Articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 56
Articolo 1
Versione
3 aprile 2001
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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