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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott.ssa Giulia RO - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 337 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Casò Filippo (C.F. ) del Foro di Milano, dagli avv.ti C.F._2
AO HI (C.F. ) e UF AN (C.F. CodiceFiscale_3
) e dall'avv. Vaccari Elena (C.F. ) del CodiceFiscale_4 C.F._5
Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana, n. 5, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-ATTORE IN RIASSUNZIONE -
E
, nella qualità di impresa designata per i sinistri di Controparte_1 competenza del Fondo Garanzia Vittime Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via
Marocchesa n. 14, (C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n.
, P.I. , REA n. TV - 364135, iscritta all'Albo delle Imprese P.IVA_1 P.IVA_2
IVASS n. 1.00021), soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico ed appartenente al Generali, iscritto al Controparte_2 CP_3
r.g. n. 337/2019 1 numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona del dr. , Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Fedeli, presso il cui studio in Roma Via
IO CA n. 62 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E
(C.F. ) e Controparte_5 C.F._6 CP_6
(C.F. ) rappresentati e difesi in forza di procure
[...] C.F._7 del 29/01/19 quanto a e del 15/03/19 quanto a Controparte_5 Controparte_6 presenti in atti, dall'avv. Figura Roberto (C.F. ), elettivamente C.F._8 domiciliati in Roma, via Baldassarre Castiglione n.55 presso lo studio dell'avv. Monica
CE (C.F. ); C.F._9
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_6 C.F._10 difeso dall'Avv. Satira Salvatore (C.F. ) giusto mandato in atti;
C.F._11
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31/01/2019 ha riassunto il Parte_1 giudizio di appello all'esito dell'ordinanza del Supremo Collegio n. 25382/2018 pubblicata il 12/10/2018.
Il Supremo Collegio ha così statuito: “accoglie il primo motivo;
assorbito il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte
d'Appello di Roma, diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
I fatti di causa sono stati esposti nell'ordinanza anzidetta come di seguito viene riportato
“Con citazione 13/19-11-2009 nonché e Parte_1 Controparte_7
(genitori) e (fratello) convenivano in Controparte_8 Controparte_9
CP_ giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e nonché , Controparte_6 CP_10 ora (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del r.g. n. 337/2019 2 sinistro verificatosi il 18-2-2008 in Siderno. Assumevano gli attori che Parte_1
stava percorrendo a bordo del proprio motoveicolo "Ducati" la via Vittorio
[...]
MA allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio con via Pola, un veicolo rimasto sconosciuto si era immesso sulla detta via Vittorio MA senza dare la precedenza e tagliandogli la strada;
era stato quindi costretto, per evitare la collisione, ad effettuare una manovra correttiva di spostamento verso destra, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, andando infine ad incastrarsi sotto il veicolo Fiat OR
(di proprietà di e "condotto" da , privo di Controparte_5 Controparte_6 copertura assicurativa) parcheggiato sulle strisce pedonali a circa mezzo metri dalla fine dell'incrocio, e quindi in violazione dell'art. 158, comma 1, lett. f) del codice della strada. Con sentenza 24-1-2011 l'adito Tribunale ha rigettato la domanda. Con sentenza 10-10-2016 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da nonché da , Parte_1 Controparte_7 Parte_2
e . In particolare la Corte territoriale, per quanto
[...] Controparte_9 ancora rileva, ha ribadito che l'effettuazione di una manovra illecita da parte di una vettura non identificata come causa dell'incidente era circostanza rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio;
in ordine al contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell'irregolare posizione del "OR", ha osservato che i lievi danni riportati dal detto mezzo consentivano di escludere che lo stesso fosse stato urtato direttamente dalla motocicletta, sicché era da ritenere che il motociclista aveva sbandato, era caduto, aveva strisciato per un tratto sull'asfalto ed era quindi finito sotto il OR;
di conseguenza la circostanza dell'irregolare sosta del furgone era da considerare priva di nesso causale rispetto al verificarsi dell'incidente, determinato dall'imperizia e dall'eccessiva velocità tenuta dallo , che non gli avevano consentito l'arresto Parte_1 in sicurezza del mezzo…”
In particolare, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1357/2011, pubblicata il
24/01/2011, resa nel giudizio di primo grado promosso da , Parte_1 CP_7
e nei confronti della
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e ha così deciso: “Rigetta la CP_11 Controparte_5 Controparte_6 domanda attrice perché non provata;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
La sentenza del Tribunale è così motivata [“Per quanto riguarda incidente le parti hanno prodotto il verbale redatto dai Vigili Urbani dal quale risultano gli accertamenti posti in essere.
In entrambi i verbali prodotti non risultano essere state acquisite deposizioni di testimoni eventualmente presenti al fatto ma solo la dichiarazione resa da in Parte_1
r.g. n. 337/2019 3 Ospedale nell'immediatezza dei fatti, essendo la stessa riportata nella relazione inviata alla procura della Repubblica già il 19 febbraio 2009.
Sono presenti in atti la consulenza tecnica eseguita per il PM sulla base delle risultanze dell'accertamento dei Vigili Urbani, la richiesta di archiviazione ed il provvedimento di accoglimento della richiesta stessa da parte del giudice di pace.
Dal verbale risulta che al momento dell'arrivo dei Vigili i veicoli erano stati rimossi al fine di consentire il soccorso di che era finito sotto la parte posteriore del furgone Parte_1
OR.
Sono state riscontrate tracce di scarrocciamento estese per otto metri, lasciate dal motoveicolo dopo essersi abbattuto al suolo, e la circostanza che il motoveicolo era stato trovato con la terza marcia inserita.
Non sono descritti i danni riportati dal motoveicolo che sono solo in minima parte ricostruibili sulla base delle fotografie allegate alla rilevazione operata dai Vigili Urbani. Il motoveicolo nelle fotografie appare a terra poco dopo l'angolo con la prosecuzione di via Pola, con la parte anteriore sul marciapiede e la ruota anteriore a contatto con il palo della luce e con più avanti un vaso rovesciato, apparentemente coinvolto nell'incidente, ma la precisa posizione al termine dell'incidente non è chiaramente ricostruibile avendo dato atto i Vigili che entrambi i veicoli erano stati spostati per consentire il soccorso del conducente del motoveicolo.
L'unico riscontro apparentemente oggettivo appare essere costituito dalla traccia di sangue presente sulle strisce pedonali nelle fotografie in questione che identificano in questo modo il punto in cui è deve essersi venuto a trovare il conducente del motoveicolo dopo l'incidente.
Scarso ausilio può svolgere nel caso di specie la consulenza espletata su incarico del PM dal momento che lo stesso premette di aver cercato di ricostruire la situazione sulla base delle rilevazioni dei Vigili Urbani e delle tracce ancora presenti sull'asfalto.
L'incarico peritale, però era stato conferito a sette mesi di distanza dall'incidente e come elementi nuovi è emersa la sola mancanza di divieto di sosta sulla parte destra della carreggiata dove avvenne l'incidente, mentre ovviamente non è stato possibile collocare con certezza la posizione degli otto metri di scarrocciamento individuati dai Vigili Urbani, potendosi solo ipotizzare che le stesse potrebbero essere rappresentate dalle tracce bianche presenti sull'asfalto prima del motoveicolo o forse dalla striscia scura presente accanto (vedi fotografia in basso a sinistra nella terza pagina contenente fotografie allegata al rilevamento tecnico descrittivo della Polizia Municipale di Siderno in data 18 febbraio 2008 nel fascicolo di
) ma tale individuazione è solo un'ipotesi che non ha elementi a sostegno. Controparte_6
Per quanto riguarda i danni riportati dal vi è solo il riscontro contenuto nel verbale di Pt_3 sequestro del veicolo nel quale si indica l'ammaccatura della parte destra del paraurti posteriore destro e la rottura del fanalino destro.
r.g. n. 337/2019 4 Risulta, inoltre, che via Vittorio MA era una strada rettilinea, pianeggiante, a due corsie con senso unico di marcia e che via Pola era gravata da segnale di Stop all'incrocio con via
Vittorio MA, Vi erano le strisce pedonali per l'attraversamento della strada poste subito dopo l'incrocio con via Pola su parte della quali sarebbe stato in sosta il furgone OR.
Nell'immediatezza dei fatti quando si trovava già in Ospedale, ha Parte_1 dichiarato che stava percorrendo Corso Vittorio MA con direzione Reggio Calabria quando giunto nei pressi dell'incrocio con via Pola un'autovettura di colore scuro proveniente da via Pola (lato monti, vale a dire a sinistra del motociclista) non si era fermata allo stop e gli aveva tagliato la strada attraversando l'incrocio per cui aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto a terra.
I Vigili Urbani risulta espressamente che operarono la ricostruzione dell'incidente sulla base delle sole dichiarazioni di senza richiedere alcuna informazione alle Parte_1 persone ragionevolmente presenti - trattandosi peraltro di un paese e della via principale - dovendosi da questo dedurre che o i Vigili non hanno ritenuto di chiedere ai presenti se qualcuno avesse visto qualcosa o che nessuno dei presenti avesse assistito alla dinamica dell'incidente.
Ad ogni modo, sulla base di quanto dichiarato da hanno concluso che Parte_1
l'incidente si era verificato perché una vettura proveniente da via Pola aveva attraversato l'incrocio tagliando la strada al motociclista che nel tentativo di evitare l'ostacolo era caduto perdendo il controllo del motoveicolo e finendo contro il OR parcheggiato dopo aver lasciato tracce di scarrocciamento estese per otto metri.
Sulla base ditale assunto il veicolo sconosciuto avrebbe attraversato Corso Vittorio MA per immettersi nella prosecuzione di via Pola ed il conducente del motociclo sarebbe caduto nel solo tentativo di evitarlo, senza frenare, non essendo state trovate tracce di frenata sull'asfalto.
Non è noto a quale velocità procedesse il conducente del motociclo e a che distanza si trovasse al momento dell'asserto passaggio del veicolo rimasto sconosciuto.
Quello che è certo che si trattava di centro abitato, per cui il limite massimo di velocità era di
50 km/h, ma detta velocità non poteva essere tenuta nel caso di specie essendo presente un incrocio al termine del quale vi erano le strisce pedonali, circostanze che secondo il codice della strada impongono di adeguare la velocità allo stato dei luoghi contenendola al fine di poter arrestare il veicolo in caso di attraversamento di pedoni o per prevenire eventuali comportamenti errati di altri utenti della strada.
Nel caso di specie sono stati introdotti due distinti giudizi, uno nei confronti dell'impresa designata in relazione alla responsabilità che avrebbe avuto il veicolo rimasto sconosciuto e l'altro nei confronti del veicolo parcheggiato contro il quale era finito il conducente con il motoveicolo.
r.g. n. 337/2019 5 Per quanto riguarda la prima vicenda la ricostruzione dell'incidente fornita ai Vigili è stata confermata da nella querela presentata nella quale ha riferito che Parte_1 un'autovettura di colore scuro proveniente da una traversa laterale e 'precisamente via Pola, lato monti, con direzione mare, ad altissima velocità" gli aveva tagliato la strada di netto. Per evitare l'urto aveva effettuato una manovra a destra andando a finire contro un furgone OR parcheggiato sulle strisce pedonali.
L'attore ha anche prodotto alcune dichiarazioni rese da persone che avrebbero assistito all'incidente.
In particolare, ha confermato quanto dichiarato dall'attore secondo cui Testimone_1 un'autovettura di colore scuro, aveva attraversato a forte velocità l'incrocio con direzione monti - mare, tagliando così la strada ad un motoveicolo che stava procedendo su via Vittorio
MA e aveva frenato, sterzato a destra ma il motociclo era caduto e strisciando sull'asfalto era andato a finire sotto un OR parcheggiato sulla destra. Aveva parcheggiato il suo furgone a Circa quaranta metri dall'incidente ed era arrivato sul posto quando già erano Tes_ arrivate altre persone. Il teste ha scritto che si trovava a 60/70 metri di distanza dall'incrocio ed aveva notato una vettura scura che provenendo da via Pola, lato monti, non si era fermata al segnale di stop ed aveva attraversato l'incrocio. Il motociclo, per evitare il veicolo era caduto finendo sotto il OR parcheggiato che avevano alzato per liberare il motociclista.
Gli altri dichiaranti hanno riferito solo della posizione del corpo del ragazzo ed il più preciso è stato il dr medico del 118, il quale ha indicato che il corpo del motociclista era con Per_1 il capo vicino al margine del marciapiede antistante il Bar sito all'incrocio.
La modalità dell'incidente, descritto come avvenuto in prossimità dell'incrocio, quindi, ipotizza un incidente determinato dalla improvvisa manovra posta in essere da conducente del motociclo per evitare il veicolo che avrebbe attraversato l'incrocio con direzione monti - mare, vale a dire da sinistra a destra rispetto al motociclista. La caduta sarebbe stata conseguenza diretta della manovra di spostamento a destra posta in essere e per effetto della caduta il conducente avrebbe urtato il OR parcheggiato in parte sulle strisce pedonali sulla destra della strada.
Nell'atto di citazione l'attore ha modificato in parte tale ricostruzione confermando che la vettura gli aveva tagliato la strada ma precisando che la caduta non era avvenuta a seguito della manovra posta in essere per evitare il veicolo rimasto sconosciuto, ma a seguito del successivo tentativo posto in essere di sterzare e frenare per evitare il secondo ostacolo costituito dal OR.
Nessun dato è stato fornito in ordine alla distanza che intercorreva tra il veicolo rimasto sconosciuto ed il motoveicolo, tenuto conto che è pacifico che non vi fu alcun contatto tra detto veicolo ed il motoveicolo che, sembrerebbe non aver determinato la perdita di controllo del r.g. n. 337/2019 6 motoveicolo da parte del conducente di quest'ultimo secondo la versione fornita dall'attore nell'atto di citazione.
In prova delegata è stato sentito il teste il quale ha indicato che il veicolo rimasto Tes_1 sconosciuto non aveva attraversato l'incrocio con direzione monti - mare, come indicato dall'attore ai Vigili subito dopo l'incidente, ribadito nella querela e confermato dallo stesso nella dichiarazione autografa prodotta dall'attore, ma che il veicolo da via Pala si era Tes_1 immesso sul Corso Vittorio MA, ribadendo che la caduta dell'attore era stata causata dalla manovra del veicolo rimasto sconosiuto in quanto lo stesso aveva perso il controllo del motoveicolo cadendo ed andando ad urtare il che era fermo sulle strisce pedonali. Pt_3
Non vi è dubbio che sulla base di quanto rappresentato dal teste, tenuto conto anche della conformazione delle strade e la dimensione delle stesse, appare improbabile che il veicolo rimasto sconosciuto abbia potuto effettuare la svolta a sinistra ad elevata velocità.
Analoga versione è stata rappresentata dalla teste , secondo la quale il veicolo Tes_3 rimasto sconosciuto venendo da via Pala si sarebbe immessa sul Corso Vittorio MA, È interessante il fatto che la teste non sia in grado di descrivere in alcun modo la vettura rimasta sconosciuta dal momento che ha riferito che si trovava davanti al bar posto proprio all'angolo dove si verificò l'incidente.
Detta teste ha riferito che per effetto della caduta il motociclo aveva sbattuto contro un palo, poi contro una pianta ed infine che il ragazzo aveva urtato contro la moto e poi scaraventato sotto il , precisando che il ragazzo già strisciava per terra quando era stato urtato dal Pt_3 motoveicolo.
Il teste , zio del conducente del OR, ha riferito che il conducente del Testimone_4 motociclo aveva perso il controllo della moto ed era caduto. Nello strisciare aveva sbattuto contro la moto ed era finito contro il . Anche questo teste ha, poi, precisato che un Pt_3 veicolo rimasto sconosciuto aveva svoltato da via Pola sul Corso Vittorio MA. Secondo il teste, infine, il non si trovava sulle strisce. Pt_3 Tes_ Infine, il teste ha confermato che il veicolo rimasto sconosciuto proveniva da via Pola ed aveva tagliato Corso Vittorio MA a velocita sostenuta. Il conducente del motoveicolo si era spostato sulla destra ed aveva perso il controllo del motociclo cadendo e strisciando per terra per molti metri prima di urtare contro il . Pt_3
Anche sulla base delle testimonianze acquisite - e non si comprende perché gli attuali testi non abbiano fornito le loro informazioni ai Vigili i quali, come si è detto, hanno operato la ricostruzione dell'incidente solo sulla base delle loro rilevazioni e delle sole dichiarazioni del conducente del motociclo - non si è raggiunta alcuna certezza in ordine alla presenza ed alla manovra posta in essere dal veicolo rimasto sconosciuto.
r.g. n. 337/2019 7 Tale aspetto è importante in quanto secondo alcuni testi il veicolo svoltò a sinistra sul Corso
Vittorio MA mentre per l'attore ed altri testi il veicolo aveva attraversato Corso Vittorio
MA con direzione da sinistra a destra.
Non vi è dubbio, infatti, che lo spostamento verso destra, se potrebbe trovare una giustificazione nel caso che il veicolo rimasto sconosciuto avesse svoltato verso sinistra, in quanto avrebbe indirizzato il veicolo verso una zona non occupata dal veicolo stesso, lo spostamento a destra non troverebbe alcuna spiegazione nel caso che il veicolo sconosciuto avesse attraversato Corso Vittorio MA da sinistra e destra, come indicato dall'attore e Tes_ confermato dai testi e nelle dichiarazioni consegnate all'attore e confermate in Tes_1 Tes_ giudizio dal solo dal momento che lo spostamento avrebbe dovuto essere verso sinistra dal momento che quella era la zona di strada che veniva lasciata libera dall'autoveicolo che andava dritto e quindi occupava la strada da sinistra a destra.
Nulla è, inoltre, emerso in relazione alla distanza intercorrente tra il motoveicolo e la vettura al momento del suo passaggio, non essendo state trovate tracce sull'asfalto di una eventuale frenata del motoveicolo, distanza che appare essere stata comunque adeguata per consentire il passaggio del veicolo dal momento che nella versione dell'attore, malgrado si fosse diretto verso la direzione percorsa dal veicolo, non vi era stato alcun contatto con lo stesso, dimostrando, quindi, che qualora vi fosse stato il passaggio di un veicolo, detto passaggio era avvenuto ad una distanza tale che malgrado la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dall'attore, il veicolo aveva potuto completare la manovra.
La mancanza di elementi concreti in ordine alla distanza dei veicoli rende comunque impossibile valutare se detto comportamento ha costituito una reale situazione che ha reso necessaria una manovra di emergenza da parte del conducente del motociclo o, se anche la stessa fosse avvenuta, la caduta debba addebitarsi alla imperita manovra del conducente che non è stato in grado di controllare il mezzo.
Deve, pertanto escludersi che sia possibile ricondurre all'ipotetico comportamento colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, comportamento in concreto non accertato con certezza, non essendo irrilevante che il veicolo sia andato dritto o abbia svoltato a sinistra per immettersi su Corso Vittorio MA, non essendo, comunque, possibile affermare la esistenza di una situazione di pericolo che possa aver determinato la caduta.
D'altra parte, l'attore ha dedotto nell'atto di citazione che la caduta non avvenne per effetto della deviazione verso destra - come indicato dai testi - posta in essere per evitare il veicolo rimasto sconosciuto, ma dopo che aveva frenato ed aveva provato a spostarsi - evidentemente verso sinistra - per evitare il veicolo fermo sulla destra, cadendo nella esecuzione di detta manovra.
Della frenata, come si diceva, non è stata trovata traccia dai Vigili Urbani, ed anche lo spostamento verso sinistra avrebbe dovuto comportare una caduta sul lato sinistro, di guisa che r.g. n. 337/2019 8 il corpo avrebbe dovuto arrivare al con il capo in direzione del centro della strada e Pt_3 non con il capo verso il gradino, come riferito dal medico del 118.
Di conseguenza non appare aver trovato riscontro completo il riscontro concernente le modalità della caduta innovato dall'attore nell'atto di citazione.
Si è già detto che il motociclo non procedeva ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Infatti, tenuto conto del fatto che ci si trovava in centro abitato, la velocità massima, possibile solo in assenza di ragioni di cautela, di 50krnlh non poteva essere tenuta in quanto non solo era in prossimità di un incrocio - e la piantina stradale prodotta dall'attore evidenzia la presenza di una pluralità di incroci su corso Vittorio MA - ma alla fine dell'incrocio vi era un attraversamento pedonale. Di conseguenza l'attore era tenuto a procedere ad una velocità sicuramente inferiore ai 40 km/h.
A detta velocità non solo avrebbe sicuramente potuto controllare il veicolo nel caso che il veicolo rimasto sconosciuto gli avesse effettivamente tagliato la strada, ma anche cadendo non avrebbe potuto percorre un tratto di strada sicuramente superiore agli otto metri di cui è stata rinvenuta la traccia di scarrocciamento lasciato dal motociclo nello strusciare sull'asfalto. testi escussi hanno, infatti, fornito una versione diversa anche dello sviluppo dell'incidente dopo la caduta.
E' risultato, infatti che il motoveicolo urtò prima una pianta e poi un palo della luce prima di fermarsi, mentre tutti i testi hanno confermato che il conducente era stato colpito dal motociclo, del peso superiore a 200 kg, prima di urtare il furgone OR.
Il contatto contro il è stato comunque non forte dal momento che il verbale di sequestro Pt_3 ha individuato quali unici danni la rottura del fanalino posteriore destro ed una ammaccatura della parte posteriore laterale destra del paraurti, danni che non è chiaro se siano stati causati dal corpo del conducente o dal motociclo tornato indietro dopo l'urto contro il palo della luce dal momento che al riguardo non sono possibili certezze in quanto i Vigili hanno dato atto che alloro arrivo i veicoli erano già stati rimossi.
Benché anche nel caso dì veicolo in sosta sia applicabile la presunzione di cui all'articolo 2054 cc (cfr. Cass. sez, III, 24 maggio 2006, n. 12370: Cass, sez. III, 23 luglio 2002, n. 10751), nel caso di specie la mera violazione delle norme in materia di parcheggio, essendo il furgone
OR fermo in parte sulle strisce pedonali, non appare aver svolto un ruolo causale nell'incidente, dal momento che l'urto si verificò, come ricordato dai testi, dopo che il motociclo era caduto e si muoveva senza controllo, come risulta dal fatto che il conducente venne urtato dal motociclo durante il percorso dopo la caduta. In altre parole, dimostrato che il motociclo andò ad urtare contro un palo della luce e che la traiettoria del corpo fu indubbiamente condizionata dall'urto contro il motoveicolo, si ritiene che non vi sia responsabilità a carico del conducente del veicolo parcheggiato, essendo l'incidente causato dalla imprudenza, negligenza ed imperizia dell'attore che procedendo ad una velocità sicuramente non adeguata allo stato r.g. n. 337/2019 9 dei luoghi ha perso il controllo dello stesso nell'effettuare una manovra di emergenza, resa necessaria dalla velocità con la quale era giunto all'incrocio, non ha controllato il veicolo cadendo e finendo contro un veicolo parcheggiato dopo essere stato urtato mentre scivolava dal motoveicolo.
Devono, pertanto, essere respinte le domande degli attori.
La particolarità dell'incidente e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi unita alla apparente scarsa attenzione posta dai Vigili Urbani nell'eseguire i riscontri dell'incidente, sono tutte circostanze che inducono il giudicante a compensare tra le parti le spese del presente giudizio”.]
Proposto appello da Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
e avverso la detta sentenza, la Corte di Appello con
[...] Controparte_9 sentenza n.5971/2016, pubblicata in data 10/10/2016, ha così deciso “Rigetta l'appello.
Compensa per la metà le spese del presente grado e condanna , Parte_1
, , in solido a Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 rifondere a (ora ) impresa designata per il Controparte_11 Controparte_1
F.G.V.S., e , la residua metà che liquida per Controparte_5 Controparte_6 ciascuna delle dette tre parti costituite in euro 7.500,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge”.
Infine, la Suprema Corte ha motivato la decisione come segue “Con il primo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto che l'irregolare posizionamento del OR aveva impedito, dopo la caduta, uno scarrocciamento più esteso, contribuendo, di conseguenza, in maniera incisiva, al determinarsi delle gravissime lesioni dallo stesso patite. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la "violazione dell'art. 360 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: a) la mancata pronuncia e/o la mancata ammissione delle prove dedotte dal sig.
". Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del Parte_1 secondo. In ordine al contributo causale del la Corte si è, invero, limitata ad Pt_3 escludere l'urto diretto della moto con il furgone, senza in alcun modo prendere in considerazione il fatto, pur sottoposto al suo esame, che se il OR non fosse stato parcheggiato in modo irregolare in prossimità dell'incrocio ove è avvenuto il sinistro,
, dopo essere caduto, avrebbe proseguito nel proprio scivolamento Parte_1 sull'asfalto, e non avrebbe quindi urtato con violenza contro il , incastrandosi Pt_3 sotto il medesimo e riportando le gravissime lesioni subite. Alla stregua di quanto r.g. n. 337/2019 10 sopra, pertanto, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, diversa composizione, che, nell'esaminare l'eventuale contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell'irregolare posizione del " ", Pt_3 dovrà prendere in considerazione anche il su indicato fatto e provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
Lo , con l'atto di riassunzione, ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia la Parte_1
Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, n. 1357 in data 24 gennaio 2011, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2) e n. 3) cod. proc. civ. del giudizio di primo grado che si intendono integralmente richiamate e che sono state integralmente ritrascritte nella sezione C) del presente atto: accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e/o la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Fiat OR targato
BT426AC di proprietà della signora e condotto dal Sig. Controparte_5 [...]
, privo di copertura assicurativa, nella causazione del sinistro in data 18 CP_6 febbraio 2008 che ha coinvolto il sig. , e per l'effetto condannare Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_11 nella sua qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, sotto il profilo dell'ad. 283, comma 1, lett. a) e/o lett. b) Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quest'ultima ipotesi in solido con i signori e Controparte_5
a risarcire al sig. tutti i danni patrimoniali e Controparte_6 Parte_1 non indicati in atti, e precisamente: - € 2.220.000 a titolo di danno non patrimoniale;
-
€ 567.953,33, a titolo di danno patrimoniale;
- € 33.998,28, per le spese mediche (ivi comprese quelle future); - e/o, per ciascuna delle predette voci, i diversi, maggiori o minori, importi che dovessero venire accertati nel corso del presente giudizio;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il massimale di legge per quanto attiene la richiesta di condanna nei confronti dell'impresa designata. Con vittoria di competenze e spese del giudizio di primo grado, del giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ivi comprese le spese (anche di parte) delle richieste consulenze tecniche (CTU cinematica e medico-legale)”.
La convenuta in riassunzione costituitasi con comparsa depositata Controparte_1 il 12/04/2019 ha formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di r.g. n. 337/2019 11 Roma così gradatamente provvedere: 1°) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello in relazione agli artt. 342 e 348 bis CPC;
2°) in via subordinata e nel merito, dichiarare infondato l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
5971/2016 resa dalla Corte di Appello di Roma sezione terza civile il 5 settembre / 10 ottobre 2016 in causa ruolo n. 3609/2011; 3°) condannare a Parte_1 pagare a , nella qualità di impresa designata, le spese ed i compensi Controparte_1 del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio;
4°) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna dell'impresa designata a risarcire il danno subito da nella misura Parte_1 che sarà accertata, condannare ai sensi dell'art. 292 Decreto Lgs. n. 209/2005 i sigg.ri CP_
e , in solido tra loro, ovvero separatamente, a restituire Controparte_6 all'odierna concludente l'indennizzo pagato, oltre interessi e spese di lite”.
I convenuti in riassunzione e , costituitisi con Controparte_5 Controparte_6 comparsa depositata il 24/04/2019 hanno formulato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, respingere le domande tutte promosse nei confronti della Dott.ssa e del Controparte_5
Sig. da parte del Sig. perché improponibili, Controparte_6 Parte_1 inammissibili e improcedibili, e comunque infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese e gli onorari del giudizio, gravati di spese generali, CNPAF e IVA”.
Il convenuto in riassunzione , costituitosi con comparsa depositata Controparte_6 il 15/05/2019, chiedendo l'estromissione dal giudizio ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrarii reiectis, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. nato Controparte_6
a Siderno (RC) il 29.04.1950, Cod. Fisc. , conseguentemente C.F._10 estrometterlo dal giudizio. Con vittoria si spese e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
A scioglimento della riserva assunta in data 12/09/2023 la Corte ha disposto CTU in materia di infortunistica stradale e CTU medico-legale.
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190
c.p.c.
Innanzitutto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_6 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'avv. Satira Salvatore,
r.g. n. 337/2019 12 convenuto in giudizio da Infatti, la compagnia assicuratrice ha, in Controparte_1 data 16.04.2019, notificato erroneamente al suindicato , nelle mani Controparte_6 della moglie la propria comparsa di costituzione in risposta con la Controparte_12 quale si è costituita nel presente giudizio, volta ad esperire, nei confronti del medesimo, azione di rivalsa relativamente all' ipotesi di accoglimento dell'appello avanzato da
. Parte_1
In verità come dedotto e provato in atti la compagnia ha convenuto erroneamente nato a [...] in data [...]. Difatti è Controparte_6 Controparte_6 citato da e nato nel 1978 ad essere sempre stata parte oltre che nel Parte_1 presente giudizio - citato da anche nei precedenti gradi di giudizio, Parte_1 compreso il procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione del giudice di pace di Locri in data 16 gennaio 2019.
cui è stata erroneamente notificata la comparsa di ha Controparte_6 CP_1 depositato un proprio documento di riconoscimento, ovvero la C.I. rilasciata dal
Comune di Siderno dalla quale si evincono le sue generalità, tra cui il luogo di nascita
Siderno e la data 29.04.1950, elementi dai quali emerge chiaramente che trattasi di persona diversa ( citato dall'attore in riassunzione nato a [...]_6
(RC) il 11/12/1978 e che è sempre stata parte nei giudizi anche precedenti).
Occorre poi chiarire, in linea generale, che “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno”
(Cass. 21/02/2019, n. 5137; Cass. 21/02/2007, n. 4096). Pur potendo tale rigido sistema trovare deroga nel caso in cui fatti sopravvenuti, o la stessa sentenza di cassazione abbia prodotto una modificazione della materia del contendere (v. Cass. 28/04/2006, n. 9859), né l'una né l'altra situazione ricorrono nella specie, considerato che: a) nessun fatto sopravvenuto alla sentenza di primo e di secondo grado risulta dedotto dalle parti in sede di riassunzione;
b) la sentenza di cassazione non ha affatto prodotto una r.g. n. 337/2019 13 modificazione della materia del contendere, né comunque inciso sulla originaria prospettazione dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande.
Ciò posto, preliminarmente appare necessario verificare l'esatta materia del contendere, residuata a seguito della pronunzia della Suprema Corte.
Ha statuito il Supremo Collegio che occorre “esaminare l'eventuale contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell'irregolare posizione del ”. Pt_3
In sostanza torna all'esame di questa Corte la censura mossa alla sentenza impugnata e conclusasi con quella poi cassata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la rilevanza causale del OR parcheggiato sulle strisce pedonali nella verificazione del sinistro e nell'aggravamento dei danni subiti dallo Sghirripa. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente escluso ogni responsabilità a carico del proprietario e del conducente del riconducendo l'intera responsabilità dell'incidente in capo Pt_3 unicamente allo . Secondo l'attore invece il che si trovava Parte_1 Pt_3 parcheggiato sulle strisce pedonali in prossimità dell'intersezione stradale, violando l'art. 158, comma 1, lett.f del Codice della Strada, avrebbe provocato un grave intralcio al traffico veicolare e sarebbe stata la causa delle lesioni subite dallo . Parte_1
L'appellante si duole del fatto che non gli era stato permesso di fornire la Parte_1 prova del contributo causale apportato dal nella verificazione e Pt_3 nell'aggravamento delle lesioni dallo stesso subite. Si ritiene che in assenza dell'urto con il irregolarmente parcheggiato, i danni fisici che lo avrebbe Pt_3 Parte_1 riportato sarebbero stati più modesti, e ciò poiché le lesioni deriverebbero dall'urto contro il silenziatore di scarico del e dagli organi meccanici del treno posteriore Pt_3 del già menzionato mezzo. L'accertamento di tali elementi di fatto mediante CTU cinematica e medico legale, secondo l'attore, sarebbe stato decisivo ai fini della decisione finale in considerazione del fatto che avrebbe potuto stabilire le responsabilità di e (rispettivamente proprietaria e conducente del Controparte_5 Controparte_6
OR).
Ci si duole che in definitiva che il giudice di primo grado avrebbe applicato erroneamente i principi in tema di nesso di causalità attribuendo la responsabilità del sinistro esclusivamente alla condotta imprudente dello senza un effettivo Parte_1 riscontro probatorio. Lo Sghirripa rappresenta infatti la mancata considerazione, per quanto concerne la ricostruzione del rapporto di causalità, della condotta antigiuridica del conducente dell'autovettura ignota (che non si è fermato al segnale di STOP) e del r.g. n. 337/2019 14 successivo impatto dello Sghirripa contro il OR non assicurato parcheggiato sulle strisce pedonali.
È stata di poi censurata la mancata ammissione, quanto al detto apporto causale nella eziogenesi dei danni patiti dallo Sghirripa delle prove richieste sin dal giudizio di prime cure.
Ebbene, rileva la Corte che trattasi invero di questioni afferenti alla dinamica del sinistro ed alla valutazione del nesso causale che, quindi, sono tra di esse strettamente collegate.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25382/2018, nel cassare la sentenza di questa
Corte n. 5971/2016, ha demandato al giudice del rinvio il compito di esaminare l'eventuale contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell'irregolare posizione del
"OR", e di valutare quale sarebbe stata l'entità delle lesioni patite da Parte_1 se, dopo essere caduto, avesse proseguito nel proprio scivolamento
[...] sull'asfalto e non avesse urtato contro il “OR”.
Va rilevato come in relazione alla richiesta da parte dello circa l'ammissione Parte_1 della CTU cinematica e della CTU medico-legale, delle prove orali non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e all'emissione dell'ordine di esibizione nei confronti del Comando di Polizia Municipale del Comune di Siderno, questa Corte si sia già in precedenza espressa con ordinanza del 7 ottobre 2023. Difatti, al fine di esaminare
“l'eventuale contributo causale, nel verificarsi del sinistro, dell'irregolare posizione del
“OR”, è stata ammesso la CTU cinematica e la CTU medico-legale.
Inoltre, debbono qui richiamarsi le considerazioni svolte con la anzidetta ordinanza con cui si è ritenuto di non potersi accogliere l'istanza di esibizione dell'attore in riassunzione “ritenuto che non può essere accolta l'istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. dall'attore in riassunzione, non avendo questi allegato di avere chiesto alla Polizia
Municipale di Siderno copia degli atti di indagine compiuti e che quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (sui presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c. per l'emissione di esibizione, v., in materia di contratti bancari, Cass. 13 settembre 2021, n.
24641; Cass. 1° agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082)”.
Ora, sulla dinamica del sinistro la CTU cinematica svolta in questo giudizio -di rinvio- ha consentito di rilevare la velocità di marcia tenuta dallo Sghirripa, ritenendo che essa fosse pari a 57,3 Km/h e rilevando al contempo che “Nel caso in cui il motociclo avesse proceduto alla velocità di 13,9 m/s=50 Km/h, a parità di condizioni si sarebbe arrestato in uno spazio di circa 30m, senza riuscire neanche in questo caso ad evitare un r.g. n. 337/2019 15 potenziale impatto. Ovvero, in entrambi i casi il motociclo non si sarebbe arrestato prima di impegnare l'incrocio con via Pola”.
Inoltre, la CTU aggiunge che: “Dalla posizione ipotizzata, in cui lo ha Parte_1 percepito l'incipiente situazione di pericolo, costituita dal mancato rispetto del segnale di STOP da parte di un veicolo proveniente da Via Pola, il motociclo avrebbe dovuto marciare ad una velocità pari o inferiore ai 40 Km/h per potersi arrestare prima di impegnare l'incrocio con Via Pola”.
Va dato atto che il consulente ha reputato che la velocità del motociclo, anche nel rispetto del limite consentito nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro, non avrebbe comunque consentito allo di potersi arrestare prima di impegnare Parte_1
l'incrocio. Ciò, invero, sarebbe stato possibile solo viaggiando ad una velocità inferiore mentre non è risultato in alcun modo provato né il coinvolgimento di un altro veicolo né che la caduta dello sia dipesa dall'attraversamento di un veicolo scuro che non Parte_1 si sarebbe fermato allo STOP e che avrebbe comportato l'assunzione di una manovra di emergenza dall'odierno attore, non potendosi escludere che la caduta sia stata causata da altra turbativa ambientale.
Infatti, come si legge nella consulenza “(…) si precisa che non è opzione certa da parte dello scrivente CTU che l'evento incidentale sia dipeso dall'attraversamento improvviso dell'intersezione stradale da un veicolo rimasto sconosciuto, in quanto detta affermazione, in assenza di collisione riscontrata tra i due veicoli, non è in alcun modo rilevabile dalle fonti oggettive documentali in atti, quali ad esempio il verbale della
P.G. intervenuta dal sinistro, rilievi e/o da altra documentazione anche fotografica, bensì si ritiene che la perturbazione dello stato di marcia del motoveicolo condotto dallo possa essere stata turbata da un veicolo rimasto sconosciuto oppure da Parte_1 altra turbativa ambientale” (p.
8-9 CTU depositata in data 3.06.2024). E, comunque, il presente giudizio di rinvio che deve essere circoscritto alla questione dell'apporto causale della presenza del nel determinismo dell'evento di danno non riguarda Pt_3 la questione del se vi sia stata o meno la presenza di un'auto rimasta sconosciuta che avrebbe tagliato la strada allo Sghirripa.
A seguito del giudizio di cassazione, invero, la Corte ha cassato sulla già menzionata questione con rinvio alla Corte di Appello di Roma affinché si prendesse in considerazione il contributo causale del ed è quindi, su tale ultimo aspetto che Pt_3 questa Corte è chiamata ad esprimersi.
r.g. n. 337/2019 16 Orbene ed in ordine al contributo causale del fiorino, dalla CT espletata è emerso che anche in assenza del OR lungo la traiettoria tenuta dalla moto in fase di scarrocciamento, lo Sghirripa avrebbe in ogni caso impattato contro la presenza sul posto di altri ostacoli. Infatti, nella CTU si legge quanto segue: “Le sopra riportate fotografie e immagini, consentono di osservare come nell'impatto il motociclo CP_13 ha colpito la fioriera evidenziata dalla freccia di colore giallo, posta in prossimità del lampione dell'illuminazione pubblica e un montante dei pilastri della struttura del patio Part del presente all'epoca dei fatti. Siffatti elementi, consentono di affermare che nell'eventualità in cui il Fiat OR non fosse stato fermo in sosta vietata sulle strisce pedonali, il motociclo avrebbe in ogni caso terminato la sua corsa colpendo la struttura Part del patio del e/o gli elementi che la circondano come le fioriere ed il lampione dell'illuminazione pubblica e/o i tavoli e le panche visibili sotto il patio”.
Sicché, il consulente giunge alla seguente conclusione: “Quindi, in ogni caso il CP_13 data la traiettoria assunta, non avrebbe avuto spazio libero per arrestarsi senza impedimenti”.
Ebbene, dalla consulenza dinamica è emerso che, comunque, a seguito della caduta dello lo stesso non avrebbe avuto spazio libero per arrestarsi senza Parte_1 impedimenti.
E sullo specifico quesito circa la gravità delle lesioni riportate dallo e sul loro Parte_1 collegamento con l'irregolare posizione del “OR”, come posto al CTU medico- legale, ossia “se le lesioni di cui alle precedenti lettere da a) a c) siano da ricollegare alle fasi dell'incidente che hanno preceduto l'urto tra e il Parte_1
“OR”, ovvero se siano dipese o siano state aggravate da tale ultimo urto, specificando, in tal caso, la misura del suddetto aggravamento e l'entità dei danni che sarebbero comunque derivati all'attore in riassunzione, se non avesse trovato l'ostacolo rappresentato dal ” il consulente ha chiaramente affermato come: Pt_3
“l'impatto con il non abbia influito in modo peggiorativo, in quanto la sua Pt_3 assenza, non avrebbe, a mio parere, impedito il violento urto contro le strutture metalliche ed il marciapiede, con conseguenze non preventivabili, ma sicuramente non di entità minore rispetto a quelle evidenziate nella presente indagine”.
Sicché, dalla consulenza espletata emerge chiaramente, che, anche se non vi fosse stato il , lo , per la presenza di altri ostacoli costituito da parti metalliche e Pt_3 Parte_1 cemento (pali e marciapiede) avrebbe con ogni probabilità riportato delle lesioni
“sicuramente non di entità minore rispetto a quelle evidenziate”.
r.g. n. 337/2019 17 In definitiva, la circostanza dell'irregolare sosta del furgone, parcheggiato in modo da occupare parzialmente le strisce risulta priva di nesso causale rispetto al verificarsi dell'incidente, determinato dall'imperizia e dall'eccessiva velocità tenuta dallo
, velocità ed imperizia che non gli hanno consentito l'arresto in sicurezza del Parte_1 mezzo, come richiesto dall'art.141 CDS in presenza di altri ostacoli visibili e prevedibili, nei limiti del proprio campo che, nel caso di specie era molto ampio, essendosi l'incidente verificato in un tratto rettilineo alle 10 del mattino, con tempo sereno, condizioni di traffico normale, asfalto asciutto e senza anomalie e carreggiata larga oltre otto metri e contro i quali egli avrebbe comunque impattato riportando lesioni che sarebbero state di pari gravità, come accertato dalle consulenze espletate nel presente giudizio di rinvio.
Si è accertato, dunque, che la presenza del non può in alcun modo avere influito Pt_3 sulla perdita di controllo del proprio motoveicolo da parte dello e non vi è Parte_1 alcun motivo per ipotizzare che in assenza del le lesioni patite dallo Sghirripa Pt_3 sarebbero state più lievi di quelle effettivamente patite, posto che in tal caso ad una velocità di scarrocciamento molto simile lo Sghirripa anziché “incastrarsi” sotto il avrebbe colliso frontalmente con il marciapiede e con le strutture metalliche Pt_3 richiamati dal CT , e con ogni probabilità avrebbe riportato lesioni anche più Per_2 gravi di quelle effettivamente patite.
Ad abundantiam, nella CTU elaborata nel corso del giudizio penale, a firma del dott.
è emersa una ricostruzione della dinamica dell'incidente del tutto in Parte_5 linea con quella sin qui descritta atteso che in essa si rileva come la presenza o meno del nella zona vietata non poteva assurgere a rango di ostacolo ad una eventuale via Pt_3 di fuga per il motociclo poiché, dal momento che lo stesso stava scarrocciando e quindi era ormai privo di controllo, non vi era scelta per una deviazione della traiettoria intrapresa, lungo la quale si è detto si sarebbero trovati gli altri ostacoli rinvenuti e che avrebbero certamente cagionato le medesime lesioni in capo al danneggiato.
Pertanto, alla luce delle CTU espletate risulta escluso il contributo eziologico del Fiat
OR sulle lesioni riportate dallo nel sinistro occorsogli in data 18 febbraio Parte_1
2008
L'appello spiegato da deve essere pertanto rigettato. Parte_1
Considerata la difficoltà della ricostruzione della vicenda fattuale e le lesioni oggettivamente riscontrabili in capo allo in uno con la complessità Parte_1 dell'istruttoria espletata, si ritiene di compensare le spese di lite tra tutte le parti;
r.g. n. 337/2019 18 parimenti, nei rapporti con erroneamente citato da le Controparte_6 CP_1 spese debbono intendersi compensate attesa la evidente omonimia tra i due soggetti ed in ridotto coinvolgimento nel presente giudizio dell'evocato.
Le spese di CT per come liquidate devono essere poste a carico dell'appellante
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da Parte_1
a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n.25382/2018, emessa il 15
[...] maggio 2018 e depositata il 12 ottobre 2018 che ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello n. 5971/2016, pubblicata il 10/10/2016 così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di nato a Siderno in [...] [...] (c.f. ); C.F._10
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra tutte le parti;
-pone in via definitiva a carico di le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Roma il 14.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- UL RO -
r.g. n. 337/2019 19