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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8271 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8932/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donatella di Leo, presso il cui studio in Cassano d'Adda, Via Manzoni n. 12, è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco L. Bellman presso il cui studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. Wania Tosolini nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DEI MINORI nato il Per_1
18/09/2014 e PA e nate il 20/11/2018 Persona_2
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 27/03/2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Albania in data 18.05.2007 con il sig. , dalla cui unione erano nati i tre figli CP_1
(n. il 18/09/2014) e le gemelle e (n. il 20/11/2018); dato atto che nell'ambito del Per_1 Per_3 Per_2 procedimento n. 1517/22 RG/E originariamente pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato emesso il decreto provvisorio n. 6437/22 del 18.07.2022, con cui era veniva disposto l'affido dei minori al
Comune di Truccazzano, il collocamento degli stessi unitamente alla madre presso una struttura protetta e la regolamentazione degli incontri dei minori con il padre in spazio neutro, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, attese le condotte maltrattanti allo stesso attribuite;
nonché di disporre l'affido super esclusivo dei minori alla madre e di confermare la regolamentazione delle frequentazioni paterne e degli incarichi ai Servizi Sociali competenti come da provvedimento del TM, nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli e un assegno di mantenimento per sé;
Con decreto del 21.03.2023 il Presidente f.f. provvedeva a istaurare il contraddittorio, fissando l'udienza di prima comparizione al 20/06/2023 e disponendo al contempo che i Servizi sociali di Truccazzano
(MI) provvedessero a inviare gli esiti dell'indagine psico-sociale già richiesta dal TM.
Con memoria depositata in data 9.06.2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, contestando la ricostruzione offerta da parte ricorrente, chiedeva a sua volta la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, nonché di disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il genitore ritenuto idoneo e di regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario;
chiedeva quindi di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 300,00, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie, la suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico e il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla parte attrice.
Con provvedimento del 10.01.2024, il Presidente di Sezione provvedendo in sostituzione del Giudice titolare, confermava la nomina del curatore speciale dei minori l'avv. Tosolini, già disposta nell'ambito del procedimento avanti al TM.
All'udienza del 16.05.2024, il Presidente f.f., sentite separatamente le parti - stante il p.p. pendente per i reati di maltrattamenti in famiglia a carico del ricorrente per fatti di violenza anche assistita in danno del coniuge e dei figli minori e il collocamento in comunità protetta di questi ultimi già a far data dal 30/06/2022; rilevato altresì che risultava ancora pendente il procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Milano il o ex art. 403 c.p.c.; rilevava la propria competenza funzionale ex art. 38 disp. att. c.c., applicabile ratione temporis e in via del tutto provvisoria adottava i seguenti provvedimenti: pagina 2 di 6 “Conferma l'affido all'Ente territorialmente competente dei minori e Persona_4 Persona_2 [...] con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico e del Pt_2 collocamento;
Mantiene i minori collocati insieme alla madre presso la comunità educativa ove sono attualmente ricoverati;
Conferma gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi
Specialistici territorialmente competenti che hanno in carico il nucleo, in ordine:
- alla regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, con facoltà di sospenderli in caso di condotte inadeguate da parte del padre e/o riscontro di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e con espressa delega al loro ampliamento, nei termini e nelle modalità ritenute opportune, in termini di numero e di durata degli incontri, nonché quanto alla loro concreta organizzazione e ad attività all'esterno dello spazio neutro, purchè gli stessi avvengano sempre alla presenza degli educatori;
Per_
- alla prosecuzione del programma riabilitativo in corso per il minore e alla relativa presa in carico NPI;
- alla valutazione NPI già disposta per tutti i minori e all'indagine psicosociale già demandata, completandola e trasmettendone gli esiti, con specifico riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, alle condizioni psico-fisiche dei minori e alla relazione genitoriale con ciascuno dei figli – provvedendo altresì ad elaborare un progetto di lungo periodo a sostegno dell'autonomia del nucleo madre/figli;
- agli ulteriori interventi di monitoraggio e supporti in favore del nucleo,
Dispone l'inoltro a quest'Ufficio di una relazione di aggiornamento in ordine agli interventi svolti e all'andamento degli incontri padre/figli entro e non oltre il 30/09/2024 con tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto economico, per cui il padre verserà alla madre la somma di € 600.00 mensili, comprensivi delle spese straordinarie, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli minori (€ 200,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
l'indennità erogata per il figlio verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario integralmente alla madre a far data dal mese di giugno p.v.; Per_1
Dispone altresì in forza dell'accordo delle parti, che l'assegno unica familiare sia erogato per l'intero alla madre;
Delega il curatore speciale munito dei relativi poteri di rappresentanza sostanziale ad agire in vece dei genitori alla presentazione all'INPS della relativa richiesta di versamento dell'assegno unico alla madre e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria”.
All'udienza del 29.10.2024 il Presidente f.f., sentite le parti ed esaminata la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, disponeva l'acquisizione urgente di copia degli atti istruttori e dei Per provvedimenti provvisori e/o definitivi emessi nel p. n. 517/22 RG/E – dr. A. ancora pendente dinnanzi al pagina 3 di 6 Tribunale per i Minorenni di Milano e ordinava a parte ricorrente di provvedere al deposito della propria documentazione lavorativa e reddituale e fissava in prosecuzione l'udienza cartolare del 6/12/2024.
Quindi, istaurato il contraddittorio sulla documentazione solo tardivamente depositata dalla ricorrente, con successiva ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1/04/2025, il Presidente f.f., essendo stato nelle more definito il procedimento pendente dinnanzi al TM - giusto decreto definitivo del 20/11/2024 pervenuto il 6/12/2024 con cui detta A.G. confermava il decreto provvisorio n. 6437/22 del 18.07.2022; rilevato che risultava invece ancora pendente il p.p. promosso a carico del sig. per il reato p.p. dall'art. 572 c.p. in danno della moglie, Persona_6 adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“- Dispone l'affido dei minori (nato a [...] il [...]), e Persona_4 Persona_2 Parte_2
(entrambe nate a Melzo il 20.11.2018) ai Servizi Sociali del Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori in materia di salute, educazione e collocamento, che saranno assunte dai Servizi Affidatari, sentiti i genitori;
-
Dispone che i minori restino collocati insieme alla madre presso la comunità educativa che li ospita;
- Dispone che i Servizi Sociali Affidatari, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici CP_2
che hanno già avviato la presa in carico delle minori, ciascuno per quanto di rispettiva
[...] competenza:
- mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo e dei minori, proseguendo gli interventi avviati in favore delle capacità genitoriali delle parti e a sostegno della relazione genitoriale con ciascuno dei figli – provvedendo ad elaborare, nei tempi ritenuti opportuni, un progetto di lungo periodo a sostegno dell'autonomia del nucleo madre/figli;
- proseguano la regolamentazione degli incontri padre/figli, che allo stato continueranno ad aver corso in spazio neutro, ma alla presenza di un solo educatore e con facoltà di progressivo ampliamento - sia in numero che in durata - degli incontri, avuto riguardo all'andamento della relazione padre-figli e alle condizioni psico- fisiche dei minori;
nonchè provvedendo nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, ad avviare momenti di esternalizzazione/autonomia degli incontri padre -figli, ove ritenuto opportuno anche presso il domicilio paterno, dando avvio a un intervento di ADM, al fine di consolidare le capacità genitoriali e la relazione del padre con i figli;
- provvedano senza ritardo e con urgenza alla presa in carico NPI del minore per la Persona_4 rivalutazione neuropsichiatrica aggiornata già richiesta, avuto riguardo al disturbo dello spettro autistico di cui lo stesso è gravato, dando all'esito espressa indicazione delle attuali necessità terapeutiche e di cura del minore, nonché delle terapie riabilitative e farmacologiche eventualmente ritenute opportune;
pagina 4 di 6 Per_
- provvedano all'avvio/ripresa di ogni intervento riabilitativo in favore del minore nonché, sentiti i genitori, alle eventuali terapie farmacologiche ritenute opportune per minore all'esito della prescritta rivalutazione NPI;
- proseguano altresì, di concerto con la NPI, il monitoraggio sui bisogni psico-emotivi e di crescita dei minori dando seguito agli interventi ritenuti opportuni– quali nello specifico la terapia riabilitazione neuro- Per_ psicomotoria per la minore , la richiesta di sostegno scolastico per entrambe le gemelle e ogni ulteriore intervento a supporto del nucleo o dei minori, segnalando altresì senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
- Dispone che i Servizi Sociali Affidatari facciano pervenire a quest'Ufficio una relazione di aggiornamento in ordine agli interventi svolti e all'andamento degli incontri padre/figli, nonché la rivalutazione neuro- Per_ psichiatrica aggiornata richiesta per il minore entro e non oltre il 19/09/2025;
- Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 600.00 mensili (€ 200,00 ciascuno) comprensivi delle spese straordinarie, individuate come da vigenti Linee guida da intendersi in questa sede espressamente richiamate
(contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2026); Per_
- Dispone altresì che l'assegno unico familiare e l'indennità erogata per il figlio siano corrisposti integralmente in favore della madre”.
Con successiva ordinanza del 19.05.2025, il G.I. provvedendo in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale dell'1/04/2025, disponeva che i Servizi Sociali Affidatari proseguissero la presa in carico NPI del minore già avviata presso la struttura riabilitativa specialistica “Don Gnocchi” di Pessano con Persona_4
Bornago, confermando nel resto la precedente ordinanza.
All'udienza del 24.09.2025 il G.I., sentite le parti e stante la domanda di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status, riservando la concessione dei richiesti termini istruttori all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
La causa, limitatamente alla domanda di separazione, è stata quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
Albania in data 18.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Truccazzano (MI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2018.
La separazione di fatto e il tenore delle allegazioni di parte ricorrente sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. pagina 5 di 6 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti per pronunciare della separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.., come chiesto dalle parti.
Sulle restanti domande
Il procedimento dev'essere rimesso sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto alle restanti domande, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Albania in data 18.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune di Truccazzano (MI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2018;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Truccazzano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dr.ssa Valentina Di Peppe dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donatella di Leo, presso il cui studio in Cassano d'Adda, Via Manzoni n. 12, è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco L. Bellman presso il cui studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. Wania Tosolini nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DEI MINORI nato il Per_1
18/09/2014 e PA e nate il 20/11/2018 Persona_2
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 27/03/2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Albania in data 18.05.2007 con il sig. , dalla cui unione erano nati i tre figli CP_1
(n. il 18/09/2014) e le gemelle e (n. il 20/11/2018); dato atto che nell'ambito del Per_1 Per_3 Per_2 procedimento n. 1517/22 RG/E originariamente pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato emesso il decreto provvisorio n. 6437/22 del 18.07.2022, con cui era veniva disposto l'affido dei minori al
Comune di Truccazzano, il collocamento degli stessi unitamente alla madre presso una struttura protetta e la regolamentazione degli incontri dei minori con il padre in spazio neutro, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, attese le condotte maltrattanti allo stesso attribuite;
nonché di disporre l'affido super esclusivo dei minori alla madre e di confermare la regolamentazione delle frequentazioni paterne e degli incarichi ai Servizi Sociali competenti come da provvedimento del TM, nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli e un assegno di mantenimento per sé;
Con decreto del 21.03.2023 il Presidente f.f. provvedeva a istaurare il contraddittorio, fissando l'udienza di prima comparizione al 20/06/2023 e disponendo al contempo che i Servizi sociali di Truccazzano
(MI) provvedessero a inviare gli esiti dell'indagine psico-sociale già richiesta dal TM.
Con memoria depositata in data 9.06.2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, contestando la ricostruzione offerta da parte ricorrente, chiedeva a sua volta la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, nonché di disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il genitore ritenuto idoneo e di regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario;
chiedeva quindi di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 300,00, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie, la suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico e il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla parte attrice.
Con provvedimento del 10.01.2024, il Presidente di Sezione provvedendo in sostituzione del Giudice titolare, confermava la nomina del curatore speciale dei minori l'avv. Tosolini, già disposta nell'ambito del procedimento avanti al TM.
All'udienza del 16.05.2024, il Presidente f.f., sentite separatamente le parti - stante il p.p. pendente per i reati di maltrattamenti in famiglia a carico del ricorrente per fatti di violenza anche assistita in danno del coniuge e dei figli minori e il collocamento in comunità protetta di questi ultimi già a far data dal 30/06/2022; rilevato altresì che risultava ancora pendente il procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Milano il o ex art. 403 c.p.c.; rilevava la propria competenza funzionale ex art. 38 disp. att. c.c., applicabile ratione temporis e in via del tutto provvisoria adottava i seguenti provvedimenti: pagina 2 di 6 “Conferma l'affido all'Ente territorialmente competente dei minori e Persona_4 Persona_2 [...] con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico e del Pt_2 collocamento;
Mantiene i minori collocati insieme alla madre presso la comunità educativa ove sono attualmente ricoverati;
Conferma gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi
Specialistici territorialmente competenti che hanno in carico il nucleo, in ordine:
- alla regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, con facoltà di sospenderli in caso di condotte inadeguate da parte del padre e/o riscontro di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e con espressa delega al loro ampliamento, nei termini e nelle modalità ritenute opportune, in termini di numero e di durata degli incontri, nonché quanto alla loro concreta organizzazione e ad attività all'esterno dello spazio neutro, purchè gli stessi avvengano sempre alla presenza degli educatori;
Per_
- alla prosecuzione del programma riabilitativo in corso per il minore e alla relativa presa in carico NPI;
- alla valutazione NPI già disposta per tutti i minori e all'indagine psicosociale già demandata, completandola e trasmettendone gli esiti, con specifico riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, alle condizioni psico-fisiche dei minori e alla relazione genitoriale con ciascuno dei figli – provvedendo altresì ad elaborare un progetto di lungo periodo a sostegno dell'autonomia del nucleo madre/figli;
- agli ulteriori interventi di monitoraggio e supporti in favore del nucleo,
Dispone l'inoltro a quest'Ufficio di una relazione di aggiornamento in ordine agli interventi svolti e all'andamento degli incontri padre/figli entro e non oltre il 30/09/2024 con tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto economico, per cui il padre verserà alla madre la somma di € 600.00 mensili, comprensivi delle spese straordinarie, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli minori (€ 200,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
l'indennità erogata per il figlio verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario integralmente alla madre a far data dal mese di giugno p.v.; Per_1
Dispone altresì in forza dell'accordo delle parti, che l'assegno unica familiare sia erogato per l'intero alla madre;
Delega il curatore speciale munito dei relativi poteri di rappresentanza sostanziale ad agire in vece dei genitori alla presentazione all'INPS della relativa richiesta di versamento dell'assegno unico alla madre e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria”.
All'udienza del 29.10.2024 il Presidente f.f., sentite le parti ed esaminata la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, disponeva l'acquisizione urgente di copia degli atti istruttori e dei Per provvedimenti provvisori e/o definitivi emessi nel p. n. 517/22 RG/E – dr. A. ancora pendente dinnanzi al pagina 3 di 6 Tribunale per i Minorenni di Milano e ordinava a parte ricorrente di provvedere al deposito della propria documentazione lavorativa e reddituale e fissava in prosecuzione l'udienza cartolare del 6/12/2024.
Quindi, istaurato il contraddittorio sulla documentazione solo tardivamente depositata dalla ricorrente, con successiva ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1/04/2025, il Presidente f.f., essendo stato nelle more definito il procedimento pendente dinnanzi al TM - giusto decreto definitivo del 20/11/2024 pervenuto il 6/12/2024 con cui detta A.G. confermava il decreto provvisorio n. 6437/22 del 18.07.2022; rilevato che risultava invece ancora pendente il p.p. promosso a carico del sig. per il reato p.p. dall'art. 572 c.p. in danno della moglie, Persona_6 adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“- Dispone l'affido dei minori (nato a [...] il [...]), e Persona_4 Persona_2 Parte_2
(entrambe nate a Melzo il 20.11.2018) ai Servizi Sociali del Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori in materia di salute, educazione e collocamento, che saranno assunte dai Servizi Affidatari, sentiti i genitori;
-
Dispone che i minori restino collocati insieme alla madre presso la comunità educativa che li ospita;
- Dispone che i Servizi Sociali Affidatari, in stretta collaborazione con i Servizi Specialistici CP_2
che hanno già avviato la presa in carico delle minori, ciascuno per quanto di rispettiva
[...] competenza:
- mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo e dei minori, proseguendo gli interventi avviati in favore delle capacità genitoriali delle parti e a sostegno della relazione genitoriale con ciascuno dei figli – provvedendo ad elaborare, nei tempi ritenuti opportuni, un progetto di lungo periodo a sostegno dell'autonomia del nucleo madre/figli;
- proseguano la regolamentazione degli incontri padre/figli, che allo stato continueranno ad aver corso in spazio neutro, ma alla presenza di un solo educatore e con facoltà di progressivo ampliamento - sia in numero che in durata - degli incontri, avuto riguardo all'andamento della relazione padre-figli e alle condizioni psico- fisiche dei minori;
nonchè provvedendo nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, ad avviare momenti di esternalizzazione/autonomia degli incontri padre -figli, ove ritenuto opportuno anche presso il domicilio paterno, dando avvio a un intervento di ADM, al fine di consolidare le capacità genitoriali e la relazione del padre con i figli;
- provvedano senza ritardo e con urgenza alla presa in carico NPI del minore per la Persona_4 rivalutazione neuropsichiatrica aggiornata già richiesta, avuto riguardo al disturbo dello spettro autistico di cui lo stesso è gravato, dando all'esito espressa indicazione delle attuali necessità terapeutiche e di cura del minore, nonché delle terapie riabilitative e farmacologiche eventualmente ritenute opportune;
pagina 4 di 6 Per_
- provvedano all'avvio/ripresa di ogni intervento riabilitativo in favore del minore nonché, sentiti i genitori, alle eventuali terapie farmacologiche ritenute opportune per minore all'esito della prescritta rivalutazione NPI;
- proseguano altresì, di concerto con la NPI, il monitoraggio sui bisogni psico-emotivi e di crescita dei minori dando seguito agli interventi ritenuti opportuni– quali nello specifico la terapia riabilitazione neuro- Per_ psicomotoria per la minore , la richiesta di sostegno scolastico per entrambe le gemelle e ogni ulteriore intervento a supporto del nucleo o dei minori, segnalando altresì senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
- Dispone che i Servizi Sociali Affidatari facciano pervenire a quest'Ufficio una relazione di aggiornamento in ordine agli interventi svolti e all'andamento degli incontri padre/figli, nonché la rivalutazione neuro- Per_ psichiatrica aggiornata richiesta per il minore entro e non oltre il 19/09/2025;
- Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 600.00 mensili (€ 200,00 ciascuno) comprensivi delle spese straordinarie, individuate come da vigenti Linee guida da intendersi in questa sede espressamente richiamate
(contributo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2026); Per_
- Dispone altresì che l'assegno unico familiare e l'indennità erogata per il figlio siano corrisposti integralmente in favore della madre”.
Con successiva ordinanza del 19.05.2025, il G.I. provvedendo in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale dell'1/04/2025, disponeva che i Servizi Sociali Affidatari proseguissero la presa in carico NPI del minore già avviata presso la struttura riabilitativa specialistica “Don Gnocchi” di Pessano con Persona_4
Bornago, confermando nel resto la precedente ordinanza.
All'udienza del 24.09.2025 il G.I., sentite le parti e stante la domanda di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status, riservando la concessione dei richiesti termini istruttori all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
La causa, limitatamente alla domanda di separazione, è stata quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
La domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
Albania in data 18.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Truccazzano (MI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2018.
La separazione di fatto e il tenore delle allegazioni di parte ricorrente sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. pagina 5 di 6 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti per pronunciare della separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.., come chiesto dalle parti.
Sulle restanti domande
Il procedimento dev'essere rimesso sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto alle restanti domande, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Albania in data 18.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune di Truccazzano (MI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2018;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Truccazzano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dr.ssa Valentina Di Peppe dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6