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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 168/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 11/12/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(CF: ) in proprio e quali eredi
[...] C.F._3 del defunto coniuge e padre , nonchè nella Persona_1 qualità rispettivamente di genitori e sorelle ed eredi di Per_2
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale De Monte,
[...] presso il cui studio in Porto Cesareo (LE), via J.F.Kenendy n. 16, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, nata l'[...], a [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Donnaloia, presso il cui studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 39, è elettivamente domiciliata;
1 APPELLATA
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma al viale Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, presso il cui studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 39, è elettivamente;
APPELLATA
; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 ottobre 2009,
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e in qualità di eredi di , premesso
[...] Persona_2 di avere subito danni non patrimoniali e patrimoniali riconducibili ad un incidente stradale, in cui , rispettivamente figlio e Persona_2 fratello, era rimasto gravemente ferito decedendo a distanza di cinque mesi a causa delle lesioni, avvenuto in data 8 novembre 2006, alle ore
20.40 circa, allorchè il congiunto, mentre in sella alla sua bicicletta
(mountain bike) transitava nel centro abitato di Lecce su viale Oronzo
Quarta in direzione via Cairoli, giunto all'incrocio con viale
Gallipoli, veniva investito dalla vettura Fiat Punto tg. BB752ML,
2 intestata a , assicurata con Controparte_3 Controparte_4
e condotta da , viaggiante sul viale suddetto verso Controparte_1 viale dell'Università, ascrivendo a quest'ultima la responsabilità esclusiva dell'evento in ragione della asserita velocità di marcia, agivano in giudizio nei confronti dei responsabili civili e della compagnia di assicurazioni, chiedendo la condanna in solido dei medesimi al versamento in loro favore della somma totale di €
651.000,00 (di cui in favore di ciascun genitore € 90.000,00 per danno morale ed € 60.000,00 per danno esistenziale, in favore di ciascuna sorella € 70.000,00 per danno morale ed € 40.000,00 per danno esistenziale, € 9.000,00 3 a titolo di danno economico in favore del padre ed € 3.000,00 a titolo di danno economico in favore della madre, nonché, con riferimento ai danni subiti dal de cuius, € 75.000,00 a titolo di danno biologico, € 40.000,00 a titolo di danno morale ed €
4.000,00 a titolo di rimborso di oneri economici sostenuti), oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite.
, costituitasi in giudizio, rilevava di non avere Controparte_1 contribuito in alcuna misura alla determinazione del sinistro, evidenziando che il ciclista viaggiava senza luci, in orario serale in autunno, in controsenso, su bicicletta non dotata di sistema frenante anteriore, mentre ella attraversava l'incrocio allorchè era accesa in suo favore luce semaforica verde, avvalorando la tesi ricostruttiva del sinistro con richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio resa dal geom. su incarico del P.M. nel Controparte_5 procedimento penale n. 2953/2006 R.G.N.R. avviato nei suoi confronti
e conclusosi con ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione emessa dal G.I.P. il 23 maggio 2008; chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna in solido degli attori al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., tra cui danno biologico, esistenziale e morale da sé asseritamente riportati a causa della temeraria insistenza delle accuse e delle richieste risarcitorie rivolte nei suoi confronti. Controparte_4 costituitasi anch'essa in giudizio, a sua volta, articolava una tesi difensiva analoga, chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
3 rimaneva contumace. Durante la fase istruttoria, si procedeva CP_3 all'interrogatorio formale della convenuta conducente della vettura, all'escussione dei testimoni ammessi, nonché alla nomina di c.t.u. medico-legale, in relazione ai danni da lesione della integrità psichica, asseritamente subiti dalla convenuta per Controparte_1 effetto della presente azione giudiziaria, conferendo incarico al dott.
, il quale depositava apposita relazione. 4 All'udienza Persona_3 tenutasi il 26 febbraio 2020, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Con sentenza n. 2334/2021, pubblicata il 26.07.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da , , Persona_1 Parte_1
e , in proprio e in Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di nei confronti di Persona_2 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, di e Controparte_1 Controparte_3
(contumace), nonché sulla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti degli attori, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: a) rigettava la domanda;
b) rigettava la domanda riconvenzionale;
c) dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra attori e
[...]
d) condannava gli attori alla rifusione, in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, delle spese di lite nella misura di € 3.380,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. e) poneva definitivamente a carico di gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. Controparte_1 come già liquidati in separato decreto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendone l'integrale riforma.
4 Con comparsa di costituzione e appello incidentale, ha resistito in giudizio , concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. costituitasi anch'essa in giudizio, a Controparte_4 sua volta, ha articolato analoga tesi difensiva, chiedendo il rigetto della domanda.
, nonostante la regolare notifica dell'appello, Controparte_3
è rimasta contumace.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “nullità' della sentenza. violazione e falsa e/o errata applicazione di legge. violazione delle disposizioni dell'art. 2697 cc, e 116 cpc, in riferimento alla arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro.”, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le risultanze probatorie poiché avrebbe: mal valutato le testimonianze, ignorando le contraddizioni e le versioni a loro favore;
dato rilievo eccessivo alla consulenza tecnica svolta in sede penale dal geom.
senza disporre una nuova CTU sulla dinamica del sinistro CP_5 richiesta dagli attori;
violato l'art. 116 c.p.c. (errata valutazione delle prove) e l'art. 2697 c.c. (sull'onere della prova), finendo per rigettare la domanda pur in presenza — a loro dire — di elementi che avrebbero dovuto condurre a riconoscere la responsabilità della conducente.
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado ha dato conto di un esame puntuale e approfondito delle risultanze orali e documentali – dai verbali della
5 Polizia Locale alle sommarie informazioni testimoniali, dallo stato del velocipede alla sequenza semaforica, fino alle valutazioni svolte in sede penale dal geom. – traendone un convincimento lineare e CP_5 coerente: l'evento è dipeso in via esclusiva dalla condotta del ciclista, sicché un'ulteriore CTU non era né necessaria né utile, non potendo essa surrogare la prova mancante a carico della parte attrice. In materia di responsabilità extracontrattuale incombe all'attore dimostrare il nesso eziologico tra condotta e danno;
nella specie tale dimostrazione non vi è stata. La ricostruzione alternativa proposta dagli appellanti non trova riscontri oggettivi: non vi è certezza sul punto d'urto né tracce di frenata utilizzabili, anche perché la vettura era stata spostata prima dei rilievi, mentre risultano provati dati univoci e concordanti –
l'orario serale, la mancanza di luci e del freno anteriore sulla bicicletta, la marcia contromano del e la sua immissione diagonale Per_1 nell'incrocio proprio mentre i veicoli su viale Gallipoli ripartivano con il verde. Decisiva è stata poi la prova testimoniale. Il Tribunale ha attribuito maggior credito alle dichiarazioni rese nell'immediatezza ai
Vigili Urbani da automobilisti estranei alla lite, fermi ai semafori, concordi nel riferire la ripartenza dei veicoli con luce verde e l'attraversamento repentino del ciclista proveniente in controsenso da viale Oronzo Quarta. Tali fonti “a caldo” risultano coerenti con i dati oggettivi. Al contrario, le deposizioni rese in dibattimento dai coniugi e , pur presenti nella stessa auto, si sono rivelate CP_7 CP_8 contraddittorie e incompatibili con le loro stesse dichiarazioni precedenti, fino a prospettare una manovra di sorpasso della Punto con semaforo rosso. Il giudice di primo grado, rilevata l'incongruenza, ha ritenuto inattendibili tali versioni e ne ha dato atto anche attraverso la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e l'ammonizione della teste. La scelta di privilegiare le fonti immediate e convergenti, reputate più attendibili, è razionalmente motivata e non scalfita dall'appello. Quanto alla velocità della vettura, la sentenza ha fatto proprie le valutazioni del geom. consulente nominato in sede CP_5 penale, che sulla base delle deformazioni del veicolo e di confronti con crash test pertinenti l'ha stimata non superiore a 15–20 km/h. Gli
6 elaborati di parte invocati dagli attori, privi di riscontri fattuali certi, non sono idonei a superare tali conclusioni. In ogni caso, anche a voler ipotizzare una velocità maggiore, la catena causale rimane innescata dall'immissione abnorme del ciclista, privo di luci e di freno anteriore, in ora serale e contromano. Non sussiste dunque alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il Tribunale dato conto delle ragioni della preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre, né dell'art. 2697
c.c., essendo rimasto inadempiuto l'onere probatorio gravante sugli attori. La richiesta di CTU dinamica si rivela inconferente e superflua.
Il motivo di gravame deve pertanto essere integralmente rigettato.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. comma 1 e 2. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la declaratoria di responsabilità delle parti.”, gli appellanti denunciano l'erronea esclusione della corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Di contro a quanto sostenuto dagli appellanti, l'art. 2054, comma 2,
c.c. non impone affatto un automatico concorso di colpa: la presunzione opera soltanto finché non sia fornita la prova della colpa esclusiva dell'altro conducente ovvero della diligente osservanza delle regole di circolazione e dell'impossibilità di evitare il sinistro. Nel caso di specie entrambe le vie liberatorie risultano percorse e dimostrate. Il primo giudice ha ricordato, correttamente, che il velocipede rientra a pieno titolo nella categoria dei “veicoli” ai sensi del Codice della Strada e ha quindi applicato la presunzione ex art. 2054, comma 2, verificando poi se essa fosse superata alla luce del compendio probatorio: l'istruttoria ha restituito un quadro univoco, dal quale emerge che la vettura condotta da impegnava CP_1
l'intersezione di viale Gallipoli in rettilineo con il semaforo verde, in ora serale, a velocità contenuta;
per converso, il procedeva in Per_1 controsenso su viale Oronzo Quarta, con bicicletta priva di luci e senza freno anteriore, e si immetteva di traverso nell'area d'incrocio, tagliando la traiettoria dei veicoli favoriti dal segnale. Tali elementi – tratti dai verbali della Polizia Locale, dalle dichiarazioni rese
7 nell'immediatezza da terzi fermi ai semafori e dalla complessiva fotografia dello stato dei luoghi e del mezzo del – sorreggono Per_1 la conclusione che la condotta del ciclista abbia avuto carattere abnorme e imprevedibile, idoneo a interrompere qualsiasi contributo causale della conducente. Non giova agli appellanti invocare in astratto la presunzione di concorso: qui la prova contraria è stata raggiunta. La sentenza di primo grado ha valorizzato, in modo logicamente coerente, sia le fonti immediate e convergenti (dalle quali si ricava la ripartenza dei veicoli su viale Gallipoli con il verde e l'attraversamento improvviso del velocipede in contromano), sia i dati oggettivi sullo stato del velocipede e sulla semaforizzazione dell'incrocio; ha inoltre dato conto della stima di velocità moderata dell'auto desumibile dalle modeste deformazioni e dagli accertamenti tecnici espletati nel procedimento penale, che confermano l'assenza di manovre imprudenti imputabili alla conducente. Anche a voler ipotizzare, per mera tesi difensiva, una velocità della vettura diversa da quella ritenuta, la catena causale resterebbe ancorata all'immissione repentina del ciclista – privo dei dispositivi obbligatori e in ora di scarsa visibilità – sicché non risulta neppure un profilo residuo di colpa a carico della In definitiva, la presunzione di cui all'art. 2054, CP_1 comma 2, c.c. è stata vinta: da un lato si è dimostrata la conformità della condotta della conducente alle regole di circolazione e la non evitabilità dell'evento nelle concrete condizioni di tempo e luogo;
dall'altro si è accertata la causa esclusiva nel comportamento del ciclista.
La censura, pertanto, non coglie nel segno e va respinta, con conferma dell'impostazione seguita dal Tribunale.
Con un unico motivo d'appello incidentale, rubricato “si appella incidentalmente la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha compensato interamente le spese di lite invece di, in applicazione del principio della soccombenza, porle integralmente a carico di parte attrice.”, contesta la decisione del Tribunale Controparte_1 di compensare le spese processuali tra le parti, ritenendo che, essendo risultata del tutto vittoriosa rispetto alla domanda attorea, non vi
8 fossero i presupposti di legge per la compensazione. Chiede quindi la condanna degli attori appellanti al rimborso integrale delle spese di primo grado in suo favore.
Il motivo è fondato.
È principio consolidato che la domanda di condanna per lite temeraria non partecipa al thema decidendum del giudizio, ma si colloca sul piano accessorio della pronuncia, al pari della statuizione sulle spese di lite. Come ha chiarito la Suprema Corte, il diniego della condanna ex art. 96 c.p.c. non integra una vera e propria soccombenza e non può essere posto a fondamento di una compensazione, poiché «la condanna al risarcimento per lite temeraria o il diniego della condanna stessa costituiscono una decisione accessoria, che dipende dall'esito del vero e proprio thema decidendum». In altri termini, il rigetto della lite temeraria non crea una pluralità di domande contrapposte tale da dar luogo a soccombenza reciproca, trattandosi di una richiesta che presuppone, per definizione, la vittoria sul merito e che resta confinata all'esterno della regiudicanda (Cass. n. 15102/2021; Cass. n.
18792/2018; Cass. n. 9532/2017).
Nel caso di specie, la lite verteva esclusivamente sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori, domanda che il Tribunale ha rigettato in toto, ritenendo esclusiva la responsabilità del ciclista. Sotto questo profilo, la è risultata pienamente vittoriosa. L'aver visto CP_1 respinta la propria istanza di condanna per lite temeraria non può mutare tale quadro, poiché si tratta di una richiesta accessoria che non incide sul merito della controversia e che non è idonea, da sola, a generare una soccombenza reciproca.
Ne consegue che la compensazione disposta dal Tribunale non era giustificata, essendo mancato qualsiasi elemento di soccombenza in capo alla convenuta in ordine alla questione principale oggetto del giudizio.
La statuizione va dunque riformata e gli attori devono essere condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di primo grado in favore della CP_1
9
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di primo grado, condannando gli appellanti principali, in solido, a rifondere a le Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi €
15.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna altresì gli appellanti principali, in solido, a rifondere a e le spese del Controparte_1 Controparte_6 presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi €
9.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Lecce, 7.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 168/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 11/12/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(CF: ) in proprio e quali eredi
[...] C.F._3 del defunto coniuge e padre , nonchè nella Persona_1 qualità rispettivamente di genitori e sorelle ed eredi di Per_2
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale De Monte,
[...] presso il cui studio in Porto Cesareo (LE), via J.F.Kenendy n. 16, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, nata l'[...], a [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Donnaloia, presso il cui studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 39, è elettivamente domiciliata;
1 APPELLATA
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma al viale Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, presso il cui studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 39, è elettivamente;
APPELLATA
; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 ottobre 2009,
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e in qualità di eredi di , premesso
[...] Persona_2 di avere subito danni non patrimoniali e patrimoniali riconducibili ad un incidente stradale, in cui , rispettivamente figlio e Persona_2 fratello, era rimasto gravemente ferito decedendo a distanza di cinque mesi a causa delle lesioni, avvenuto in data 8 novembre 2006, alle ore
20.40 circa, allorchè il congiunto, mentre in sella alla sua bicicletta
(mountain bike) transitava nel centro abitato di Lecce su viale Oronzo
Quarta in direzione via Cairoli, giunto all'incrocio con viale
Gallipoli, veniva investito dalla vettura Fiat Punto tg. BB752ML,
2 intestata a , assicurata con Controparte_3 Controparte_4
e condotta da , viaggiante sul viale suddetto verso Controparte_1 viale dell'Università, ascrivendo a quest'ultima la responsabilità esclusiva dell'evento in ragione della asserita velocità di marcia, agivano in giudizio nei confronti dei responsabili civili e della compagnia di assicurazioni, chiedendo la condanna in solido dei medesimi al versamento in loro favore della somma totale di €
651.000,00 (di cui in favore di ciascun genitore € 90.000,00 per danno morale ed € 60.000,00 per danno esistenziale, in favore di ciascuna sorella € 70.000,00 per danno morale ed € 40.000,00 per danno esistenziale, € 9.000,00 3 a titolo di danno economico in favore del padre ed € 3.000,00 a titolo di danno economico in favore della madre, nonché, con riferimento ai danni subiti dal de cuius, € 75.000,00 a titolo di danno biologico, € 40.000,00 a titolo di danno morale ed €
4.000,00 a titolo di rimborso di oneri economici sostenuti), oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite.
, costituitasi in giudizio, rilevava di non avere Controparte_1 contribuito in alcuna misura alla determinazione del sinistro, evidenziando che il ciclista viaggiava senza luci, in orario serale in autunno, in controsenso, su bicicletta non dotata di sistema frenante anteriore, mentre ella attraversava l'incrocio allorchè era accesa in suo favore luce semaforica verde, avvalorando la tesi ricostruttiva del sinistro con richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio resa dal geom. su incarico del P.M. nel Controparte_5 procedimento penale n. 2953/2006 R.G.N.R. avviato nei suoi confronti
e conclusosi con ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione emessa dal G.I.P. il 23 maggio 2008; chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna in solido degli attori al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., tra cui danno biologico, esistenziale e morale da sé asseritamente riportati a causa della temeraria insistenza delle accuse e delle richieste risarcitorie rivolte nei suoi confronti. Controparte_4 costituitasi anch'essa in giudizio, a sua volta, articolava una tesi difensiva analoga, chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
3 rimaneva contumace. Durante la fase istruttoria, si procedeva CP_3 all'interrogatorio formale della convenuta conducente della vettura, all'escussione dei testimoni ammessi, nonché alla nomina di c.t.u. medico-legale, in relazione ai danni da lesione della integrità psichica, asseritamente subiti dalla convenuta per Controparte_1 effetto della presente azione giudiziaria, conferendo incarico al dott.
, il quale depositava apposita relazione. 4 All'udienza Persona_3 tenutasi il 26 febbraio 2020, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Con sentenza n. 2334/2021, pubblicata il 26.07.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da , , Persona_1 Parte_1
e , in proprio e in Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di nei confronti di Persona_2 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, di e Controparte_1 Controparte_3
(contumace), nonché sulla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti degli attori, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: a) rigettava la domanda;
b) rigettava la domanda riconvenzionale;
c) dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra attori e
[...]
d) condannava gli attori alla rifusione, in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, delle spese di lite nella misura di € 3.380,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. e) poneva definitivamente a carico di gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u. Controparte_1 come già liquidati in separato decreto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendone l'integrale riforma.
4 Con comparsa di costituzione e appello incidentale, ha resistito in giudizio , concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. costituitasi anch'essa in giudizio, a Controparte_4 sua volta, ha articolato analoga tesi difensiva, chiedendo il rigetto della domanda.
, nonostante la regolare notifica dell'appello, Controparte_3
è rimasta contumace.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “nullità' della sentenza. violazione e falsa e/o errata applicazione di legge. violazione delle disposizioni dell'art. 2697 cc, e 116 cpc, in riferimento alla arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro.”, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le risultanze probatorie poiché avrebbe: mal valutato le testimonianze, ignorando le contraddizioni e le versioni a loro favore;
dato rilievo eccessivo alla consulenza tecnica svolta in sede penale dal geom.
senza disporre una nuova CTU sulla dinamica del sinistro CP_5 richiesta dagli attori;
violato l'art. 116 c.p.c. (errata valutazione delle prove) e l'art. 2697 c.c. (sull'onere della prova), finendo per rigettare la domanda pur in presenza — a loro dire — di elementi che avrebbero dovuto condurre a riconoscere la responsabilità della conducente.
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado ha dato conto di un esame puntuale e approfondito delle risultanze orali e documentali – dai verbali della
5 Polizia Locale alle sommarie informazioni testimoniali, dallo stato del velocipede alla sequenza semaforica, fino alle valutazioni svolte in sede penale dal geom. – traendone un convincimento lineare e CP_5 coerente: l'evento è dipeso in via esclusiva dalla condotta del ciclista, sicché un'ulteriore CTU non era né necessaria né utile, non potendo essa surrogare la prova mancante a carico della parte attrice. In materia di responsabilità extracontrattuale incombe all'attore dimostrare il nesso eziologico tra condotta e danno;
nella specie tale dimostrazione non vi è stata. La ricostruzione alternativa proposta dagli appellanti non trova riscontri oggettivi: non vi è certezza sul punto d'urto né tracce di frenata utilizzabili, anche perché la vettura era stata spostata prima dei rilievi, mentre risultano provati dati univoci e concordanti –
l'orario serale, la mancanza di luci e del freno anteriore sulla bicicletta, la marcia contromano del e la sua immissione diagonale Per_1 nell'incrocio proprio mentre i veicoli su viale Gallipoli ripartivano con il verde. Decisiva è stata poi la prova testimoniale. Il Tribunale ha attribuito maggior credito alle dichiarazioni rese nell'immediatezza ai
Vigili Urbani da automobilisti estranei alla lite, fermi ai semafori, concordi nel riferire la ripartenza dei veicoli con luce verde e l'attraversamento repentino del ciclista proveniente in controsenso da viale Oronzo Quarta. Tali fonti “a caldo” risultano coerenti con i dati oggettivi. Al contrario, le deposizioni rese in dibattimento dai coniugi e , pur presenti nella stessa auto, si sono rivelate CP_7 CP_8 contraddittorie e incompatibili con le loro stesse dichiarazioni precedenti, fino a prospettare una manovra di sorpasso della Punto con semaforo rosso. Il giudice di primo grado, rilevata l'incongruenza, ha ritenuto inattendibili tali versioni e ne ha dato atto anche attraverso la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e l'ammonizione della teste. La scelta di privilegiare le fonti immediate e convergenti, reputate più attendibili, è razionalmente motivata e non scalfita dall'appello. Quanto alla velocità della vettura, la sentenza ha fatto proprie le valutazioni del geom. consulente nominato in sede CP_5 penale, che sulla base delle deformazioni del veicolo e di confronti con crash test pertinenti l'ha stimata non superiore a 15–20 km/h. Gli
6 elaborati di parte invocati dagli attori, privi di riscontri fattuali certi, non sono idonei a superare tali conclusioni. In ogni caso, anche a voler ipotizzare una velocità maggiore, la catena causale rimane innescata dall'immissione abnorme del ciclista, privo di luci e di freno anteriore, in ora serale e contromano. Non sussiste dunque alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il Tribunale dato conto delle ragioni della preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre, né dell'art. 2697
c.c., essendo rimasto inadempiuto l'onere probatorio gravante sugli attori. La richiesta di CTU dinamica si rivela inconferente e superflua.
Il motivo di gravame deve pertanto essere integralmente rigettato.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. comma 1 e 2. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la declaratoria di responsabilità delle parti.”, gli appellanti denunciano l'erronea esclusione della corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Di contro a quanto sostenuto dagli appellanti, l'art. 2054, comma 2,
c.c. non impone affatto un automatico concorso di colpa: la presunzione opera soltanto finché non sia fornita la prova della colpa esclusiva dell'altro conducente ovvero della diligente osservanza delle regole di circolazione e dell'impossibilità di evitare il sinistro. Nel caso di specie entrambe le vie liberatorie risultano percorse e dimostrate. Il primo giudice ha ricordato, correttamente, che il velocipede rientra a pieno titolo nella categoria dei “veicoli” ai sensi del Codice della Strada e ha quindi applicato la presunzione ex art. 2054, comma 2, verificando poi se essa fosse superata alla luce del compendio probatorio: l'istruttoria ha restituito un quadro univoco, dal quale emerge che la vettura condotta da impegnava CP_1
l'intersezione di viale Gallipoli in rettilineo con il semaforo verde, in ora serale, a velocità contenuta;
per converso, il procedeva in Per_1 controsenso su viale Oronzo Quarta, con bicicletta priva di luci e senza freno anteriore, e si immetteva di traverso nell'area d'incrocio, tagliando la traiettoria dei veicoli favoriti dal segnale. Tali elementi – tratti dai verbali della Polizia Locale, dalle dichiarazioni rese
7 nell'immediatezza da terzi fermi ai semafori e dalla complessiva fotografia dello stato dei luoghi e del mezzo del – sorreggono Per_1 la conclusione che la condotta del ciclista abbia avuto carattere abnorme e imprevedibile, idoneo a interrompere qualsiasi contributo causale della conducente. Non giova agli appellanti invocare in astratto la presunzione di concorso: qui la prova contraria è stata raggiunta. La sentenza di primo grado ha valorizzato, in modo logicamente coerente, sia le fonti immediate e convergenti (dalle quali si ricava la ripartenza dei veicoli su viale Gallipoli con il verde e l'attraversamento improvviso del velocipede in contromano), sia i dati oggettivi sullo stato del velocipede e sulla semaforizzazione dell'incrocio; ha inoltre dato conto della stima di velocità moderata dell'auto desumibile dalle modeste deformazioni e dagli accertamenti tecnici espletati nel procedimento penale, che confermano l'assenza di manovre imprudenti imputabili alla conducente. Anche a voler ipotizzare, per mera tesi difensiva, una velocità della vettura diversa da quella ritenuta, la catena causale resterebbe ancorata all'immissione repentina del ciclista – privo dei dispositivi obbligatori e in ora di scarsa visibilità – sicché non risulta neppure un profilo residuo di colpa a carico della In definitiva, la presunzione di cui all'art. 2054, CP_1 comma 2, c.c. è stata vinta: da un lato si è dimostrata la conformità della condotta della conducente alle regole di circolazione e la non evitabilità dell'evento nelle concrete condizioni di tempo e luogo;
dall'altro si è accertata la causa esclusiva nel comportamento del ciclista.
La censura, pertanto, non coglie nel segno e va respinta, con conferma dell'impostazione seguita dal Tribunale.
Con un unico motivo d'appello incidentale, rubricato “si appella incidentalmente la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha compensato interamente le spese di lite invece di, in applicazione del principio della soccombenza, porle integralmente a carico di parte attrice.”, contesta la decisione del Tribunale Controparte_1 di compensare le spese processuali tra le parti, ritenendo che, essendo risultata del tutto vittoriosa rispetto alla domanda attorea, non vi
8 fossero i presupposti di legge per la compensazione. Chiede quindi la condanna degli attori appellanti al rimborso integrale delle spese di primo grado in suo favore.
Il motivo è fondato.
È principio consolidato che la domanda di condanna per lite temeraria non partecipa al thema decidendum del giudizio, ma si colloca sul piano accessorio della pronuncia, al pari della statuizione sulle spese di lite. Come ha chiarito la Suprema Corte, il diniego della condanna ex art. 96 c.p.c. non integra una vera e propria soccombenza e non può essere posto a fondamento di una compensazione, poiché «la condanna al risarcimento per lite temeraria o il diniego della condanna stessa costituiscono una decisione accessoria, che dipende dall'esito del vero e proprio thema decidendum». In altri termini, il rigetto della lite temeraria non crea una pluralità di domande contrapposte tale da dar luogo a soccombenza reciproca, trattandosi di una richiesta che presuppone, per definizione, la vittoria sul merito e che resta confinata all'esterno della regiudicanda (Cass. n. 15102/2021; Cass. n.
18792/2018; Cass. n. 9532/2017).
Nel caso di specie, la lite verteva esclusivamente sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori, domanda che il Tribunale ha rigettato in toto, ritenendo esclusiva la responsabilità del ciclista. Sotto questo profilo, la è risultata pienamente vittoriosa. L'aver visto CP_1 respinta la propria istanza di condanna per lite temeraria non può mutare tale quadro, poiché si tratta di una richiesta accessoria che non incide sul merito della controversia e che non è idonea, da sola, a generare una soccombenza reciproca.
Ne consegue che la compensazione disposta dal Tribunale non era giustificata, essendo mancato qualsiasi elemento di soccombenza in capo alla convenuta in ordine alla questione principale oggetto del giudizio.
La statuizione va dunque riformata e gli attori devono essere condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di primo grado in favore della CP_1
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di primo grado, condannando gli appellanti principali, in solido, a rifondere a le Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi €
15.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna altresì gli appellanti principali, in solido, a rifondere a e le spese del Controparte_1 Controparte_6 presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi €
9.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Lecce, 7.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
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