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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45096/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45096/2022 tra
CB LEATHER S.R.L.
ATTORE/OPPONENTE
e
MET ENERGIA ITALIA S.P.A.
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Domenico Di Giuseppe,
- per parte convenuta opposta l'avv. Marcello Butturini
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
10.03.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 16.35, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45096/2022 promossa da:
CB LEATHER S.R.L. (C.F. 02328440504), con il patrocinio dell'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA HO CHI MIN 40 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO presso il difensore avv. DI GIUSEPPE DOMENICO
ATTORE/OPPONENTE contro
MET ENERGIA ITALIA S.P.A. (C.F. 09985750968), con il patrocinio dell'avv. BUTTURINI
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BUTTURINI MARCELLO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Pisa in considerazione di quanto esposto al punto 1 dell'opposizione ed assumere ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dalla società CB
Leather srl nei confronti della società MET ENERGIA spa per i titoli di cui al ricorso monitorio;
In subordine: accertare l'esatto minor importo dovuto dalla società CB Leather srl nei confronti della società opposta;
In ogni caso: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15332/2022 del 16/9/22, R.G. n.
28152/22 Trib. Milano notificato l'1/10/22 in quanto illegittimo e/o nullo e/o inefficace. pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta opposta:
Voglia la S.V. Ill.ma, contrarriis reiectis, così provvedere,
Nel merito, in via principale:
Respingere l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 15332/2022 emesso dal Tribunale Civile di
Milano, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.
Per l'effetto confermare lo stesso Decreto ingiuntivo in ogni sua parte, se del caso provvedendo alla sua correzione nella parte interessata da errore materiale, così disponendo l'ordine di pagamento, a favore di MET, da parte di CB Leather S.r.l. degli interessi moratori (ex art. 5 D. Lgs.
231/2001), facendo decorrere gli stessi a partire dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
Nel merito, in via subordinata:
Condannare CB Leather S.r.l. (P.IVA 02328440504), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Castelfranco di Sotto (PI), alla Via dè Carrai n. 8/10, al pagamento della somma residua ancora da essa dovuta (all'esito dell'intervento incasso del CMOR da parte di
MET, per la somma di €uro 17.215,71 avvenuto nel novembre 2023) per l'importo di €uro
7.498,28 (IVA compresa) in favore di MET Energia Italia S.p.A. (C.f. e PIVA 09985750968), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, alla Via F. Restelli n. 3/7, ciò per i medesimi titoli e causali di cui al Decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che apparirà di Giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno
18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
Nel merito, comunque: Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice opponente, in danno della parte convenuta opposta, in quanto totalmente infondate nel fatto e nel diritto, all'esito degli argomenti complessivamente contenuti negli atti di Causa;
Comunque: con integrale vittoria di spese e competenze di Causa, sia del presente Giudizio che della fase monitoria, compreso il rimborso integrale delle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio che si richiede siano poste integralmente a carico di parte attrice opponente, atteso l'esito e le risultanze della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: pagina 4 di 8 - CB LEATHER S.R.L. con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 15332/2022 (RG 28152/2022) emesso il
16/09/2022 e notificato in data 1.10.2022, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto a CB LEATHER
S.R.L. di pagare in favore di MET ENERGIA ITALIA S.P.A. l'importo di € 24.713,99 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di fornitura di energia elettrica;
- a sostegno dell'opposizione CB LEATHER S.R.L. ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pisa nella cui circoscrizione ha sede la società convenuta e quale foro dove doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
ha contestato la liquidità del credito;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la società opponente ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che non esiste prova dei consumi per cui è causa;
che i prezzi applicati da MET ENERGIA sarebbero difformi ed eccessivi rispetto a quelli pattuiti in contratto;
che sarebbero stati ingiunti interessi moratori su somme già comprensive degli stessi interessi;
- costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, se del caso provvedendo alla sua correzione nella parte nella parte interessata da errore materiale, così disponendo l'ordine di pagamento, a favore di MET, da parte di CB Leather S.r.l. degli interessi moratori (ex art. 5 D. Lgs.
231/2001), facendo decorrere gli stessi a partire dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
in subordine, ha chiesto la condanna di CB Leather S.r.l. al pagamento della somma residua ancora da essa dovuta (all'esito dell'intervento incasso del CMOR da parte di MET, per la somma di €uro 17.215,71 avvenuto nel novembre 2023) per l'importo di €uro 7.498,28 (IVA compresa) in favore di MET Energia Italia, ciò per i medesimi titoli e causali di cui al Decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che apparirà di Giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
- la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente perché non sollevata in riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n.
13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il pagina 5 di 8 convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (o, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (cfr., Cass. n. 17374/20). In mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato. Nel caso in esame, la società opponente non ha formulato una completa eccezione di incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Pisa, ove ha sede la società, ovvero in quanto foro di esecuzione dell'obbligazione, senza argomentare sul foro di insorgenza dell'obbligazione.
L'eccezione di incompetenza territoriale è comunque infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta MET
ENERGIA ITALIA S.P.A. – attore sostanziale – per il pagamento di crediti vantati nei confronti di
CB LEATHER S.R.L. in forza del contratto vigente tra le parti (doc. 1 fasc. monitorio) e prevedendo tale contratto, al punto 13, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Giova, infine, evidenziare che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito va decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152). Nel caso di specie, l'opposta ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Ad avviso di questo giudice, la pretesa di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, relativamente al POD IT001E04030189 ed al periodo di somministrazione di
MET Energia Italia SPA (01.03.2020 - 01.04.2022), dopo aver accertato che il consumo complessivo di energia attiva fatturato da MET Energia Italia SPA nel periodo marzo 2020-marzo 2022 pari a
294.055,71 kWh corrisponde al dato certificato dal distributore locale (294.056,23 kWh), ha confermato la correttezza delle tariffe di vendita mensili dell'energia attiva fatturati dalla convenuta opposta i cui valori sono stati applicati in conformità alle condizioni economiche del contratto.
Infine, tenuto conto che a novembre 2023 MET Energia Italia SPA ha percepito dall'Utente della Distribuzione (AGSM Energia SpA) il corrispettivo CMOR (€ 17.215,71) pagato dall'attrice pagina 6 di 8 opponente alla società di vendita subentrata alla convenuta opposta (A2A Energia SpA) e da questa versato alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ha determinato il credito di Met
Energia Italia SpA in € 7.498,28 IVA compresa (€ 24.713,99 - 17.215,71 = € 7.498,28 IVA compresa).
Condividendosi le conclusioni del Consulente e considerato che alcuna contestazione è stata svolta dalle parti sulle risultanze emerse dalla CTU, ne consegue che il residuo credito della parte opposta debba essere determinato in € 7.498,28 IVA compresa (€ 24.713,99 - 17.215,71).
Trattandosi di importo diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo, va revocato il decreto ingiuntivo e va accertato il credito della parte opposta nel predetto importo di € 7.498,28 IVA compresa.
La parte opponente va quindi condannata a pagare alla parte opposta la somma di € 7.498,28 iva compresa, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal 18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
La revoca del decreto ingiuntivo esclude il diritto dell'opposta al recupero delle spese dell'ingiunzione, mentre vanno poste a carico dell'opponente, soccombente, le spese del presente giudizio di opposizione.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno integralmente poste a carico della parte opponente, dato che proprio dalla consulenza tecnica svolta è emersa la fondatezza dell'assunto di parte opposta che ha dichiarato sin dall'inizio la correttezza dei consumi addebitati e delle tariffe applicate a CB
Leather.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato il credito vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente nell'importo di €
7.498,28 IVA compresa, condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta, per i titoli per cui è causa, la somma di € 7.498,28 IVA compresa, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
3) condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU come già liquidate.
pagina 7 di 8 Milano, 17 marzo 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45096/2022 tra
CB LEATHER S.R.L.
ATTORE/OPPONENTE
e
MET ENERGIA ITALIA S.P.A.
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Domenico Di Giuseppe,
- per parte convenuta opposta l'avv. Marcello Butturini
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
10.03.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 16.35, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45096/2022 promossa da:
CB LEATHER S.R.L. (C.F. 02328440504), con il patrocinio dell'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA HO CHI MIN 40 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO presso il difensore avv. DI GIUSEPPE DOMENICO
ATTORE/OPPONENTE contro
MET ENERGIA ITALIA S.P.A. (C.F. 09985750968), con il patrocinio dell'avv. BUTTURINI
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BUTTURINI MARCELLO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Pisa in considerazione di quanto esposto al punto 1 dell'opposizione ed assumere ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dalla società CB
Leather srl nei confronti della società MET ENERGIA spa per i titoli di cui al ricorso monitorio;
In subordine: accertare l'esatto minor importo dovuto dalla società CB Leather srl nei confronti della società opposta;
In ogni caso: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15332/2022 del 16/9/22, R.G. n.
28152/22 Trib. Milano notificato l'1/10/22 in quanto illegittimo e/o nullo e/o inefficace. pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta opposta:
Voglia la S.V. Ill.ma, contrarriis reiectis, così provvedere,
Nel merito, in via principale:
Respingere l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 15332/2022 emesso dal Tribunale Civile di
Milano, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.
Per l'effetto confermare lo stesso Decreto ingiuntivo in ogni sua parte, se del caso provvedendo alla sua correzione nella parte interessata da errore materiale, così disponendo l'ordine di pagamento, a favore di MET, da parte di CB Leather S.r.l. degli interessi moratori (ex art. 5 D. Lgs.
231/2001), facendo decorrere gli stessi a partire dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
Nel merito, in via subordinata:
Condannare CB Leather S.r.l. (P.IVA 02328440504), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Castelfranco di Sotto (PI), alla Via dè Carrai n. 8/10, al pagamento della somma residua ancora da essa dovuta (all'esito dell'intervento incasso del CMOR da parte di
MET, per la somma di €uro 17.215,71 avvenuto nel novembre 2023) per l'importo di €uro
7.498,28 (IVA compresa) in favore di MET Energia Italia S.p.A. (C.f. e PIVA 09985750968), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, alla Via F. Restelli n. 3/7, ciò per i medesimi titoli e causali di cui al Decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che apparirà di Giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno
18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
Nel merito, comunque: Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice opponente, in danno della parte convenuta opposta, in quanto totalmente infondate nel fatto e nel diritto, all'esito degli argomenti complessivamente contenuti negli atti di Causa;
Comunque: con integrale vittoria di spese e competenze di Causa, sia del presente Giudizio che della fase monitoria, compreso il rimborso integrale delle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio che si richiede siano poste integralmente a carico di parte attrice opponente, atteso l'esito e le risultanze della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: pagina 4 di 8 - CB LEATHER S.R.L. con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 15332/2022 (RG 28152/2022) emesso il
16/09/2022 e notificato in data 1.10.2022, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto a CB LEATHER
S.R.L. di pagare in favore di MET ENERGIA ITALIA S.P.A. l'importo di € 24.713,99 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di fornitura di energia elettrica;
- a sostegno dell'opposizione CB LEATHER S.R.L. ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pisa nella cui circoscrizione ha sede la società convenuta e quale foro dove doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
ha contestato la liquidità del credito;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la società opponente ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che non esiste prova dei consumi per cui è causa;
che i prezzi applicati da MET ENERGIA sarebbero difformi ed eccessivi rispetto a quelli pattuiti in contratto;
che sarebbero stati ingiunti interessi moratori su somme già comprensive degli stessi interessi;
- costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, se del caso provvedendo alla sua correzione nella parte nella parte interessata da errore materiale, così disponendo l'ordine di pagamento, a favore di MET, da parte di CB Leather S.r.l. degli interessi moratori (ex art. 5 D. Lgs.
231/2001), facendo decorrere gli stessi a partire dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
in subordine, ha chiesto la condanna di CB Leather S.r.l. al pagamento della somma residua ancora da essa dovuta (all'esito dell'intervento incasso del CMOR da parte di MET, per la somma di €uro 17.215,71 avvenuto nel novembre 2023) per l'importo di €uro 7.498,28 (IVA compresa) in favore di MET Energia Italia, ciò per i medesimi titoli e causali di cui al Decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che apparirà di Giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del
Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
- la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente perché non sollevata in riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n.
13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il pagina 5 di 8 convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (o, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (cfr., Cass. n. 17374/20). In mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato. Nel caso in esame, la società opponente non ha formulato una completa eccezione di incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Pisa, ove ha sede la società, ovvero in quanto foro di esecuzione dell'obbligazione, senza argomentare sul foro di insorgenza dell'obbligazione.
L'eccezione di incompetenza territoriale è comunque infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta MET
ENERGIA ITALIA S.P.A. – attore sostanziale – per il pagamento di crediti vantati nei confronti di
CB LEATHER S.R.L. in forza del contratto vigente tra le parti (doc. 1 fasc. monitorio) e prevedendo tale contratto, al punto 13, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Giova, infine, evidenziare che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito va decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152). Nel caso di specie, l'opposta ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Ad avviso di questo giudice, la pretesa di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, relativamente al POD IT001E04030189 ed al periodo di somministrazione di
MET Energia Italia SPA (01.03.2020 - 01.04.2022), dopo aver accertato che il consumo complessivo di energia attiva fatturato da MET Energia Italia SPA nel periodo marzo 2020-marzo 2022 pari a
294.055,71 kWh corrisponde al dato certificato dal distributore locale (294.056,23 kWh), ha confermato la correttezza delle tariffe di vendita mensili dell'energia attiva fatturati dalla convenuta opposta i cui valori sono stati applicati in conformità alle condizioni economiche del contratto.
Infine, tenuto conto che a novembre 2023 MET Energia Italia SPA ha percepito dall'Utente della Distribuzione (AGSM Energia SpA) il corrispettivo CMOR (€ 17.215,71) pagato dall'attrice pagina 6 di 8 opponente alla società di vendita subentrata alla convenuta opposta (A2A Energia SpA) e da questa versato alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ha determinato il credito di Met
Energia Italia SpA in € 7.498,28 IVA compresa (€ 24.713,99 - 17.215,71 = € 7.498,28 IVA compresa).
Condividendosi le conclusioni del Consulente e considerato che alcuna contestazione è stata svolta dalle parti sulle risultanze emerse dalla CTU, ne consegue che il residuo credito della parte opposta debba essere determinato in € 7.498,28 IVA compresa (€ 24.713,99 - 17.215,71).
Trattandosi di importo diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo, va revocato il decreto ingiuntivo e va accertato il credito della parte opposta nel predetto importo di € 7.498,28 IVA compresa.
La parte opponente va quindi condannata a pagare alla parte opposta la somma di € 7.498,28 iva compresa, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal 18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
La revoca del decreto ingiuntivo esclude il diritto dell'opposta al recupero delle spese dell'ingiunzione, mentre vanno poste a carico dell'opponente, soccombente, le spese del presente giudizio di opposizione.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno integralmente poste a carico della parte opponente, dato che proprio dalla consulenza tecnica svolta è emersa la fondatezza dell'assunto di parte opposta che ha dichiarato sin dall'inizio la correttezza dei consumi addebitati e delle tariffe applicate a CB
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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato il credito vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente nell'importo di €
7.498,28 IVA compresa, condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta, per i titoli per cui è causa, la somma di € 7.498,28 IVA compresa, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, correnti dal giorno 18.07.2022 (data del deposito del Ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
3) condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU come già liquidate.
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Il GOP dott. Elisabetta Palo
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