltatrice. Un unico elemento risultante dall'istruttoria si pone apparentemente in antitesi con tale ricostruzione: il lavoratore ha dichiarato nel corso Persona_4 dell'udienza dell'11.10.2023 che, nel 2019, anno in cui era stato assunto dalla _3
le retribuzioni gli venivano invece corrisposte dalla odierna opponente (giova
[...] riportare la dichiarazione del predetto“la soc che ci pagava era nel 2019 la Turismo Italia… Era a riferirci nel 2019 quale società ci pagasse. Per quanto mi CP_4 riguarda era la , questo lo potevo constatare anche negli estratti conto CP_1 contributivi”). Tuttavia, la dichiarazione appena riportata è molto probabilmente frutto di un'erronea comprensione della domanda da parte del Tes_2
Quest'ultimo, infatti, ha lavorato presso la struttura alberghiera gestita dall'odierna opponente sin dal 2015, ossia, era stato dipendente della prima di CP_1 essere assunto dalla _3
6 E' quindi decisamente probabile che quanto riferito dal predetto si sia verificato in epoca anteriore al gennaio 2019. Del resto, sarebbe decisamente singolare che gli Ispettori, di fronte a una risultanza documentale tanto eclatante (dalla quale emergerebbe in modo evidente il carattere fittizio dell'appalto di cui si discorre), nel verbale di accertamento non ne abbiano fatto parola. In sostanza, la dichiarazione resa dal nel corso dell'istruttoria Tes_2 giudiziaria non può essere sopravvalutata.
Alla luce di tutto quanto precede, va esclusa la possibilità di qualificare come “fittizio” l'appalto in questione, come invece richiesto dall _2
Solitamente, nei casi in cui la ditta appaltatrice rappresenta una realtà “di comodo”, si assiste a una assidua e ingiustificata presenza del soggetto utilizzatore nella gestione dei rapporti lavorativi incardinati dal personale col soggetto appaltatore. In altre parole, secondo l'id quod plerumque accidit, un indice del carattere fittizio dell'appalto è rappresentato dall'espletamento, da parte del committente, di funzioni tipicamente datoriali (come la determinazione dell'importo della retribuzione, la predisposizione del contratto di lavoro, la consegna delle buste paga etc.), accompagnata dall'evanescenza del soggetto datore di lavoro formale. Nel caso di specie, nessuno dei due indici sintomatici è emerso dall'istruttoria: da un lato, non è vero che (come sostenuto in memoria da parte dell' nella gestione _2 dei dipendenti della vi sarebbe stata una “ubiquitaria presenza di altri _3 soggetti, come il , amministratore della;
anzi: il punto di Persona_5 CP_1 riferimento dei lavoratori era il a quel tempo dipendente della CP_4 _3
., quindi, la società odierna opponente non ha praticato ingerenze nelle vicende
[...] lavorative del personale fornito dalla Non è quindi vero che, come _3 sostenuto dall , “il potere direttivo nei confronti dei dipendenti della _2 Pt_3 veniva esercitato dai direttori delle strutture appaltanti anche in termini di definizione degli orari e della gestione dei turni”. Dall'altro lato, la società appaltatrice, lungi dal disinteressarsi del personale impiegato presso l'utilizzatrice, era ben presente sul luogo di esecuzione dell'appalto, al punto che il suo dipendente ( ) è stato da tutti indicato come la CP_4 persona alla quale rivolgersi per ogni problema di matrice lavorativa. Non sono stanti neppure allegati (né tantomeno provati) fatti idonei a far ravvisare, in capo al una posizione di dipendente “di fatto” pure della , CP_4 CP_1 ossia, una “doppia veste” che avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio circa la posizione rivestita dal predetto nella gestione dei rapporti lavorativi del personale della . Si deve perciò ritenere che, ogni qualvolta il abbia agito, lo _3 CP_4 abbia fatto esclusivamente come esponente della società appaltatrice.
Queste conclusioni non sono scardinate dagli elementi, tutti di matrice fortemente indiziaria, valorizzati dagli ispettori. In particolare, concentrando l'attenzione sui soli dati materiali acquisiti e sorvolando sulle mere valutazioni contenute nel verbale unico di accertamento che non siano suffragate da fatti oggettivi:
7 - Il fatto che il sig. abbia reclutato il personale da impiegare presso la CP_4 odierna opponente prima della sua formale assunzione da parte della non Pt_1 può essere sopravvalutato;
da un lato, la discrepanza temporale non è particolarmente significativa (l'assunzione del da parte di risale CP_4 Pt_1 all'11.4.2018, mentre le assunzioni di e risalgono Persona_6 Per_2 rispettivamente al 15.3.2018 al 11.3.2018); dall'altro, in tale periodo, non risulta, neppure in via indiziaria, che il sig. lavorasse alle dipendenze della CP_4 odierna opponente (né l' ha fornito la prova contraria). E' quindi plausibile _2 Par l'idea che il predetto già avesse intrattenuto un colloquio con la e, sapendo di essere in procinto di essere assunto dalla stessa, si sia attivato sin da subito per reperire il personale da impiegare nel servizio. In alternativa, è pure possibile che il già nel 2017, ricoprisse la CP_4 Par posizione di direttore “di fatto” della , e che la presenza della s.ra (in ES carica fino al dicembre 2018) fosse meramente fittizia. Seppure fosse questa la situazione di fatto verificatasi, comunque la stessa non sarebbe un indice del carattere “fittizio” dell'appalto intercorso con la odierna opponente. In sostanza, l'eventuale presenza di un amministratore “di fatto” della società appaltatrice non comporta automaticamente il carattere simulato di tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla stessa con i committenti. In fin dei conti, gli addebiti per i quali si controverte non riguardano la presenza di un direttore generale “di comodo” al Par vertice della (la s.ra , bensì il carattere fittizio dei rapporti di appalto ES intrattenuti da quest'ultima con la . CP_1
La prova che deve essere data dall' quindi, non deve essere incentrata sul _2 carattere evanescente della figura del direttore generale della società appaltatrice, bensì sul mancato espletamento delle attività tipicamente datoriali da parte di quest'ultima e, parallelamente, sullo svolgimento di tali attività ad opera del soggetto utilizzatore. Solo in questo caso si potrebbe ritenere che la presenza della società appaltatrice sia stata meramente apparente e funzionale solo a consentire al soggetto utilizzatore di fruire di prestazioni lavorative senza formalmente assumere il relativo personale, ma comportandosi, di fatto, come datore di lavoro a tutti gli effetti. Par
- Il fatto che la s.ra (direttore generale della dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018) non avesse alcuna dimostrabile esperienza nell'esercizio dell'attività, fosse all'oscuro dell'attività aziendale e non conoscesse i dipendenti della società, non sono dirimenti, come in parte già anticipato. In primo luogo, non è detto che debba essere necessariamente il direttore generale della società datrice di lavoro a provvedere alla materiale gestione del personale somministrato, ben potendo lo stesso delegare altri di tali incombenti. In secondo luogo, a tutto concedere, si può al massimo ritenere che (come detto) la ES ricoprisse in modo fittizio la posizione di direttore generale (posizione occupata, in realtà, dal sin dal primo momento). Ciò, tuttavia, non rileva ai fini CP_4 dell'oggetto dell'odierno contendere, per le ragioni già esposte.
8 - La circostanza che alcuni lavoratori abbiano riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la UA Par EL, per essere poi assunti dalla , non riveste importanza, se poi, la concreta Par gestione del rapporto, era effettivamente curata dalla e non dalla società UA o dalle singole società committenti facenti parte del “circuito”. Nei casi di appalto non genuino, solitamente, il lavoratore viene “adescato” con la promessa di essere assunto dal committente, ma poi stipula il contratto con un soggetto terzo (a lui sconosciuto), per poi trovarsi a lavorare comunque alle dipendenze del primo (committente); in questi casi, cioè, il somministratore, dopo la stipula del contratto, non partecipa più alla gestione del rapporto di lavoro, ma si limita ad erogare la retribuzione e a consegnare le buste paga, senza provvedere più ad alcuna delle incombenze datoriali, che vengono tutte espletate dall'utilizzatore. In sostanza, la presenza dell'appaltatore non ha alcuna ragion d'essere se non quella di impedire che il prestatore d'opera venga assunto direttamente dal committente. Nel caso di specie, però, i lavoratori ascoltati hanno riferito una realtà ben diversa, come detto. Probabilmente è vero che alcuni di costoro ambivano ad essere assunti dalle società del “gruppo” UA, e magari è pure vero che siano rimasti delusi quando l'assunzione è avvenuta ad opera di altra società a loro sconosciuta. Tuttavia, il fatto che quest'ultima non si sia “dileguata” dopo l'assunzione, ma abbia effettivamente partecipato, mediante il sig. alla CP_4 gestione dei vari rapporti lavorativi, impone di escludere il carattere fittizio dell'appalto.
- Ancora, la cd. Monocommittenza, che viene menzionata nel verbale di accertamento come indice del carattere fittizio dell'appalto, è più apparente che reale. Infatti, il “circuito” UA comprendeva molteplici strutture ubicate in diverse regioni italiane. Considerate le (ridotte) dimensioni della è Pt_1 naturale che la stessa abbia potuto espletare il servizio solo per il detto circuito di strutture alberghiere. I lavoratori ascoltati in sede ispettiva, infatti, hanno riferito Par di aver prestato l'attività, alle dipendenze della , presso diverse strutture, dalla Sardegna alla Sicilia, da Capraia fino a Livorno. Quella che viene descritta come una “monocommittenza”, in realtà, è una pluricommittenza, se riferita alle varie Pa società facenti parte del circuito. In sintesi, la circostanza che “la ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS” è tutt'altro che decisiva, a differenza di quanto vorrebbero gli ispettori. Del pari, il Pa fatto che “i contratti di fornitura servizi che la ha stipulato con le citate aziende committenti … ricalcano tutte lo stesso schema” non ha valenza neppure indiziaria: è ovvio che, dovendo prestare servizi di una determinata tipologia a più strutture facenti parti del medesimo gruppo, l'appaltatore si sia avvalso dei medesimi modelli. Dale considerazioni appena svolte si evince l'infondatezza dell'addebito avente a oggetto il preteso carattere fittizio dell'appalto.
9 Per quanto concerne le riferite irregolarità contributive: Le conclusioni sopra raggiunte impongono di ritenere assorbite le doglianze inerenti alle irregolarità contributive menzionate nel verbale di accertamento. Infatti, posta la genuinità del contratto di appalto di servizi, ed escluso che debba essere il committente a rispondere delle eventuali irregolarità nella gestione del personale impiegato nell'espletamento del servizio (irregolarità ascrivibili piuttosto al datore di lavoro che le ha poste in essere), nessun addebito può essere mosso, per tali ragioni, alla odierna società opponente in veste di obbligato in via principale. Beninteso: non si tratta di “manlevare” quest'ultima dalla responsabilità, facendo sì che questa ricada su altro soggetto (come chiesto in ricorso). Piuttosto, escluso il carattere fittizio dell'appalto, l' non potrà che rivolgersi, per conseguire i _2 contributi non versati e le relative sanzioni, al soggetto effettivamente debitore, che è la _3
La domanda di “manleva” va quindi rigettata, non avendo l'opponente interesse ad ottenere una pronuncia di condanna della società appaltatrice al pagamento, nei confronti dell' dell'importo in questione. _2
In ordine alla prima domanda riconvenzionale dell' _2
Posto che l'Istituto ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento, in veste di obbligato principale, dell'importo indicato nella memoria di costituzione innanzi al tribunale di Terento, e che tale domanda è stata articolata contro la Pt_1
“nella accertanda qualità di effettivo datore di lavoro dei dipendenti formalmente
[...] dichiarati dalla e da questa dati fittiziamente in appalto di servizi”, escluso Parte_4 il carattere fittizio del rapporto di appalto di servizi per considerazioni sin qui svolte, la domanda riconvenzionale va necessariamente rigettata.
Relativamente alla seconda domanda riconvenzionale: L' per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata (come chiesto dalla ricorrente) _2
l'assenza del carattere fittizio dell'appalto, ha comunque chiesto la condanna della predetta al pagamento delle somme dovute dalla questa volta come _3 obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003. La domanda riconvenzionale va rigettata. L'art. 29 del Dl.gs. 276/2003 stabilisce, infatti, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore … è obbligato in solido con l'appaltatore, … entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi… nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Come detto in apertura, l'oggetto dell'odierno contendere NON investe il pagamento dei contributi (€ 88.657,12), per i quali l'Istituto è già in possesso di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo Trib. Trento n. 51/21, avverso il quel non è stata proposta opposizione). Il solo debito del quale si discute concerne infatti il pagamento delle sanzioni civili correlate (€ 39.819,23).
10 Posto che, come emerge dalla piana lettura dell'art. 29 sopra riportato, l'obbligazione solidale del committente non può comprendere le sanzioni, la domanda riconvenzionale in esame va rigettata.
Entro i limiti appena tracciati, quindi, il ricorso va accolto e le domande riconvenzionali vanno respinte entrambe.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%, in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso;
la quota residua segue la soccombenza e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Accerta l'insussistenza del carattere simulato del contratto di appalto di servizi intercorso fra l'opponente e la menzionato nel _3 verbale unico di accertamento n. 2020004217/DDL del 26.10.2020;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda di cui al ricorso, per assenza dell'interesse ad agire in capo alla società ricorrente;
- Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall' _2
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e pone a carico dell' la _2 quota residua, che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 13.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo. e C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Terzo chiamato, CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 50/2021 e accertamento negativo del debito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA DEFINITIVA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di declaratoria di incompetenza di altro ufficio previamente adito, la parte odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo _2 indicato in oggetto (recante l'importo di € 128.476,35, di cui € 88,657,12 per contributi inerenti al periodo dal gennaio 2019 al marzo 2020 ed € 39.819,23 per sanzioni). Il detto decreto è stato emesso dal Tribunale di Trento sulla scorta delle risultanze del verbale unico di accertamento n. 2020004217/DDL del 26.10.2020 e della successiva diffida ad adempiere (prot. N. 4200.20/10/2020.031749). _2
Nelle conclusioni del ricorso per riassunzione, l'opponente chiede pure di “accertare e dichiarare che le contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. n. 2020004217/DDL del 26.10.2020 relative alle irregolarità contributive poste in essere da non sono fondate”, sostanzialmente spiegando opposizione al Controparte_3 verbale unico suddetto. Ha poi chiesto di essere manlevata da ogni eventuale debito dalla società _3
, della quale ha chiesto la chiamata in causa.
[...]
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato che l'importo dei contributi _2
(non quello delle sanzioni) è oggetto di altra condanna monitoria (d.ing. trib. Trento n. 51/2021), avverso la quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge. Ha poi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi che la ricorrente non venisse riconosciuta come effettivo datore di lavoro dei lavoratori forniti in appalto dalla Soc Work Up srls”, ha pure domandato la condanna della odierna opponente in veste di obbligata solidale ex art 29 dlgs 276/2003, al pagamento della contribuzione dovuta e non pagata da _3
(“euro 88.657,12 oltre somme aggiuntive già maturate alla data di richiesta del decreto ingiuntivo per € 39.819,23 e quelle maturande, come per legge”).
Previa autorizzazione di altro giudice, è stata chiamata in giudizio la _3 che è però rimasta contumace.
Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, il decreto ingiuntivo n. 50/21 va revocato, attesa l'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso.
Venendo al merito della pretesa dell' poi, è certo che nessuna ulteriore _2 condanna può essere pronunciata per il pagamento di somme che (come riferito dallo stesso ) sono già contemplate da altro decreto ingiuntivo (emesso dal _2
Trib. Trento col n. 51/2021 e non opposto), ossia, per l'importo di € 88.657,12 inerenti a contributi dovuti per il periodo da gennaio 2018 a marzo 2020. Resta quindi la necessità di appurare, nel merito, la sussistenza o meno delle omissioni e degli illeciti dedotti dall' , ciò al solo fine di verificare l'eventuale _2 sussistenza dell'ulteriore debito per sanzioni relative al medesimo periodo contributivo (€ 39.819,23).
Ciò detto, va ricordato che la genesi dell'obbligazione, secondo l'Ente, è correlata alla sussistenza dei fatti accertati nel verbale unico di accertamento sopra menzionato. Quest'ultimo è scaturito dall'ispezione iniziata il 23.7.2020, dalla quale sarebbe risultato che, per il periodo dal gennaio 2019 al marzo 2020, la società odierna ricorrente avrebbe impiegato presso la propria struttura alberghiera (hotel Baia dei Mulini di Erice), del personale assunto formalmente dalla (e _3 precedentemente assunto dalla .); tale personale, secondo la prospettazione Pt_1 degli ispettori, avrebbe realtà lavorato sempre alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, odierna ricorrente. Le argomentazioni spese dall' coincidono e, in buona parte, derivano dagli esiti _2 dell'ispezione condotta, a marzo 2019, nei confronti della (precedente Pt_1 appaltatrice di servizi e datrice di lavoro del personale in questione), come del resto afferma lo stesso a pag. 3 della memoria di costituzione. _2
2 Dalla lettura coordinata delle risultanze di dette ispezioni emergerebbe l'esistenza di Par un “sistema organizzato” e fittizio, deputato a far apparire, come dipendenti della (prima) e della (dopo), lavoratori che, in realtà, erano stati assunti dalle _3 società facenti parti del “circuito UA EL” e, per quel che qui interessa, dalla
CP_1 CP_1
L'Istituto ha dedotto la sussistenza di tale situazione dai seguenti elementi: 1) Le indagini del 2019, svolte nei confronti dell'appaltatrice avevano Pt_1 evidenziato che l'Amministratrice di tale società, s.ra (in carica Testimone_1 dal 2017 al dicembre 2018, che in passato aveva svolto attività di bracciante agricola -dal 10973 al 1980-, e che poi era “scomparsa” dal “panorama contributivo” fino al 15.11.2017, allorché la medesima ha assunto la carico di Par amministratore e socio unico della , società con 127 dipendenti dislocati in varie regioni italiane), ascoltata dagli ispettori, “non ha dato dimostrazione di conoscere la realtà imprenditoriale che avrebbe dovuto gestire”. In particolare, la predetta “ha affermato di aver condotto personalmente il bar ed il ristorante “La Capannina” di Cortina d'Ampezzo” descrivendo tale attività come “un bar e ristorante aperto al pubblico, laddove, al contrario, si tratta di un albergo con servizio bar e ristorante ad uso esclusivo dei clienti interni”. La predetta s.ra ha poi dichiarato agli ispettori di non soggiornare ES presso la struttura, ma di fare abitualmente rientro presso la propria abitazione, che però si trova in Campania. Nel 2020, la predetta è poi divenuta amministratore unico della la _3 quale ha pure assunto tutto il personale che in precedenza era stato Par somministrato dalla alla e che aveva lavorato presso l'Hotel Controparte_1
Baia dei Mulini. 2) Nessuno dei lavoratori ascoltati (a eccezione del sig. ) ha dichiarato CP_4 di conoscere la s.ra parallelamente, quest'ultima non è stata in grado di ES ricordare i nomi dei propri collaboratori (sempre con l'eccezione del sig.
. CP_4 Par
3) Il sig. , direttore generale della , poi assunto dalla , CP_4 _3 _3 ascoltato dagli ispettori ha reso dichiarazioni in parte incoerenti con quelle rilasciate dalla predetta s.ra ES Par Lo stesso, inoltre, prima di essere assunto dalla , aveva già provveduto a svolgere i colloqui per l'assunzione di n. 2 lavoratori poi impiegati presso la struttura di Erice: , assunto il 15.3.2018, e , Persona_1 Persona_2 assunto il giorno 11.3.2018.
4) Alcuni lavoratori hanno riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la UA EL (ossia il circuito di strutture alberghiere del quale fa parte anche l'hotel baia dei Mulini di Par Erice) per essere poi assunti dalla , prima, e dalla , dopo. _3 Pa
5) “La ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS, configurando praticamente una monocommitenza”; la stessa, inoltre, per l'acquisto delle derrate alimentari necessarie allo svolgimento del
3 servizio appaltato si rivolgeva a società del Consorzio Acquisti Italia, gestito dalle aziende committenti, quindi, non aveva alcuna autonomia nella scelta dei fornitori. 6) “Il potere direttivo nei confronti dei dipendenti della come emerge da alcune Pt_2 dichiarazioni, veniva esercitato dai direttori delle strutture appaltanti anche in termini di definizione degli orari e della gestione dei turni”.
In forza di detti elementi, talune condotte ascrivibili all'operato della _3 che gli ispettori hanno reputato essere strumentali a un abbattimento del costo del lavoro, devono essere riferite alla stessa società utilizzatrice, odierna opponente, in veste di obbligato in via principale. In particolare, le condotte riscontrate dagli ispettori sono le seguenti: A. L'inquadramento, per taluni lavoratori, è avvenuto nel 7° livello del CCNL, anziché nel livello corretto (5° o 6° a seconda dei casi); B. Dai LUL risultano taluni giorni di assenza non retribuiti, senza che il lavoratore abbia presentato la dovuta giustificazione;
i lavoratori ascoltati hanno invece dichiarato di non essersi assentati durante il periodo oggetto di ispezione, se non nei giorni contrattualmente stabiliti.
La società opponente ha quindi chiesto l'accertamento della regolarità dell'appalto di servizi intercorso con e della insussistenza delle irregolarità _3 contributive da ultimo descritte. Ha poi chiesto, in via subordinata, che, nell'ipotesi di accoglimento di una sola delle dette domande, la detta società appaltatrice venga individuata come obbligato in via principale al pagamento di quanto dovuto (con conseguente richiesta di manleva).
Prima di entrare nel merito degli addebiti, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua
4 motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073). In estrema sintesi, i verbali redatti in sede ispettiva, nella misura in cui investano fatti storici verificatisi alla presenza degli ispettori, ovvero, attività materiale dagli stessi espletata, fanno piena prova fino a querela di falso. Per quanto concerne i contenuti ulteriori, i detti verbali non hanno valore di prova legale, ma possono comunque costituire piena prova (fino a prova contraria) se il giudice ritiene che il contenuto dei medesimi sia sufficientemente preciso, coerente e connotato dalla puntuale indicazione delle fonti di conoscenza. In presenza di tali requisiti, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze
5 dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la possibilità per la parte opponente di fornire la prova contraria. Nel caso in cui il verbale non presenti alcuno dei requisiti sopra ricordati, lo stesso ha valore di mero argomento di prova, quindi, l'Ente che ha dedotto la titolarità di un credito è chiamato a dimostrare in modo completo la genesi del proprio diritto.
Per quanto concerne la genuinità dell'appalto di servizi con la _3
Tanto dalle risultanze acquisite in sede ispettiva quanto dall'istruttoria espletata in seno al presente giudizio, è emerso che la persona fisica che dava direttive al personale impiegato presso la società odierna ricorrente era il sig. . CP_4
Quest'ultimo, ascoltato in sede di prova delegata dal Tribunale di Milano, ha riferito di essere stato dipendente per circa un anno e mezzo, fino a maggio _3
2020. Sebbene il predetto sia stato indicato, dai lavoratori ascoltati ( , e Per_1 Per_3
, come direttore della “struttura” (ossia, dell'hotel Baia dei Mulini), non vi Tes_2 sono elementi che consentano di collegare la persona del con la stessa. In CP_4 particolare, non vi sono risultanze istruttorie dalle quali emerga che il si sia CP_4 occupato delle vicende della che esulassero dal contratto di appalto e CP_1 dalla gestione del relativo personale. Alla luce di tale premessa, va detto che è quindi normale che tutti i lavoratori ascoltati abbiano riferito che era stato il a consegnare loro i rispettivi CP_4 contratte di lavoro e le buste paga, nonché a gestire ogni questione inerente ai rapporti di lavoro etc. Sebbene il fosse percepito dal personale come direttore dell'albergo, in CP_4 realtà, non risulta che il medesimo si sia mai occupato, ad esempio, della gestione delle prenotazioni, delle vicende inerenti al soggiorno dei clienti, alla determinazione dei prezzi delle camere etc. In altre parole, sembra che il si sia solo CP_4 occupato di gestire il personale impiegato presso l'Hotel Baia dei Mulini, com'è peraltro logico che sia, dal momento che il predetto era dipendente della società appaltatrice. Un unico elemento risultante dall'istruttoria si pone apparentemente in antitesi con tale ricostruzione: il lavoratore ha dichiarato nel corso Persona_4 dell'udienza dell'11.10.2023 che, nel 2019, anno in cui era stato assunto dalla _3
le retribuzioni gli venivano invece corrisposte dalla odierna opponente (giova
[...] riportare la dichiarazione del predetto“la soc che ci pagava era nel 2019 la Turismo Italia… Era a riferirci nel 2019 quale società ci pagasse. Per quanto mi CP_4 riguarda era la , questo lo potevo constatare anche negli estratti conto CP_1 contributivi”). Tuttavia, la dichiarazione appena riportata è molto probabilmente frutto di un'erronea comprensione della domanda da parte del Tes_2
Quest'ultimo, infatti, ha lavorato presso la struttura alberghiera gestita dall'odierna opponente sin dal 2015, ossia, era stato dipendente della prima di CP_1 essere assunto dalla _3
6 E' quindi decisamente probabile che quanto riferito dal predetto si sia verificato in epoca anteriore al gennaio 2019. Del resto, sarebbe decisamente singolare che gli Ispettori, di fronte a una risultanza documentale tanto eclatante (dalla quale emergerebbe in modo evidente il carattere fittizio dell'appalto di cui si discorre), nel verbale di accertamento non ne abbiano fatto parola. In sostanza, la dichiarazione resa dal nel corso dell'istruttoria Tes_2 giudiziaria non può essere sopravvalutata.
Alla luce di tutto quanto precede, va esclusa la possibilità di qualificare come “fittizio” l'appalto in questione, come invece richiesto dall _2
Solitamente, nei casi in cui la ditta appaltatrice rappresenta una realtà “di comodo”, si assiste a una assidua e ingiustificata presenza del soggetto utilizzatore nella gestione dei rapporti lavorativi incardinati dal personale col soggetto appaltatore. In altre parole, secondo l'id quod plerumque accidit, un indice del carattere fittizio dell'appalto è rappresentato dall'espletamento, da parte del committente, di funzioni tipicamente datoriali (come la determinazione dell'importo della retribuzione, la predisposizione del contratto di lavoro, la consegna delle buste paga etc.), accompagnata dall'evanescenza del soggetto datore di lavoro formale. Nel caso di specie, nessuno dei due indici sintomatici è emerso dall'istruttoria: da un lato, non è vero che (come sostenuto in memoria da parte dell' nella gestione _2 dei dipendenti della vi sarebbe stata una “ubiquitaria presenza di altri _3 soggetti, come il , amministratore della;
anzi: il punto di Persona_5 CP_1 riferimento dei lavoratori era il a quel tempo dipendente della CP_4 _3
., quindi, la società odierna opponente non ha praticato ingerenze nelle vicende
[...] lavorative del personale fornito dalla Non è quindi vero che, come _3 sostenuto dall , “il potere direttivo nei confronti dei dipendenti della _2 Pt_3 veniva esercitato dai direttori delle strutture appaltanti anche in termini di definizione degli orari e della gestione dei turni”. Dall'altro lato, la società appaltatrice, lungi dal disinteressarsi del personale impiegato presso l'utilizzatrice, era ben presente sul luogo di esecuzione dell'appalto, al punto che il suo dipendente ( ) è stato da tutti indicato come la CP_4 persona alla quale rivolgersi per ogni problema di matrice lavorativa. Non sono stanti neppure allegati (né tantomeno provati) fatti idonei a far ravvisare, in capo al una posizione di dipendente “di fatto” pure della , CP_4 CP_1 ossia, una “doppia veste” che avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio circa la posizione rivestita dal predetto nella gestione dei rapporti lavorativi del personale della . Si deve perciò ritenere che, ogni qualvolta il abbia agito, lo _3 CP_4 abbia fatto esclusivamente come esponente della società appaltatrice.
Queste conclusioni non sono scardinate dagli elementi, tutti di matrice fortemente indiziaria, valorizzati dagli ispettori. In particolare, concentrando l'attenzione sui soli dati materiali acquisiti e sorvolando sulle mere valutazioni contenute nel verbale unico di accertamento che non siano suffragate da fatti oggettivi:
7 - Il fatto che il sig. abbia reclutato il personale da impiegare presso la CP_4 odierna opponente prima della sua formale assunzione da parte della non Pt_1 può essere sopravvalutato;
da un lato, la discrepanza temporale non è particolarmente significativa (l'assunzione del da parte di risale CP_4 Pt_1 all'11.4.2018, mentre le assunzioni di e risalgono Persona_6 Per_2 rispettivamente al 15.3.2018 al 11.3.2018); dall'altro, in tale periodo, non risulta, neppure in via indiziaria, che il sig. lavorasse alle dipendenze della CP_4 odierna opponente (né l' ha fornito la prova contraria). E' quindi plausibile _2 Par l'idea che il predetto già avesse intrattenuto un colloquio con la e, sapendo di essere in procinto di essere assunto dalla stessa, si sia attivato sin da subito per reperire il personale da impiegare nel servizio. In alternativa, è pure possibile che il già nel 2017, ricoprisse la CP_4 Par posizione di direttore “di fatto” della , e che la presenza della s.ra (in ES carica fino al dicembre 2018) fosse meramente fittizia. Seppure fosse questa la situazione di fatto verificatasi, comunque la stessa non sarebbe un indice del carattere “fittizio” dell'appalto intercorso con la odierna opponente. In sostanza, l'eventuale presenza di un amministratore “di fatto” della società appaltatrice non comporta automaticamente il carattere simulato di tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla stessa con i committenti. In fin dei conti, gli addebiti per i quali si controverte non riguardano la presenza di un direttore generale “di comodo” al Par vertice della (la s.ra , bensì il carattere fittizio dei rapporti di appalto ES intrattenuti da quest'ultima con la . CP_1
La prova che deve essere data dall' quindi, non deve essere incentrata sul _2 carattere evanescente della figura del direttore generale della società appaltatrice, bensì sul mancato espletamento delle attività tipicamente datoriali da parte di quest'ultima e, parallelamente, sullo svolgimento di tali attività ad opera del soggetto utilizzatore. Solo in questo caso si potrebbe ritenere che la presenza della società appaltatrice sia stata meramente apparente e funzionale solo a consentire al soggetto utilizzatore di fruire di prestazioni lavorative senza formalmente assumere il relativo personale, ma comportandosi, di fatto, come datore di lavoro a tutti gli effetti. Par
- Il fatto che la s.ra (direttore generale della dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018) non avesse alcuna dimostrabile esperienza nell'esercizio dell'attività, fosse all'oscuro dell'attività aziendale e non conoscesse i dipendenti della società, non sono dirimenti, come in parte già anticipato. In primo luogo, non è detto che debba essere necessariamente il direttore generale della società datrice di lavoro a provvedere alla materiale gestione del personale somministrato, ben potendo lo stesso delegare altri di tali incombenti. In secondo luogo, a tutto concedere, si può al massimo ritenere che (come detto) la ES ricoprisse in modo fittizio la posizione di direttore generale (posizione occupata, in realtà, dal sin dal primo momento). Ciò, tuttavia, non rileva ai fini CP_4 dell'oggetto dell'odierno contendere, per le ragioni già esposte.
8 - La circostanza che alcuni lavoratori abbiano riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la UA Par EL, per essere poi assunti dalla , non riveste importanza, se poi, la concreta Par gestione del rapporto, era effettivamente curata dalla e non dalla società UA o dalle singole società committenti facenti parte del “circuito”. Nei casi di appalto non genuino, solitamente, il lavoratore viene “adescato” con la promessa di essere assunto dal committente, ma poi stipula il contratto con un soggetto terzo (a lui sconosciuto), per poi trovarsi a lavorare comunque alle dipendenze del primo (committente); in questi casi, cioè, il somministratore, dopo la stipula del contratto, non partecipa più alla gestione del rapporto di lavoro, ma si limita ad erogare la retribuzione e a consegnare le buste paga, senza provvedere più ad alcuna delle incombenze datoriali, che vengono tutte espletate dall'utilizzatore. In sostanza, la presenza dell'appaltatore non ha alcuna ragion d'essere se non quella di impedire che il prestatore d'opera venga assunto direttamente dal committente. Nel caso di specie, però, i lavoratori ascoltati hanno riferito una realtà ben diversa, come detto. Probabilmente è vero che alcuni di costoro ambivano ad essere assunti dalle società del “gruppo” UA, e magari è pure vero che siano rimasti delusi quando l'assunzione è avvenuta ad opera di altra società a loro sconosciuta. Tuttavia, il fatto che quest'ultima non si sia “dileguata” dopo l'assunzione, ma abbia effettivamente partecipato, mediante il sig. alla CP_4 gestione dei vari rapporti lavorativi, impone di escludere il carattere fittizio dell'appalto.
- Ancora, la cd. Monocommittenza, che viene menzionata nel verbale di accertamento come indice del carattere fittizio dell'appalto, è più apparente che reale. Infatti, il “circuito” UA comprendeva molteplici strutture ubicate in diverse regioni italiane. Considerate le (ridotte) dimensioni della è Pt_1 naturale che la stessa abbia potuto espletare il servizio solo per il detto circuito di strutture alberghiere. I lavoratori ascoltati in sede ispettiva, infatti, hanno riferito Par di aver prestato l'attività, alle dipendenze della , presso diverse strutture, dalla Sardegna alla Sicilia, da Capraia fino a Livorno. Quella che viene descritta come una “monocommittenza”, in realtà, è una pluricommittenza, se riferita alle varie Pa società facenti parte del circuito. In sintesi, la circostanza che “la ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS” è tutt'altro che decisiva, a differenza di quanto vorrebbero gli ispettori. Del pari, il Pa fatto che “i contratti di fornitura servizi che la ha stipulato con le citate aziende committenti … ricalcano tutte lo stesso schema” non ha valenza neppure indiziaria: è ovvio che, dovendo prestare servizi di una determinata tipologia a più strutture facenti parti del medesimo gruppo, l'appaltatore si sia avvalso dei medesimi modelli. Dale considerazioni appena svolte si evince l'infondatezza dell'addebito avente a oggetto il preteso carattere fittizio dell'appalto.
9 Per quanto concerne le riferite irregolarità contributive: Le conclusioni sopra raggiunte impongono di ritenere assorbite le doglianze inerenti alle irregolarità contributive menzionate nel verbale di accertamento. Infatti, posta la genuinità del contratto di appalto di servizi, ed escluso che debba essere il committente a rispondere delle eventuali irregolarità nella gestione del personale impiegato nell'espletamento del servizio (irregolarità ascrivibili piuttosto al datore di lavoro che le ha poste in essere), nessun addebito può essere mosso, per tali ragioni, alla odierna società opponente in veste di obbligato in via principale. Beninteso: non si tratta di “manlevare” quest'ultima dalla responsabilità, facendo sì che questa ricada su altro soggetto (come chiesto in ricorso). Piuttosto, escluso il carattere fittizio dell'appalto, l' non potrà che rivolgersi, per conseguire i _2 contributi non versati e le relative sanzioni, al soggetto effettivamente debitore, che è la _3
La domanda di “manleva” va quindi rigettata, non avendo l'opponente interesse ad ottenere una pronuncia di condanna della società appaltatrice al pagamento, nei confronti dell' dell'importo in questione. _2
In ordine alla prima domanda riconvenzionale dell' _2
Posto che l'Istituto ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento, in veste di obbligato principale, dell'importo indicato nella memoria di costituzione innanzi al tribunale di Terento, e che tale domanda è stata articolata contro la Pt_1
“nella accertanda qualità di effettivo datore di lavoro dei dipendenti formalmente
[...] dichiarati dalla e da questa dati fittiziamente in appalto di servizi”, escluso Parte_4 il carattere fittizio del rapporto di appalto di servizi per considerazioni sin qui svolte, la domanda riconvenzionale va necessariamente rigettata.
Relativamente alla seconda domanda riconvenzionale: L' per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata (come chiesto dalla ricorrente) _2
l'assenza del carattere fittizio dell'appalto, ha comunque chiesto la condanna della predetta al pagamento delle somme dovute dalla questa volta come _3 obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003. La domanda riconvenzionale va rigettata. L'art. 29 del Dl.gs. 276/2003 stabilisce, infatti, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore … è obbligato in solido con l'appaltatore, … entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi… nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Come detto in apertura, l'oggetto dell'odierno contendere NON investe il pagamento dei contributi (€ 88.657,12), per i quali l'Istituto è già in possesso di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo Trib. Trento n. 51/21, avverso il quel non è stata proposta opposizione). Il solo debito del quale si discute concerne infatti il pagamento delle sanzioni civili correlate (€ 39.819,23).
10 Posto che, come emerge dalla piana lettura dell'art. 29 sopra riportato, l'obbligazione solidale del committente non può comprendere le sanzioni, la domanda riconvenzionale in esame va rigettata.
Entro i limiti appena tracciati, quindi, il ricorso va accolto e le domande riconvenzionali vanno respinte entrambe.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%, in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso;
la quota residua segue la soccombenza e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Accerta l'insussistenza del carattere simulato del contratto di appalto di servizi intercorso fra l'opponente e la menzionato nel _3 verbale unico di accertamento n. 2020004217/DDL del 26.10.2020;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda di cui al ricorso, per assenza dell'interesse ad agire in capo alla società ricorrente;
- Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall' _2
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e pone a carico dell' la _2 quota residua, che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 13.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
11