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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4161/17
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4161/17
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7 N. R.G. 4161/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4161/17 promossa
da
- (codice fiscale ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Fausto DE NICOLA presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla Via N. Rossi n. 7, elettivamente domicilia attore contro
- (codice fiscale ) in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' avv. Valerio Di Stasio e presso il cui studio sito in
Nocera Inferiore alla via Raffaele Vitolo n. 24 elettivamente domicilia convenuto
- p. iva , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Maria C. Lembo e dall'avv. Marco Russo ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Salerno, alla via Porta Elina 23 terza chiamata in causa
pagina 2 di 7
CONCLUSIONI
Per l'attrice : accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1 CP_1 convenuto in persona del suo amministratore p.t., nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di integrale risarcimento delle lesioni patite dall'attrice della somma di € 20.202,31 oltre € 209,00 per spese mediche documentate o comunque di quella maggiore o minore somma che l' On.le Tribunale adito riterrà di determinare, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento sino al soddisfo, il tutto nei limiti di € 20.000,00. Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto : in via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa Controparte_1 ai fini della garanzia della , in persona del l.r.p.t., con con sede Controparte_3 legale in Bologna (40128) alla via Stalingrado n. 45; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, in ragione del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, previsto come obbligatorio nel caso de quo e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
3. in via preliminare, dichiarare nullo o, comunque, inammissibile, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per il difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n.
3 e n. 4 c.p.c., stante l'assoluta genericità dell'esposizione dell'oggetto e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, per i motivi sopra esposti;
4. nel merito, rigettare ogni domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata, per tutti i motivi sopra esposti;
5. in via gradata e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente un qualche evento dannoso lamentato dall'attrice, riconoscere la responsabilità esclusiva della stessa attrice e, per l'effetto, rigettarne ogni domanda o, in via ulteriormente gradata, ritenuta la sua responsabilità concorrente nella causazione dei danni, ridurre le somme che dovessero esserle ritenute dovute in proporzione alla graduazione della sua responsabilità ed all'efficienza causale della sua condotta per i motivi sopra esposti;
6. sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta dovesse trovare accoglimento, in tutto od in parte, ritenuta e dichiarata la sussistenza della copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa, condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, direttamente in favore dell'attrice, di tutte le somme che alla stessa dovessero essere eventualmente riconosciute all'esito del giudizio o, comunque, a tenere indenne e manlevare il suddetto di tutte le somme ed oneri di causa che dovesse essere condannato a CP_1 versare in favore dell'attrice, per tutti i motivi sopra esposti;
7. in ogni caso, con vittoria di spese e pagina 3 di 7 compensi del giudizio, gravati di rimborso forfettario per spese generali nonché c.a. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario.
Per la chiamata in causa – Divisione la Previdente: nel merito, ritenuto l'atto Controparte_3 introduttivo del tutto inammissibile, improcedibile, improponibile, rigettare la domanda principale, perché infondata in fatto e in diritto, e quindi rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dal convenuto nei confronti di essa;
in ogni caso con vittoria di Controparte_1 Controparte_3 spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre c.p.a e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
“ ”, deducendo che in data 13.12.2016 alle ore 15.00 circa, mentre era intenta a scendere Controparte_1 le scale dell'edificio sito in Nocera Inferiore alla via Vitolo, n. 24, scivolava a causa della presenza di una sostanza oleosa e trasparente su un gradino della rampa di scale e che, in seguito alla caduta, riportava lesioni personali.
Sulla base di tali fatti, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto CP_1
e di condannarlo al risarcimento del danno subito. Il , costituitosi nei termini, nel merito, si CP_1 opponeva all'accoglimento della domanda ritenuta infondata in fatto ed in diritto e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di essere manlevato della pretesa risarcitoria Controparte_3 dell'attrice.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, la , si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_3 nel merito il rigetto della domanda attorea.
Dall'esame dell'atto si ricava che l'attrice invoca l'affermazione della responsabilità del in CP_1 relazione alla caduta verificatasi ed alle lesioni riportate in conseguenza della stessa in quanto custode del luogo in cui si è verificato l'infortunio. Risulta applicabile al caso di specie l'art 2051 c.c. Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno. L'ipotesi normativa delinea un regime d'imputazione della responsabilità a carattere oggettivo. Nel delineare i caratteri della responsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagionati dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento pagina 4 di 7 dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacchè la responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, cosicchè deve considerarsi custode chi di fatto chi ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Nel caso in esame non è possibile ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio con la presente domanda.
Il teste , all'udienza del 07.10.2020, ha affermato: “ circa quattro anni fa andai a trovare Testimone_1 mia GN , visto che mio CO era malato, e mentre aspettavo vicino all'ascensore nel primo pomeriggio ho visto mia GN in compagnia della sorella che scendeva dalle scale e in particolare sulla rampa che porta al piano terra e si teneva al corrimano;
improvvisamente cadde ed io che pure avevo il gesso non potevo soccorrerla;
avvicinandomi notai che a terra era umido, il gradino presentava una macchia lucida ma non se fosse acqua, olio o vino;
mia GN è caduta scivolando indietro con le spalle;
dopo la caduta io sono salito sopra con l'ascensore e sentivo mia GN che si lamentava ed il figlio l'ha accompagnata in ospedale;
ho notato la macchia quando mia GN è caduta;
entrando nel palazzo non ho visto biglietti con avvertimenti di sorta;
riconosco nelle foto allegate alla memoria istruttoria di parte attrice il luogo dove si è verificata la caduta;
mia GN è caduta sui gradini;
la scala era illuminata normalmente vista l'ora e la vetrata presente;
riconosco le foto 3 e 4 allegate alla memoria istruttoria di parte convenuta”.
Il teste sempre all'udienza del 07.10.2020 ha dichiarato : “ (…) non ho assistito alla caduta Testimone_2 dell'attrice (…)”.
Ebbene, i testi escussi hanno espresso inammissibili e personali valutazioni in ordine alle cause del sinistro che ha visto coinvolta l'odierna parte attrice.
Le foto raffiguranti lo stato dei luoghi non appaiono pertinenti o comunque idonee a suffragare la pretesa risarcitoria, non ritraendo la sostanza che avrebbe determinato la caduta. Deve sottolinearsi, infatti, che le foto allegate da parte attrice e da parte convenuta, prontamente riconosciute dai testi intimati, ritraggono i luoghi di causa in perfetto stato di manutenzione ( scalini bassi, agevolmente utilizzabili e puliti, androne illuminato, presenza di ringhiera con corrimano) mentre nessuna delle foto in atti ritrae la presunta pagina 5 di 7 sostanza “ liquida, oleosa, trasparente” da cui sarebbe scaturita la caduta né risulta evincibile la sua collocazione sul pavimento al momento della caduta.
In via di extrema ratio, pur volendo ritenere provato il nesso causale in punto di diritto, la circostanza che la vittima non si sia avveduta d'una insidia (tuttavia non provata nel caso di specie) percepibile con l'ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un "caso fortuito", come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Con maggiore attenzione e cautela, dunque, la avrebbe potuto evitare l'ostacolo, ove mai Parte_1 presente, semplicemente aggirandolo.
È noto che il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. E', pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (per tutti i rilievi che precedono si veda, da ultimo, Sez. 3 -,
Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 - 02).
Non vi è dubbio, infatti, che l'odierna istante sia stata imprudente atteso che pur scendendo le scale in compagnia della sorella e tenendosi al corrimano riferisce di essere rovinata al suolo scivolando su una presunta sostanza oleosa presente sul pavimento.
Deve dunque ritenersi che parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato il verificarsi dei fatti come descritti in citazione.
L'istruttoria espletata ha ulteriormente dato contezza dell'ottimo stato di manutenzione delle scale condominiali, del fatto che le stesse siano dotate di ringhiere con corrimano e del fatto che esse siano dotate, oltre che di illuminazione artificiale, di ampia illuminazione naturale per mezzo di grandi finestroni, come confermato da tutti i testimoni nonché suffragato dai rilievi fotografici riconosciuti da tutti i testi escussi, deve dunque ritenersi che l'eventuale presenza di una macchia umida sulle scale sia dovuta ad un fattore esterno e al fatto di un terzo ergo ad un evento fortuito e non eliminabile con sufficiente immediatezza, anzi, avente carattere repentino e transitorio tale da escludere totalmente il potere di fatto del sulla cosa dando luogo all'interruzione del nesso eziologico tra l'asserito fatto ed il preteso CP_1 evento dannoso.
Accertata nei termini suesposti l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di caso fortuito, ciò riverbera CP_1 necessariamente pure sull'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenuta sussistente da parte attrice, come conseguenza della violazione del principio del neminem laedere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera necessariamente pure sulla pagina 6 di 7 responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il “fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.” (cfr. Cass., ord. 10 luglio 2018, 18075).
Ne deriva che, nel caso di specie, il fortuito esclude la responsabilità del danneggiante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso.
In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice risulta essere infondata e, dunque, destinata al rigetto.
Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n. 23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa secondo i valori minimi.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in favore del ctu come da separato decreto di Persona_1 liquidazione, vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di e per l'effetto Parte_1
2) condanna a rifondere al convenuto le spese di Parte_1 Controparte_4 lite liquidate nella somma complessiva di € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
3) condanna a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite liquidate nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Nocera Inferiore, 19.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4161/17
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7 N. R.G. 4161/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4161/17 promossa
da
- (codice fiscale ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Fausto DE NICOLA presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla Via N. Rossi n. 7, elettivamente domicilia attore contro
- (codice fiscale ) in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall' avv. Valerio Di Stasio e presso il cui studio sito in
Nocera Inferiore alla via Raffaele Vitolo n. 24 elettivamente domicilia convenuto
- p. iva , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Maria C. Lembo e dall'avv. Marco Russo ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Salerno, alla via Porta Elina 23 terza chiamata in causa
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CONCLUSIONI
Per l'attrice : accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1 CP_1 convenuto in persona del suo amministratore p.t., nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di integrale risarcimento delle lesioni patite dall'attrice della somma di € 20.202,31 oltre € 209,00 per spese mediche documentate o comunque di quella maggiore o minore somma che l' On.le Tribunale adito riterrà di determinare, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento sino al soddisfo, il tutto nei limiti di € 20.000,00. Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto : in via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa Controparte_1 ai fini della garanzia della , in persona del l.r.p.t., con con sede Controparte_3 legale in Bologna (40128) alla via Stalingrado n. 45; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, in ragione del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, previsto come obbligatorio nel caso de quo e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
3. in via preliminare, dichiarare nullo o, comunque, inammissibile, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per il difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n.
3 e n. 4 c.p.c., stante l'assoluta genericità dell'esposizione dell'oggetto e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, per i motivi sopra esposti;
4. nel merito, rigettare ogni domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata, per tutti i motivi sopra esposti;
5. in via gradata e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente un qualche evento dannoso lamentato dall'attrice, riconoscere la responsabilità esclusiva della stessa attrice e, per l'effetto, rigettarne ogni domanda o, in via ulteriormente gradata, ritenuta la sua responsabilità concorrente nella causazione dei danni, ridurre le somme che dovessero esserle ritenute dovute in proporzione alla graduazione della sua responsabilità ed all'efficienza causale della sua condotta per i motivi sopra esposti;
6. sempre in via gradata e nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta dovesse trovare accoglimento, in tutto od in parte, ritenuta e dichiarata la sussistenza della copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa, condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, direttamente in favore dell'attrice, di tutte le somme che alla stessa dovessero essere eventualmente riconosciute all'esito del giudizio o, comunque, a tenere indenne e manlevare il suddetto di tutte le somme ed oneri di causa che dovesse essere condannato a CP_1 versare in favore dell'attrice, per tutti i motivi sopra esposti;
7. in ogni caso, con vittoria di spese e pagina 3 di 7 compensi del giudizio, gravati di rimborso forfettario per spese generali nonché c.a. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario.
Per la chiamata in causa – Divisione la Previdente: nel merito, ritenuto l'atto Controparte_3 introduttivo del tutto inammissibile, improcedibile, improponibile, rigettare la domanda principale, perché infondata in fatto e in diritto, e quindi rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dal convenuto nei confronti di essa;
in ogni caso con vittoria di Controparte_1 Controparte_3 spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre c.p.a e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
“ ”, deducendo che in data 13.12.2016 alle ore 15.00 circa, mentre era intenta a scendere Controparte_1 le scale dell'edificio sito in Nocera Inferiore alla via Vitolo, n. 24, scivolava a causa della presenza di una sostanza oleosa e trasparente su un gradino della rampa di scale e che, in seguito alla caduta, riportava lesioni personali.
Sulla base di tali fatti, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto CP_1
e di condannarlo al risarcimento del danno subito. Il , costituitosi nei termini, nel merito, si CP_1 opponeva all'accoglimento della domanda ritenuta infondata in fatto ed in diritto e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di essere manlevato della pretesa risarcitoria Controparte_3 dell'attrice.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, la , si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_3 nel merito il rigetto della domanda attorea.
Dall'esame dell'atto si ricava che l'attrice invoca l'affermazione della responsabilità del in CP_1 relazione alla caduta verificatasi ed alle lesioni riportate in conseguenza della stessa in quanto custode del luogo in cui si è verificato l'infortunio. Risulta applicabile al caso di specie l'art 2051 c.c. Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno. L'ipotesi normativa delinea un regime d'imputazione della responsabilità a carattere oggettivo. Nel delineare i caratteri della responsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagionati dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento pagina 4 di 7 dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacchè la responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, cosicchè deve considerarsi custode chi di fatto chi ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Nel caso in esame non è possibile ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio con la presente domanda.
Il teste , all'udienza del 07.10.2020, ha affermato: “ circa quattro anni fa andai a trovare Testimone_1 mia GN , visto che mio CO era malato, e mentre aspettavo vicino all'ascensore nel primo pomeriggio ho visto mia GN in compagnia della sorella che scendeva dalle scale e in particolare sulla rampa che porta al piano terra e si teneva al corrimano;
improvvisamente cadde ed io che pure avevo il gesso non potevo soccorrerla;
avvicinandomi notai che a terra era umido, il gradino presentava una macchia lucida ma non se fosse acqua, olio o vino;
mia GN è caduta scivolando indietro con le spalle;
dopo la caduta io sono salito sopra con l'ascensore e sentivo mia GN che si lamentava ed il figlio l'ha accompagnata in ospedale;
ho notato la macchia quando mia GN è caduta;
entrando nel palazzo non ho visto biglietti con avvertimenti di sorta;
riconosco nelle foto allegate alla memoria istruttoria di parte attrice il luogo dove si è verificata la caduta;
mia GN è caduta sui gradini;
la scala era illuminata normalmente vista l'ora e la vetrata presente;
riconosco le foto 3 e 4 allegate alla memoria istruttoria di parte convenuta”.
Il teste sempre all'udienza del 07.10.2020 ha dichiarato : “ (…) non ho assistito alla caduta Testimone_2 dell'attrice (…)”.
Ebbene, i testi escussi hanno espresso inammissibili e personali valutazioni in ordine alle cause del sinistro che ha visto coinvolta l'odierna parte attrice.
Le foto raffiguranti lo stato dei luoghi non appaiono pertinenti o comunque idonee a suffragare la pretesa risarcitoria, non ritraendo la sostanza che avrebbe determinato la caduta. Deve sottolinearsi, infatti, che le foto allegate da parte attrice e da parte convenuta, prontamente riconosciute dai testi intimati, ritraggono i luoghi di causa in perfetto stato di manutenzione ( scalini bassi, agevolmente utilizzabili e puliti, androne illuminato, presenza di ringhiera con corrimano) mentre nessuna delle foto in atti ritrae la presunta pagina 5 di 7 sostanza “ liquida, oleosa, trasparente” da cui sarebbe scaturita la caduta né risulta evincibile la sua collocazione sul pavimento al momento della caduta.
In via di extrema ratio, pur volendo ritenere provato il nesso causale in punto di diritto, la circostanza che la vittima non si sia avveduta d'una insidia (tuttavia non provata nel caso di specie) percepibile con l'ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un "caso fortuito", come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Con maggiore attenzione e cautela, dunque, la avrebbe potuto evitare l'ostacolo, ove mai Parte_1 presente, semplicemente aggirandolo.
È noto che il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. E', pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (per tutti i rilievi che precedono si veda, da ultimo, Sez. 3 -,
Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 - 02).
Non vi è dubbio, infatti, che l'odierna istante sia stata imprudente atteso che pur scendendo le scale in compagnia della sorella e tenendosi al corrimano riferisce di essere rovinata al suolo scivolando su una presunta sostanza oleosa presente sul pavimento.
Deve dunque ritenersi che parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato il verificarsi dei fatti come descritti in citazione.
L'istruttoria espletata ha ulteriormente dato contezza dell'ottimo stato di manutenzione delle scale condominiali, del fatto che le stesse siano dotate di ringhiere con corrimano e del fatto che esse siano dotate, oltre che di illuminazione artificiale, di ampia illuminazione naturale per mezzo di grandi finestroni, come confermato da tutti i testimoni nonché suffragato dai rilievi fotografici riconosciuti da tutti i testi escussi, deve dunque ritenersi che l'eventuale presenza di una macchia umida sulle scale sia dovuta ad un fattore esterno e al fatto di un terzo ergo ad un evento fortuito e non eliminabile con sufficiente immediatezza, anzi, avente carattere repentino e transitorio tale da escludere totalmente il potere di fatto del sulla cosa dando luogo all'interruzione del nesso eziologico tra l'asserito fatto ed il preteso CP_1 evento dannoso.
Accertata nei termini suesposti l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di caso fortuito, ciò riverbera CP_1 necessariamente pure sull'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenuta sussistente da parte attrice, come conseguenza della violazione del principio del neminem laedere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di “caso fortuito”, ciò riverbera necessariamente pure sulla pagina 6 di 7 responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il “fortuito”, dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.” (cfr. Cass., ord. 10 luglio 2018, 18075).
Ne deriva che, nel caso di specie, il fortuito esclude la responsabilità del danneggiante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso.
In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice risulta essere infondata e, dunque, destinata al rigetto.
Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n. 23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa secondo i valori minimi.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in favore del ctu come da separato decreto di Persona_1 liquidazione, vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di e per l'effetto Parte_1
2) condanna a rifondere al convenuto le spese di Parte_1 Controparte_4 lite liquidate nella somma complessiva di € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
3) condanna a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite liquidate nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Nocera Inferiore, 19.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio pagina 7 di 7